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Piemonte, del. n. 44 – Incompatibilità dei revisori dei conti

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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 44/2018/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 19.04.2018 composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere

Dott. Massimo VALERO Consigliere

Dott. Cristiano BALDI Primo Referendario relatore

Dott.ssa Alessandra CUCUZZA Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Lessolo (TO) pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 13 marzo 2018;

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Lessolo (TO), con nota n. 970 del 10 marzo 2018, chiedeva all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine al regime di incompatibilità dei revisori dei conti.

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In particolare, il Sindaco del comune di Lessolo chiedeva se fosse possibile nominare il revisore dei conti come componente nel nucleo di valutazione, prevedendo tale facoltà il Regolamento di organizzazione e contabilità.

AMMISSIBILITA’

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”.

Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall’organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l’ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

L’Ente istante, dopo aver ricordato la disciplina in materia di valutazione del personale dirigenziale, interroga la Sezione in ordine alla possibilità di nominare un proprio revisore dei conti quale componente del nucleo di valutazione. A tal proposito, per completezza espositiva, giova ricordare che dal combinato disposto degli articolo 14 e 16 del d.lgs. n. 150/2009 discende la mera facoltà degli enti locali di istituire un organismo indipendente di valutazione della performance: tali enti, pertanto, possono mantenere gli esistenti nuclei di valutazione costituiti già a partire dal d.lgs. n. 29/93. Dunque, qualora l’Ente istituisca un OIV secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 150/2009, dovrà poi sottostare a quanto da essa previsto; qualora invece opti per il mantenimento dell’originario nucleo di valutazione, avrà solo l’obbligo, nella sua autonomia, di conformità alle previsioni del d.lgs. n. 267/2000.

La risposta al quesito formulato risiede proprio nel menzionato testo unico che, all’articolo 236, comma 3, dispone che “I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.

Trattandosi indubbiamente di un incarico, va esclusa la possibilità di nominare un revisore dei conti di un ente locale quale componente del nucleo di valutazione del medesimo comune.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19.04.2018.

Il Magistrato Relatore Il Presidente

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F.to dott. Cristiano Baldi F.to dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 23/04/2018 Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza

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