S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--- I V L E G I S L A T U R A ---
(H. 917-A)
R E L A Z I O N E D E L L A 7 a C O M M I S S I O N E P E R M A N E N T E
(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)
(R
elatoreFLORENA)
S U L
D I S E G N O D I L E G G E
presentato dal M inistro delle Finanze di concerto col M inistro della M arina M ercantile
col M inistro del Bilancio col M inistro del Tesoro
col M inistro dell’In d u stria e del Commercio col M inistro delle P artecipazioni S tatali e col M inistro del Comm ercio con l ’E stero
NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964
Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 1965
Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700) — 2/3/4
A tti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 196345 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Onorevoli Sen ato ri. — Il disegno di leg
ge che viene sottoposto al vostro esame contiene u n com plesso di norm e rig uard an ti il tra tta m e n to trib u tario delle costruzioni, modificazioni e trasform azioni navali, in so
stituzione di quelle contenute nel titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successi
ve modificazioni ed integrazioni, scadute il 30 giugno 1964.
Come è già esaurientem ente illu strato nella relazione p resen tata dal Governo, la citata legge n. 522, seguendo u n a lunga tr a dizione, prevedeva anche alcune facilitazio
ni fiscali che, per la quasi totalità, erano sug
gerite dal riconoscim ento della particolare situazione dell'industria cantieristica e del
l’arm am ento quali attiv ità sostanzialm ente di esportazione.
La nave, in fatti, è p er sua n a tu ra uno stru m en to di lavoro e di produzione che agi
sce perm anentem ente fuori dalle b arriere doganali e, agli effetti doganali stessi, essa appena e n tra ta in esercizio è considerata bene ex tra dogana, anche se co stru ita con m ateriale com pletam ente nazionale e per conto di nazionali. Come conseguenza, tu tto quanto è a bordo se rein tro d o tto in te rrito rio nazionale è soggetto al pagam ento dei dazi e degli a ltri d iritti d ’im portazione.
Ora, con la scadenza della legge n. 522, sono venute meno anche le facilitazioni fi
scali d a essa previste m entre, p er la n atu ra stessa della nave quale bene esportato, sem bra equo che, com e ogni a ltra esp orta
zione, essa continui a godere in via au tono
m a e p erm an ente delle facilitazioni stesse, indipendentem ente da ogni provvedim ento di aiuto diverso che fosse eventualm ente concesso a favore dell'ind ustria delle costru zioni navali.
Per ta li m otivi il Governo h a presentato il disegno di legge di cui occupiamo.
Esso prevede l’im portazione in franchigia p e r i p ro d o tti d estinati a lavori navali che si possono considerare essenzialm ente m er
ci in tran sito , in quanto vengono in tro d o tte nel te rrito rio nazionale p e r essere poi rie
spo rtate, sia quando vengono im piegate dai cantieri in lavori di costruzione, tra sfo r
mazione, modificazione e riparazione nava
le, sia quando vengono im m ediatam ente im
b arcate sulle navi, com e nel caso degli og
getti di dotazione e di ricam bio.
Il disegno di legge prevede, poi, la resti
tuzione della im posta generale su ll’en tra ta alla stregua di tu tti gli a ltri p ro d o tti espor
tati, rie n tra n ti nella disciplina generale p re
vista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, im p o stata sul concetto di m ettere le m erci nazionali che vengono p o rta te sui m ercati internazionali alla p ari con le sim ili m erci estere.
Infine, p er i co n tra tti stip u lati tra can
tieri e com m ittenti p er lavori navali, viene concesso il beneficio della registrazione a ta ssa fissa e i relativi corrispettivi vengono esentati dall’IGE, riallacciandosi così alle disposizioni generali della legge 19 giugno 1940, n. 762 (art. 1, lettera h) che esenta dal trib u to le som m e in tro itate p er le esporta-
i zioni delle m aterie, m erci e p ro d o tti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali.
In sede di esam e del prog etto di legge da p arte della 7a Comm issione si è delibe
rato di ap p o rtare modificazioni ad alcuni suoi articoli in m odo da adeguare ancora meglio il disegno stesso ad alcune esigenze che secondo lo schem a originario sarebbero state trascu rate.
Con l’articolo 1, rim asto invariato, viene prevista l’im portazione, in esenzione dai da
zi doganali, d all’im posta di cui l’articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e succes
sive modificazioni, e da ogni a ltra im posta o sovraim posta all’im portazione, delle m a
terie prim e, dei prod otti, dei m acchinari im piegati nei lavori navali nonché degli og
getti di dotazione di ricam bio destinati a navi in servizio.
