S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23-07-2003
C(2003)2519fin
Oggetto : Aiuto di Stato N 662/2001 - Italia (Sardegna)
Aiuti a favore degli allevatori di bovini per i danni causati dall'epizoozia Blue Tongue
Signor Ministro,
I. PROCEDIMENTO
1) Con lettera del 9 ottobre 2001, protocollata l'11 ottobre 2001, i servizi della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea hanno comunicato alla Commissione il progetto di regime di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
2) Con lettera del 5 giugno 2003, protocollata il 6 giugno 2003, con lettera del 10.07.2003, protocollata il 11.07.2003 e con lettera del 14.07.2003, protocollata il 15.07.2003 detti servizi hanno trasmesso alla Commissione le informazioni chieste alle autorità italiane.
3) Mi pregio informarLa che la Commissione non solleva obiezioni nei confronti della misura prevista nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 87 e 88 del trattato.
Ai fini della presente decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:
II. DESCRIZIONE
4) L’aiuto in questione prevede una compensazione per gli allevatori di vitelli (di 6-7 mesi) della Sardegna che, a causa del divieto di movimentazione dei ruminanti imposto a decorrere dal mese di settembre 2000 dalle autorità italiane in seguito all’epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), non hanno potuto trasferire i loro animali nelle regioni dell'Italia settentrionale per esservi ingrassati e macellati.
L’aiuto sarà versato per il periodo dal 6 settembre 2000 al 31 dicembre 2001, per ogni capo nato successivamente al 1° marzo 2000 che alla data di presentazione della domanda di aiuto abbia compiuto i 180 giorni.
5) Nell'ambito del presente regime, sono presi in considerazione i seguenti costi:
- razione alimentare giornaliera (RAG) : 3.800 ITL (1,96 € ), IVA inclusa,
- costi di manodopera per nutrire e curare gli animali (MO) : 14.900 ITL/ ora ( 7,70 €). Per ciascun animale è necessario calcolare 10 minuti di manodopera al giorno,
- incremento ponderale (IP)/animale/giorno, pari a 1 kg al giorno, al prezzo di mercato di 3.300 lire italiane (1,70 € ) (IVA inclusa).
Sulla base di tali costi :
(RAG + MO) – IP
( 1.96€+1.28€) –1.70 €= 1,54€
risulta un aiuto di 2.983 lire italiane (1,54 € )/animale/giorno per un totale di 150 giorni. Complessivamente, per i 150 giorni di permanenza nelle stalle, l’aiuto ammonta a 231,09 €/animale. Le autorità italiane hanno inoltre dichiarato che non terranno conto dell'ulteriore introito derivante dalla riscossione dei premi comunitari.
Per le giovenche, i giorni di permanenza sono ridotti del 10%, in quanto tale percentuale rappresenta la quota di rimonta interna.
6) Il bilancio della misura ammonta a 15 493 710 € (30 000 000 0000 ITL) per il periodo d’applicazione del regime. Il regime è previsto una tantum.
III. VALUTAZIONE 3.1 Sussistenza dell'aiuto
7) Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune aziende o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
8) Il provvedimento di cui all'oggetto rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto ha come beneficiari, tra gli altri, alcune aziende della Sardegna produttrici di carni bovine, attive su un mercato internazionale fortemente concorrenziale (cioè quello delle carni bovine). Pertanto esso falsa o minaccia di falsare la concorrenza e pregiudica il commercio tra gli Stati membri (nel 2000 in Italia sono stati allevati 6 228 500 bovini, di cui 250 300 in Sardegna1).
1 Fonte Eurostat.
3.2 Compatibilità dell'aiuto
9) Il trattato prevede, tuttavia, delle deroghe che permettono di considerare determinati aiuti compatibili con il mercato comune. Nella fattispecie, tenendo conto della natura del regime notificato, la sola deroga applicabile è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in virtù della quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
10) Nella valutazione degli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, la Commissione applica il punto11.4 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo"2, (in seguito Orientamenti). Conformemente a tale punto, essa ritiene che gli aiuti concessi agli agricoltori per l'indennizzo delle perdite causate dalle epizoozie possano essere autorizzati alle seguenti condizioni.
1. Quando il provvedimento si inserisce nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2 degli Orientamenti);
2. Se si tratta di un provvedimento avente un obiettivo di prevenzione o di compensazione o i due obiettivi combinati (punto 11.4.3);
3. Quando il provvedimento è compatibile con gli obiettivi e con le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario (punto 11.4.4);
4. L'aliquota massima degli aiuti può raggiungere il 100 % delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti (punto 11.4.5).
