La Legge europea 2013 (art. 9, comma 1, lett. b, Legge 6 agosto 2013, n. 97) ha modificato la disciplina del c.d. monitoraggio fiscale (in particolare, l’art. 2 del D.L. n. 167/1990) per garantire una superiore efficienza all’azione di controllo per la prevenzione e la repressione dei fe- nomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.
Tale norma prevede che, a partire dalle operazioni intercorse con l’estero (o rapporti ad esse col- legate) poste in essere dal 2014, gli organi accertatori dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza possano chiedere specifiche informazioni anche ai professionisti (tra cui avvocati, commercialisti e revisori contabili) circa l’identità del “titolare effettivo” per conto del quale l’opera- zione sia stata posta in essere. Il Provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 105953 dell’8 agosto 2014 definisce le modalità e i termini da osservare per la gestione delle predette richieste di informazioni.
La Legge 6 agosto 2013, n. 97 ha radicalmente modificato la disciplina del “monitoraggio fiscale” di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, al fine di adeguare la normativa italiana alle richieste provenienti dalla Commissione dell’Unione Europea. Le modifiche apportate, oltre ad interessare gli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW della dichiarazione dei redditi relativo agli investimenti e alle attività detenute all’estero, hanno altresì riguardato l’ampliamento del potere di indagine dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza in relazione alle operazioni intercorse con l’estero. In particolare, il novellato art. 21 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 prevede che l’Ufficio Centrale per il Contrasto degli Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI) dell’Agenzia delle entrate ed i Reparti Speciali della Guardia di Finanza possano chiedere, previa autorizzazione rispettivamente del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate o del Comandante Generale della Guardia di Finanza, o autorità da questi delegata:
- agli intermediari finanziari destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale2, le informa- zioni custodite nell’Archivio unico informatico di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
Monitoraggio fiscale
su operazioni transfrontaliere:
richieste di informazioni
di Massimo Gabelli e Davide Attilio Rossetti
Massimo Gabelli - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati, Milano Davide Attilio Rossetti - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati, Milano Note:
1 L’art. 2 del D.L. n. 28 giugno 1990, n. 167, è stato sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. b), della Legge 6 agosto 2013, n. 97.
2 Come definiti dall’art. 11 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta, tra gli altri, di: Banche e Poste Italiane S.p.A.; Istituti di moneta elettrica; Società di Intermediazione Immobiliare; Società di Gestione del Risparmio; Società di Investimento a Capitale Variabile; agenti di cambio; intermediari finanziari iscritti nell’art. 106 del T.U.B.; società fiduciarie; soggetti disciplinati dagli artt.
111 e 112 del T.U.B.; promotori finanziari.
Note:
che per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
- agli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i professionisti3, i revi- sori contabili4 ed ogni altro soggetto destinatario di tali obblighi5 di comunicare, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate l’identità dei titolari effettivi rilevati ai fini della normativa antiriciclaggio.
TITOLARE EFFETTIVO
Il titolare effettivo, come definito dall’art. 1, comma 2, lett. u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è:
• la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
• nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o control- lano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
L’Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 all’art. 2, riporta una serie di criteri utili ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, nel caso in cui il cliente sia una società, ovvero un’entità giuridica di altra natura. In particolare:
• in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente del- le partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata. Questo criterio è soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
• in caso di persona fisica, colui o coloro che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’en- tità giuridica;
• in caso di entità giuridiche (fondazioni, trust, ecc.) che amministrano e distribuiscono fondi:
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25%
o più del patrimonio di un’entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’en- tità giuridica.
Il Provvedimento “congiunto” n. 105953 dell’8 agosto 2014
Nell’ottica del potenziamento degli strumenti controllo per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’e- stero, è stata dettata una specifica disciplina operativa coordinata relativamente ai poteri dell’Am- ministrazione finanziaria di richiedere informazioni rispetto ad operazioni transfrontaliere ad una vasta platea di soggetti già sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, inclusi i professionisti.
In particolare, il Provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del Coman- dante Generale della Guardia di Finanza n. 105953 dell’8 agosto 2014 (il “Provvedimento”) ha individuato:
a) le modalità; e
b) la tempistica relative alle predette richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero.
3 Come definiti dall’art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta di: dottori commercialisti e consulenti del lavoro; soggetti che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi; notai e avvocati.
4 Come definiti dall’art. 13 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta di: soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili;
società di revisione iscritte nell’Albo speciale.
5 Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta di: agenzie di recupero crediti; soggetti esercenti attività di trasporto del denaro, valori o titoli; case da gioco; agenzie immobiliari.