Vengono esclusi dall’agevolazione gli ap
p a ra ti m otori di propulsione d estinati ad un ità non più rispondenti econom icam ente alle attu ali esigenze delle a ttiv ità m arittim e.
È prevista l’assim ilazione ai p ro d o tti na
zionali dei p ro d o tti provenienti dall’estero ed essi vengono conseguentem ente am m es
si al trattam en to cui fruiscono i prim i.
È prevista infine l’esenzione dal dazio, dall’im posta di fabbricazione e dalla sovrim posta di confine p er i com bustibili ed i lu
brificanti occorrenti p er tu tte le prove dei m acchinari installati sulle navi.
A tti Parlamentari _ 3 _ Senato della Repubblica — 917-A
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Con l'articolo 2 vengono considerati
esp o rtati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e dell'im posta generale sul
l ’en tra ta i p ro d o tti di cui a ll’articolo prece
dente im piegati nei lavori navali, ferm o re
stando che non si applicheranno le dispo
sizioni relative alla restituzione del dazio e degli a ltri d iritti doganali e fiscali, diver
si d all’im posta generale su ll’en trata, di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 639.
Le aliquote dell’im posta generale sull'en
tra ta da liquidare m ediante la sola restitu zione all’esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, sono fissate nella m isu
ra del 6,60 p er cento al cantiere navale che h a effettuato la costruzione sull'im porto ad
debitato al com m ittente, anche se si tra tti di navi costruite in p ro p rio dal cantiere e purché la vendita sia effettu ata p rim a che la nave sia e n tra ta in esercizio, e nella m isu ra del 4 p er cento quando si tr a tti di lavori di riparazione, trasform azione, alle
stim ento e arredam ento di navi in esercizio, sem pre sull’im porto ad debitato al com m it
tente.
Dato che alcuni tip i di galleggianti sono stati inclusi, nel cam po di applicazione del
la legge di cui al successivo articolo 5, tra le altre u n ità am m issibili ai benefici al pari delle navi m ercantili, si è riten u to necessa
rio fare espresso richiam o anche ai galleg
gianti, em endando l'articolo 2 com e si rile
va dal testo approvato dalla Commissione.
L'articolo 3, rim asto invariato, dispone che quando i m ateriali di produzione nazio
nale vengono im piegati direttam en te dal p ro p rietario o arm a to re della nave, in m a
te ria di im posta generale sull’e n tra ta si ap
plicano le agevolazioni di cui alle leggi 19 giugno 1940, n. 762 e successive modifica
zioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.
L'articolo 4 prevede la registrazione col pagam ento dell’im posta fissa e l'esenzione deH’IGE dei c o n tra tti stip u lati tr a il com
m itten te ed il cantiere o l'assu n to re dei la
vori rigu ardanti la costruzione della nave e d ell'apparato m otore, anche se stip ulati separatam ente nonché la riparazione, m odi
ficazione, trasform azione, allestim ento e a r
redam ento, costruzione di a p p ara ti m otore di navi anche in esercizio.
È egualm ente prevista la registrazione col pagam ento dell'im posta fissa p e r i co n tra tti rig uard an ti l'acquisto di m aterie o p ro d o t
ti occorrenti ai lavori di cui sopra.
Agli a tti e c o n tra tti di cessione degli one
ri fiscali sono applicabili invece le agevo
lazioni di cui al decreto legislativo luogo
tenenziale n. 367 del 1° o tto b re 1944.
Per i m otivi d etti esam inando l ’articolo 2, è stato necessario em endare anche l’artico
lo in questione come dal testo nuovo appro
vato dalla Comm issione e cioè con la inser
zione dei galleggianti.
Inoltre, siccome i cantieri navali richie
dono, p er assicurarsi l’effettivo pagam ento dei corrispettivi p attu iti, idonee garanzie e i com m ittenti spesso concedono ipoteche oltre che sulle navi anche su beni im mo
bili, si è riten u to opp ortu no di estendere le agevolazioni in m ateria di garanzie reali previste dalla legge n. 367 a tu tti gli a tti co
stitutivi di garanzie concesse ai co stru tto ri navali p e r l’adem pim ento degli obblighi assunti, m odificando il quinto com m a come dal testo approvato dalla Commissione.
