• Non ci sono risultati.

Nuovo Decreto Covid, le misure dal 7 aprile

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Nuovo Decreto Covid, le misure dal 7 aprile"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

NUOVO DECRETO LEGGE

CONTINUA LA STRETTA ANTI-COVID DEL GOVERNO PER CONTENERE L’AUMENTO DEI CONTAGI

Le misure dal 7 al 30 aprile 2021

Schede redatte in base alla bozza del decreto

(2)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

• Dal 7 al 30 aprile 2021 tutte le regioni saranno in fascia arancione o rossa. Non sono previste zone gialle

• In base dell’andamento dell’epidemia e in relazione allo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini sarà possibile prevedere deroghe alle misure di contenimento del coronavirus.

• Dai nidi alla prima media in presenza dal 7 al 30 aprile. I presidenti

delle regioni non potranno più chiudere le scuole che accolgono

bambini e studenti dal nido fino alla prima media.

(3)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

MISURE ZONA ARANCIONE

SPOSTAMENTI

• Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione.

• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.

• Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

Comuni sotto 5 mila abitanti

• Nei piccoli comuni con massimo 5.000 abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di 30km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.

Spostamenti verso abitazioni private

• È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

(4)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

BAR E RISTORAZIONE

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18.

(5)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

• Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio.

• Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie

(6)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

SCUOLA

• Nidi e infanzia in presenza

• Scuola primaria in presenza

• Scuola media in presenza

• Scuole secondarie superiori in presenza al 50% e fino ad un

massimo del 75%

(7)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

MISURE ZONA ROSSA

SPOSTAMENTI

• È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

• È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

(8)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

BAR E RISTORANTI

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18.

(9)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

ATTIVITA COMMERCIALI

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

• Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

(10)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

SCUOLA

Nidi, infanzia scuola primaria e prima media in presenza

(11)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.

• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

(12)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

SBLOCCO CONCORSI PUBBLICI

• Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

• Lo svolgimento delle prove deve avvenire nel rispetto delle

linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico

(13)

w w w. a l i au t o n o m i e . i t

OBBLIGO DI VACCINO PER OPERATORI SANITARI

• Obbligo di vaccino per gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

• La vaccinazione sarà requisito essenziale per l’esercizio della professione.

Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a mansioni, anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.

• Dovranno essere le Regioni e le Province autonome a segnalare alle Asl gli operatori sanitari che non si sono vaccinati. Ma accertato pericolo per salute esclude dall’ obbligo.

Le schede potrebbero subire modifiche e/o aggiornamenti per cui si suggerisce di inoltrare il link senza scaricare il file al fine di mantenere la corrispondenza della informativa.

Riferimenti

Documenti correlati

CIRC INDIRIZZO 4 VIA NICOMEDE BIANCHI 7/B 4

- l’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (i.e. esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23 al DPCM 2

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 11 marzo 2020…tutti gli

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a

Il DPCM, all`art. 1), sospende "le attività commerciali al dettaglio" ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate nell`allegato

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art..