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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

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Direzione Gestione Risorse

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del ………

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

(D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016)

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I N D I C E

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 - Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

Art. 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Art. 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 10 – Esclusioni e limitazioni Art. 11 - Pubblicità

Art. 12 - Disposizioni finali

Art. 13 - Entrata in vigore – Disposizioni finali

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(rev. 27/03/2017) Pagina 3 di 9 Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta al Comune dall’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 4461, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n.

6392, dando attuazione alla facoltà prevista dall’articolo 6-ter del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 2253.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2854, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6895.

1 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (GU n. 298 del 23-12-1997 - Suppl. Ordinario n. 252 )

Art. 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2 REGIO DECRETO 14/04/1910 n. 639 - Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari.

3Vedasi Appendice normativa riportata nel Regolamento

4 DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo codice della strada” (GU n.114 del 18-5-1992 - Suppl.

Ordinario n. 74)

5 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 – “Modifiche al sistema penale” (GU n.329 del 30-11-1981 - Suppl. Ordinario)

Art. 27 - Esecuzione forzata

comma 6. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo é trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

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Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il 30 giugno 2017.

2. L’istanza deve contenere:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo 4.

- il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad €. 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l’importo totale, comprensivo degli interessi, ed avente effetto fino al 60° giorno successivo il termine di scadenza dell’ultima rata della rateizzazione.

4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi, ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2016, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e proseguirà la procedura riscossione coattiva.

Art. 4 - Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1. L’istanza di cui all’articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l’ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli Organi della giustizia tributaria e/o civile ed il relativo giudizio non sia definitivo; in tal caso l’istanza di cui all’articolo precedente deve contenere espresso impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali ed accessorie.

2. L’istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva; in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale di quanto dovuto, escluse sanzioni, ma comprese spese vive e legali della procedura sostenuta.

3. L’istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari del concessionario della riscossione coattiva. In tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. Il concessionario esterno provvederà a rideterminare l’importo dovuto

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(rev. 27/03/2017) Pagina 5 di 9 Art. 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Il Concessionario comunica l’accoglimento, o il motivato rigetto, dell’istanza di

adesione entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; ove l’istanza venga accolta, il Concessionario comunica contestualmente al soggetto debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché le modalità di pagamento, l’importo delle singole rate ed i relativi termini di scadenza, attenendosi ai seguenti criteri:

versamento unico: entro il giorno 30 settembre 2017;

versamento in due rate di pari importo: entro il giorno 30 dei mesi di settembre 2017 e marzo 2018;

versamento in tre rate di pari importo entro il giorno 30 dei mesi di settembre 2017, gennaio 2018, maggio 2018;

versamento in quattro rate di pari importo entro il giorno 30 dei mesi di settembre 2017, gennaio 2018, maggio 2018, settembre 2018.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi determinati al tasso d’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Art. 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il

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recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 36. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Art. 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 10 – Esclusioni

1. Si applicano le esclusioni previste dall’art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016.

Art. 11 - Pubblicità

1. Entro 8 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Comune; nello stesso termine le Strutture comunali ed il Concessionario attivano, per quanto di rispettiva competenza, tutte le iniziative necessarie a garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento, anche mediante strumenti telematici di informazione.

2. Entro 15 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, il Comune ed il Concessionario rendono disponibili sui propri siti web apposita modulistica per i conseguenti adempimenti a carico dei soggetti debitori.

6LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 – “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da

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(rev. 27/03/2017) Pagina 7 di 9 Art. 12 - Disposizioni finali

1. Limitatamente alle procedure oggetto di definizione agevolata dallo stesso disciplinate, le disposizioni del presente Regolamento derogano, ad ogni conseguente effetto, ad ogni diversa disposizione contenuta nei vigenti Regolamenti comunali disciplinanti le entrate, anche tributarie.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 - Entrata in vigore – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano integralmente le disposizioni in materia di mobilità nella Pubblica Amministrazione nel tempo vigenti.

2. Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo comunale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni previgente disposizione, disciplinante la materia, contenuta nei Regolamenti del Comune.

* * * * *

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APPENDICE NORMATIVA

Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (convertito con modificazioni dalla Legge 1°

dicembre 2016, n. 225)

Art. 6 - Definizione agevolata (commi 10 e 11)

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) lettera soppressa dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225;

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6-ter - Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a

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(rev. 27/03/2017) Pagina 9 di 9 oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

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