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Responsabilità sindaci società di capitali: Cassazione

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Responsabilità sindaci società di capitali: Cassazione

Autore: Redazione | 14/08/2021

Attivazione dei poteri sindacali; omessa vigilanza sull’operato degli amministratori; rapporto di causalità tra condotta illegittima degli organi sociali e pregiudizio dei creditori.

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Responsabilità dei sindaci per omesso controllo

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di

“operazioni con parti correlate”, sussiste la responsabilità dei sindaci ove, in occasione di tali operazioni, omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l’attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall’art. 2403 c.c. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente ed è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle società quotate, considerata l’esigenza di garantire l’equilibrio del mercato.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un sindaco, sanzionato per omessa vigilanza in occasione di operazioni con parti correlate, non avendo rilevato significative carenze nel parere del previsto Comitato, pur potendo avvalersi degli strumenti informativi di cui all’art. 151 d.lgs. n. 58 del 1998).

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, n.1601

Accertamento responsabilità sindaco

L’accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell’amministratore, ma anche che l’attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2407 c.c., in un caso in cui, fallita la società, non erano state rinvenute nel conto sociale le somme incassate dal liquidatore e ivi versate, pochi giorni prima delle dimissioni del sindaco).

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, n.28357

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Responsabilità dei sindaci: il nesso di causalità

L’art. 2407 c.c. configura in capo ai sindaci una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori. Affinché possa ritenersi accertata una responsabilità dei sindaci in concorso omissivo con il fatto illecito degli amministratori (o dei liquidatori) è necessario che chi agisca contro i sindaci fornisca la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi compreso il nesso di causalità tra l’omessa vigilanza e la causa del danno, nesso che può essere ritenuto sussistente se, in base ad un ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato).

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, n.28357

L’azione di responsabilità sociale contro amministratori e sindaci

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l’insussistenza dell’illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori).

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, n.2975

Condotta omissiva in ipotesi di dimissioni

Le dimissioni non sono idonee ad esimere da responsabilità, quando non siano

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accompagnate anche da concreti atti “volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata”.

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32397

Responsabilità di amministratori e sindaci verso i creditori sociali

L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d’appello che, pur avendo correttamente qualificato ex art. 2394 c.c. l’azione esperita dalla creditrice di una cooperativa edilizia, non aveva considerato che gli amministratori, senza rilievi da parte del revisore, avevano dapprima predisposto un bilancio con poste patrimoniali falsificate e così consentito alla società di proseguire l’attività nonostante la causa di scioglimento costituita dalla perdita del capitale sociale e, poi, proceduto all’assegnazione ai soci degli immobili costruiti, compiendo un atto gestorio che, sebbene rientrante nello scopo sociale, era idoneo a pregiudicare l’integrità del patrimonio della società in scioglimento).

Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, n.28613

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Condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società

Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l’illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art.

2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile.

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, n.18770

Dimissioni presentate dal sindaco della società di capitali

Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in quanto non integrano un’adeguata vigilanza sull’operato altrui e sullo svolgimento dell’attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui e perché la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo; le dimissioni diventano anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità.

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, n.18770

Illecita condotta gestoria degli

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amministratori

Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro o di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, n.18770

Relazione dei sindaci e falsità dei dati esposti in bilancio

Nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, può risultare dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere. Sicché spetta al giudice di merito, con un apprezzamento in fatto insindacabile in cassazione, accertare se la relazione dei sindaci al bilancio che abbia evidenziato l’inadeguatezza della valutazione di alcune voci – a fronte della quale l’assemblea abbia comunque deliberato la distribuzione di utili ai soci, senza rilievi da parte degli organi di controllo -, sia idonea ad integrare di per sé l’elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale.

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, n.21662

Responsabilità dei sindaci: quando

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sussiste?

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con “parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori”, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione.

Cassazione civile sez. II, 07/03/2018, n.5357

Obblighi di vigilanza e di controllo degli amministratori deleganti e dei sindaci

L’obbligo di vigilanza di cui all’art. 2392, comma 2, c.c., testo previgente, e l’obbligo di controllo di cui all’art. 2403 c.c., testo previgente, impongono agli amministratori deleganti e ai sindaci di ricercare adeguate informazioni, non potendosi ritenere esonerati da responsabilità verso i creditori sociali gli amministratori e i sindaci che abbiano accolto passivamente il deficit informativo.

Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31204

Atti di dubbia regolarità

In tema di responsabilità dei sindaci di una società di capitali, ai fini dell’osservanza del dovere di vigilanza, previsto dall’articolo 2407, secondo comma, del Cc non occorre l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’articolo 2409 del Cc, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo a evitare (o quanto meno a ridurre)

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le conseguenze dannose della condotta gestoria.

Cassazione civile sez. I, 18/09/2017, n.21566

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza

La sussistenza di vantaggi compensativi, che escludano la responsabilità dell’amministratore, deve essere provata allegando e provando i benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, nonché la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta.

I versamenti effettuati dai soci a favore della società, destinati ad incrementare il patrimonio netto della stessa, possono essere restituiti solo a seguito dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione.

Il difetto di delega, ai sensi dell’art. 2392 c.c. (ante riforma ex D.Lgs. n. 6/2003) non esclude il dovere dell’amministratore di vigilare sul generale andamento della società, salvo la prova che non abbia potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa della condotta ostativa degli altri componenti del consiglio.

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 c.c., si configura laddove gli stessi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito a fronte di atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Cassazione civile sez. I, 18/09/2017, n.21566

Responsabilità dei sindaci: configurabilità

Ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci, non è necessaria l’individuazione di specifiche violazioni del dovere di vigilanza: è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque siano restati inerti di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità da parte degli

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amministratori.

Cassazione civile sez. I, 03/07/2017, n.16314

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