L’articolo 5 prescrive che i benefici con
tem plati nei precedenti articoli non si ap
plicano ad alcune categorie di navi e di galleggianti, salvo che non si tr a tti di nuo
ve navi destinate all’estero o di navi e gal
leggianti m odificati, trasfo rm ati, rip arati, eccetera, p er conto di com m ittenti esteri o di navi destinate alla ricerca scientifica o al
l ’istruzione nautica.
Al p unto 2 la Comm issione h a approvato la riduzione d a 50 a 25 tonnellate p er l’esclu
sione dei benefici previsti p er an dare incon
tro alla costruzione del naviglio da pesca.
Sono note a tu tti Voi, onorevoli colleghi, le condizioni precarie in cui si trova tu t
ta la categoria dei n o stri pescatori. Alla vecchia b arca a vela in m olte zone i pe
scatori con gravi sacrifici hanno sostituito pescherecci m otorizzati di tonnellaggio li
m itato. Ma sono la riso rsa di num erose fa
m iglie di pescatori riu n iti in cooperative.
La politica che si cerca di perseguire è quella della form azione di u n a flo tta di pescherecci a d a tti p e r la pesca atlantica, m a si è riten u to di includere nei benefici previsti dalla legge anche de navi che ab
biano u n a stazza m inim a di 25 tonnellate,
A tti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
pro p rio p er tenere conto della num erosa categoria di pescatori interessati.
La soppressione del p u nto 4 è natu rale conseguenza delle modifiche ap p o rtate agii articoli precedenti. La Comm issione ha altresì approvato la soppressione del quin
to com ma, considerando equo non esclude
re dai benefici quei cantieri che, p u r essen
do stati in difficoltà p er u n certo periodo, siano ora in grado di inserirsi nella concor
renza.
Con l'articolo 6 viene stabilito che p e r i lavori navali in corso di esecuzione alla da
ta del 30 giugno 1964 e p er quelli che si ri
feriscono a co n tra tti stip u lati entro la stes
sa data continuano ad applicarsi le dispo
sizioni di cui alla legge n. 522, scaduta alla d a ta del 30 giugno 1964.
Poiché dal 1° luglio 1964 in poi, però, al
cune im prese sono venute a trov arsi nella necessità di reg istrare i c o n tra tti navali a tassa norm ale non potendo u su fru ire del be
neficio della tassa fissa a seguito della sca
denza della legge n. 522, si è riten u to ne
cessario in via di equità di prevedere il rim bo rso della tassa già assolta, in qu anto le norm e della nuova legge avranno efficacia retro a ttiv a a decorrere dalla p red etta data del 1° luglio 1964.
Conseguentem ente si è dovuta prevedere u n a sanato ria p er quegli a tti che, stip ulati du ran te il periodo di vacanza della legge, non sono stati sottop osti a registrazione e che altrim enti sarebbero soggetti a penaliz
zazione. La Commissione h a quindi app ro vato il nuovo testo dell'articolo 6.
Come è noto, le norm e attualm en te in vi
gore in m ateria di concessione di co n trib u ti erogati dallo S tato a favore dell'ind ustria can tieristica o deH’arm am ento prevedono l'applicazione, sulle som m e concesse, a tito lo di acconto, delle im poste e relative addi
zionali di cui al vigente testo unico delle leggi sulle im poste dirette.
Siccome però ciò risu lta in co n trasto sia con le finalità p er cui i co n trib u ti in p arola vengono concessi, sia con la partico lare po
sizione dell'ind ustria beneficiaria, dato che la tra tte n u ta su questi co n trib u ti p o rta ad un aum ento degli oneri finanziari che le aziende cantieristiche devono sopportare,
si è riten u to di com pletare il disegno di leg
ge in esame con u n nuovo articolo che p or
te rà il n. 7, così fo rm u lato :
« Sui co n trib u ti erogati dal M inistero del
la m arina m ercantile, in v irtù di leggi spe
ciali, a favore dei can tieri navali o dell'arm a
m ento, non si applicano le riten u te a titolo di acconto, p er le im poste e relative addi
zionali, di cui al testo unico delle leggi sulle im poste dirette, approvato con decreto del Presidente della R epubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed inte
grazioni ».
C onseguentem ente gli articoli 7 e 8 del prim itivo disegno di legge diverranno 8 e 9.
D etti articoli, che sono rim asti invariati nella stesura originaria, prevedono che la legge in esame avrà efficacia a p a rtire dal 1° luglio 1964, cioè subito dopo la scadenza della legge n. 522 verificatasi com e è noto il 30 giugno 1964 e prevedono inoltre i mezzi di co p ertu ra delle spese rig u ard an ti l'ap
plicazione della legge stessa.
