• Non ci sono risultati.

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitarioregionale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitarioregionale"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

14/2/2020 Consiglio Regionale del Lazio - leggi regionali (testo coordinato) - legge num. 4 del 2 maggio 2017

www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9310&sv=vigente 1/1

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale

Numero della legge: 4 Data: 2 maggio 2017 Numero BUR: 36 Data BUR: 04/05/2017

Art. 1

(Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)

1. Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione:

a) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale;

b) esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste, impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto; (1)

c) i commi 73, 74, 75 e 76 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono abrogati.

2. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla direzione regionale competente in materia di sanità gli elenchi del personale a cui si applicano le disposizioni del comma 1.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 92, lettere a) e b) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Riferimenti

Documenti correlati

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

(NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei

Versamento all'entrata del bilancio statale del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province e delle

  6. I dati dei sistemi di sorveglianza e  dei  registri  di  cui  al 

  Visto  l'art.  13  del  decreto‐legge  18  ottobre  2012,  n.  179, 

Art. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato

Con le presenti linee guida si intendono fornire canoni interpretativi ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN in relazione ad