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Cimp: la tariffa non può superare il 25% delle tariffe dell Icp

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(1)

Cimp: la tariffa non può

superare il 25% delle tariffe dell’Icp

Iva/Tributi erariali:

ultime interpretazioni

per la fiscalità degli EE.LL.

ANNO XII

30 NOVEMBRE 2009 N. 22 DIREZIONE E REDAZIONE STRADA 1 PALAZZO F6 20090 MILANOFIORI ASSAGO

www.ipsoa.it/azienditalia QUINDICINALE

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

PER GLI ENTI TERRITORIALI

22

2009

00100982-TARIFFAR.O.C.:POSTEITALIANESPA-SPEDIZIONEINABBONAMENTOPOSTALE-D.L.353/2003(CONV.INL.27/02/2004N.46)ART.1,COMMA1,DCBMILANO

Inserto

Contenzioso

tributi locali

(2)

In primo piano

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

La tariffa non puo` superare il 25% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita`

di Girolamo Ielo . . . . 1101

Il punto su...

Iva/Tributi erariali

Le ultime interpretazioni per la fiscalita` degli EE.LL. di Fabio Bertuccioli . . . . 1105

Documenti - Legislazione

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari - La misura della tariffa non puo` superare il 25% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita`

Camera dei deputati - Commissione Finanze - Risposta a interrogazione parlamentare, 14 ottobre 2009, n. 5-01917 . . . . 1111

Fondo di rotazione per i programmi operativi regionali e nazionali - Prefinanziamento per l’anno 2009

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 6 luglio 2009, n. 30 . . . . 1111

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 6 luglio 2009, n. 29 . . . . 1113

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 6 luglio 2009, n. 28 . . . . 1114

Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 6 luglio 2009, n. 27 . . . . 1116

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 6 luglio 2009 n. 26 . . . . 1118

Protezione civile - Disposizioni urgenti

O.P.C.M. 26 giugno 2009, n. 3786 . . . . 1119

Regioni Abruzzo e Molise - Riattivazione del funzionamento della Direzione regionale

Agenzia del territorio - Provvedimento 25 giugno 2009 . . . . 1119

Protezione civile - Disposizioni urgenti

O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3774 . . . . 1119

Unioni di comuni e comunita` montane - Approvazione dei certificati di richiesta di contributo erariale per il 2009

Ministero dell’interno - Decreto 26 maggio 2009 . . . . 1121

Versamenti Iva - Modello F24 enti pubblici

Direttore dell’Agenzia dell’entrate, direzione centrale amministrazione - 23 marzo 2009, prot. n. 45749 . . . . 1121

Documenti - Prassi

Contributo statale - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato 16 ottobre 2009 . . . . 1127

Ici/Iscop - Trasmissione dati versamento 2009

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze direzione federalismo fiscale - Nota 15 ottobre 2009, n. 25281 . . . . 1127

Addizionale comunale sui diritti di imbarco - Il saldo per il 2008

Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Comunicato 15 ottobre 2009 . . . . 1128

Rendiconto bilancio - Compilazione certificato

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare 2 ottobre 2009, FL/12 . . . . 1129

Imposta comunale sugli immobili - Certificazione comuni

Corte dei conti, Sez. delle autonomie -Deliberazione 22 giugno 2009 (4 giugno 2009), n. 8 . . . . 1130

Imposta sul valore aggiunto - Acquisto di servizi comunitari di sfera istituzionale

Agenzia delle entrate - Nota 2 aprile 2009, prot. n. 20791 . . . . 1133

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Sommario

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22/2009

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(3)

Imposta sul valore aggiunto - Trasporto scolastico

Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso - Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 27 . . . . 1134

Imposta sul valore aggiunto - Certificazione dei corrispettivi delle attivita` di spettacolo

Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso - Risoluzione 8 gennaio 2009, n. 7 . . . . 1135

Inserto

Contenzioso tributi locali

di Angelo Buscema, Salvatore Servidio, Alessandro Galante e Gianluca Caputi

Indici

Cronologico . . . . 1138 Analitico . . . . 1138

QUINDICINALE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI

ENTI TERRITORIALI www.ipsoa.it/azienditalia

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Sommario

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Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

La tariffa non puo` superare il 25%

delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita`

di Girolamo Ielo

Esperto di finanza territoriale

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Il 14 ottobre 2009 e` stata presentata una interrogazione parlamentare a risposta immediata nella quale si rilevano alcune perplessita` relativamente alla mancata applicazione, da parte di alcuni comuni, delle disposizioni contenute nell’art. 62, c. 2, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; quest’ultimo impone di determinare la tariffa relativa al canone per

l’installazione di mezzi pubblicitari (Cimp) in modo da non eccedere di oltre il 25% le tariffe stabilite per l’imposta comunale sulla pubblicita`, deliberate nell’anno precedente

all’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta sulla pubblicita` con il predetto canone

La legge di delega

Il comma 149, art. 3, legge 23 dicembre 1996, n.

662, delega il Governo ad emanare, entro 11 mesi, per revisionare della disciplina dei tributi locali. In particolare, la «lett. g) prevede:

— attribuzione ai comuni della facolta`, con regola- mento, di escludere l’applicazione dell’imposta sul- la pubblicita` e di individuare le iniziative pubblici- tarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambien- te, prevedendo per le stesse un regime autorizzato- rio e l’assoggettamento al pagamento di una tariffa;

— possibilita` di prevedere, con lo stesso regola- mento, divieti, limitazioni e agevolazioni e di deter- minare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualita`, tenendo conto della popolazione resi- dente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle di- verse zone del territorio comunale».

Nella delega il legislatore fissa, per quanto riguarda la tariffa, le seguenti regole e direttive:

 la scelta della tariffa al posto dell’imposta e` una facolta` (non vi e` alcun obbligo). I comuni, in base a calcoli di convenienza, di economicita`, di proce- dure, di semplificazioni, possono decidere se man- tenere l’imposta oppure scegliere la tariffa;

 l’esclusione dell’imposta a favore della tariffa de- ve avvenire con apposito regolamento. C’e`, quindi, l’obbligo del regolamento che dovra` escludere l’imposta e disciplinare la tariffa;

 in sede regolamentare devono essere previsti di- vieti, limitazioni e agevolazioni;

 la tariffa deve essere determinata con l’applica- zione di criteri di ragionevolezza e di gradualita`

(si vuole, quindi, un passaggio morbido dall’impo- sta alla tariffa);

 nella determinazione della tariffa si deve tenere conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici nel comune, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comu- nale.

Nasce il canone

Il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari nasce, in attuazione alla delega, con l’art. 62, D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446. Si tratta di un canone (e non tariffa, come voleva la legge di de- lega) le cui misure sono basate su una tariffa.

Nella relazione governativa al decreto legislativo si dice che «non si e` ritenuto di chiarire che si tratta di un canone patrimoniale, in quanto cio` e` gia` insito nella disposizione in esame».

Nel primo comma, art. 62, D.Lgs. n. 446/1997 si dispone che «i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applica- zione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicita` di cui al capo I del D.Lgs.15 no- vembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sul-

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l’ambiente ad un regime autorizzatorio e assogget- tandole al pagamento di un canone in base a tarif- fa»

A differenza di quanto avviene per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (ove i co- muni e le province, possono escludere l’applicazio- ne, nel proprio territorio della tassa per l’occupa- zione di spazi ed aree pubbliche, oppure possono prevedere al posto della tassa l’istituzione del cano- ne) il legislatore da` una facolta` al comune: o rimane l’imposta comunale sulla pubblicita`, oppure la stes- sa puo` essere sostituita con il canone per l’installa- zione di mezzi pubblicitari.

L’esclusione dell’imposta e la previsione del cano- ne deve avvenire con regolamento, da adottarsi in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 52, dello stesso D.Lgs. n. 446/1997. L’esclusione ri- guarda l’imposta e non i diritti sulle pubbliche af- fissioni. Cio` si desume:

a) dal tenore della stessa norma; infatti si parla di imposta e non anche di diritti;

b) dal fatto che nelle norme transitorie (comma 3, art. 64, D.Lgs. n. 446/1997) e` detto che, se il comu- ne si avvale della facolta` di escludere l’applicazio- ne dell’imposta sulla pubblicita`, i contratti di con- cessione vigenti rimangono limitati al servizio delle pubbliche affissioni.

E ` contenuto il principio della territorialita` del ca- none. Se da un lato si esclude l’applicazione del- l’imposta nel proprio territorio, dall’altro si intro- duce il canone sulle iniziative pubblicitarie che in- cidono sull’arredo urbano o sull’ambiente, natural- mente del territorio del comune. Il soggetto attivo dell’imposizione e` il comune nel cui territorio la pubblicita` viene effettuata. Anche nell’imposta co- munale sulla pubblicita` e` affermato il principio della territorialita` dell’imposta. In piu` occasioni, in tema di imposta, si e` ribadito che nel caso di pubblicita`, effettuata a mezzo stampa quotidiana o periodica, radio o televisione, e` impossibile l’e- satta localizzazione della pubblicita` nel territorio comunale.

Nei commi 2 e 3, art. 62, D.Lgs. n. 446/1997 sono indicate le norme relative al contenuto che il rego- lamento deve avere.

In base alle disposizioni contenute nel secondo comma citato «Il regolamento e` informato ai se- guenti criteri:

1) individuazione della tipologia dei mezzi di effet- tuazione della pubblicita` esterna che incidono sul- l’arredo urbano o sull’ambiente ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo rego- lamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 di- cembre 1992, n. 495;

2) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione;

3) indicazione delle modalita` di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalita` e termini di pagamento del canone;

4) determinazione della tariffa con criteri di ragio- nevolezza e gradualita` tenendo conto della popola- zione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbani- stiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale;

5) equiparazione, ai soli fini del pagamento del ca- none, dei mezzi pubblicitari installati senza la pre- ventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previ- sione per l’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecunia- rie di importo non inferiore all’importo della relati- va tariffa, ne´ superiore al doppio della stessa tariffa;

6) determinazione della tariffa, per i mezzi pubbli- citari installati su beni privati, in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pub- blicitari installati su beni pubblici».

Sul comma 2 si sofferma ampiamente la relazione governativa al decreto, secondo la quale il comma

«precisa i criteri cui il regolamento comunale deve essere informato, fornendo una serie di linee guida di cui i comuni dovranno tener conto. Infatti, il re- golamento deve individuare la tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicita` esterna che inci- dono sull’arredo urbano o sull’ambiente, sulla ba- se delle disposizioni vigenti in merito ai sensi del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo regolamento, le quali trat- tano diffusamente la materia, sia pure ai fini della tutela della sicurezza stradale, e dalle quali in ogni caso, non e` dato prescindere nel disciplinare il fe- nomeno della pubblicita` esterna». E ancora «il re- golamento deve altresı` indicare le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni, le moda- lita` e i termini di pagamento del canone, le moda- lita` di impiego dei mezzi pubblicitari, la determi- nazione delle misure della tariffa che deve essere graduata sulla base di taluni indici che tengano conto oltre che di un generale criterio di ragione- volezza, anche delle diverse caratteristiche del ter- ritorio comunale». Altresı`, «non sono state recepi- te le osservazioni della Commissione relative alla soppressione di alcuni criteri ai quali il comune deve attenersi per la predisposizione del regola- mento. Si tratta, infatti, di criteri previsti diretta- mente dalla legge delega, ovvero necessari per la concretezza della disciplina e per la determinazio- ne delle voci della tariffa». E infine «e` stato, inve- ce, accolto il suggerimento relativo alla determina- zione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati, prevedendo un ulteriore criterio (lett. f) al quale deve uniformarsi il regolamento comunale».

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La determinazione della tariffa

In origine la lett. d), art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 sta- biliva «determinazione della tariffa con criteri di ra- gionevolezza e gradualita` tenendo conto della po- polazione residente, della rilevanza dei flussi turi- stici presenti nel comune e delle caratteristiche ur- banistiche delle diverse zone del territorio comuna- le e dell’impatto ambientale». Successivamente, con effetto 1º gennaio 2002, l’art. 10, c. 5, lett.

b), legge 28 dicembre 2001, n. 448 aggiunge alla lett. d) un periodo. La lettera d), a integrazione av- venuta, recita in tal senso: «determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualita` te- nendo conto della popolazione residente, della rile- vanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25% le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubbli- cita` in relazione all’esposizione di cui alla lett. a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’an- no solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicita`

con il canone».

Iter successivo

Ci sono due interventi: del legislatore e della Corte costituzionale.

L’art. 5 octies D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conver- tito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che «entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con proprie delibera- zioni rideterminano, ove occorra, la misura del ca- none per l’installazione di mezzi pubblicitari secon- do le disposizioni di cui all’art. 62, D.Lgs. 15 di- cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalita` stabilite dalla lett. d), c. 2, art. 62 medesimo. A decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la determinazione terra` conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat».

Per la Corte costituzionale, sentenza 4-8 maggio 2009, n. 141, il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari ha natura tributaria e, pertanto, le rela- tive controversie appartengono alle Commissioni Tributarie. La Corte conferma la natura tributaria del canone con l’ordinanza 17 luglio 2009, n. 218.

La risposta all’interrogazione parlamentare

Il Governo, Camera dei deputati - Commissione Fi- nanze - 14 ottobre 2009, n. 5-01917 (1) - in sede di risposta all’interrogazione fa presente che la dispo- sizione contenuta nell’art. 7 octies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), puo` far concludere per la retroattivita` del nuovo sistema tariffario, poiche´ tale disposizione e` meramente riproduttiva di una norma - il citato art. 10, c. 5, lett. b), legge n. 448/2001 - gia` esisten- te nell’ordinamento giuridico. Pertanto l’art. 7 oc- ties, D.L. n. 7/2005, ribadisce, in sostanza, il mede- simo limite gia` operante dall’annualita` 2002 per la determinazione della tariffa, imponendo agli enti locali di rideterminare, ove occorra, la misura del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari con effetto dall’esercizio 2005. L’unica novita` ri- spetto alla precedente disposizione e` costituita dal fatto che, a decorrere dal 2006, per la determinazio- ne della tariffa occorre tener conto della rivaluta- zione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati ri- levato dall’Istat.

Il comportamento dei comuni che aumentano la ta- riffa oltre il limite stabilito dalla legge statale, agen- do sui coefficienti di determinazione del canone, senza modificare la tariffa base, risulta illegittimo, poiche´ l’unica norma che deve guidare gli enti lo- cali nella determinazione della tariffa in questione e` proprio la lettera d), c. 2, art. 62, D.Lgs. n.

446/1997, che prevede esplicitamente di non supe- rare di oltre un quarto le tariffe dell’imposta sulla pubblicita`.

Approfondimento del Governo nella risposta

Il Governo, in sede di risposta, fornisce altre infor- mazioni.

Ad avviso del Governo la chiarezza dell’art. 62, c.

2, lett. d), D.Lgs. n. 446/1997, non sembra implica- re, quindi, la necessita` di emanare ulteriori disposi- zioni di tipo interpretativo.

Fino al pronunciamento della Corte costituzionale, che, come si e` detto, ha statuito la natura tributaria del canone in questione, il Ministero dell’economia e delle finanze non aveva la possibilita` di proporre l’impugnativa dei regolamenti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita`,

Nota:

(1) Cfr. in questa Rivista, pag. 1111.

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ai sensi dell’art. 52, c. 4, D.Lgs. n. 446/1997, in quanto, in base al comma 2 di quest’ultimo artico- lo, gli enti locali sono obbligati a trasmettere allo stesso Ministero i soli regolamenti sulle entrate tri- butarie.

Non e` detto espressamente, ma, i regolamenti del Cimp, data la sua natura tributaria, adesso, devono essere trasmessi al Ministero, che, pertanto li potra`

impugnare. La stessa cosa vale per la tariffa d’igie- ne ambientale (Tia), di cui la Corte, con la sentenza 23 luglio 2009, n. 238 (2), ha sancito la natura tri- butaria

Infine, ad avviso del Governo, e` opportuna una ri- visitazione generale del sistema della fiscalita` loca- le, anche nell’ambito del processo di realizzazione del federalismo fiscale.

Nota:

(2) Cfr. Azienditalia Finanza e tributi, n. 17, 2009, Inserto.

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Iva/Tributi erariali

Le ultime interpretazioni per la fiscalita` degli EE.LL.

di Fabio Bertuccioli

Studio Criso Commercialisti Associati - Pesaro

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Di seguito vengono riportate, in sintesi, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, in una serie di pronunce, che forniscono alcuni chiarimenti, ma anche spunti con carattere di novita`, sulla sempre complessa materia dell’Iva negli EE.LL. Inoltre si fornisce una

panoramica che interessa gli operatori in tema di ravvedimento operoso (sensibile riduzione delle sanzioni applicabili), utilizzo del mod. F24 EP (anche per ravvedimento operoso) e di sanzioni applicabili in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

Iva: acquisto di servizi comunitari di sfera istituzionale

Agenzia delle entrate - Nota 2 aprile 2009, prot.

20791

A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 6 novembre 2008 (causa C-291/07) che, in tema di territorialita` delle prestazioni di ser- vizi ricevute dagli enti non commerciali, ha affer- mato, in base all’art. 9, n. 2, lett. e), VI Direttiva, che la territorialita` nel Paese in cui e` stabilito il de- stinatario e` legata al solo fatto che quest’ultimo sia titolare di partita Iva senza porre l’ulteriore condi- zione che il soggetto utilizzi la prestazione per la propria attivita` economica (alias «commerciale»), l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello (Universita` di Padova), sposando la tesi dell’inter- pellante, ha affermato che nell’ipotesi di acquisti intracomunitari di servizi nella sfera istituzionale occorre adottare una procedura identica a quella prevista per gli acquisti di beni intracomunitari nel- la sfera istituzionale (integrazione e doppia regi- strazione):

— integrazione con Iva italiana della fattura del fornitore comunitario;

— registrazione entro il mese successivo a quello di ricevimento in apposito registro (no diritto alla detrazione);

— versamento dell’imposta con mod. F24 codice 6099;

— presentazione del mod. Intra-12 entro il mese successivo a quello di registrazione.

La suddetta soluzione viene motivata dall’Agenzia

dal fatto che la sentenza della Corte UE anticipa quanto previsto espressamente dal legislatore co- munitario (art. 43 direttiva 2008/8/CE) e che costi- tuira` oggetto di recepimento obbligatorio nella le- gislazione nazionale a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Iva: recupero di opere di urbanizzazione

Agenzia delle entrate - Risoluzione 17 febbraio 2009, n. 41 (1)

Con questa risoluzione l’Agenzia delle entrate ha precisato che alcuni lavori di recupero realizzati da un’impresa di costruzioni nel centro storico di un comune, consistenti prevalentemente nella rimo- zione delle pavimentazioni e illuminazioni pubbli- che esistenti e nel rifacimento delle stesse, possono scontare l’Iva al 10% se riconducibili a lavori di re- stauro e risanamento conservativo.

L’Agenzia ricorda innanzitutto che la tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per gli interventi:

a) di restauro e risanamento conservativo (servono a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita`);

b) di ristrutturazione edilizia (trasformazione totale o parziale della struttura precedente),

Nota:

(1) Cfr. in Azienditalia Finanza e tributi, 6, 2009, pag. 337.

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(9)

c) di ristrutturazione urbanistica (sostituzione di alcune strutture preesistenti con opere diverse, ap- portando modifiche ai lotti, agli isolati e alla rete stradale).

Sono stati poi richiamati alcuni documenti di prassi con cui l’aliquota agevolata e` stata riconosciuta in occasione di particolari interventi urbanistici:

— demolizione di fabbricato e costruzione di par- cheggio (2);

— ampliamento di uno stabilimento sito in una zo- na sottoposta a tutela ambientale (3);

— trasferimento di un intero centro abitato con ri- facimento delle costruzioni ex novo (4).

Infine, nella risoluzione del 19 maggio2008, n.

202/E, e` stato precisato che i lavori di pavimenta- zione delle strade, consistendo in una miglioria e non in una vera e propria costruzione, non posso- no scontare l’Iva ridotta, a meno che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residen- ziali; in tale ultimo caso, infatti, si configura un in- tervento relativo a opere di urbanizzazione prima- ria.

Alla luce di tale quadro, e` necessario verificare di volta in volta l’esistenza delle caratteristiche indi- cate, che possano qualificare l’opera come inter- vento di recupero ad aliquota agevolata.

Iva/Registro: sovvenzione a un altro ente pubblico

Agenzia delle entrate - Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 472

Con un’istanza di interpello si sottoponeva al va- glio dell’Agenzia delle entrate la fattispecie in cui un ente pubblico (provincia) emette specifici bandi di concorso per la concessione di contributi regio- nali per l’edilizia agevolata; fra gli altri l’ERSU e`

risultato aggiudicatario delle provvidenze.

Il comune istante, che provvede all’erogazione dei contributi, ha approvato con delibera consilia- re la bozza di convenzione per regolamentare i rapporti con l’ERSU, beneficiario delle somme erogate.

Nel caso in esame l’Agenzia ritiene che il contribu- to erogato dal comune sembra non assumere natura di corrispettivo, rilevando come movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

Ai fini dell’imposta di registro la suddetta conven- zione fra comune ed ERSU e` soggetta a registrazio- ne in misura fissa in quanto «qualora l’atto sia in esecuzione di compiti istituzionali non assume con- tenuto patrimoniale» (5); tale finanziamento eroga- to all’ERSU per la realizzazione della «Casa dello studente» e` stato ritenuto diretto all’esecuzione di compiti istituzionali.

Iva: attivita` spettacolistiche e certificazione dei corrispettivi

Agenzia delle entrate - Risoluzione 8 gennaio 2009, n. 7 (6)

Con il D.P.R. n. 544/1999, recante la disciplina de- gli adempimenti degli esercenti attivita` di intratte- nimento e di spettacolo, sono state previste, fra l’al- tro, ipotesi specifiche in cui e` consentito certificare i corrispettivi relativi a dette attivita` con modalita`

diverse rispetto ai titoli di accesso emessi attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o bigliette- rie automatizzate.