Onorevoli colleglli, il com plesso delle di
sposizioni contenute nel disegno di legge che è al vostro esam e tende evidentem ente a dare un aiuto all'in d u stria cantieristica e quindi alla num erosa schiera di lavoratori che direttam ente o in d irettam en te sono le
gati nella loro possibilità di lavoro d all'at
tività dei cantieri navali.
Il problem a d ell'in d u stria cantieristica italiana è stato discusso altre volte nella n o stra Assemblea ed è stato oggetto di ap
passionati interventi di tu tte le p a rti poli
tiche. Sono state esposte tesi co ntrarie agli interventi dello S tato e si è anche rip etu to che una delle cause p rin cipali della m anca
ta com petitività dei n o stri cantieri nel cam po internazionale è dovuta alla deficienza di organizzazione razionale del lavoro che, se realizzata, avrebbe determ inato m inori co
sti e quindi m aggiori p ossibilità di acquisi
zione di com messe sia nazionali che estere.
Io posso afferm are che sulla via della razio
nalizzazione del lavoro i n o stri cantieri si trovano già. Si può afferm are che circa il 20 p er cento di riduzione su ll’im piego di m ano d'op era p e r ton nellata lavo rata è u n fatto acquisito.
A tti Parlamentari _ 5 _ Senato della Repubblica — 917-A
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Voglio com unque esporre qual è la situ a
zione che si è creata, anche riferendom i ai passati interventi dello S tato in Italia.
L'intervento dello S tato a ttu a to dalla leg
ge 31 marzo 1961, n. 301, h a consentito ai cantieri italiani nei decorsi anni di m ante
nere un livello prod uttiv o al lim ite appena della sufficienza in relazione alla potenziali
tà degli im pianti; le com messe ricevute dai cantieri p er effetto della su d d etta legge, passate nella m aggior p a rte da arm ato ri italian i stanno però esaurendosi e p o tran no dare lavoro p er qualche tem po solo ad alcuni cantieri; in a ltri cantieri invece il residuo lavoro si è ristre tto a qualche u ni
tà e in altri, infine, è orm ai al term ine.
Dalla scadenza delia sud detta legge n. 301 (30 giugno 1964) nuove ordinazioni non ri
sultano passate e qualche tra tta tiv a avvia
ta dai cantieri è sub ordinata all’am m issio
ne alle provvidenze statali, di cui è sta ta d ata pubblica notizia anche dalle fonti di infor
mazione.
In tu tti i cantieri in tanto si fanno già sentire gli effetti della tem poranea carenza di aiuto da p a rte dello Stato: in fatti si sono già reg istrati trasferim enti di aliquote di personale, riduzioni dell'orario di lavoro e sospensioni dal lavoro di p a rte delle m ae
stranze, che in qualche rep arto hanno rag
giunto percentuali anche consistenti.
L'influenza delle provvidenze statali sul
l'attiv ità dei cantieri può desum ersi dalle tabelle che seguono:
Navi in ordinazione e in costruzione superiori 1.009 T.S.L.
Anno Tonnellaggio Percentuale
Italia Mondo Italia
1-1-1961 903.000 17.975.000 5,1
M-1962 925.000 18.656.000 4,6
1-1-1963 1.158.000 16.294.000 7,1 1,1-1964 1.040.000 18.890.000 5,5 1-7-1964 676.000 2.0.088.000 3,4
Dati accertati daU’American Bureau of Shipping Shipbuilders Council of America.
Navi in costruzione superiori a 100 T.S.L.
Anno Tonnellaggio Percentuale
Italia Mondo Italia
1-1 1961 651.000 8.667.000 7,5
1-1-1962 565.000 8.615.000 6,5
1-1-1963 773.000 9.165.000 8,4
1-1-1964 686.000 8.402.000 8,2
1> 1-1965 567.000 10.215.000 5,5 Dati accertati dal Lloyd's Register of Shipping.
Navi in costruzione nei cantieri navali italiani superiori a 100 T.S.L.
Anno Tonnellaggio
1-1 1961 692.520
1-1-1962 583.933
1-1-1963 690.284
1-1-1964 659.478
Dati accertati direttam ente dal Ministero della m arina mercantile.
Ritengo anche utile indicare quali sono le facilitazioni doganali p er le costruzioni navali negli altri Paesi della CECA.
Belgio. — Riduzione della tassa di passag
gio ed esenzione dalla tassa di fatturazione sui co n tra tti di appalto.
