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Di non procedere all’applicazione di penali poiché il contratto non ha avuto corso per cause non imputabili all’impresa affidataria, ma piuttosto per impossibilità sopravvenuta

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Academic year: 2022

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Pagina 1 di 2 Determina

Prog. nazionale Prog. di struttura Data

7146 293 1 dicembre 2021

Oggetto: sede INAIL di Torino Nord (TO), Via Ramazzini n. 26. Lavori di prova tenuta all’acqua delle facciate dello stabile. Risoluzione consensuale del contratto.

CIG: ZAC2A496F2

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;

VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;

VISTE le DETPRES nn. 64 e 65 dell’8/02/2018 di approvazione, rispettivamente, del nuovo Titolo IV (“Disposizioni in materia contrattuale”) delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” e del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate”;

VISTE le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016);

VISTA la determina dirigenziale n. 723 del 12 dicembre 2019 di affidamento del contratto d’appalto n. 3/2020 all’impresa SA.PI S.r.l. per l’importo di € 2.9250,00 più Iva (agli atti);

VISTA la relazione tecnica del RUP del 10 novembre 2021 nella quale si evidenzia che a seguito della proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attuato con D.P.C.M.

23/02/2020, 08/03/2020 e 09/03/2020 e relative misure restrittive (c.d. lockdown), non non è stato possibile dare corso all’intervento in questione (in allegato);

VISTE e valutate le considerazioni trasmesse dal RUP ovvero che la sanitaria emergenziale a livello nazionale, con il susseguirsi di ulteriori decreti, si è protratta per tutto l’anno 2020 e parte del 2021, ovvero fino all’emanazione del D.P.C.M. del 5/03/2021 (che ha dato inizio ad un progressivo allentamento di molte delle misure restrittive) e che dal 19 maggio dell’anno in corso l’introduzione degli Eco bonus ristrutturazioni ha dato il via ad un aumento dei cantieri edili e ad una sempre maggiore richiesta di materiali e di mezzi d’opera (come ponteggi e piattaforme aeree) tali da risultare sempre più difficili da reperire e noleggiare;

DATO ATTO che ad oggi l’impresa appaltatrice non ha svolto la “prova di tenuta all’acqua delle facciate” e ha proposto, con lettera del 28 settembre 2021, la risoluzione consensuale del contratto per mancanza di mezzi d’opera adeguati e manodopera specializzata;

PRESO ATTO che il RUP (Geom. Paolo Virelli) ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta in questione e proposto di procedere alla risoluzione consensuale del contratto, anche per evitare possibili complicazioni derivanti da una gestione legale più complessa ed onerosa che una risoluzione contrattuale in danno potrebbe richiedere;

VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/Ufficio Lavori e Manutenzioni (in allegato) con la quale si propone, conformemente a quanto indicato dal RUP nella relazione tecnica sopra richiamata, di procedere alla risoluzione consensuale del contratto in questione senza applicazione di penali con conseguente annullamento del CIG n. ZAC2A496F2 a suo tempo acquisito dal RUP;

PRESO ATTO delle motivazioni sopra esposte, dell’importo dell’affidamento e del tempo trascorso e tenuto peraltro conto che, ad oggi, la mancata esecuzione di tale intervento non ha provocato danni materiali all’Istituto;

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TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e che successivamente, su proposta del RUP, si procederà all’affidamento dei lavori in oggetto ad altra impresa;

DETERMINA

1. Di procedere alla risoluzione consensuale del contratto d’appalto n. 3/2020 stipulalo in data 17 gennaio 2020 con l’impresa SA.PI S.r.l.;

2. Di non procedere all’applicazione di penali poiché il contratto non ha avuto corso per cause non imputabili all’impresa affidataria, ma piuttosto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ante esecuzione, e la medesima non può essere considerata inadempiente;