Il Provvedimento n. 105953 dell’8 agosto 2014 individua:
Punto 1 I soggetti destinatari delle richieste di informazioni Punto 2 L’oggetto delle richieste
Punto 3 Gli Uffici ed i reparti autorizzati ad effettuare le richieste Punto 4 Il formato ed il contenuto delle richieste
Punto 5 Il formato ed il contenuto delle risposte
Punto 6 Le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte Punto 7 Il periodo transitorio
Punto 8 I termini per adempiere alle richieste Punto 9 Il trattamento dei dati
Punto 10 Il coordinamento tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza
I soggetti destinatari delle richieste di informazioni e l’oggetto delle richieste (punti 1 e 2 del Provvedimento)
Il Provvedimento prevede che gli Uffici e reparti individuati dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza potranno richiedere:
- agli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, SICAV, fiduciarie, ecc., ex art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. n.
21 novembre 2007, n. 231) informazioni e dettagli delle operazioni finanziarie poste in essere dai clienti, diversi da quelli già oggetto di “monitoraggio bancario” in base all’art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 1676, che abbiano determinato un trasferimento da o verso l’estero per un ammontare pari o superiore a 15 mila euro7;
- agli stessi intermediari finanziari - ed altri soggetti esercenti attività finanziaria - nonché, agli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (tra cui professionisti, inclusi i commercialisti, le società che for- niscono servizi in materia di contabilità e tributi, i revisori contabili) informazioni circa l’identità dei titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
Gli oneri di informazione posti a carico dei professionisti
Nel seguito sono descritte le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte ed i termini per adempiere alle richieste effettuate dagli organi accertatori, con riferimento a spe- cifiche operazioni con l’estero poste in essere da clienti di professionisti in relazione all’identità del titolare effettivo per conto del quale l’operazione sia stata posta in essere, così come individuate dal Provvedimento. Occorre evidenziare al riguardo che, al fine di identificare il titolare effettivo, vale a dire il soggetto che, in ultima istanza, risulta essere il beneficiario di una operazione, i profes- sionisti dovranno adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere appieno la struttura di proprietà e di controllo dei clienti in relazione alla tipologia
6 Ciò al fine di evitare inutili duplicazioni. Si osserva che, come chiarito dall’art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, la comunica- zione annuale riguardante i trasferimenti da o verso l’estero, ai sensi di quanto previsto dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
21 novembre 2007, n. 231, si applica limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986.
7 Nel dettaglio, come specificato dal Provvedimento, oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di una operazione unica che di più operazioni che appaiano tra di loro collegate per realizzare un’
operazione frazionata, registrate ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Note:
Note:
presentare taluni profili di criticità , ad esempio, in presenza di società partecipate da altre società, laddove l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo devono essere estese fino ad arrivare alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo (per più del 25%) della persona giuridica cliente. Sul punto si osserva che per individuare il titolare effettivo i professionisti po- tranno far ricorso alle informazioni fornite dal cliente ai sensi della disciplina antiriciclaggio ed, in particolare, in forza all’art. 21 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Quest’ultima disposizione precisa che i clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela9. È, comunque, dovere del professionista verificare, nei limiti delle informazioni in suo possesso, la veridicità dei dati forniti dal cliente, dando, anche, prova documentale di tale veri- fica all’interno del fascicolo del cliente10.
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E VERIFICA IDENTITÀ
Si rammenta che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il professionista è tenuto alla identificazione dell’eventuale titolare effettivo e alla verifica della sua identità ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’adeguata verifica si sostanzia nello svolgimento di una serie di attività volte:
a. all’identificazione del cliente e alla verifica dell’identità dello stesso sulla base di documenti, dati o infor- mazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b. all’identificazione dell’eventuale titolare effettivo e alla verifica dell’identità dello stesso;
c. all’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della pre- stazione professionale;
d. allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione profes- sionale.
Come chiarito nel Documento n. 19 del maggio 2013 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il professionista dovrà, al fine di identificare il titolare effettivo, ricorrere ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque nonché alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Peraltro, i professionisti dovranno verificare l’identità del medesimo titolare effettivo, mediante documento di identità non scaduto al momento in cui l’obbligo è stato assolto; se il cliente è una società o un ente ai fini del controllo rileva, altresì, la circostanza che il professionista abbia verificato anche l’esistenza del potere di rappresentanza nonché l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere.
Forma e contenuto delle richieste e delle risposte (punti 4 e 5 del Provvedimento)
Le richieste ai professionisti circa il titolare effettivo sono effettuate mediante degli inviti ad esibire o trasmettere le informazioni oggetto del Provvedimento concernenti i rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire eventuali chiarimenti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R.