5. Gli aiuti accordati agli agricoltori per compensare i danni causati alla produzione agricola devono essere versati il più presto possibile dopo il verificarsi del fatto generatore. In assenza di una giustificazione specifica, la Commissione non autorizza proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento (punto 11.1.2).
Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, è possibile accordare una compensazione ragionevole per la perdita di profitti, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto, come pure della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.
Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi.
2 GU C 232 del 12.8.2000.
3.2.1 Rispetto nella fattispecie delle condizioni di cui al punto 11.4.
11) La misura in esame è una conseguenza dell’attuazione della normativa nazionale e comunitaria sull’eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)3 e rientra pertanto nel quadro di un adeguato programma di prevenzione e di lotta contro l’epizoozia Blue tongue.
12) La misura è compatibile con gli obiettivi e con le disposizioni specifiche previsti dalla normativa veterinaria e fitosanitaria della Comunità.
13) L’aiuto è stato presentato prima della scadenza del periodo di tre anni dal verificarsi del fatto generatore.
14) La misura è intesa a compensare gli allevatori per le perdite provocate dall'impossibilità di movimentare gli animali, che di norma sono inviati per essere ingrassati nell'Italia settentrionale e che, a causa delle misure preventive di lotta contro la Blue tongue, hanno dovuto essere trattenuti nelle stalle.
15) Conformemente al punto 11.4 degli Orientamenti, gli aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti. Inoltre tale punto prevede una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture. La condizione essenziale per la concessione di un aiuto nell'ambito del punto 11.4 (esclusi controlli sanitari, test e vaccini) è l'abbattimento degli animali e la ricostituzione della mandria. Nella fattispecie, nell'ambito del piano di prevenzione e di eradicazione della Blue tongue non è stato previsto alcun abbattimento dei bovini, in quanto questi sono portatori sani che non devono essere obbligatoriamente abbattuti per ordinanza sanitaria.
Questa condizione non sembra essere soddisfatta nel contesto dell'aiuto in esame.
16. Tuttavia, la Commissione osserva che nella fattispecie occorre tener presenti alcune condizioni specifiche.
3 Decisione della Commissione C (2000) 2899 del 3 ottobre 2000, Decreto ministeriale n.
600.6/24461/82N/4457
3.2.1 a) Organizzazione dell'allevamento in Sardegna
17. Sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di Statistica, nel 2000 in Sardegna l’allevamento degli animali era così suddiviso
Numero di capi Numero di capi per azienda Numero di aziende Bovini
246.676 28,7 8.5954 Bufalini
984 123 8 Suini
193.950 15 12.930 Ovini
2.808.718 194 14.447
Caprini
209.472 64 3.273
Equini
16.483 3.7 4.455 Avicoli e cunicoli
1.139.120 232 4.910
18. La produzione di carni, in particolare delle carni bovine, rappresenta il più importante settore produttivo di tutto il comparto dell'allevamento (il 52% delle aziende per l'allevamento dei bovini producono unicamente carni). L'80% del patrimonio bovino è costituito di animali ottenuti per selezione genetica tra vacche di razze locali (Sarda o Sardo-Modicana) e tori di razza Charolaise et Limousine per produrre vitelli di prima generazione che presentano un ottimo livello qualitativo. I vitelli sono allevati dalla madre (linea vacca-vitello), che produce soltanto il latte necessario allo svezzamento, sono quindi mantenuti allo stato brado fino all'età di 6-7 mesi ed in seguito inviati nell'Italia settentrionale.
Secondo le autorità italiane l’allevamento intensivo non esiste in Sardegna, in quanto richiede notevoli investimenti che, nella regione, non sarebbero giustificati date le condizioni attuali5.
4 Soltanto 460 aziende sono orientate alla produzione di latte.
5 In Sardegna, gli allevamenti intensivi sono considerati antieconomici, in considerazione delle limitazioni del sistema bancario dell'isola e dei costi dei mangimi. Infatti, nella regione non è possibile produrre foraggi destinati all'allevamento dei bovini in quanto il clima isolano non favorisce tale produzione.
3.2.1 b) Danni provocati dai costi di detenzione dei bovini nelle stalle.