In particolare, l’art. 8, c. 1, del D.P.R. n. 544/1999 stabilisce che i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche´ quelli che svolgono le altre atti- vita` di cui alla tabella C (spettacoli, esecuzioni mu- sicali, teatri, mostre e fiere) allegata al D.P.R. n.

633/1972, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

La possibilita` di avvalersi della semplificazione certificativa in argomento e` prevista altresı` per i soggetti che svolgono attivita` di intrattenimento an- che congiuntamente ad altre e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822, 84 euro (art. 4, c. 1, D.P.R. n. 544/1999).

Tali disposizioni consentono, ai soggetti dalle stes- se menzionati, la facolta` di non installare i misura- tori fiscali e di adottare una modalita` semplificata di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni spettacolistiche e di intrattenimento dagli stessi re- se, costituita dalle ricevute fiscali o dagli scontrini fiscali prestampati o a tagli fissi.

In sostanza, l’esercizio della facolta` di documenta- zione dei corrispettivi per mezzo di ricevute o scon- trini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi con- sente di non installare i misuratori fiscali o bigliet- terie automatizzate.

La non installazione del misuratore fiscale, non preclude, tuttavia, ai soggetti sopra richiamati, la possibilita` di avvalersi, nello svolgimento dell’atti- vita` di prevendita, di terzi titolari di sistemi di emis- sione di cui all’art. 2, D.M. 13 luglio 2000, i quali

Note:

(2) Cfr. Agenzia delle entrate - Risoluzione 24 settembre 1991, n. 430395.

(3) Cfr. Agenzia delle entrate - Risoluzione 17 dicembre 1991, n. 501157.

(4) Cfr. Agenzia delle entrate - Risoluzione del 16 dicembre 1991, n. 501044.

(5) Cfr. Agenzia delle entrate - Risoluzione 4 luglio 2001, n. 108 - Art. 11, ta- riffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

(6) Cfr. in questa Rivista, pag. 1135.

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provvederanno a certificare in prevendita le presta- zioni spettacolistiche o di intrattenimento mediante i titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Iva: trasporto scolastico e servizio di accompagnamento

Agenzia delle entrate - Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 27 (7)

La risoluzione trae origine da un’istanza di inter- pello presentata da una societa` cooperativa che, nell’ambito della propria attivita`, effettua il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, ele- mentari e medie (cd. servizio di trasporto scolasti- co) con mezzi (cd. scuolabus) rispondenti alle ca- ratteristiche previste dalla normativa in materia di trasporto scolastico, su incarico affidato da diversi comuni, ubicati nella regione, mediante contratti di appalto o convenzioni, con mezzi di trasporto idonei e con personale addetto tenuto a controllare che i bambini siano regolarmente seduti durante il viaggio e che non arrechino danno a se stessi e ai loro compagni e ad assistere i bambini nelle opera- zioni di salita e discesa dai mezzi e nel tragitto del- lo scuolabus fino alla struttura scolastica.

La cooperativa chiede l’applicazione dell’Iva al 4%

ai sensi del n. 41 bis, tab. A, allegata al D.P.R. n.

633/1972 in quanto sussisterebbero nel caso di spe- cie le condizioni per annoverare il servizio di tra- sporto scolastico tra le «prestazioni educative»

contenute nel richiamato n. 41 bis, in quanto lo stesso viene reso esclusivamente nei confronti di soggetti minori d’eta` e rappresenta un servizio indi- spensabile e necessario per consentire la formazio- ne educativa dei minori e pertanto strettamente fun- zionale all’attuazione e allo sviluppo del diritto al- l’istruzione.

L’Agenzia delle entrate non ha invece condiviso ta- le soluzione prospettata in quanto ritiene, relativa- mente alla tipologia di prestazioni destinatarie del- l’aliquota agevolata di cui al n. 41 bis e in partico- lare alle prestazioni educative, che la chiara formu- lazione della norma non consente di ricondurre nel- l’ambito dell’attivita` educativa quelle prestazioni che, se pur ad essa collegate, sono funzionalmente e strutturalmente diverse.

In particolare, il servizio di trasporto, ancorche´ reso ai medesimi destinatari delle prestazioni educative, ossia agli alunni appartenenti alla scuola materna e alla scuola dell’obbligo ed effettuato con accompa- gnatori a cui viene delegato il compito di controlla- re e assistere gli alunni, costituisce attivita` autono- ma e distinta e non puo` essere configurabile come

prestazione educativa ai fini dell’applicabilita` della norma recata dal richiamato n. 41 bis.

Conclude l’Agenzia affermando che le prestazioni di trasporto scolastico di cui trattasi siano da assog- gettare al tributo nella misura del 10% ai sensi del n. 127 novies, parte III, Tab. A allegata al D.P.R. n.

633/1972.

Ravvedimento operoso, F24 e utilizzo di crediti

Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni Con il cd. «decreto anticrisi», D.L. n. 185/2008, art. 16, a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di pubblicazione del decreto), le misure delle san- zioni applicabili in caso di ravvedimento operoso sono state sensibilmente ridotte. Le nuove percen- tuali sono:

 tardivo pagamento entro 30 gg dalla scadenza: da 1/8 (3,75%) a 1/12 (2,5%);

 errori/omissioni (compreso tardivo versamento oltre 30 gg) - entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno: da 1/5 (6%) a 1/10 (3%);

 tardiva presentazione della dichiarazione entro 90 gg: da 1/8 (12,5%) a 1/12 (8,33% - min E 21,00).

Nella tavola 1 che segue sono riassunte schematica- mente le norme in materia di ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall’art. 16, c. 5, D.L. n. 185/

2008.