8 Come osservato da G. Sepio, “Il beneficiario effettivo nel monitoraggio fiscale”, in Corr. Trib., n. 14/2014 “(…) Basti riflettere sul fatto che qualora il cliente sia una persona giuridica, per individuare con certezza il titolare effettivo occorre analizzare la strut- tura proprietaria dell’ente, sino ad arrivare al soggetto qualificabile come dominus della stessa. Tuttavia, tale accertamento non è sempre agevole, considerato che per il calcolo delle soglie di controllo rilevanti occorre tener conto anche delle partecipazioni indirette, possedute per il tramite di altri soggetti, quali società fiduciarie o persone interposte. Similmente, l’individuazione del titolare effettivo degli assets destinati, per esempio, ad un trust può portare a risultati non in linea con la ratio normativa, dal momento che la disciplina di riferimento non attribuisce rilevanza alla natura discrezionale o meno del trust e alla compresenza di beneficiari del reddito accanto ai beneficiari del patrimonio”.
9 Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informa- zioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. L’identificazione del titolare effettivo deve avvenire mediante un documento d’identità non scaduto al momento in cui l’obbligo è stato assolto.
10 Ad esempio, il professionista può raccogliere all’interno del fascicolo del cliente copia delle visure camerali utili per ricostruire la catena societaria di controllo in fondo alla quale si individua il titolare effettivo. Oppure, può includere nel siffatto fascicolo copia dell’organigramma del gruppo appartenenza del cliente.
soggetti cui l’informazione si riferisce, con impossibilità, dunque, di proporre richieste generiche per masse. Diversamente, le richieste agli intermediari finanziari potranno essere indirizzate ad ac- quisire informazioni per masse di operatori economici11.
Le risposte devono essere rese dai professionisti tramite un documento statico non modificabile12, privo di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, che deve avere i seguenti formati:
.pdf, .jpg, .gif., .tiff. È consentito l’utilizzo del formato compresso .zip13.
Si osserva che il Provvedimento non contiene chiarimenti circa l’ipotesi di eventuali risposte nega- tive. Tuttavia, in assenza di precise istruzioni al riguardo, si ritiene che il professionista sia tenuto a rispondere anche in caso di esito negativo della richiesta, con una semplice risposta in cui si dichiara di non avere alcun rapporto con il contribuente soggetto della richiesta.
COMUNICAZIONE VIA PEC
La validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) generato a seguito della verifica della corrispondenza della transazione, mentre le risposte non accettate dal sistema di validazione, perché non corrispondenti ai formati previsti, dovranno essere riprodotte in forma valida entro cinque giorni dal ricevimento del messaggio PEC.
Modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte
Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in conformità alle disposi- zioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e le regole tecniche di attuazione di cui al Decreto ministeriale per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 (“risoluzione”), è stato eliminato l’obbligo per i professionisti, previsto al punto 6.2 del Provvedimento, di comunicare entro il 31 ottobre 2014 all’Agenzia delle entrate il proprio indirizzo PEC utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line. Con la risoluzione l’Agenzia delle entrate ha, infatti, accolto le richieste pervenute dai dottori commercialisti, di fatto limitando grandemente l’obbligo di comunicazione della PEC introdotto dal Provvedimento. In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Agenzia delle entrate ha, invero, ritenuto doversi condividere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente gli indirizzi PEC dal pubblico Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)14 istituito
11 Con riferimento alle richieste inviate a intermediari finanziari su determinate operazioni, anziché determinati contribuenti preventivamente identificati, gli Uffici finanziari potranno ora effettuare delle vere e proprie fishing expeditions aventi ad oggetto operazioni transfrontaliere, cui dati sono custoditi nell’Archivio unico informatico detenuto da ciascun intermediario, ed ela- borare in un secondo momento, sulla base delle informazioni raccolte, la lista dei contribuenti da sottoporre a verifica fiscale.
12 Si osserva, al riguardo, che il D.M. 23 gennaio 2004 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”) all’art. 1, comma 2, lett. a), ha chiarito che si intende per “documento statico non modificabile” un documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di ac- cesso e di conservazione nonché immutabile nel tempo; a tal fine, il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
13 Il Provvedimento non fa alcun cenno alla necessità di sottoscrivere digitalmente le risposte, nonostante il tracciato dell’Allegato 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 (che disciplina le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti, mediante l’utilizzo del sistema della Posta Elettronica Certificata) preveda, tra l’altro, l’iscrizione obbligatoria dei dati relativi alla firma digitale (scadenza del certificato di sottoscrizione digitale, ente certificatore, ecc.).