19. Secondo le autorità italiane, in seguito all'epizoozia della Blue tongue e alle misure istituite dalle autorità per fronteggiare tale epizoozia, gli allevatori di bovini della regione hanno subito danni provocati da:
- l’impossibilità di vendere i vitelli nell'Italia settentrionale, da cui il ricorso al mercato locale per la vendita degli animali. Dai dati della Camera di Commercio di Cagliari, le quotazioni dei vitelli di 6-8 mesi, del peso carcassa di 120-150 Kg era, prima della crisi della Blue tongue, di 3,12/3.6 € /kg + IVA e per i vitelli fino a 3 mesi di 2,88 €/Kg + IVA. Durante il periodo del divieto di movimentazione, i prezzi sono scesi per i vitelli di 6-8 mesi, del peso carcassa di 120-150 Kg a 1,81/2,32€/Kg + IVA e per i vitelli fino a 3 mesi 1,55€, con una riduzione quindi pari a circa il 40% rispetto al prezzo del periodo precedente la crisi della Blue tongue6 ;
- i costi supplementari per l'alimentazione del bestiame, che non poteva più essere allevato allo stato brado a causa della scarsezza dei pascoli e del fatto che questi si trovano in zone diverse (e dunque interdette a causa della movimentazione) da quelle in cui sono ubicate le aziende. I prezzi degli alimenti per animali sono raddoppiati nel periodo in questione, dato che il loro costo si è situato tra i 23,76 e i 26,86 € al quintale a fronte di un prezzo iniziale, prima della crisi, che variava da 11 a 15 € al quintale;
- i costi delle cure veterinarie e dell'incenerimento. Per i costi di incenerimento, che hanno talvolta raggiunto i 469,81 €/capo e per i costi veterinariil regime in questione non prevede alcuna compensazione.
3.2.1c) Durata della detenzione nelle stalle.
20. Ad oggi, in Sardegna il divieto di movimentazione degli animali è durato 945 giorni. Fino al 4 luglio 2002, l’obbligo di mantenere il bestiame nelle stalle non ha subito interruzioni e pertanto durante il periodo di riferimento dell'aiuto in questione (6 settembre 2000 – 31 dicembre 2001 ) il divieto di movimentazione ha riguardato ininterrottamente tutto il territorio dell'isola7.
3.2.1d) Assenza di compensazione eccessiva delle spese.
21. La regione ha assicurato che non vi saranno compensazioni eccessive per un effetto di cumulo del regime con altri eventuali aiuti aventi le stesse finalità.
Inoltre, l’aiuto riguarda soltanto una parte del periodo di effettiva detenzione degli animali nelle stalle e nell'ambito del regime in questione non vi è compensazione di una quota significativa dei costi (spese veterinarie e costi di incenerimento).
6 Per questi prezzi si è tenuto conto della riduzione del 6,7% prevista da Agenda 2000.
7 Attualmente, circa la metà dei comuni sardi rientra nella zona interessata dal divieto di
movimentazione degli animali. Questa situazione può essere seguita in tempo reale sul sito www.izs.it
3.2.2 Conclusioni.
22. Dalle informazioni ricevute risulta quanto segue :
- la Sardegna ha sofferto per l’epizoozia della Blue tongue molto più di altre regioni, nonostante le autorità regionali abbiano messo in atto un piano di prevenzione e di eradicazione della malattia;
- le peculiarità dell'allevamento sardo rendono necessaria la detenzione dei vitelli nelle stalle per lottare efficacemente contro la malattia, si tratta pertanto di una misura di prevenzione essenziale che comporta costi supplementari non compensati dalla vendita degli animali in una fase successiva. In effetti, poiché non esiste l’allevamento intensivo, gli allevatori devono sostenere ulteriori costi dovuti alla mancanza di infrastrutture e alla dipendenza da foraggi importati. Per di più, il mercato regionale non è in grado di assorbire la produzione eccedentaria di carni bovine;
- infine, il divieto di movimentazione degli animali in Sardegna ha avuto una durata eccezionalmente prolungata ed estesa. Durante il periodo in esame il divieto è stato ininterrotto ed ha riguardato tutto il territorio regionale.
23. In considerazione di quanto sopra, i servizi della Commissione giungono alla conclusione che la gravità e la durata della crisi della Blue tongue in Sardegna nonché la peculiare situazione regionale possono giustificare la concessione di un aiuto una tantum, inteso a compensare gli allevatori di bovini dei danni subiti in seguito all'attuazione del piano di prevenzione e di eradicazione della Blue tongue.
24. Il regime di aiuto notificato può essere pertanto considerato conforme alle disposizioni in materia di aiuti di Stato applicabili nel quadro della lotta contro le epizoozie, di cui al punto 11.4 degli Orientamenti, e beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
IV. DECISIONE
25. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di considerare il regime d’aiuto notificato compatibile con il mercato comune.
26. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Agricoltura Direzione della legislazione agricola L 130 – 5/128
B-1049 Bruxelles (fax (+322) 296 27672).
Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione