• Non ci sono risultati.

RELAZ I ONE DELLA 7 a COMMI SSI ONE P E R M A N E N T E

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RELAZ I ONE DELLA 7 a COMMI SSI ONE P E R M A N E N T E"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

--- I V L E G I S L A T U R A ---

(H. 917-A)

R E L A Z I O N E D E L L A 7 a C O M M I S S I O N E P E R M A N E N T E

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)

(R

elatore

FLORENA)

S U L

D I S E G N O D I L E G G E

presentato dal M inistro delle Finanze di concerto col M inistro della M arina M ercantile

col M inistro del Bilancio col M inistro del Tesoro

col M inistro dell’In d u stria e del Commercio col M inistro delle P artecipazioni S tatali e col M inistro del Comm ercio con l ’E stero

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 1965

Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700) — 2/3/4

(2)

A tti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 196345 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Sen ato ri. — Il disegno di leg­

ge che viene sottoposto al vostro esame contiene u n com plesso di norm e rig uard an ­ ti il tra tta m e n to trib u tario delle costruzioni, modificazioni e trasform azioni navali, in so­

stituzione di quelle contenute nel titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successi­

ve modificazioni ed integrazioni, scadute il 30 giugno 1964.

Come è già esaurientem ente illu strato nella relazione p resen tata dal Governo, la citata legge n. 522, seguendo u n a lunga tr a ­ dizione, prevedeva anche alcune facilitazio­

ni fiscali che, per la quasi totalità, erano sug­

gerite dal riconoscim ento della particolare situazione dell'industria cantieristica e del­

l’arm am ento quali attiv ità sostanzialm ente di esportazione.

La nave, in fatti, è p er sua n a tu ra uno stru m en to di lavoro e di produzione che agi­

sce perm anentem ente fuori dalle b arriere doganali e, agli effetti doganali stessi, essa appena e n tra ta in esercizio è considerata bene ex tra dogana, anche se co stru ita con m ateriale com pletam ente nazionale e per conto di nazionali. Come conseguenza, tu tto quanto è a bordo se rein tro d o tto in te rrito ­ rio nazionale è soggetto al pagam ento dei dazi e degli a ltri d iritti d ’im portazione.

Ora, con la scadenza della legge n. 522, sono venute meno anche le facilitazioni fi­

scali d a essa previste m entre, p er la n atu ­ ra stessa della nave quale bene esportato, sem bra equo che, com e ogni a ltra esp orta­

zione, essa continui a godere in via au tono­

m a e p erm an ente delle facilitazioni stesse, indipendentem ente da ogni provvedim ento di aiuto diverso che fosse eventualm ente concesso a favore dell'ind ustria delle costru ­ zioni navali.

Per ta li m otivi il Governo h a presentato il disegno di legge di cui occupiamo.

Esso prevede l’im portazione in franchigia p e r i p ro d o tti d estinati a lavori navali che si possono considerare essenzialm ente m er­

ci in tran sito , in quanto vengono in tro d o tte nel te rrito rio nazionale p e r essere poi rie­

spo rtate, sia quando vengono im piegate dai cantieri in lavori di costruzione, tra sfo r­

mazione, modificazione e riparazione nava­

le, sia quando vengono im m ediatam ente im ­

b arcate sulle navi, com e nel caso degli og­

getti di dotazione e di ricam bio.

Il disegno di legge prevede, poi, la resti­

tuzione della im posta generale su ll’en tra ta alla stregua di tu tti gli a ltri p ro d o tti espor­

tati, rie n tra n ti nella disciplina generale p re­

vista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, im ­ p o stata sul concetto di m ettere le m erci nazionali che vengono p o rta te sui m ercati internazionali alla p ari con le sim ili m erci estere.

Infine, p er i co n tra tti stip u lati tra can­

tieri e com m ittenti p er lavori navali, viene concesso il beneficio della registrazione a ta ssa fissa e i relativi corrispettivi vengono esentati dall’IGE, riallacciandosi così alle disposizioni generali della legge 19 giugno 1940, n. 762 (art. 1, lettera h) che esenta dal trib u to le som m e in tro itate p er le esporta-

i zioni delle m aterie, m erci e p ro d o tti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali.

In sede di esam e del prog etto di legge da p arte della 7a Comm issione si è delibe­

rato di ap p o rtare modificazioni ad alcuni suoi articoli in m odo da adeguare ancora meglio il disegno stesso ad alcune esigenze che secondo lo schem a originario sarebbero state trascu rate.

Con l’articolo 1, rim asto invariato, viene prevista l’im portazione, in esenzione dai da­

zi doganali, d all’im posta di cui l’articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e succes­

sive modificazioni, e da ogni a ltra im posta o sovraim posta all’im portazione, delle m a­

terie prim e, dei prod otti, dei m acchinari im piegati nei lavori navali nonché degli og­

getti di dotazione di ricam bio destinati a navi in servizio.