14 L’“INI-PEC” è un pubblico elenco, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la Pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti in modalità telematica, in cui confluiscono gli indirizzi PEC: (i) delle imprese; (ii) dei professionisti che hanno provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, in attuazione dell’art.
16, comma 7, del D.L. n. 185/2008.
Note:
Note:
dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi gli indirizzi PEC degli associati sono già comunicati all’Agenzia delle entrate.
L’obbligo di dare comunicazione dell’indirizzo PEC permane, invece, per tutti coloro il cui indirizzo PEC non è presente nell’indice INI-PEC o per quei soggetti che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con l’Agenzia delle entrate15. La comunica- zione della PEC è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’Allegato 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 200516.
Attenzione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 20/14 del 16 ottobre 2014, ha precisato che gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono ritenersi esonerati dall’obbligo di comunicazione PEC previsto dal Provvedimento17.
Termini per adempiere alle richieste (punto 8 del Provvedimento)
A differenza di quanto avviene nel caso delle comunicazioni periodiche relative all’Archivio dei rapporti finanziari, e in quello della comunicazione annuale prevista dall’art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, la procedura in esame non prevede l’obbligo di inviare i dati richiesti all’Amministrazione finanziaria con cadenza periodica, ma solo a seguito di apposita richiesta.
Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni decorre il termine fissato dall’organo procedente per l’adempimento comunicativo che non può essere inferiore ai quindici giorni per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo. Il Provvedimento non prevede possibilità di alcuna proroga dei termini previsti a favore dei professionisti.
Diversamente, viene prevista per gli intermediari finanziari la possibilità di operare una proproga del termine per le risposte; in particolare, il previsto termine di trenta giorni dalla notifica della PEC può essere prorogato, per giustificati motivi, per ulteriori venti giorni dal Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate ovvero dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza. Occorre, all’uopo, che gli intermediari finanziari presentino apposita istanza, adeguata- mente motivata.
Sanzioni per mancata risposta
In caso di mancata risposta da parte dei professionisti dovrebbe trovare applicazione la sanzione pe- cuniaria per le violazioni di natura meramente formale prevista in caso di mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di Finanza che varia da 258 euro a 2.065 euro. Si segnala, tuttavia, che il sistema sanzionatorio non è stato oggetto di chiarimenti nel Provvedimento.
Coordinamento tra l’Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza
È prevista una specifica disposizione finale volta ad assicurare che l’UCIFI ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza pongano in essere ogni iniziativa utile ad assicurare il
15 Agenzia delle entrate, Comunicato Stampa del 14 ottobre 2014.
16 Conseguentemente, per predisporre il file da spedire sarà necessario disporre di un software appropriato.
17 L’Ordine degli Avvocati di Milano ha comunicato agli iscritti che, con riferimento all’obbligo di comunicazione, entro il 31 ottobre prossimo, dell’indirizzo PEC all’Agenzia delle entrate da parte dei professionisti, avvocati compresi, soggetti alla disciplina antiriciclaggio (art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007), l’Agenzia delle entrate stessa ha chiarito con la risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88, che l’adempimento non è dovuto se il proprio indirizzo PEC è disponibile nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elet- tronica Certificata (www.inipec.gov.it) istituito dal Ministero dello Sviluppo economico. A norma dell’art. 6-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, INI-PEC è alimentato con gli elenchi degli indirizzi PEC comunicati agli Ordini professionali dagli iscritti.
evitare una duplicazione dei controlli (Punto 10 del Provvedimento).
Si riassume nel seguito la procedura concernente la richiesta di informazioni rivolta ai professionisti.
Utilizzo delle risposte acquisite ai fini tributari
Si evidenzia che, ragionevolmente, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza selezioneranno dalle liste selettive in loro possesso le posizioni di quei soggetti che, in base all’assiduità o all’entità dei trasferimenti da e per l’estero, sono considerate a rischio e per essi chiederanno, previa autorizzazione del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate o del Comandante del Reparto spe- ciale della Guardia di Finanza, informazioni ai professionisti coinvolti. In tal caso, le risposte ottenute tramite PEC potranno essere utilizzate per l’innesco diretto dell’accertamento ai fini fiscali e/o
In caso di mancata risposta da parte dei professionisti dovrebbe trovare applicazione la sanzione pecuniaria comminata per le violazioni di natura meramente formale che varia da 258 Euro a 2.065 Euro
Le risposte non ritenute valide (perché non corrispondenti ai formati previsti) dovranno essere riprodotte in forma valida entro cinque giorni dal ricevimento del messaggio PEC
Richiesta di informazioni a mezzo PEC Contenuto:
identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate
I professionisti sono obbligati ao trasmettere i dati del titolare effettivo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (NON PROROGABILI)
Le informazioni devono essere trasmesse tramite PEC su documento statico non modificabile in formato: .pdf,.jpg,.gif.,.tiff.