Francia. — Lim itazione delle im portazio
ni. Esenzione dai d iritti di dogana dei m ate
riali im p o rtati da im piegare nella costruzio
ne di navi destinate all'esportazione. Esen
zione dalla tassa sul valore aggiuntivo.
Repubblica federale tedesca. — Esenzione totale dei d iritti doganali p e r i m ateriali im
p o rtati im piegati nella costruzione di navi.
R istorno del 7 per cento a favore dei can
tieri per il naviglio espo rtato a titolo di rim borso dell’im posta sulla cifra d ’affari.
Paesi Bassi. — Esenzione dai d iritti do
ganali dei m ateriali im p o rtati destinati alla costruzione di navi. Esenzione dalla tassa sulla cifra d 'affari delle navi e dei m ateria-
A tti Parlamentari — 6 — S enato della Repubblica — 917-A
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
li im piegati nella costruzione o nella rip a
razione di navi.
Come si può rilevare quindi non è solo in Italia che si cerca di sostenere l’indu stria navale.
Un esame dettagliato del trattam en to di sostegno in tu tti i Paesi del m ondo ci di
m o stra anche che sono frequenti accordi che facilitano e concorrono alla possibilità di com petitività delle in dustrie cantieristiche di altri Paesi.
Io spero, onorevoli colleghi, che vogliate approvare sollecitam ente il disegno di leg
ge che si esam ina, perchè sono convinto che la rapida approvazione d arà u n a spinta fa
vorevole per la ripresa di lavoro, perchè ri
sulta che tra tta tiv e p er nuove com m esse ci sarebbero, m a im po state sulla previsione della rap id a approvazione della legge che in atto è al vostro esame.
Fl o r e n a, relatore.
A tti Parlam entari - 7 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE Testo del Governo
Art. 1.
Le m aterie prim e, i p ro d o tti sem ilavorati, i p ro d o tti e m acchinari finiti e quanto altro occorrente iper la costruzione, modificazione, trasform azione, riparazione, allestim ento ed arredam en to di navi m ercantili p er la navi
gazione m arittim a, nonché p e r la co stru zione e riparazione dei relativi m acchinari, sono im p o rtati in esenzione dai dazi doga
nali, dall’im posta di cu i all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e da ogni a ltra im posta e so
vrim posta all’imfportazione.
Il trattam en to di m i al precedente com
m a è lim itato alle m aterie, ai p ro d o tti ed ai m acchinari effettivam ente im piegati nei la
vori.
Le esenzioni d i cui sopra sono concesse, altresì, p e r i m ateriali ed oggetti di dota
zione e di ricam bio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.
Sono esclusi dall’agevolazione prev ista dal prim o com m a gli a p p ara ti m otori com pleti di propulsione di potenza norm ale non su
periore a 250 cavalli asse, quelli, con u n nu m ero di giri superiore a 500 al m inu to p ri
mo, di potenza norm ale com presa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.
Le m aterie, i p ro d o tti ed i m acchinari fini
ti di cui ai commi precedenti, provenienti dall’estero, sono assim ilati a quelli di p ro duzione nazionale e sono am m essi, ai sensi del successivo articolo 2, al trattam en to di cui fruiscono questi ultim i, quando siano n a
zionalizzati m ediante il pagam ento di tu tti i d iritti doganali vigenti, dell’im posta di cui all’articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni a ltra im posta all’im portazione.
I com bustibili ed i lubrificanti occorrenti p e r tu tte le prove degli a p p ara ti m otori com pleti e dei m acchinari in genere instal
lati su navi di nuova costruzione o in eser-
DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Co m m is s io n e
Art. ,1.
Identico.
A tti Parlamentari — 8 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del Governo).
cizio, sono am m essi all'esenzione d al dazio, nonché dall'im posta d i fabbricazione e dalla corrispondente sovrim posta di confine.
Art. 2.
Le m aterie, i p ro d o tti ed i m acchinari previsti d al precedente articolo 1, d i pro d u zione nazionale, effettivam ente im piegati nei lavori di cui al prim o com m a dell’articolo m edesim o, nonché i m ateriali ed oggetti di dotazione e di ricam bio, di produzione na
zionale, destinati a navi di nuova costruzio
ne o in esercizio, si considerano esp o rtati agli effetti dell’applicazione 'delle leggi do
ganali e delle norm e che regolano l’im posta generale sull’en trata.
Tuttavia, p e r le m aterie, i p ro d o tti ed i m acchinari, nonché p e r i m ateriali ed og
getti di dotazione e di ricam bio, d a consi
d erare esp o rtati a no rm a del com m a pre
cedente, non si applicano le disposizioni re
lative alla restituzione del dazio e degli altri d iritti doganali e fiscali diversi dall’im posta generale su ll'en trata di oui alla legge 5 lu
glio 1964, n. 639.
P er i lavori eseguiti dai can tieri navali o d a a ltri assuntori, le agevolazioni in m ateria di im posta generale sull’e n tra ta di cui al p rim o com m a, si applicano m ediante la sola restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive m o
dificazioni, con i criteri e con le aliquote seguenti:
a) navi com plete di nuova costruzione:
lire 6,60 p e r cento, da liquidare a favore del can tiere navale che h a effettuato la co stru zione, sull’im porto effettuato al com m ittente.
P er le navi co stru ite in p ro p rio dai cantie
ri, la restituzione è com m isurata all’im por
to addebitato a ll’aoquirente, sem prechè la vendita venga effettuata p rim a della loro e n tra ta in esercizio;
b) modificazione, trasform azione, rip a
razione, allestim ento ed arred am ento di navi in esercizio: lire 4 p e r cento, .da liquidare a
(Segue: Testo proposto dalla C om m issione)
Art. 2.
Identico.
Identico.
Identico:
a) navi com plete o galleggianti di nuo
va costruzione: lire 6,60 p e r cento, da liqui
d a re a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'im porto fa t
tu ra to al com m ittente.
Per le navi o galleggianti co stru ite in pro
prio dai cantieri, la restituzione è com m i
su rata all'im porto addebitato all’acquirente, sem prechè la vendita venga effettuata p ri
m a della loro e n tra ta in esercizio;
b) modificazione, trasform azione, rip a
razione, allestim ento ed arredam ento di navi o galleggianti in esercizio: lire 4 p e r cento,.
A tti Parlamentari _ 9 — Senato della Repubblica — 917-A
LEGISLATURA IV - 1963i65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo del Governo).
favore d ell'assuntore dei lavori, sull'im porto addebitato al com m ittente.
Nei lavori eseguiti dal cantiere navale o altro assuntore, p e r conto di terzi, possono concorrere a co stitu ire il valore sul quale vanno liquidate, a favore del cantiere e del
l'assuntore, le aliquote di restituzione della im posta generale su ll’en trata, i m ateriali ed i p ro d o tti im piegati dal can tiere o dal
l’assuntore m edesim i che siano di p ro p rietà del com m ittente.
Quando nei lavori di cui sopra vengono im piegati m ateriali e p ro d o tti esteri, dal
l'am m ontare delle somme da restitu ire a ti
tolo di im posta generale sull'en trata, si de
trae l’im porto relativo all’im posta di cui al
l’articolo 17 della legge 19 giugno 1940, nu
m ero 762 e successive modificazioni, ed alla im posta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, gravanti sui m ateriali e p ro d o tti esteri ef
fettivam ente im piegati, che siano stati im p o rta ti con le esenzioni previste dal prece
dente articolo 1.
Gli stessi criteri si applicano p er i m ate
riali e gli oggetti di dotazione e di ricam bio, nonché p e r i m acchinari finiti e le p a rti staccate di essi, o ttenuti, in tu tto o in p arte, con impiego di m ateriale estero.
R esta ferm o q u an to disposto dal quinto com m a dell’articolo 1 p e r i m ateriali ed i p ro d o tti esteri assim ilati a quelli nazionali.
Art. 3.
Per le m aterie ed i p ro d o tti, di produzione nazionale, contem plati d all’articolo 1, che siano im piegati direttam ente dal p rop rietà- rio o arm atore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, com e pure p e r i m ateriali e gli oggetti di dotazione e di ricam bio e p e r i m acchinari finiti e le p a rti staccate di essi, di produzione nazionale, de
stin a ti a navi in esercizio, le agevolazioni in m ateria di im posta generale sull’en tra ta si applicano a n o n n a delle leggi 19 giugno 1940,
(Segue: Testo proposto dalla Com m issione)
da liquidare a favore dell’assuntore dei la
vori, sull’im porto ad debitato al com m it
tente.
Identico.
Identico.
Identico.
Identico.
Art. 3.
Identico.
A tti Parlam entari — 10 — Senato della R epubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del Governo). (Segue: Testo proposto dalla C om m issione)
n. 762 e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.