Trattandosi di intervento sull’impianto sanzionato- rio si applica il principio del favor rei.

Ravvedimento operoso: mod. F24 EP

Si ricorda infine che per i versamenti a titolo di rav- vedimento operoso gli enti pubblici che normal- mente per i versamenti di ritenute Irpef, relative ad- dizionali e Irap utilizzano il mod. F24 EP (e cioe` gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Te- soreria Unica individuati nelle tabelle A e B allega- te alla legge n. 720/1984), devono utilizzare lo stes- so mod. F24 EP indicando per le sanzioni i seguen- ti codici tributo (8):

 890E - sanzioni per ravvedimento su ritenute era- riali;

 891E - sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta;

 892E - sanzioni per ravvedimento su Irap;

Note:

(7) Cfr. in questa Rivista, pag. 1134.

(8) Cfr. Agenzia delle entrate - Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 367.

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 893E - sanzioni per ravvedimento addizionale re- gionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta.

Gli interessi, da indicare con lo stesso codice tribu- to relativo all’imposta da versare, devono essere calcolati applicando il tasso del 3% (dal 1º gennaio 2008).

Ravvedimento operoso: versamenti Irap

L’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilita`

di effettuare ravvedimenti operosi ai fini Irap per quanto riguarda i versamenti Irap a partire dal pe- riodo d’imposta 2007 e seguenti (9).

Il chiarimento si e` reso necessario in virtu` di quanto disposto dai D.L. n. 156/2005 e n. 234/2006 che sancivano l’inapplicabilita` della riduzione delle sanzioni a titolo di ravvedimento operoso per i tar- divi versamenti Irap; tale preclusione rimane quindi circoscritta ai versamenti Irap relativi al 2005, 2006 e saldo 2004.

Utilizzo di crediti inesistenti

Con lo stesso D.L. n. 185/2008, art. 27, c. 18, a de- correre dal 29 novembre 2008 (data di pubblicazio- ne del decreto), e` stata introdotta una sanzione am- ministrativa per l’utilizzo in compensazione di cre- diti inesistenti dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Utilizzo di crediti esistenti oltre il limite massimo annuo

La predetta sanzione non si applica nell’ipotesi di crediti esistenti utilizzati in compensazione in mi- sura eccedente l’importo massimo annuo pari a E 516.456,90 ex art. 34, legge n. 388/2000; in tal ca- so si applica la sanzione prevista per l’omesso ver- samento di imposte pari al 30% (10).

Crediti inesistenti

Ai fini dell’applicazione della suddetta sanzione (per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti) si considerano «crediti inesistenti»:

 gli importi artificiosamente rappresentati in sede contabile o dichiarativa (ossia quelli di natura dolo- sa);

 i crediti ritenuti erroneamente esistenti per fatto imputabile a titolo di colpa al soggetto passivo del- la violazione.

Tabella 1

Sanzioni ridotte per ravvedimento

VIOLAZIONE MODALITA` DI RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA

Omesso versamento Iva, compreso l’acconto

Versamento entro 30 gg dalla scadenza 2,5%

(1/12 del min) Versamento entro il termine di presentazione della dichia-

razione relativa all’anno nel corso del quale e` stata com- messa la violazione

3%

(1/10 del min)

Violazioni sostanziali

Regolarizzazione entro il termine di presentazione della di- chiarazione relativa all’anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione

10%

(1/10 del min)

Omessa presentazione

della dichiarazione annuale Presentazione con ritardo non superiore a 90 gg

10%

(1/12 del min) E 21,00 =

= 1/12 diE 258,00

+ ravv. per eventuale omesso versamento

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

Versamento con F24 del credito non spettante, maggiora- to di interessi

10%

(1/10 del 100%, sanzione minima) Tardiva presentazione

mod. F24 saldo zero Presentazione tardiva F24 saldo zero 15,00 euro

(5,00 euro entro 5 gg)

Note:

(9) Cfr. Agenzia delle entrate - Risoluzione 17 febbraio 2009, n. 43.

(10) Cfr. Agenzia delle entrate - Risoluzione 27 novembre 2000, n. 452.

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F24 EP esteso ai versamenti Iva

Art. 32 ter, c. 1 e 2, D.L. n. 185/2008; Direttore Agenzia delle entrate - Provvedimento 23 marzo 2009 (11)

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, in virtu` di quanto disposto dal «decreto anticrisi»

(D.L. n. 185/2009), a decorrere dal 1º aprile 2009 viene ampliata la platea dei tributi ammessi al ver- samento con il mod. F24 EP; in particolare potra`

essere utilizzato per il versamento, oltre che di Irap, ritenute Irpef e relative addizionali, anche per tutti gli altri tributi erariali amministrati dalle Entrate, quali ad esempio:

 Iva;

 Ires.

Si ricorda che il mod. F24 EP deve essere utilizzato dal 1º gennaio 2008 da parte di tutti gli enti pubbli- ci sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato.

Viene inoltre precisato (art. 2) che i versamenti con il mod. F24 EP devono essere effettuati esclusiva- mente con modalita` telematiche (on-line):

 la presentazione avviene esclusivamente attraver- so il servizio telematico «Entratel» (previa abilita- zione);

 la presentazione del mod. F24 EP con le richieste di pagamento deve avvenire entro le 20 del secon- do giorno lavorativo prima della data di effettuazio- ne dei versamenti;

 l’addebito di quanto risulta dal mod. F24 EP puo`

essere richiesto esclusivamente sulle contabilita`

speciali aperte presso la Banca d’Italia;

 le eventuali richieste di annullamento di opera- zioni di versamento gia` inviate devono essere pre- sentate on-line alle Entrate (tramite Entratel o Fi- sconline), entro le ore 22 del secondo giorno lavo- rativo antecedente la data di esecuzione effettiva dell’operazione da annullare.

Nota:

(11) Cfr. in questa Rivista, pag. 1121.

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La cessione di partecipazioni

Aspetti civilistici, fiscali e procedurali

Autori:

Maurizio Meoli Massimo Negro Gianluca Odetto

A cura di:

I Edizione / 2008 pagg. 520 / € 49,00

• Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - Assago (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (Mi). Le spese di spedizione saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.

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Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

La misura della tariffa non puo` superare il 25%

delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita`

Camera dei deputati - Commissione Finanze - Risposta a interrogazione parlamentare, 14 ottobre 2009, n. 5-01917 (1)

Con l’interrogazione a risposta immediata in esa- me si rilevano alcune perplessita` relativamente alla man- cata applicazione, da parte di alcuni comuni, delle dispo- sizioni contenute nell’articolo 62, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che impone di determinare la tariffa relativa al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (Cimp), in modo da non eccedere di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l’imposta comunale sulla pubblicita`, deliberate nel- l’anno precedente all’adozione della delibera di sostitu- zione dell’imposta sulla pubblicita` con il predetto cano- ne.

Lo stringente vincolo nella determinazione del canone e` stato introdotto, attraverso una modifica alla originaria formulazione del citato articolo 62, dall’arti- colo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la conseguenza che gli enti locali era- no tenuti al rispetto del limite in discorso a partire dal- l’anno d’imposta 2002.

Ne´, a parere del Dipartimento delle finanze, la disposizione contenuta nell’articolo 7-octies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), puo` far concludere per la retroatti- vita` del nuovo sistema tariffario, poiche´ tale disposizio- ne e` meramente riproduttiva di una norma - il citato ar- ticolo 10, comma 5, lettera b), della legge n. 448 del 2001 - gia` esistente nell’ordinamento giuridico. Pertanto l’articolo 7-octies del decreto legge n. 7 del 2005, riba- disce, in sostanza, il medesimo limite gia` operante dal- l’annualita` 2002 per la determinazione della tariffa, im- ponendo agli enti locali di rideterminare, ove occorra, la misura del canone per l’installazione di mezzi pubblici- tari con effetto dall’esercizio 2005.

L’unica novita` rispetto alla precedente disposi- zione e` costituita dal fatto che, a decorrere dal 2006, per la determinazione della tariffa occorre tener conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impie- gati rilevato dall’ISTAT.

Il comportamento dei comuni che aumentano la tariffa oltre il limite stabilito dalla legge statale, agendo sui coefficienti di determinazione del canone, senza mo- dificare la tariffa base, risulta illegittimo, poiche´ l’unica norma che deve guidare gli enti locali nella determina- zione della tariffa in questione e` proprio la lettera d), del comma 2, dell’articolo 62 del decreto legislativo n.

446 del 1997, che prevede esplicitamente di non supera-

re di oltre un quarto le tariffe dell’imposta sulla pubbli- cita`.

Proprio la chiarezza dell’articolo 62, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sembra implicare, quindi, come precisato dal Diparti- mento delle finanze, la necessita` di emanare ulteriori di- sposizioni di tipo interpretativo.

Al riguardo, va precisato che fino al pronuncia- mento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 141 dell’8 maggio 2009 e con l’ordinanza n. 218 del 17 luglio 2009, ha inequivocabilmente statuito la na- tura tributaria del canone in questione, il Ministero del- l’economia e delle finanze non aveva neanche la possi- bilita` di proporre l’impugnativa dei regolamenti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legitti- mita`, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto le- gislativo n. 446 del 1997. L’assenza di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze sui regolamenti in materia di canone per l’installazione di mezzi pubbli- citari, statuita dal comma 2 del medesimo articolo 52, che dispone l’obbligo di trasmettere i soli regolamenti sulle entrate tributarie, e` stata ribadita anche dalla circo- lare n. 256/E del 3 novembre 1998 dell’allora Diparti- mento delle entrate. Ovviamente, alla luce delle citate decisioni della Corte costituzionale, il Dipartimento del- le finanze concorda sull’opportunita` di una rivisitazione generale del sistema della fiscalita` locale che appare quanto mai opportuno ed indilazionabile, anche nell’am- bito del processo di realizzazione del federalismo fisca- le.

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Fondo di rotazione per i programmi operativi regionali e nazionali

Prefinanziamento per l’anno 2009

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 6 luglio 2009, n. 30

«Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento della quota statale, per l’anno 2009, per i pro- grammi transfrontalieri dell’obiettivo Cooperazio- ne territoriale europea, programmazione 2007- 2013»

(G.U. 18 settembre 2009, n. 217)

L’ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l’Unione europea Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernen- te il coordinamento delle politiche riguardanti l’apparte-

Nota:

(1) Cfr. G. Ielo « Cimp - La misura della tariffa non puo` superare il 25 per cento delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita`», in questa rivista, pag.