Comunicazione indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate
entro il 31. 10. 2014 Non OBBLIGATI: soggetti il cui indirizzo PEC è presente nell’indice INI –PEC
Obbligati: soggetti il cui indirizzo PEC NON è presente nell’indice INI –PEC
La validità formale della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio PEC
mento dell’azione di controllo per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero sia quella di ridefinire gli obblighi di moni- toraggio fiscale nell’ottica dell’antiriciclaggio, in modo da garantire la sovrapposizione dei due sistemi e da consentire all’Amministrazione finanziaria l’utilizzo dei dati custoditi dai professionisti ai fini dell’an- tiriciclaggio nell’ambito delle verifiche concernenti il corretto adempimento delle previsioni fiscali e la prevenzione e la repressione degli illeciti fiscali internazionali19.
Quanto all’utilizzo ai fini tributari delle informazioni così acquisite, la casistiche potranno essere numerose. Si pensi, ad esempio, all’acquisizione di informazioni rilevanti per gli accertamenti sin- tetici del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell’art. 38, commi 4-7, del D.P.R. n.
600/1973. Oppure alla ricerca di indizi su strutture societarie estere non trasparenti nell’ambito di indagini su possibili fenomeni di “esterovestizione”.
Considerazioni conclusive
Come esposto precedentemente, la richiesta di informazioni ai professionisti si colloca nello scenario di riordino della disciplina del monitoraggio fiscale, costituendo un ulteriore strumento per la lotta all’evasione fiscale internazionale. Tale strumento presenta innegabili profili di criticità connessi, prima facie, alla molteplicità delle richieste di informazioni che potrebbero essere rivolte dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza agli studi professionali, con conseguenti oneri sia in termini di impegno richiesto ai professionisti che di spese correlate all’adozione di una apposita procedura interna per il reperimento delle informazioni richieste circa il titolare effettivo e la trasmissione telematica delle suddette risposte. Non di scarso rilievo sono, tra l’altro, le difficoltà operative ed il disagio derivanti ai professionisti proprio dall’esigenza di una certa e corretta individuazione del titolare effettivo, che non sempre risulta del tutto agevole come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il cliente sia una persona giuridica laddove occorra analizzare la struttura proprietaria dell’ente, risalendo la catena dei controlli, sino ad arrivare alla persona fisica qualificabile come dominus della stessa. Peraltro, la mancata previsione di una proroga, come, invece, previsto per gli intermediari finanziari, del termine di quindici giorni a disposi- zione dei professionisti per fornire le risposte potrebbe ulteriormente acuire le difficoltà operative nella gestione tempestiva di richieste contemporanee, nonché il corretto adempimento delle stesse.
18 Come osservato al riguardo da E. Mignarri, “Monitoraggio e tassazione dei redditi di fonte estera dopo la Legge europea n.
97/2013”, in il fisco, n. 38/2013, “I dati e le informazioni che vengono acquisite ai fini antiriciclaggio costituiscono pertanto il (prezioso) patrimonio informativo utilizzabile, anche in sede fiscale, al fine di garantire gli interessi dell’Erario”.
19 Cfr. V.J. Cavallaro, P. Cordeiro Guerra, “Si scrive monitoraggio ma si legge antiriciclaggio”, in Corr. Trib., n. 36/2013. Gli Autori sottolineano che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati e le informazioni registrate nell’Ar- chivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini dell’antiriciclaggio “sono uti- lizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti”. L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 dispone che tutte le informazioni in possesso degli organi ispettivi relative all’attuazione del dispositivo antiriciclaggio sono coperte dal segreto d’ufficio, tuttavia, “sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge”. La circolare n. 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza ha sottolineato, al riguardo, come tale norma individui il presupposto di applicabilità all’interno della disciplina antiriciclaggio della norma di carattere generale di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli diretta- mente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documen- tazione atta a comprovarli”. Secondo gli Autori, pertanto, il combinato disposto dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 consentiva, già prima delle modifiche introdotte dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97, il passaggio di elementi probatori rappresentati da informazioni presenti nell’Archivio unico infor- matico dall’ambito amministrativo a quello tributario, sulla base della regola generale di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 600/1973.
Note: