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Academic year: 2022

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Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Confederazione Italiana Sindacati LavoratoriConfederazione Italiana Sindacati Lavoratori Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Unione Sindacale Regionale Unione Sindacale Regionale Unione Sindacale Regionale Unione Sindacale Regionale

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Venezia - Mestre, 26 settembre 2012 Prot. 275/MC/mm

Al Sottosegretario

alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà

Al Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero

Al Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi

Al Presidente

della Regione Veneto Luca Zaia

Loro sedi istituzionali

Oggetto: Emersione colf e badanti straniere

A pochi giorni dall’avvio delle procedure per l’inoltro delle domande di emersione dei lavoratori stranieri (Decreto legislativo 16 luglio 2012 n.109) dobbiamo segnalarvi la particolare situazione che si è creata nella nostra regione relativamente ai lavoratori domestici, sia collaboratori domestici che assistenti famigliari alle persone non autosufficienti. La normativa di legge (art. 5, comma 1) prevede che, per il lavoratore, sia requisito indispensabile la presenza in Italia entro il 31 dicembre 2011 attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Il visto Schenghen per soggiorni brevi, apposto sul passaporto del lavoratore, è considerato tra questa documentazione. Ed è proprio con questi visti che la gran parte delle lavoratrici domestiche irregolari presenti in Veneto, ed in particolare quelle addette al sostegno di persone anziane o comunque non autosufficienti (c.d.

badanti), sono arrivate in Italia. Si tratta di donne provenienti dall’Ucraina, dalla Repubblica di Moldova, dalla Bielorussia e da altri Paesi ex Unione Sovietica che, da sempre, nella nostra regione, anche diversamente da altre aree d’Italia, svolgono questo prezioso lavoro nelle famiglie.

Il problema è che i visti di ingresso sono accompagnati da timbri di frontiera in ingresso di Paesi dell’area Schenghen diversi dal nostro: Polonia ed Ungheria, prevalentemente. Questo per ovvie ragioni di vicinanza e quindi di minori costi di viaggio e ben sapendo che, una volta in area Schenghen, la libera circolazione delle persone esclude ogni altro timbro nel passaggio di frontiera.

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In considerazione di questa situazione di fatto abbiamo chiesto ai responsabili delle Prefetture e degli Sportelli Unici per l’Immigrazione del Veneto se questa documentazione possa essere considerata come sufficiente ad attestare la presenza in Italia (sempreché le date riportate nei timbri di ingresso siano coerenti con il disposto di legge) ottenendo risposte diverse e contrapposte.

Riteniamo pertanto indispensabile che su questo aspetto della normativa ed alla luce dei fatti oggettivi che abbiamo esposto venga data una chiara e positiva interpretazione. A questo proposito dobbiamo sottolineare che, se questa documentazione fosse ritenuta non valida, si precluderebbe per migliaia di famiglie ed altrettanti lavoratrici la possibilità di regolarizzare il rapporto di lavoro (reale) in essere, con tutto ciò che ne consegue.

Distinti saluti.

La Segretaria Generale USR CISL Veneto

Franca Porto

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