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nenza dell’Italia alle Comunita` europee e l’adeguamen- to dell’ordinamento interno agli atti normativi comuni- tari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizza- zione e sulle procedure amministrative del Fondo di ro- tazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in par- ticolare il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle pro- cedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernen- te disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee (leg- ge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al- l’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestio- ne tecnica e finanziaria, gia` attribuiti al CIPE, alle Am- ministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consi- glio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio re- lativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonche´ il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Com- missione, che stabilisce modalita` di applicazione dei ci- tati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la poli- tica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con de- libera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibere CIPE 15 giugno 2007, n. 36 la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico na- zionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto, in particolare, l’art. 82 del citato regola- mento n. 1083/2006, cosı` come modificato dal Regola- mento (CE) n. 284/2009, il quale prevede, oltre al pre- finanziamento per gli anni 2007 e 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento per l’anno 2009, pari al 2,5% del contributo FESR e, per i soli programmi del- l’obiettivo Cooperazione territoriale europea ove alme- no uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea il 18 maggio 2004 o succes- sivamente, del 4% del contributo complessivo del FESR;

Considerato che, in base al citato decreto del Mi- nistro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei program- mi operativi transfrontalieri dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui all’allegata tabel- la;

Viste le note del Ministero dello sviluppo econo- mico n. 27197, del 28 novembre 2007, concernente il programma Italia/Austria; n. 28413 e n. 28414, del 10 dicembre 2007, concernenti, rispettivamente, il pro- gramma Italia/Francia Alcotra ed il programma Italia/

Francia Marittimo; n. 2777 e n. 2778, del 4 febbraio

2008, concernenti, rispettivamente, il programma Ita- lia/Slovenia ed il programma Italia/Svizzera; n. 12731 del 9 giugno 2008 concernente il programma Grecia/Ita- lia e n. 486 del 13 gennaio 2009 concernente il program- ma Italia/Malta, con le quali viene evidenziata la quota nazionale di parte italiana per ciascuno dei predetti pro- grammi;

Considerata la necessita` di assicurare l’assegna- zione e l’erogazione del prefinanziamento statale per l’anno 2009, in misura pari al 2,5 per cento dell’impor- to complessivo a carico del Fondo di rotazione per i programmi Italia/Austria, Italia/Francia Alcotra, Italia/

Francia Marittimo, Italia/Svizzera e Grecia/Italia, ed in misura pari al 4 per cento del predetto importo com- plessivo per i soli programmi «Italia/Malta» e «Italia/

Slovenia»;

Decreta:

[Articolo unico]

1. Il prefinanziamento della quota statale, per l’anno 2009, a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per i programmi transfrontalieri dell’obiet- tivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, e` pari, complessivamente, ad euro 3.673.838 cosı` come specificato, per ciascun program- ma, nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione e` autorizzato ad erogare i suddetti importi in favore delle regioni e PP.AA. tito- lari dei programmi, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito dell’erogazione del- la corrispondente quota di prefinanziamento comunita- rio.

3. In caso di restituzione di risorse FESR alla Commissione europea, le regioni e PP.AA. titolari dei programmi restituiscono al Fondo di rotazione le corri- spondenti quote di prefinanziamento nazionale gia` ero- gate.

4. Le Amministrazioni titolari dei programmi trasmettono al Sistema informativo della Ragioneria ge- nerale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazio- nale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubbli- cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Fondo di rotazione per i programmi operativi regionali e nazionali

Prefinanziamento per l’anno 2009

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 6 luglio 2009, n. 29

«Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l’anno 2009, per i programmi operativi regionali dell’o- biettivo Competitivita` regionale e occupazione, pro- grammazione 2007/2013, cofinanziati dal FESR»

(G.U. 18 settembre 2009, n. 217)

L’ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l’Unione europea Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernen- te il coordinamento delle politiche riguardanti l’apparte- nenza dell’Italia alle Comunita` europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizza- zione e sulle procedure amministrative del Fondo di ro- tazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in par- ticolare il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle pro- cedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernen- te disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee (leg- ge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al- l’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestio- ne tecnica e finanziaria, gia` attribuiti al CIPE, alle Am- ministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consi-

glio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio re- lativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonche´ il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Com- missione, che stabilisce modalita` di applicazione dei ci- tati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la poli- tica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con de- libera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibere CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali co- munitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sarde- gna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, e` attribuita, per l’importo di euro 796.440.236 in favore del Programma FESR e per l’im- porto di euro 350.059.764 in favore del Programma FSE;

Visto, in particolare, l’art. 82 del citato regola- mento n. 1083/2006, cosı` come modificato dal Regola- mento (CE) n. 284/2009 il quale prevede, oltre al prefi- nanziamento del 2% per l’anno 2007 ed del 3% per l’an- no 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento del 2,5% per l’anno 2009, del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Mi- nistro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei program- mi operativi FESR dell’obiettivo Competitivita` regiona- le e occupazione 2007/2013, di cui all’allegata tabella;

Considerata la necessita` di assicurare l’assegna- zione e l’erogazione del prefinanziamento statale per l’anno 2009, in misura pari al 2,5 per cento dell’importo Allegato

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi transfrontalieri dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013 - prefinanziamento 2009 del 2,5%

per Italia/Austria, Italia/Francia Marittimo, Italia/Francia Alcotra, Italia/Svizzera e Grecia/Italia e del 4% per Italia/Slovenia e Italia/Malta

(Importi in Euro)

Programmi/Regioni e PP.AA. titolari Decisioni Legge n. 183/1987

Italia-Austria (P.A. Bolzano) C(2007) 4233 del 17/09/2007 314.036

Italia-Francia Marittimo (Toscana) C(2007) 5489 del 16/11/2007 791.070 Italia-Francia Alcotra (Piemonte) C(2007) 5716 del 29/11/2007 728.497 Italia-Slovenia (Friuli-V. Giulia) C(2007) 6584 del 20/12/2007 652.448

Italia-Svizzera (Lombardia) C(2007) 6556 del 20/12/2007 573.432

Grecia-Italia (Puglia) C(2008) 1132 del 28/03/2008 479.488

Italia-Malta (Sicilia) C(2008) 7336 del 27/11/2008 134.867

Totale 3.673.838

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