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TAX NEWSLETTER n 20/2019

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Academic year: 2022

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TAX NEWSLETTER n°20/2019

       

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E SOCIETARIE DAL 20 AL 27 MAGGIO 2019

 

Prassi, provvedimenti e comunicati

[1] Credito d’imposta per i costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6901" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui all'art. 1 co. 89 ss. della L. 205/2017 e al DM 23.4.2018. Ai fini della compilazione del modello F24:

 il suddetto codice tributo "6901" deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati");

 il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI (formato "AAAA").

(ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 52)

[2] Detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese

Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR, spetta la detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Gli interventi devono rientrare tra quelli di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001. Nella risposta interpello 21.5.2019 n. 150, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta anche se la ristrutturazione ad opera dell'impresa avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso. In questo caso, però, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte dell'immobile esistente. Il contribuente dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

(risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 150)

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n°20/2019

[3] Crediti d'imposta per il cinema

Con le risposte interpello 22.5.2019 nn. 152 e 153, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i tax credit cinema previsti dagli artt. 17 e 18 della L. 220/2016 possono essere utilizzati in compensazione anche oltre il limite generale di 700.000,00 euro l'anno di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Riprendendo i chiarimenti forniti in passato ancorché con riferimento ad altre agevolazioni, è stato ribadito il principio secondo cui il limite generale alle compensazioni non riguarda i crediti d'imposta nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). Posta la natura sovvenzionale dei suddetti tax credit cinema, gli stessi possono quindi essere utilizzati in compensazione anche oltre il limite di 700.000,00 euro l'anno, essendo soggetti al solo limite delle risorse stanziate nel fondo.

(risposte interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2019 nn. 152 e 153)

[4] Regime IVA dell'editoria

La risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2019 n. 155 ha precisato che le variazioni previste dall'art. 26 del DPR 633/72, in caso di sopravvenuta insolvenza del cliente, sono applicabili anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo, operante nel settore dell'editoria, abbia adottato il criterio della forfettizzazione della resa.

Tale metodo, al pari di quello delle copie vendute, non osta all'emissione di una nota di variazione nell'ipotesi in cui l'operazione sia venuta meno per il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali. L'Agenzia delle Entrate riconosce che, al pari del criterio delle copie vendute, anche il metodo della forfettizzazione della resa "non presenta caratteristiche tali" da far ritenere inapplicabile la variazione dell'imposta ai sensi dell'art.

26 del DPR 633/72. Al fine di determinare la suddetta variazione, è peraltro necessario stabilire un criterio che tenga conto sia dell'imposta effettivamente versata dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico, che del credito corrispondentemente vantato dallo stesso nei confronti del distributore, che risulta impossibile recuperare (espresso sulla base di un valore differente dal prezzo di vendita al pubblico). La variazione dell'imposta può dunque essere ammessa nel limite del rapporto fra il credito rimasto definitivamente insoddisfatto e quello originariamente vantato.

(risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2019 n. 155)

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[5] Cessione unitaria di beni con aliquote differenziate - Aliquota IVA applicabile

La ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 51, in difformità con la precedente risoluzione 3.5.2017 n. 56, si è espressa in favore della possibilità di applicare un criterio di prevalenza per determinare l'aliquota IVA applicabile a una confezione di prodotti aventi aliquota IVA differente tra loro. In base ai criteri ermeneutici forniti dalla regola 3b) delle Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, è possibile classificare i diversi beni ceduti congiuntamente "tenendo in considerazione la merce che conferisce all'insieme il carattere essenziale".

Nella precedente risoluzione, invece, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che, in una fattispecie di questo tipo, dovesse essere applicata l'aliquota IVA più elevata, non attribuendo validità al citato criterio di prevalenza.

(ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 51)

[6] Visto infedele sui modelli 730 - Regime sanzionatorio

Dal 30.3.2019, per il visto di conformità infedele su un modello 730 inviato (anche se precompilato e senza modifiche), il professionista abilitato, il responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). L'Agenzia delle Entrate (circ. 12/2019) ha confermato che le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente al 30.3.2019 e, quindi, "a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019" (730/2019, relativo al 2018). Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si ravvisano le condizioni per applicare il principio del favor rei (art. 3 co. 3 del DLgs. 472/97) per le violazioni commesse ante 30.3.2019.

Ad avviso dell'Autore, il favor rei nei confronti dei CAF e dei professionisti abilitati potrebbe essere potenzialmente applicabile limitatamente alla quota commisurata alle sanzioni e non per quella parametrata all'imposta e agli interessi.

(Circolare Agenzia delle Entrate 24.5.2019 n. 12)

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[7] Interessi di mora - Tasso applicabile dall'1.7.2019

L'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dall'1.7.2019, tali interessi saranno ridotti dal 3,01% al 2,68% in ragione annuale. Si rammenta che detti interessi spettano quando il contribuente non paga gli importi intimati tramite cartella di pagamento o accertamento esecutivo nei termini di legge.

(provv. Agenzia delle Entrate 24.5.2019 n. 148038)

Giurisprudenza

[1] Modificazioni dello statuto concernenti diritti di partecipazione La Corte di Cassazione, in tema di recesso da spa, ha precisato che:

 l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'art. 2437 co. 1 lett. g) c.c., per quanto nell'ambito di un'interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l'exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente alla percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto;

 di conseguenza, la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso di coloro i quali non abbiano concorso alla modifica.

(Corte di Cassazione del 22.5.2019 n. 13845)

TAX NEWSLETTER

n°20/2019

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TAX NEWSLETTER n°20/2019

[2] Omessa dichiarazione - Utilizzo del plafond maturato

La Cassazione, con l'ordinanza 24.5.2019 n. 14190, ha ritenuto ammissibile la spendita del plafond maturato in un'annualità per la quale era stata omessa la dichiarazione IVA, potendo dunque il soggetto passivo effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 nell'anno successivo.

La decisione si fonda sui principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e da Cass. SS.UU. 8.9.2016 n.

17757, tali per cui, anche in assenza della dichiarazione annuale per il periodo nel quale è maturato il credito IVA, se risultante dalle liquidazioni periodiche, il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione nei termini ordinari. In base ai medesimi presupposti, il soggetto passivo che possieda i requisiti sostanziali per ottenere lo status di esportatore abituale ha il diritto all'utilizzo del plafond a prescindere dalla avvenuta presentazione della dichiarazione IVA annuale per l'anno in cui il plafond è maturato.

(Corte di Cassazione sentenza n. 14190 del 24.5.2019)

* * *

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni.

Milano, 11 giugno 2019

SPADA PARTNERS

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