Vengono esclusi dall’agevolazione gli ap­

p a ra ti m otori di propulsione d estinati ad un ità non più rispondenti econom icam ente alle attu ali esigenze delle a ttiv ità m arittim e.

È prevista l’assim ilazione ai p ro d o tti na­

zionali dei p ro d o tti provenienti dall’estero ed essi vengono conseguentem ente am m es­

si al trattam en to cui fruiscono i prim i.

È prevista infine l’esenzione dal dazio, dall’im posta di fabbricazione e dalla sovrim ­ posta di confine p er i com bustibili ed i lu­

brificanti occorrenti p er tu tte le prove dei m acchinari installati sulle navi.

(3)

A tti Parlamentari _ 3 _ Senato della Repubblica — 917-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Con l'articolo 2 vengono considerati

esp o rtati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e dell'im posta generale sul­

l ’en tra ta i p ro d o tti di cui a ll’articolo prece­

dente im piegati nei lavori navali, ferm o re­

stando che non si applicheranno le dispo­

sizioni relative alla restituzione del dazio e degli a ltri d iritti doganali e fiscali, diver­

si d all’im posta generale su ll’en trata, di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 639.

Le aliquote dell’im posta generale sull'en­

tra ta da liquidare m ediante la sola restitu ­ zione all’esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, sono fissate nella m isu­

ra del 6,60 p er cento al cantiere navale che h a effettuato la costruzione sull'im porto ad­

debitato al com m ittente, anche se si tra tti di navi costruite in p ro p rio dal cantiere e purché la vendita sia effettu ata p rim a che la nave sia e n tra ta in esercizio, e nella m isu ra del 4 p er cento quando si tr a tti di lavori di riparazione, trasform azione, alle­

stim ento e arredam ento di navi in esercizio, sem pre sull’im porto ad debitato al com m it­

tente.

Dato che alcuni tip i di galleggianti sono stati inclusi, nel cam po di applicazione del­

la legge di cui al successivo articolo 5, tra le altre u n ità am m issibili ai benefici al pari delle navi m ercantili, si è riten u to necessa­

rio fare espresso richiam o anche ai galleg­

gianti, em endando l'articolo 2 com e si rile­

va dal testo approvato dalla Commissione.

L'articolo 3, rim asto invariato, dispone che quando i m ateriali di produzione nazio­

nale vengono im piegati direttam en te dal p ro p rietario o arm a to re della nave, in m a­

te ria di im posta generale sull’e n tra ta si ap­

plicano le agevolazioni di cui alle leggi 19 giugno 1940, n. 762 e successive modifica­

zioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

L'articolo 4 prevede la registrazione col pagam ento dell’im posta fissa e l'esenzione deH’IGE dei c o n tra tti stip u lati tr a il com­

m itten te ed il cantiere o l'assu n to re dei la­

vori rigu ardanti la costruzione della nave e d ell'apparato m otore, anche se stip ulati separatam ente nonché la riparazione, m odi­

ficazione, trasform azione, allestim ento e a r­

redam ento, costruzione di a p p ara ti m otore di navi anche in esercizio.

È egualm ente prevista la registrazione col pagam ento dell'im posta fissa p e r i co n tra tti rig uard an ti l'acquisto di m aterie o p ro d o t­

ti occorrenti ai lavori di cui sopra.

Agli a tti e c o n tra tti di cessione degli one­

ri fiscali sono applicabili invece le agevo­

lazioni di cui al decreto legislativo luogo­

tenenziale n. 367 del 1° o tto b re 1944.

Per i m otivi d etti esam inando l ’articolo 2, è stato necessario em endare anche l’artico­

lo in questione come dal testo nuovo appro­

vato dalla Comm issione e cioè con la inser­

zione dei galleggianti.

Inoltre, siccome i cantieri navali richie­

dono, p er assicurarsi l’effettivo pagam ento dei corrispettivi p attu iti, idonee garanzie e i com m ittenti spesso concedono ipoteche oltre che sulle navi anche su beni im mo­

bili, si è riten u to opp ortu no di estendere le agevolazioni in m ateria di garanzie reali previste dalla legge n. 367 a tu tti gli a tti co­

stitutivi di garanzie concesse ai co stru tto ­ ri navali p e r l’adem pim ento degli obblighi assunti, m odificando il quinto com m a come dal testo approvato dalla Commissione.

L’articolo 5 prescrive che i benefici con­

tem plati nei precedenti articoli non si ap­

plicano ad alcune categorie di navi e di galleggianti, salvo che non si tr a tti di nuo­

ve navi destinate all’estero o di navi e gal­

leggianti m odificati, trasfo rm ati, rip arati, eccetera, p er conto di com m ittenti esteri o di navi destinate alla ricerca scientifica o al­

l ’istruzione nautica.

Al p unto 2 la Comm issione h a approvato la riduzione d a 50 a 25 tonnellate p er l’esclu­

sione dei benefici previsti p er an dare incon­

tro alla costruzione del naviglio da pesca.

Sono note a tu tti Voi, onorevoli colleghi, le condizioni precarie in cui si trova tu t­

ta la categoria dei n o stri pescatori. Alla vecchia b arca a vela in m olte zone i pe­

scatori con gravi sacrifici hanno sostituito pescherecci m otorizzati di tonnellaggio li­

m itato. Ma sono la riso rsa di num erose fa­

m iglie di pescatori riu n iti in cooperative.

La politica che si cerca di perseguire è quella della form azione di u n a flo tta di pescherecci a d a tti p e r la pesca atlantica, m a si è riten u to di includere nei benefici previsti dalla legge anche de navi che ab­

biano u n a stazza m inim a di 25 tonnellate,

(4)

A tti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pro p rio p er tenere conto della num erosa categoria di pescatori interessati.

La soppressione del p u nto 4 è natu rale conseguenza delle modifiche ap p o rtate agii articoli precedenti. La Comm issione ha altresì approvato la soppressione del quin­

to com ma, considerando equo non esclude­

re dai benefici quei cantieri che, p u r essen­

do stati in difficoltà p er u n certo periodo, siano ora in grado di inserirsi nella concor­

renza.

Con l'articolo 6 viene stabilito che p e r i lavori navali in corso di esecuzione alla da­

ta del 30 giugno 1964 e p er quelli che si ri­

feriscono a co n tra tti stip u lati entro la stes­

sa data continuano ad applicarsi le dispo­

sizioni di cui alla legge n. 522, scaduta alla d a ta del 30 giugno 1964.

Poiché dal 1° luglio 1964 in poi, però, al­

cune im prese sono venute a trov arsi nella necessità di reg istrare i c o n tra tti navali a tassa norm ale non potendo u su fru ire del be­

neficio della tassa fissa a seguito della sca­

denza della legge n. 522, si è riten u to ne­

cessario in via di equità di prevedere il rim ­ bo rso della tassa già assolta, in qu anto le norm e della nuova legge avranno efficacia retro a ttiv a a decorrere dalla p red etta data del 1° luglio 1964.

Conseguentem ente si è dovuta prevedere u n a sanato ria p er quegli a tti che, stip ulati du ran te il periodo di vacanza della legge, non sono stati sottop osti a registrazione e che altrim enti sarebbero soggetti a penaliz­

zazione. La Commissione h a quindi app ro ­ vato il nuovo testo dell'articolo 6.

Come è noto, le norm e attualm en te in vi­

gore in m ateria di concessione di co n trib u ti erogati dallo S tato a favore dell'ind ustria can tieristica o deH’arm am ento prevedono l'applicazione, sulle som m e concesse, a tito ­ lo di acconto, delle im poste e relative addi­

zionali di cui al vigente testo unico delle leggi sulle im poste dirette.

Siccome però ciò risu lta in co n trasto sia con le finalità p er cui i co n trib u ti in p arola vengono concessi, sia con la partico lare po­

sizione dell'ind ustria beneficiaria, dato che la tra tte n u ta su questi co n trib u ti p o rta ad un aum ento degli oneri finanziari che le aziende cantieristiche devono sopportare,

si è riten u to di com pletare il disegno di leg­

ge in esame con u n nuovo articolo che p or­

te rà il n. 7, così fo rm u lato :

« Sui co n trib u ti erogati dal M inistero del­

la m arina m ercantile, in v irtù di leggi spe­

ciali, a favore dei can tieri navali o dell'arm a­

m ento, non si applicano le riten u te a titolo di acconto, p er le im poste e relative addi­

zionali, di cui al testo unico delle leggi sulle im poste dirette, approvato con decreto del Presidente della R epubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed inte­

grazioni ».

C onseguentem ente gli articoli 7 e 8 del prim itivo disegno di legge diverranno 8 e 9.

D etti articoli, che sono rim asti invariati nella stesura originaria, prevedono che la legge in esame avrà efficacia a p a rtire dal 1° luglio 1964, cioè subito dopo la scadenza della legge n. 522 verificatasi com e è noto il 30 giugno 1964 e prevedono inoltre i mezzi di co p ertu ra delle spese rig u ard an ti l'ap­

plicazione della legge stessa.

Onorevoli colleglli, il com plesso delle di­

sposizioni contenute nel disegno di legge che è al vostro esam e tende evidentem ente a dare un aiuto all'in d u stria cantieristica e quindi alla num erosa schiera di lavoratori che direttam ente o in d irettam en te sono le­

gati nella loro possibilità di lavoro d all'at­

tività dei cantieri navali.

