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ACCORDO CONTRATTUALE PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE PER L ANNO 2019

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ACCORDO CONTRATTUALE

PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE PER L’ANNO 2019

Preso atto delle seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 16 del 12 gennaio 2015, concernente la rideterminazione delle tariffe per le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale;

- n. 1022 del 23 giugno 2017, concernente l’istituzione del sistema provinciale dei controlli sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale;

- n. 1923 del 16 novembre 2017, contenente disposizioni in ordine all’assistenza ospedaliera privata accreditata per il biennio 2018-2019,

- n. 1653 del 7 settembre 2018 è stata recepita l’Intesa tra PAT, APSS, A.R.I.S., A.I.O.P, A.N.I.S.A.P., Casa di Cura Villa Regina, Villa Bianca, Eremo, Solatrix, Ospedale San Camillo e San Pancrazio per la definizione dei budget delle attività di ricovero e di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente al triennio 2018-2020;

- n. 2423 del 21 dicembre 2018, concernente il finanziamento delle funzioni e attività del Servizio Sanitario provinciale, ivi incluso il finanziamento per l’assistenza specialistica delle strutture accreditate.

tra

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede legale in Trento - Via Degasperi, 79 C.F. e P. Iva 01429410226, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Paolo Bordon e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda

e

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la Casa di Cura Solatrix, con sede in Rovereto, via Bellini n. 11, di seguito definita Struttura, c.f. e p. iva 00311150221 nella persona del suo legale rappresentante dott.

Lorenzo Saiani,

si conviene e si stipula quanto segue Art.1 (requisiti di operatività)

1. La Struttura è accreditata istituzionalmente ex determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e solidarietà sociale n. 132 di data 28.08.2015 ss. mm. ed ii.

2. L’accreditamento è efficace a condizione del mantenimento dei requisiti previsti dal provvedimento provinciale di accreditamento e debbono essere mantenuti e rimanere invariati per tutta la durata del presente accordo.

3. La Struttura è tenuta all’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dall’art. 1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine la Struttura mette a disposizione dell’Azienda, su richiesta della stessa, la relativa documentazione.

4. L’adesione alle specifiche in materia di sanità elettronica costituisce requisito essenziale per ottenere e mantenere il convenzionamento con il SSP ex art.

24, comma 3, della l.p. 16/2010.

Art. 2 (tipologia e quantità delle prestazioni)

1. Ferma restando la facoltà di libera scelta operata dal cittadino nei confronti delle Strutture pubbliche e private accreditate, il presente accordo definisce la tipologia e la quantità delle prestazioni specialistiche e diagnostiche da erogare nell’anno in favore di assistiti aventi titolo all’assistenza del SSP/SSN;

2. Non sono poste a carico dell’Azienda le prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche:

- rese nei confronti di soggetti non aventi titolo al SSP/SSN;

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- non previsti dai livelli essenziali di assistenza di cui alla deliberazione G.P.

n. 3276 del 23.12.2002 e ss. mm. e ii.;

3. La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostiche di seguito indicate in tabella, secondo le condizioni tariffarie di cui alla deliberazione G.P. n. 16 del 12/01/2015 ss.mm.ii.:

BRANCA – Prestazioni negoziate* Euro (€)

CARDIOLOGIA - Almeno 1000 ecodoppler 160.000,00

OCULISTICA - almeno 80% a prima visita 5.000,00

OTORINOLARINGOIATRIA - almeno 80% a prima visita 10.000,00 GASTROENTEROLOGIA

Endoscopie e Colonscopie (almeno 1.000 cod. 45.23, 45.23.1, 45.23.2), almeno 300 visite

210.000,00

NEUROLOGIA - In particolare EMG 130.000,00

CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE

- Ambulatorio chirurgico, almeno 4.000 ecocolordoppler ………

215.000,00

ORTOPEDIA – cod. 04.43 e 04.44 e Amb. chirurgico 100.000,00 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

RX, TAC, RMN (max 6.000), Ecografie (almeno n. 4000)

950.000,00

LABORATORIO, ANESTESIA, ENDOCRINOLOGIA,

DERMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, REUMATOLOGIA, ALTRE

Prestazioni di diabetologia, reumatologia e della branca 94 T.N.

19.800,00

LIMITE FINANZIAMENTO SSP 2019 1.799.800,00 LIMITE FINANZIAMENTO SSN 2019 300.000,00

*sono escluse le prestazioni che il Tariffario nazionale contrassegna con la sigla “R”

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4. La Struttura assicura lo svolgimento dell’attività convenzionata:

a) per l’intera durata dell’accordo, senza soluzioni di continuità, a tal fine organizza la propria attività adeguando l’offerta prestazionale per rispondere a fenomeni di micro-fluttuazione della domanda che potranno verificarsi nel corso dell’anno, previa richiesta del Responsabile del Servizio specialistica ambulatoriale;

b) organizza, d’intesa con il CUP aziendale, le proprie agende di prenotazione per la tipologia e la quantità di prestazioni in modo coerente con il limite finanziario assegnato.

5. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni della Giunta Provinciale di Trento in materia di programmazione dell’attività specialistica ambulatoriale e di eventuali direttive da parte dell’Azienda.

Art. 3 (criteri di erogazione di particolari prestazioni)

1. L’esecuzione delle prestazioni specialistiche e diagnostiche è soggetta a particolari condizioni di appropriatezza ed efficacia, secondo i vigenti indirizzi e protocolli aziendali.

Art. 4 (limiti finanziari)

1. Le prestazioni oggetto del presente accordo rese nei confronti dei soggetti aventi titolo al SSP/SSN, debbono essere commisurate alle risorse messe a disposizione della programmazione sanitaria provinciale. Pertanto la Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni come definite all’articolo 2 per l’ammontare massimo di finanziamento di € 2.099.800,00 di cui:

a) € 1.799.800,00 per prestazioni rese nei confronti degli assistiti SSP. Il limite finanziario previsto per la branca “ortopedia” non è compensabile con i limiti finanziari delle altre branche;

b) € 300.000,00 per prestazioni rese nei confronti degli assistiti SSN.

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2. Non sono poste a carico dell’Azienda eventuali prestazioni specialistiche rese nei confronti degli assistiti che determinano spese superiori ai limiti sopra indicati. I suddetti limiti non sono compensabili.

3. I limiti finanziari previsti per l’erogazione della attività di degenza e di specialistica nei confronti degli assistiti SSP sono compensabili tra loro nella misura massima del 4% fatto salvo il budget complessivo delle due aree.

4. Per i pazienti SSN è possibile lo spostamento del budget per la medesima percentuale (4%) dall’assistenza ospedaliera verso l’assistenza specialistica e non viceversa.

Art. 5 (addebiti)

1. Il riscontro delle prestazioni oggetto del presente accordo è effettuata mediante sistemi informatici di rilevazione delle prescrizioni redatte su formulario del S.S.N. da parte del medico di fiducia dell’assistito. La prescrizione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per tariffare ciascuna prestazione, all’individuazione dell’U.S.L. di residenza dell’assistito e per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo.

2. I dati inerenti le prestazioni erogate ai sensi del presente accordo devono pervenire all’Azienda entro il 5° giorno del mese successivo a quello dell’erogazione della prestazione.

3. La Struttura trasmette al Servizio competente gli addebiti delle prestazioni rese e positivamente riscontrate nella contabilità prodotta dall’Azienda.

4. Gli addebiti sono al netto delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria che sono corrisposte da parte dei cittadini e trattenute direttamente dalla Struttura.

5. Sono escluse dal pagamento, e se già eseguito sono scontate dai successivi

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addebiti ovvero verranno ripetute, le prestazioni erogate in favore di assistiti non iscritti al SSP non riconosciute dalle Regioni o dagli Stati debitori.

6. Come previsto nel punto 3 dell’Intesa 2018-2020 eventuali abbattimenti che la Commissione Salute / Conferenza dei Presidenti dovesse imporre alla PAT per attività specialistica resa nei confronti di assistiti SSN saranno posti interamente a carico delle strutture private tenuto conto dei dati storici e degli andamenti di ciascuna Struttura nonché dei parametri e riferimenti temporali definiti dalla Commissione Salute/conferenza dei Presidenti per il calcolo dell’abbattimento.

Art. 6 (pagamenti)

1. La Struttura addebita mensilmente l’attività svolta all’Azienda, che provvede al pagamento delle relative fatture a 60 giorni dal ricevimento.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente accordo costituiscono operazioni esenti da IVA e pertanto il presente accordo è soggetto a registrazione solo nel caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

3. L’imposta di bollo si intende posta a carico della Struttura, qualora non esente, ed è anticipata dall’Azienda che la assolverà in modo virtuale. La Struttura dovrà provvedere al rimborso della somma anticipata dall’Azienda, pari ad € 48,00 mediante bonifico sul conto di tesoreria presso Unicredit Banca Spa – sede di Trento IBAN n. IT50X0200801820000000770802 specificando nella causale “imposta di bollo accordo specialistica anno 2019 - Casa di Cura Solatrix”.

Art. 7 (vigilanza e controlli)

1. La Struttura adotta la carta dei Servizi ed il Codice Etico ai sensi del D. Lgs 8.6.2001, n. 231.

2. Ferme restando le competenze della Provincia in materia di autorizzazione e

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vigilanza sulle strutture accreditate, in applicazione della già citata deliberazione G.P. n. 1022 del 23 giugno 2017, verranno adottate le seguenti forme di controllo:

a) controllo interno: la Struttura adotta al proprio interno un modello organizzativo di controllo sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni,

b) controllo contrattuale: l’Azienda effettua un controllo sia sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni oggetto del presente accordo, che sull’osservanza delle disposizioni normative vigenti, anche in materia di compartecipazione;

c) controllo esterno: è effettuato dal Nucleo provinciale di controllo secondo quanto previsto dal sistema provinciale dei controlli e dal piano provinciale dei controlli annualmente definito.

3. Per quanto riguarda le ricadute dell’attività di controllo, l’Azienda adotterà le indicazioni provinciali di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n.

