• Non ci sono risultati.

Legittimazione e poteri del pubblico ministero nel fallimentoPiera Pellegrinelli19 febbraio 2018, Centro Culturale di MilanoLargo Corsia dei Servi 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Legittimazione e poteri del pubblico ministero nel fallimentoPiera Pellegrinelli19 febbraio 2018, Centro Culturale di MilanoLargo Corsia dei Servi 4"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

Legittimazione e poteri del pubblico ministero nel fallimento

Corso Alta Form@zione

Attualità e prassi delle procedure concorsuali

(2)

D. Lgs. 5/2006:

Abrogazione della declaratoria di fallimento d’ufficio

(3)

Ruolo importante svolto dal pubblico ministero:

 Iniziativa autonoma;

 Carattere pubblicistico.

(4)

Ampliamento della legittimazione del P.M. a chiedere la declaratoria di fallimento

 In relazione all’interpretazione della locuzione

«procedimento penale»

Quesiti posti:

- Di quale procedimento penale si deve trattare?

- Serve l’iscrizione nel registro dei reati?

- Deve riguardare direttamente il fallendo?

(5)

Di quale procedimento penale si deve trattare?

È legittima l'iniziativa fallimentare del p.m., nonostante il mancato esercizio dell'azione penale, qualora dalle indagini preliminari emerga la notizia della decozione. Ad affermarlo è la Cassazione che, respingendo il ricorso di una società immobiliare fallita, ha ritenuto valida la richiesta del pubblico ministero volta a chiedere la dichiarazione di fallimento. Per la Corte, infatti, è ben possibile far viaggiare su due binari diversi e separati l'indagine preliminare e la cosiddetta "notitia decoctionis", sintomo inequivocabile dell'insolvenza dell'impresa debitrice.

Cass. 6.4.2017, n. 8903

(6)

Serve l’iscrizione nel registro dei reati?

Il riferimento contenuto nel comma 1, n. 1), dell’art. 7 l.f.

al riscontro della “notitia decoctionis” “nel corso di un procedimento penale” non deve essere interpretato in senso riduttivo, non essendo necessaria la preventiva

iscrizione di una “notitia criminis” nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi. (Il Pubblico Ministero non aveva però iscritto la “notitia criminis” nel registro dei reati, ma nel Modello 45 – registro degli atti non costituenti

reato).

Cass. 18.05.2017, n. 12537

(7)

Deve riguardare direttamente il fallendo?

Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la "

notitia decoctionis

" sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo, sia esso individuale o collettivo.

Cass. 30.1.2017, n. 2228

(8)

 In relazione al termine «ovvero» contenuto nell’art. 7, co. 1, n. .1, l.f.:

Oppure od ossia?

(9)

Il P.M. è legittimato a proporre richiesta di fallimento nel caso, collegato alla sua funzione tipica, in cui abbia attinto la notitia decoctionis dalle indagini assunte nell'ambito di un procedimento penale pendente, o, in alternativa, dalla condotta dell'imprenditore estrinsecatasi nei fatti tipizzati dall'art. 7 n. 1 I fall., non necessariamente integranti ipotesi di reato, verificati anche al di fuori ed a prescindere dalla pendenza di un procedimento penale.

(10)

In tema di iniziativa del p.m. per la dichiarazione di

fallimento, ai sensi dell'art. 7 n. 1, l. fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un

procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione "ovvero"

di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative né di fatti costituenti reato né della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare.

Cass. 21 aprile 2011, n. 9260

(11)

Ipotesi di cui all’art. 7, co. 1, n. 2, l.f.

Insolvenza «rilevata nel corso di un procedimento civile»

• Nozione ampia, volta a ricomprendere qualsiasi tipologia di procedimento civile

• Il P.M. non si limita a recepire la segnalazione, ma svolge gli approfondimenti necessari

(12)

La “ratio” dell’art. 7 l.fall. è di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta di fallimento in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la

notitia decoctionis

(13)

Ruolo del P.M. nel giudizio prefallimentare

- È tenuto a partecipare all’udienza prefallimentare?

- La mancata partecipazione determina la nullità del procedimento?

- La mancata partecipazione sta a significare desistenza dall’istanza di fallimento?

(14)

Prospettive di riforma – c.d. Rordorf

Art. 42

Iniziativa del pubblico ministero

Il P.M. presenta il ricorso quando l’insolvenza risulta:

a) Nel corso di un procedimento penale o di un altro procedimento cui abbia preso parte;

b) Dalla segnalazione proveniente dall’autorità giudiziaria che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento giurisdizionale;

(15)

c) Dalla notizia proveniente dall’organismo di composizione assistita della crisi;

d) Da altra denuncia specifica proveniente da pubblico ufficiale o da altro soggetto nominato dalla autorità giudiziaria

Riferimenti

Documenti correlati

- preesistenti alla dichiarazione di fallimento, - sorti durante la procedura, per effetto di atti del curatore o del fallito... Il

la collusione delle parti in frode alla legge. La revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione. Il concorso della revocazione del p.m. con gli altri mezzi

Lauricella ebbe a presentare la querela solo in data 8 maggio 2009 (e quindi a distanza di ben quattro anni dall'infusione di chemioterapico dante causa alle lesioni patite),

pen., anzitutto allorché la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque,

3 dello Statuto, in collaborazione con il Centro Regionale per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente, attiva l’ottava edizione del Corso di Alta Formazione

La Procura generale della Corte contribuisce così a porre le basi del controllo a fini di responsabilità dell’azione delle procure, predisponendo una base condivisa, utile

Da un lato, il livello di integrazione dello straniero — che soggiorni provvisoriamente in Italia in attesa che venga definita la sua domanda di protezione internazionale — non

estremi di una condotta penalmente rilevante (art. Ad avviso del ricorrente, la previsione dell’obbligo di presentarsi all’audizione e, ivi, di rendere dichiarazioni,