Il problem a d ell'in d u stria cantieristica italiana è stato discusso altre volte nella n o stra Assemblea ed è stato oggetto di ap­

passionati interventi di tu tte le p a rti poli­

tiche. Sono state esposte tesi co ntrarie agli interventi dello S tato e si è anche rip etu to che una delle cause p rin cipali della m anca­

ta com petitività dei n o stri cantieri nel cam ­ po internazionale è dovuta alla deficienza di organizzazione razionale del lavoro che, se realizzata, avrebbe determ inato m inori co­

sti e quindi m aggiori p ossibilità di acquisi­

zione di com messe sia nazionali che estere.

Io posso afferm are che sulla via della razio­

nalizzazione del lavoro i n o stri cantieri si trovano già. Si può afferm are che circa il 20 p er cento di riduzione su ll’im piego di m ano d'op era p e r ton nellata lavo rata è u n fatto acquisito.

(5)

A tti Parlamentari _ 5 _ Senato della Repubblica — 917-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Voglio com unque esporre qual è la situ a­

zione che si è creata, anche riferendom i ai passati interventi dello S tato in Italia.

L'intervento dello S tato a ttu a to dalla leg­

ge 31 marzo 1961, n. 301, h a consentito ai cantieri italiani nei decorsi anni di m ante­

nere un livello prod uttiv o al lim ite appena della sufficienza in relazione alla potenziali­

tà degli im pianti; le com messe ricevute dai cantieri p er effetto della su d d etta legge, passate nella m aggior p a rte da arm ato ri italian i stanno però esaurendosi e p o tran ­ no dare lavoro p er qualche tem po solo ad alcuni cantieri; in a ltri cantieri invece il residuo lavoro si è ristre tto a qualche u ni­

tà e in altri, infine, è orm ai al term ine.

Dalla scadenza delia sud detta legge n. 301 (30 giugno 1964) nuove ordinazioni non ri­

sultano passate e qualche tra tta tiv a avvia­

ta dai cantieri è sub ordinata all’am m issio­

ne alle provvidenze statali, di cui è sta ta d ata pubblica notizia anche dalle fonti di infor­

mazione.

In tu tti i cantieri in tanto si fanno già sentire gli effetti della tem poranea carenza di aiuto da p a rte dello Stato: in fatti si sono già reg istrati trasferim enti di aliquote di personale, riduzioni dell'orario di lavoro e sospensioni dal lavoro di p a rte delle m ae­

stranze, che in qualche rep arto hanno rag­

giunto percentuali anche consistenti.

L'influenza delle provvidenze statali sul­

l'attiv ità dei cantieri può desum ersi dalle tabelle che seguono:

Navi in ordinazione e in costruzione superiori 1.009 T.S.L.

Anno Tonnellaggio Percentuale

Italia Mondo Italia

1-1-1961 903.000 17.975.000 5,1

M-1962 925.000 18.656.000 4,6

1-1-1963 1.158.000 16.294.000 7,1 1,1-1964 1.040.000 18.890.000 5,5 1-7-1964 676.000 2.0.088.000 3,4

Dati accertati daU’American Bureau of Shipping Shipbuilders Council of America.

Navi in costruzione superiori a 100 T.S.L.

Anno Tonnellaggio Percentuale

Italia Mondo Italia

1-1 1961 651.000 8.667.000 7,5

1-1-1962 565.000 8.615.000 6,5

1-1-1963 773.000 9.165.000 8,4

1-1-1964 686.000 8.402.000 8,2

1> 1-1965 567.000 10.215.000 5,5 Dati accertati dal Lloyd's Register of Shipping.

Navi in costruzione nei cantieri navali italiani superiori a 100 T.S.L.

Anno Tonnellaggio

1-1 1961 692.520

1-1-1962 583.933

1-1-1963 690.284

1-1-1964 659.478

Dati accertati direttam ente dal Ministero della m arina mercantile.

Ritengo anche utile indicare quali sono le facilitazioni doganali p er le costruzioni navali negli altri Paesi della CECA.

Belgio. — Riduzione della tassa di passag­

gio ed esenzione dalla tassa di fatturazione sui co n tra tti di appalto.

Francia. — Lim itazione delle im portazio­

ni. Esenzione dai d iritti di dogana dei m ate­

riali im p o rtati da im piegare nella costruzio­

ne di navi destinate all'esportazione. Esen­

zione dalla tassa sul valore aggiuntivo.

Repubblica federale tedesca. — Esenzione totale dei d iritti doganali p e r i m ateriali im­

p o rtati im piegati nella costruzione di navi.