3. Di autorizzare l’annullamento del CIG n. ZAC2A496F2 a suo tempo acquisito dal RUP;

4. Di dare atto che, successivamente, si procederà, ad affidare ad altra Impresa l’intervento in questione;

5. Di notificate il presente atto all’impresa dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione.

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE Responsabile Direzione Regionale GIOVANNI ASARO

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TORINO,29/11/2021 RELAZIONE

Oggetto: sede INAIL di Torino Nord (TO), Via Ramazzini n. 26. Lavori di prova tenuta all’acqua delle facciate dello stabile. Risoluzione consensuale del contratto. CIG: ZAC2A496F2

Vista l’esigenza di procedere a prove della tenuta all’acqua delle facciate dello stabile INAIL di Torino Nord (finalizzata ad individuare le causa dei frequenti allagamenti dei pavimenti al piano terra con visibile sgocciolamento proveniente dal primo piano), in data 12 dicembre 2019, con determina dirigenziale n. 723, si

affidava il contratto n. 3/2020 all’impresa SA.PI S.r.l. per l’importo complessivo di € 2.925,00 più Iva (documentazione agli atti).

Tuttavia, a seguito proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attuato con D.P.C.M. 23/02/2020, 08/03/2020 e 09/03/2020 e relative misure restrittive (c.d. lockdown), non si riusciva

a dare corso all’intervento in questione.

Inoltre, considerato che tale situazione sanitaria emergenziale a livello nazionale, con il susseguirsi di ulteriori decreti, si è protratta per tutto l’anno 2020 e parte del 2021, ovvero fino all’emanazione del D.P.C.M. del 5/03/2021 (che ha dato inizio ad un progressivo allentamento di molte delle misure restrittive) e che dal 19

maggio dell’anno in corso l’introduzione degli Eco bonus ristrutturazioni ha dato il via ad un aumento dei cantieri edili e ad una sempre maggiore richiesta di materiali e di mezzi d’opera (come ponteggi e piattaforme

aeree) tali da risultare sempre più difficili da reperire e noleggiare, ad oggi la Ditta SA.PI S.r.l. non ha ancora svolto la “prova di tenuta all’acqua delle facciate” e ha proposto, con lettera del 28 settembre 2021, la risoluzione consensuale del contratto per mancanza di mezzi d’opera adeguati e manodopera specializzata.

Preso atto delle motivazioni sopra esposte, dell’importo dell’affidamento e del tempo trascorso e tenuto peraltro conto che, ad oggi, la mancata esecuzione di tale intervento non ha provocato danni materiali all’Istituto, il RUP (Geom. Paolo Virelli) ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta in questione

e proposto di procedere alla risoluzione consensuale del contratto, anche per evitare possibili complicazioni derivanti da una gestione legale più complessa ed onerosa che una risoluzione contrattuale in danno potrebbe

richiedere (si veda relazione tecnica del RUP del 10 novembre 2021, in allegato). Inoltre, dato atto che il contratto non ha avuto corso per cause non imputabili all’impresa affidataria, ma piuttosto per impossibilità

sopravvenuta ante esecuzione, e che pertanto la medesima non può essere considerata inadempiente, non sussistono le condizioni per l’applicazione di una penale.

Per quanto sopra, di conseguenza Si propone

1. Di procedere alla risoluzione consensuale del contratto d’appalto n. 3/2020 stipulalo in data 17 gennaio 2020 con l’impresa SA.PI S.r.l.;

2.

Di non procedere all’applicazione di penali poiché il contratto non ha avuto corso per cause non imputabili all’impresa affidataria, ma piuttosto per impossibilità sopravvenuta

della prestazione ante esecuzione, e la medesima non può essere considerata inadempiente;

3.

Di autorizzare l’annullamento del CIG n. ZAC2A496F2 a suo tempo acquisito dal RUP;

4.

Di dare atto che, successivamente, si procederà, ad affidare ad altra Impresa l’intervento in questione;

5. Di notificate il presente atto all’impresa dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione.

Responsabile Struttura Dirigenziale PAOLO ALDERA

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