1022/2017 e ss.mm. e del piano annuale dei controlli.

4. Nell’ambito dei controlli di tipo contrattuale, in caso di importi impropriamente addebitati al SSP, per effetto della mancata / non corretta applicazione di regole contrattuali, l’Azienda effettuerà il recupero, con addebito alla Struttura dell’ulteriore onere pari al 10% delle somme impropriamente addebitate al SSP a titolo di danno da disservizio. Le percentuali di incidenza dei recuperi di cui al periodo precedente, oltreché l’ulteriore onere del 10% a titolo di danno da disservizio, saranno recuperate sugli importi fatturati dalla Struttura per tutte le mensilità precedenti a quella oggetto di controllo nel limite massimo di 12 mensilità, fatto salvo il minor periodo in relazione alla data della precedente verifica, qualora l’ambito dell’attività verificata sia lo stesso. Qualora non diversamente disciplinato dal piano provinciale dei controlli, le ricadute economiche dell’attività di controllo, se relative agli anni pregressi, non producono effetti compensativi sulla

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contabilità.

Art. 8 (protezione dei dati personali)

1. Le parti riconoscono e convengono che ognuna agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento e sarà responsabile di conformarsi agli obblighi imposti al titolare del trattamento dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”

come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (c.d. “Codice Privacy”) e sue successive modifiche e integrazioni (la “Normativa Privacy Applicabile”).

2. Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali ad essa relativi, ovvero i dati personali dei propri dipendenti e collaboratori, nonché, più in generale, i dati personali trattati nell’ambito delle attività previste dal presente accordo, saranno trattati dall’altra parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione del accordo stesso, nonché per l’adempimento di obbligazioni di legge ed in conformità con l’informativa che ognuna di esse renderà agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR.

3. Nell’ambito del rapporto oggetto del presente accordo, la base giuridica per il trattamento dei dati personali è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679, dall’art. 2-sexies, par. 2, lett. v) del Codice privacy inerente alle seguenti attività: “programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti

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accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale”, nonché dal Regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.

Art. 9 (livelli di assistenza)

1. Per la corretta programmazione ed erogazione delle attività connesse al livello essenziale “Assistenza specialistica ambulatoriale” di cui alla deliberazione G.P. n. 3276 del 23.12.2002 (LEA), la Struttura è tenuta a:

a) organizzare la propria attività di prenotazione secondo gli indirizzi forniti dall’Azienda ed avvalendosi del CUP. Al riguardo la Struttura compartecipa alle spese di gestione del CUP per l’importo di € 1,00 per prenotazione (liste aperte), oltre all’IVA se ed in quanto dovuta. In caso di riscontro di “liste chiuse”, sarà applicata la penalizzazione di € 100,00 per ogni lista chiusa.

b) attuare le direttive e le indicazioni adottate dall’Azienda in materia di assistenza specialistica,

c) adottare sistemi di controllo delle prescrizioni specialistiche e diagnostiche analoghi a quelli in essere presso l’Azienda.

2. Il personale della Struttura può partecipare alle attività formative organizzate dall’Azienda previa disponibilità di posti e dietro corresponsione della quota di partecipazione prevista.

Art. 10 (flussi informativi)

1. Ai fini del debito informativo ex art. 50 del D.L. 269/2003 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 326/2003, nonché per la de-materializzazione della ricetta, la Struttura deve disporre di propri sistemi informatici adeguati, idonei ed integrati con quelli dell’Azienda; in tal caso essa garantisce per conto della Struttura l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati prestazionali,

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con le modalità, gli standards ed i tempi previsti.

2. In caso di violazioni, carenze o ritardi addebitabili alla Struttura, l’Azienda effettua rivalsa delle eventuali sanzioni ricevute.

Art. 11 (normativa anticorruzione)

1. Con l’accettazione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 ss. mm. ed ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. In particolare la Struttura s’impegna a fornire, su richiesta di Azienda, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1 comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendale e dai paragrafi 8.6 “Codice di comportamento” e 8.7 “Obbligo di astensione e segnalazione di conflitti di interressi” del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, documenti disponibili sul sito al link https://www.apss.tn.it/documenti-corruzione.

2. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n.

190/2012 - la Struttura sottoscrivendo il presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente

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percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art. 12 (durata)

1. Il presente accordo decorre dal 01.01.2019 al 31.12.2019, salvo disdetta con preavviso di 30 giorni a mezzo pec.

Art 13 (cause di risoluzione dell’accordo)

Fermo ogni altro provvedimento e/o sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, la violazione delle disposizioni di cui all’ art. 1, art. 2 comma 4 lett. a), art. 9 comma 1, art. 10 nonché art. 11 costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

***

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, lì

Casa di Cura Solatrix Il Legale Rappesentante

Dr. Lorenzo Saiani Il Direttore Generale - Dr. Paolo Bordon Agli effetti dell’Art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere le condizioni di accordo e di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2,3,4,5,7, 9 e 13.

Casa di Cura Solatrix Il Legale Rappesentante

Dr. Lorenzo Saiani Il Direttore Generale - Dr. Paolo Bordon Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005

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