R istorno del 7 per cento a favore dei can­

tieri per il naviglio espo rtato a titolo di rim borso dell’im posta sulla cifra d ’affari.

Paesi Bassi. — Esenzione dai d iritti do­

ganali dei m ateriali im p o rtati destinati alla costruzione di navi. Esenzione dalla tassa sulla cifra d 'affari delle navi e dei m ateria-

(6)

A tti Parlamentari — 6 — S enato della Repubblica — 917-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

li im piegati nella costruzione o nella rip a­

razione di navi.

Come si può rilevare quindi non è solo in Italia che si cerca di sostenere l’indu stria navale.

Un esame dettagliato del trattam en to di sostegno in tu tti i Paesi del m ondo ci di­

m o stra anche che sono frequenti accordi che facilitano e concorrono alla possibilità di com petitività delle in dustrie cantieristiche di altri Paesi.

Io spero, onorevoli colleghi, che vogliate approvare sollecitam ente il disegno di leg­

ge che si esam ina, perchè sono convinto che la rapida approvazione d arà u n a spinta fa­

vorevole per la ripresa di lavoro, perchè ri­

sulta che tra tta tiv e p er nuove com m esse ci sarebbero, m a im po state sulla previsione della rap id a approvazione della legge che in atto è al vostro esame.

Fl o r e n a, relatore.

(7)

A tti Parlam entari - 7 — Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE Testo del Governo

Art. 1.

Le m aterie prim e, i p ro d o tti sem ilavorati, i p ro d o tti e m acchinari finiti e quanto altro occorrente iper la costruzione, modificazione, trasform azione, riparazione, allestim ento ed arredam en to di navi m ercantili p er la navi­

gazione m arittim a, nonché p e r la co stru ­ zione e riparazione dei relativi m acchinari, sono im p o rtati in esenzione dai dazi doga­

nali, dall’im posta di cu i all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e da ogni a ltra im posta e so­

vrim posta all’imfportazione.

Il trattam en to di m i al precedente com­

m a è lim itato alle m aterie, ai p ro d o tti ed ai m acchinari effettivam ente im piegati nei la­

vori.

Le esenzioni d i cui sopra sono concesse, altresì, p e r i m ateriali ed oggetti di dota­

zione e di ricam bio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.

Sono esclusi dall’agevolazione prev ista dal prim o com m a gli a p p ara ti m otori com pleti di propulsione di potenza norm ale non su­

periore a 250 cavalli asse, quelli, con u n nu ­ m ero di giri superiore a 500 al m inu to p ri­

mo, di potenza norm ale com presa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.

Le m aterie, i p ro d o tti ed i m acchinari fini­

ti di cui ai commi precedenti, provenienti dall’estero, sono assim ilati a quelli di p ro ­ duzione nazionale e sono am m essi, ai sensi del successivo articolo 2, al trattam en to di cui fruiscono questi ultim i, quando siano n a­

zionalizzati m ediante il pagam ento di tu tti i d iritti doganali vigenti, dell’im posta di cui all’articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni a ltra im posta all’im portazione.

I com bustibili ed i lubrificanti occorrenti p e r tu tte le prove degli a p p ara ti m otori com pleti e dei m acchinari in genere instal­

lati su navi di nuova costruzione o in eser-

DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Co m m is s io n e

Art. ,1.

Identico.

(8)

A tti Parlamentari — 8 Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo).

cizio, sono am m essi all'esenzione d al dazio, nonché dall'im posta d i fabbricazione e dalla corrispondente sovrim posta di confine.

Art. 2.

Le m aterie, i p ro d o tti ed i m acchinari previsti d al precedente articolo 1, d i pro d u ­ zione nazionale, effettivam ente im piegati nei lavori di cui al prim o com m a dell’articolo m edesim o, nonché i m ateriali ed oggetti di dotazione e di ricam bio, di produzione na­

zionale, destinati a navi di nuova costruzio­

ne o in esercizio, si considerano esp o rtati agli effetti dell’applicazione 'delle leggi do­

ganali e delle norm e che regolano l’im posta generale sull’en trata.

Tuttavia, p e r le m aterie, i p ro d o tti ed i m acchinari, nonché p e r i m ateriali ed og­

getti di dotazione e di ricam bio, d a consi­

d erare esp o rtati a no rm a del com m a pre­

cedente, non si applicano le disposizioni re­

lative alla restituzione del dazio e degli altri d iritti doganali e fiscali diversi dall’im posta generale su ll'en trata di oui alla legge 5 lu­

glio 1964, n. 639.

P er i lavori eseguiti dai can tieri navali o d a a ltri assuntori, le agevolazioni in m ateria di im posta generale sull’e n tra ta di cui al p rim o com m a, si applicano m ediante la sola restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive m o­

dificazioni, con i criteri e con le aliquote seguenti:

a) navi com plete di nuova costruzione:

lire 6,60 p e r cento, da liquidare a favore del can tiere navale che h a effettuato la co stru ­ zione, sull’im porto effettuato al com m ittente.