P er tu tti i m ateriali ed i p ro d o tti contem plati nel precedente com m a che siano co
m unque d estinati a navi estere, la re stitu zione dell'im posta generale su ll'en trata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, va liquida
ta a favore di colui che ne h a effettuato la fo rn itu ra al p ro p rietario od arm ato re della nave.
T u tti i m ateriali ed i p ro d o tti contem plati nel p rim o com m a provenienti dall'estero sono assim ilati a quelli di produzione n a
zionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultim o com m a d ell'articolo 1.
Art. 4.
Sono am m essi a registrazione col paga
m ento dell’im posta fissa, ed i relativi co rri
spettivi sono esenti dalla im posta generale su ll'en trata, i co n tra tti inerenti:
alla costruzione della nave e dell'appa
rato m otore, anche se stip u lati separata- m ente;
alla costruzione degli ap p ara ti m otori di produzione nazionale destinati a navi in esercizio;
alla riparazione, modificazione e trasfo r
m azione di navi in esercizio;
all'allestim ento e arred am en to di navi in costruzione od in esercizio.
Le disposizioni di cui al precedente com m a si applicano ai ra p p o rti co n tra ttu a li tra il com m ittente ed il cantiere o l'assu nto re dei lavori, ivi com preso il co stru tto re del
l'ap p a rato m otore, come p u re a quelli posti in essere dal cantiere o daH 'assuntore m e
desim o p e r la integrale cessione ad a ltra im p resa del lavoro ad esso commesso.
Sono egualm ente am m essi a registrazione con il pagam ento dell'im posta fissa, e il re
lativo co rrispettiv o è esente dall'im posta generale sull'entrata, i c o n tra tti in eren ti alla
Art. 4.
Identico:
identico;
alla costruzione del galleggiante;
identico;
alla riparazione, modificazione e tra sfo r
mazione di navi o galleggianti in esercizio;
identico;
Identico.
Identico.
A tti Parlamentari — 11 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del Governo).
p rim a vendita, nel corso della costruzione o dell’allestim ento, di navi iniziate in prop rio dai cantieri, nonché alla p rim a vendita di navi co struite in p roprio, sem prechè la ven
dita venga effettuata p rim a della loro en
tr a ta in esercizio.
Sono am m essi a registrazione col paga
m ento dell’im posta fissa i c o n tra tti stipulati dai cantieri, dai com m ittenti e dagli arm a
to ri p e r l’acquisto di m aterie e p ro d o tti oc
correnti ai lavori di cui al p rim o com m a, nonché i co n tra tti p e r le prestazioni di ser
vizi relativi ai lavori stessi.
Agli' atti e c o n tra tti con i quali vengono ceduti i risto rn i fiscali di cui alla presente legge e i contributi previsti dalle leggi a fa
vore dell’in d u stria delle costruzioni navali e deH’arm am ento, sono applicabili le agevo
lazioni fiscali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° o tto b re 1944, n. 367.
Le iscrizioni e cancellazioni di ipoteca na
vale sono so ttop oste al pagam ento dell’im p o sta fissa di lire 2.000.
Le agevolazioni di cui ai due com m i pre
cedenti sono applicabili, oltreché ai lavori di costruzione, anche agli a ltri lavori con
tem plati nella presen te legge.
Art. 5.
I benefici della p resen te legge non si ap
plicano:
1) p e r le navi che non siano destinate al com pim ento di operazioni d i com m ercio ad eccezione dei rim orch iato ri abilitati alla navigazione oltre le sei m iglia dalla costa;
2) p e r la costruzione di navi d a carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnel
late e di quelle da pesca di stazza lorda in
feriore a 50 tonnellate;
3) p e r le navi abilitate al servizio m a
rittim o dei p o rti e delle rade;
(Segue: Testo proposto dalla C om m issione)
Identico.
Agli a tti e c o n tra tti con i quali vengono ceduti i risto rn i fiscali di cui alla presente legge e i con tribu ti previsti dalle leggi a favore dell’ind ustria delle costruzioni na
vali e dell’arm am ento nonché agli a tti co
stitutiv i di garanzie concesse dagli arm ato ri o da a ltri com m ittenti ai c o stru tto ri di navi p er l’adem pim ento delle obbligazioni as
sunte p er lavori navali, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° o tto
bre il944, n 367.
Identico.
Identico.
Art. 5.
Identico:
1) identico;
2) p er la costruzione di navi da carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnel
late e di quelle da pesca di stazza lord a in
feriore a 25 tonnellate;
3) identico;
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(Segue: Testo del Governo).
4) p e r i galleggianti di ogni specie, ad eccezione dei bacini galleggianti, dei pon
ton i di isollevamento a s tru ttu ra m etallica e delle draghe;
5) p e r le navi co struite p e r conto dello S tato o a questo appartenenti;
6) p e r le navi ab ilitate esclusivam ente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.
Le esclusioni dai benefici p er le u n ità previste dal precedente com m a, non si ap
plicano quando tra tta s i di nuove costruzio
ni destinate all’estero ovvero di navi e gal
leggianti m odificati, trasfo rm ati, rip arati, allestiti od arred ati p e r conto di com m it
ten ti esteri.
Sono, in ogni caso, am m essi ai benefici previsti dalla p resente legge le navi desti
nate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.
I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresì, senza alcuna lim itazione, alle navi m ilitari costruite, modificate, tra sform ate, riparate, allestite od arred ate p er conto di com m ittenti esteri.
In ogni caso, i cantieri co stru tto ri che non siano sta ti in esercizio nel periodo di 24 m esi an teriore alla d ata di en tra ta in vigore della presente legge, non godono dei be
nefici dalla stessa previsti.
Art. 6.
A tu tti i lavori navali in corso di esecu
zione alla data del 30 giugno 1964, alle co
struzioni di navi non ancora iniziate i cui co n tra tti di com messa siano stati firm ati en tro la d ata m edesim a, nonché alle costru
zioni di navi da eseguirsi in p ro p rio p e r le quali le dom ande di am m issione al co n tri
buto integrativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 m arzo 1961, n. 301, siano state presen tate en tro il term ine suddetto, si ap
plicano, a decorrere dal 1° luglio 1964, le di
sposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Segue: Testo proposto dalla Com m issione)
Soppresso.
4) identico;
5) identico.
Soppresso.
Identico.
I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresì, senza alcuna limitazione, alle nuove costruzioni, com prese quelle m i
litari, destinate all’estero, ed alle navi ed ai galleggianti, com presi quelli m ilitari, m o
dificati, trasfo rm ati, rip ara ti, allestiti o ar
red ati p er conto di com m ittenti esteri.
Soppresso.
Art. 6.
A tu tti i lavori navali in corso di esecu
zione alla data del 30 giugno 1964, alle co struzioni di navi non ancora iniziate i cui c o n tra tti di com m essa siano stati firm ati en tro la data m edesim a, nonché alle costru zioni di navi da eseguirsi in pro prio p er le quali le dom ande di am m issione al co ntri
buto integrativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 m arzo 1961, n. 301, siano state presen tate entro il term ine suddetto, si ap plicano, anche in via di rim borso, a decor
rere dal 1° luglio 1964, le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tti Parlam entari — 13 — Senato della Repubblica — 917-À LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del Governo).
Le disposizioni stesse si applicano, a de
correre dal 1° luglio 1964, anche ai lavori, diversi dalla costruzione, p e r i quali sia stato, en tro il 30 giugno 1964, assunto l’im pegno d i spesa p e r la concessione del con
trib u to di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 31 m arzo 1961, n. 301.
Art. 7.
La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1964.
L’am m issione ai benefici relativi è dispo
sta dal M inistero della m arin a m ercantile.
Art. 8.
All'onere derivante d a ll’applieazione della presente legge si farà fro nte con gli stanzia
m enti dei capitoli 169 e 271 del bilancio del M inistero delle finanze p e r il periodo finan
ziario dal 1° luglio al 31 dicem bre 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
(Segue: Testo proposto dalla C om m issione)
Identico.
Gli atti e co n tra tti aventi p e r oggetto i la
vori di cui ai precedenti commi, stipula
ti dal 30 giugno 1964 alla d ata di e n tra ta in vigore della p resente legge, soggetti alla re
gistrazione in term ine fisso e non sottopo
sti alla form alità, possono essere reg istra ti a tassa fissa qu alo ra vengano p ro d o tti al com
petente Ufficio entro il term ine p erentorio di giorni 60 dalla d ata dì e n tra ta in vigore della presente legge.
Art. 7.
S ui co n trib u ti erogati dal M inistero della m arina m ercantile, in v irtù di leggi speciali, a favore dei can tieri navali o dell’arm a
m ento, non si applicano le riten u te a titolo di acconto, p er le im poste e relative addi
zionali, di cui al testo u nico delle leggi sulle im poste dirette, approvato con decre
to del Presidente della R epubblica 29 gen
naio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Identico.
Art. 9.
Identico.