P er le navi co stru ite in p ro p rio dai cantie­

ri, la restituzione è com m isurata all’im por­

to addebitato a ll’aoquirente, sem prechè la vendita venga effettuata p rim a della loro e n tra ta in esercizio;

b) modificazione, trasform azione, rip a­

razione, allestim ento ed arred am ento di navi in esercizio: lire 4 p e r cento, .da liquidare a

(Segue: Testo proposto dalla C om m issione)

Art. 2.

Identico.

Identico.

Identico:

a) navi com plete o galleggianti di nuo­

va costruzione: lire 6,60 p e r cento, da liqui­

d a re a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'im porto fa t­

tu ra to al com m ittente.

Per le navi o galleggianti co stru ite in pro­

prio dai cantieri, la restituzione è com m i­

su rata all'im porto addebitato all’acquirente, sem prechè la vendita venga effettuata p ri­

m a della loro e n tra ta in esercizio;

b) modificazione, trasform azione, rip a­

razione, allestim ento ed arredam ento di navi o galleggianti in esercizio: lire 4 p e r cento,.

(9)

A tti Parlamentari _ 9 — Senato della Repubblica — 917-A

LEGISLATURA IV - 1963i65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo del Governo).

favore d ell'assuntore dei lavori, sull'im porto addebitato al com m ittente.

Nei lavori eseguiti dal cantiere navale o altro assuntore, p e r conto di terzi, possono concorrere a co stitu ire il valore sul quale vanno liquidate, a favore del cantiere e del­

l'assuntore, le aliquote di restituzione della im posta generale su ll’en trata, i m ateriali ed i p ro d o tti im piegati dal can tiere o dal­

l’assuntore m edesim i che siano di p ro p rietà del com m ittente.

Quando nei lavori di cui sopra vengono im piegati m ateriali e p ro d o tti esteri, dal­

l'am m ontare delle somme da restitu ire a ti­

tolo di im posta generale sull'en trata, si de­

trae l’im porto relativo all’im posta di cui al­

l’articolo 17 della legge 19 giugno 1940, nu­

m ero 762 e successive modificazioni, ed alla im posta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, gravanti sui m ateriali e p ro d o tti esteri ef­

fettivam ente im piegati, che siano stati im ­ p o rta ti con le esenzioni previste dal prece­

dente articolo 1.

Gli stessi criteri si applicano p er i m ate­

riali e gli oggetti di dotazione e di ricam bio, nonché p e r i m acchinari finiti e le p a rti staccate di essi, o ttenuti, in tu tto o in p arte, con impiego di m ateriale estero.

R esta ferm o q u an to disposto dal quinto com m a dell’articolo 1 p e r i m ateriali ed i p ro d o tti esteri assim ilati a quelli nazionali.

Art. 3.

Per le m aterie ed i p ro d o tti, di produzione nazionale, contem plati d all’articolo 1, che siano im piegati direttam ente dal p rop rietà- rio o arm atore della nave, senza intervento di cantiere o di altro assuntore, com e pure p e r i m ateriali e gli oggetti di dotazione e di ricam bio e p e r i m acchinari finiti e le p a rti staccate di essi, di produzione nazionale, de­

stin a ti a navi in esercizio, le agevolazioni in m ateria di im posta generale sull’en tra ta si applicano a n o n n a delle leggi 19 giugno 1940,

(Segue: Testo proposto dalla Com m issione)

da liquidare a favore dell’assuntore dei la­

vori, sull’im porto ad debitato al com m it­

tente.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(10)

A tti Parlam entari — 10 — Senato della R epubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo). (Segue: Testo proposto dalla C om m issione)

n. 762 e successive modificazioni e 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

P er tu tti i m ateriali ed i p ro d o tti contem ­ plati nel precedente com m a che siano co­

m unque d estinati a navi estere, la re stitu ­ zione dell'im posta generale su ll'en trata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, va liquida­

ta a favore di colui che ne h a effettuato la fo rn itu ra al p ro p rietario od arm ato re della nave.

T u tti i m ateriali ed i p ro d o tti contem plati nel p rim o com m a provenienti dall'estero sono assim ilati a quelli di produzione n a­

zionale quando siano nazionalizzati ai sensi del penultim o com m a d ell'articolo 1.

Art. 4.

Sono am m essi a registrazione col paga­

m ento dell’im posta fissa, ed i relativi co rri­

spettivi sono esenti dalla im posta generale su ll'en trata, i co n tra tti inerenti:

alla costruzione della nave e dell'appa­

rato m otore, anche se stip u lati separata- m ente;

alla costruzione degli ap p ara ti m otori di produzione nazionale destinati a navi in esercizio;

alla riparazione, modificazione e trasfo r­

m azione di navi in esercizio;

all'allestim ento e arred am en to di navi in costruzione od in esercizio.

Le disposizioni di cui al precedente com ­ m a si applicano ai ra p p o rti co n tra ttu a li tra il com m ittente ed il cantiere o l'assu nto re dei lavori, ivi com preso il co stru tto re del­

l'ap p a rato m otore, come p u re a quelli posti in essere dal cantiere o daH 'assuntore m e­

desim o p e r la integrale cessione ad a ltra im ­ p resa del lavoro ad esso commesso.

Sono egualm ente am m essi a registrazione con il pagam ento dell'im posta fissa, e il re­

lativo co rrispettiv o è esente dall'im posta generale sull'entrata, i c o n tra tti in eren ti alla

Art. 4.

Identico:

identico;

alla costruzione del galleggiante;

identico;

alla riparazione, modificazione e tra sfo r­

mazione di navi o galleggianti in esercizio;

identico;

Identico.

Identico.

(11)

A tti Parlamentari 11 Senato della Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo).

p rim a vendita, nel corso della costruzione o dell’allestim ento, di navi iniziate in prop rio dai cantieri, nonché alla p rim a vendita di navi co struite in p roprio, sem prechè la ven­

dita venga effettuata p rim a della loro en­

tr a ta in esercizio.

Sono am m essi a registrazione col paga­

m ento dell’im posta fissa i c o n tra tti stipulati dai cantieri, dai com m ittenti e dagli arm a­

to ri p e r l’acquisto di m aterie e p ro d o tti oc­

correnti ai lavori di cui al p rim o com m a, nonché i co n tra tti p e r le prestazioni di ser­

vizi relativi ai lavori stessi.

Agli' atti e c o n tra tti con i quali vengono ceduti i risto rn i fiscali di cui alla presente legge e i contributi previsti dalle leggi a fa­

vore dell’in d u stria delle costruzioni navali e deH’arm am ento, sono applicabili le agevo­

lazioni fiscali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° o tto b re 1944, n. 367.

Le iscrizioni e cancellazioni di ipoteca na­

vale sono so ttop oste al pagam ento dell’im ­ p o sta fissa di lire 2.000.

Le agevolazioni di cui ai due com m i pre­

cedenti sono applicabili, oltreché ai lavori di costruzione, anche agli a ltri lavori con­

tem plati nella presen te legge.

Art. 5.

I benefici della p resen te legge non si ap­

plicano:

1) p e r le navi che non siano destinate al com pim ento di operazioni d i com m ercio ad eccezione dei rim orch iato ri abilitati alla navigazione oltre le sei m iglia dalla costa;

2) p e r la costruzione di navi d a carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnel­

late e di quelle da pesca di stazza lorda in­

feriore a 50 tonnellate;

3) p e r le navi abilitate al servizio m a­

rittim o dei p o rti e delle rade;

(Segue: Testo proposto dalla C om m issione)

Identico.

Agli a tti e c o n tra tti con i quali vengono ceduti i risto rn i fiscali di cui alla presente legge e i con tribu ti previsti dalle leggi a favore dell’ind ustria delle costruzioni na­

vali e dell’arm am ento nonché agli a tti co­

stitutiv i di garanzie concesse dagli arm ato ri o da a ltri com m ittenti ai c o stru tto ri di navi p er l’adem pim ento delle obbligazioni as­

sunte p er lavori navali, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° o tto­

bre il944, n 367.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Identico:

1) identico;

2) p er la costruzione di navi da carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnel­

late e di quelle da pesca di stazza lord a in­

feriore a 25 tonnellate;

3) identico;

(12)

A tti Parlam entari — 12 — Senato della. Repubblica — 917-A LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo).

4) p e r i galleggianti di ogni specie, ad eccezione dei bacini galleggianti, dei pon­

ton i di isollevamento a s tru ttu ra m etallica e delle draghe;

5) p e r le navi co struite p e r conto dello S tato o a questo appartenenti;

6) p e r le navi ab ilitate esclusivam ente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

Le esclusioni dai benefici p er le u n ità previste dal precedente com m a, non si ap­

plicano quando tra tta s i di nuove costruzio­

ni destinate all’estero ovvero di navi e gal­

leggianti m odificati, trasfo rm ati, rip arati, allestiti od arred ati p e r conto di com m it­

ten ti esteri.

Sono, in ogni caso, am m essi ai benefici previsti dalla p resente legge le navi desti­

nate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresì, senza alcuna lim itazione, alle navi m ilitari costruite, modificate, tra ­ sform ate, riparate, allestite od arred ate p er conto di com m ittenti esteri.

In ogni caso, i cantieri co stru tto ri che non siano sta ti in esercizio nel periodo di 24 m esi an teriore alla d ata di en tra ta in vigore della presente legge, non godono dei be­

nefici dalla stessa previsti.

Art. 6.

A tu tti i lavori navali in corso di esecu­

zione alla data del 30 giugno 1964, alle co­

struzioni di navi non ancora iniziate i cui co n tra tti di com messa siano stati firm ati en tro la d ata m edesim a, nonché alle costru­

zioni di navi da eseguirsi in p ro p rio p e r le quali le dom ande di am m issione al co n tri­

buto integrativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 m arzo 1961, n. 301, siano state presen tate en tro il term ine suddetto, si ap­

plicano, a decorrere dal 1° luglio 1964, le di­

sposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Com m issione)

Soppresso.

4) identico;

5) identico.

Soppresso.

Identico.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresì, senza alcuna limitazione, alle nuove costruzioni, com prese quelle m i­

litari, destinate all’estero, ed alle navi ed ai galleggianti, com presi quelli m ilitari, m o­

dificati, trasfo rm ati, rip ara ti, allestiti o ar­

red ati p er conto di com m ittenti esteri.

Soppresso.

Art. 6.

A tu tti i lavori navali in corso di esecu­

zione alla data del 30 giugno 1964, alle co ­ struzioni di navi non ancora iniziate i cui c o n tra tti di com m essa siano stati firm ati en tro la data m edesim a, nonché alle costru ­ zioni di navi da eseguirsi in pro prio p er le quali le dom ande di am m issione al co ntri­

buto integrativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 m arzo 1961, n. 301, siano state presen tate entro il term ine suddetto, si ap ­ plicano, anche in via di rim borso, a decor­

rere dal 1° luglio 1964, le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.

(13)

A tti Parlam entari — 13 — Senato della Repubblica — 917-À LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo).

Le disposizioni stesse si applicano, a de­

correre dal 1° luglio 1964, anche ai lavori, diversi dalla costruzione, p e r i quali sia stato, en tro il 30 giugno 1964, assunto l’im ­ pegno d i spesa p e r la concessione del con­

trib u to di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 31 m arzo 1961, n. 301.

Art. 7.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1964.

L’am m issione ai benefici relativi è dispo­

sta dal M inistero della m arin a m ercantile.

Art. 8.

All'onere derivante d a ll’applieazione della presente legge si farà fro nte con gli stanzia­

m enti dei capitoli 169 e 271 del bilancio del M inistero delle finanze p e r il periodo finan­

ziario dal 1° luglio al 31 dicem bre 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Segue: Testo proposto dalla C om m issione)

Identico.

Gli atti e co n tra tti aventi p e r oggetto i la­

vori di cui ai precedenti commi, stipula­

ti dal 30 giugno 1964 alla d ata di e n tra ta in vigore della p resente legge, soggetti alla re­

gistrazione in term ine fisso e non sottopo­

sti alla form alità, possono essere reg istra ti a tassa fissa qu alo ra vengano p ro d o tti al com­

petente Ufficio entro il term ine p erentorio di giorni 60 dalla d ata dì e n tra ta in vigore della presente legge.

Art. 7.

S ui co n trib u ti erogati dal M inistero della m arina m ercantile, in v irtù di leggi speciali, a favore dei can tieri navali o dell’arm a­

m ento, non si applicano le riten u te a titolo di acconto, p er le im poste e relative addi­

zionali, di cui al testo u nico delle leggi sulle im poste dirette, approvato con decre­

to del Presidente della R epubblica 29 gen­

naio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Riferimenti

Documenti correlati

sto anche il contemporaneo potenziam ento degli im pianti di trasm issione e -di quelli di commutazione, in modo da ottenere un ra ­ dicale miglioramento idi

Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o

mente prestato in quest’ultimo rapporto, escludendo qualsiasi valutazione dei servizi precedenti o maggiorazione di anzianità. In tu tti gli altri casi in cui il

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti volti al potenziamento di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire

Beth Moon, fotografa americana nota a livello internazionale per la sua rara tecnica di stampa al platino palladio, attraverso immagini in delicato equilibrio

SCOPELLITI DEMETRIO (REGGINA CALCIO S.P.A.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. TORRES 1903 S.R.L.) per comportamento offensivo verso l'arbitro ed un

inglese e francese Via Quarantola n.10 Pisa 69 Gould Barbieri Lydia 24/12/1946 New Haven USA Traduttrice ed interprete; lingua: inglese Piazza Buonamici n.2 Pisa Tel.. San

partecipazione al progetto ed alle soluzioni costruttive, correzione ponte termici, specifiche sui materiali ed impianto da utilizzare, monitoraggio dei lavori e