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Consulente DEL LAVORO

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Academic year: 2021

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(1)

DEL LAVORO

Consulente

IL

Pubblicazione mensile dell’ Ordine e dell’ Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro

(2)

SOMMARIO |

GENNAIO/FEBBRAIO

2016

Editoriale

Garanzia Giovani...a che

punto siamo?

Maurizio Del Conte

racconta la nuova Agenzia nazionale

per le politiche attive del lavoro

La necessaria stagione

delle politiche attive

È l’ora di un

cambiamento culturale

I numeri che svelano

una professione

2/3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

8

FONDAZIONE LAVORO:

UN'OPPORTUNITÀ PER

TUTTA LA CATEGORIA

2

/3

I NUOVI ORIZZONTI DELLA PROFESSIONE

10

GARANZIA

GIOVANI...A CHE

PUNTO SIAMO?

12

/13

I NUMERI CHE SVELANO

UNA PROFESSIONE

15

/16/17/18/19

VADEMECUM

4

/5

INTERVISTA

A MAURIZIO

DEL CONTE

Formazione continua,

obbligatoria per gli iscritti

Vademecum

Fondazione lavoro:

(3)

Chiuso in redazione il

05 Febbraio 2016

Direttore Responsabile

Marina Elvira Calderone

Coordinatore Redazionale Rosario De Luca Coordinatore Editoriale Ignazio Marino Segretaria di Redazione Sara Bardeggia

Uffi cio Stampa

Silvia Bradaschia, Giuseppe Buscema, Paola Cogotti, Anna Maria Ermacora, Tommaso Siracusano, Vincenzo Summa

Concessionario della Pubblicità

Fondazione Studi Viale del Caravaggio 66 00147 Roma

Tel. 06. 59 64 901 Fax 06. 59 64 90 50

fondazionestudi@consulentidellavoro.it

Impaginazione Grafi ca

Romano Arti Grafi che

Stampa

Romano Arti Grafi che

Registrazione del tribunale di Roma n. 00448/99 del 4/10/99

Faq

Formazione continua

senza segreti

Un Jobs Act

in continua evoluzione

Welfare e premi produttività:

cosa cambia?

Fondi UE anche per

le libere professioni

Novità in materia di accertamento

e rettifi ca delle dichiarazioni IVA

Attività dei patronati,

necessari

i Consulenti del Lavoro

P.O.S. uno strumento

utile i cui costi non possono

ricadere sui professionisti

(4)

C

inquant’anni e non sentirli. Proprio così. La fi ne del 2015 è stata caratte-rizzata da un anniversario per tutti noi molto importante: il mezzo secolo di attività del Consiglio Nazionale e dei suoi pre-sidi sul territorio. Per l’occasione, sono stata invitata in diversi Consigli provinciali. Non in tutti mi sono potuta recare. Ma di tutte le ce-lebrazioni ho seguito e apprezzato l’entusia-smo di chi condivide ogni giorno sul territorio la storia e l’importanza strategica per il sistema economico del Consulente del Lavoro. Ci sono sicuramente tre momenti dell’evoluzione del-la nostra professione che reputo importante mettere a fuoco e analizzare.

Il primo è sicuramente quello che vede nel 1979 l’approvazione da parte del Parlamento della Legge 12. Si certifi ca così a livello legisla-tivo l’importanza di una gestione dei rappor-ti di lavoro “riservata” agli iscritrappor-ti all’Ordine; quest’ultimo, con rinnovate funzioni, sogget-to vigilante prepossogget-to al controllo della qualità della prestazione. Sono passati da allora più di trent’anni e non è stato facile difendere una

“ri-serva” più volte presa di mira da sedicenti libe-risti in maniera sempre più convinta. Abbiamo salvato le prerogative affi dateci dal Legislatore dimostrando che la nostra professione è fun-zionale al buon andamento della pubblica am-ministrazione e non una casta.

Il secondo momento inizia una decina di anni fa e gradualmente ha portato la nostra profes-sione a non essere più chiamata in causa per occuparsi “solo” degli adempimenti di lavoro per conto dell’azienda. Dalla certifi cazione dei contratti fi no all’Asseverazione dei rapporti di lavoro (Asse.Co), passando per la mediazione nei rapporti civili e commerciali (solo per citare alcune delle nuove competenze), l’ago della bi-lancia si è progressivamente spostato a favore di una più marcata terzietà del Consulente del Lavoro. E con il Jobs Act abbiamo fatto un ulte-riore passo in avanti.

Il terzo momento della nostra professione è quello più recente e per questo, probabilmen-te, ancora non percepibile a tutti. L’ultima rifor-ma del lavoro ci chiede di svolgere nuove

fun-A cura di Marina Calderone

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zioni di garanzia nell’attuazione di taluni istituti ed assistenza delle parti. Il contratto a tutele crescenti, per esempio, ha introdotto l’off erta conciliativa nel caso di licenziamento di lavora-tori assunti dal 7 marzo 2015 al fi ne di evitare che tra le parti possa insorgere una lite. E per garantire la genuinità e la consapevolezza del-le conseguenze deldel-le scelte deldel-le parti è stato previsto che la conciliazione debba essere con-clusa esclusivamente presso una delle sedi “cd. protette”, tra le quali quelle costituite presso gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro. C’è poi la certifi cazione della genuinità delle collaborazioni eff ettivamente autonome e il c.d “patto di demansionamento”; entrambi affi dati alla nostra gestione. Una sfi da si sta aprendo, poi, in questo nuovo anno con le politiche atti-ve. Non a caso abbiamo deciso di dedicare par-te di questo numero della rivista di Capar-tegoria a quegli interventi che – ancora per nostro trami-te – potranno aiutare, da un lato, l’occupazione

ma anche molti giovani colleghi ad inserirsi in un mercato nuovo. Ma c’è un ulteriore momento che secondo me deve entusiasmarci. Riguarda la pagina di storia che la nostra professione an-cora non ha scritto. Ma che è lì, pronta a raccon-tare una nuova stagione del mondo del lavoro. Con la scelta di dotarci di una laurea per l’ac-cesso alla professione e di un regolamento di formazione continua ben prima che la legge ce lo imponesse, abbiamo fatto scelte che guar-dano avanti con ottimismo. Giocando all’attac-co e non in difesa. Non possiamo sapere quali saranno le scelte dei governi che verranno. Ma dobbiamo avere la consapevolezza che il futu-ro non deve farci paura. Perché i Consulenti del Lavoro non esistono grazie ad una concessione che prima o poi qualcuno potrebbe revocare. Ma operano grazie alla loro capacità di far fun-zionare il “lavoro”. Sono passati cinquant’anni e tanti traguardi abbiamo raggiunto. Ma sono certa che molti altri ne raggiungeremo.

"GRADUADO SOCIAL DE HONOR"

A

MARINA CALDERONE

La nomina in campo sociale conferitale

dal Consiglio Generale dei Graduados Sociales.

Marina Calderone è stata nominata "Graduado Social De

Honor" dal Consiglio Generale dei Graduados Sociales

della Spagna. Un titolo onorifi co importante che premia i

professionisti che si sono contraddistinti in campo sociale

e giuridico e che, attraverso l'esercizio delle loro funzioni,

hanno migliorato e difeso la loro professione. La premiazione

si è tenuta il 18 dicembre 2015 presso l'Accademia Reale di

Giurisprudenza e Legislazione di Madrid in occasione della

convenzione siglata tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine

ed il Consiglio Generale per permettere ai Consulenti del

Lavoro, iscritti al registro praticanti, di svolgere 6 mesi di

tirocinio presso lo studio di un Graduado in Spagna.

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Maurizio Del Conte è il nuovo presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (An-pal). Il Consulente del Lavoro lo ha incontrato all’Università Bocconi di Milano dove insegna diritto del lavoro per capire quali sono gli obiettivi e le prossime tappe per una struttura che dovrà fare i conti non solo con la start up dell’Agenzia stessa ma soprattutto con un tasso di disoccupazione giovanile che in certe zone del Paese supera il 50% della popolazione…

Domanda. Il 2016 si annuncia essere un anno fondamenta-le per il rilancio dell’occupa-zione. Da quando è prevista l’operatività dell’Anpal?

Risposta. L’operatività

dipen-de dalle strutture dipen-dell’agenzia stessa. Il Ministero del Lavo-ro sta lavorando alacremente alla creazione di tutto quello che serve per far partire An-pal: dalle risorse umane alla sede fi sica, al sistema infor-mativo. Quest’ultimo, resta il nodo centrale per far partire delle azioni mirate. Io credo che entreremo in gioco pro-gressivamente nei primi mesi dell’anno. Per avere una fun-zionalità completa a cavallo dell’estate.

D. Alla luce del ruolo delle re-gioni su questa materia, quali servizi minimi l’Agenzia po-trà garantire sul territorio?

R. Attualmente le funzioni del

lavoro sono di competenza delle regioni. Ma l’Anpal è nata per fare da coordinamento su tutto quanto è riferibile alle politiche attive. Il segreto sta-rà in una stretta collaborazio-ne fra agenzia e regioni. Te-nendo conto che sullo sfondo c’è la riforma costituzionale e quindi il riaccentramento delle competenze in materia di la-voro. E non dimenticando che esistono delle convenzioni fra centro e periferia per deter-minare e attuare le migliori soluzioni per un determinato territorio.

D. Parliamo dell’assegno di ricollocazione. Quando pen-sa che questo strumento po-trà essere utilizzato?

R. L’assegno di ricollocazione

è esattamente lo strumen-to nazionale che dipende da

Anpal sebbene poi verrà ma-terialmente veicolato a livello territoriale dai Centri per l’im-piego. Sarà messo a disposi-zione di tutti coloro che hanno avuto un periodo di Naspi di almeno quattro mesi. Per dare concreta attuazione a questo strumento dobbiamo creare il portale al quale registrar-si, interagire con i centri per l’impiego e avere l’algoritmo di profi lazione perché questo assegno sarà proporziona-to alla classe di occupabilità; cioè alla classe di rischio di di-soccupazione del lavoratore. Dunque ci vorrà qualche mese per mettere a posto questi tasselli e garantire a tutti que-sto strumento.

D. In un’economia che non riesce a decollare, che senso ha senso parlare di politiche attive se poi manca lo

stimo-MAURIZIO DEL CONTE

RACCONTA LA NUOVA AGENZIA NAZIONALE

PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

A cura di di Ignazio Marino

L'intervista

“Anpal pienamente operativa per l'estate"

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(7)

lo alle imprese per creare oc-cupazione?

R. Certamente l’occupazione

dipende fondamentalmente dalla domanda del mercato. È evidente che non potremo avere una risalita senza cre-scita. C’è un problema, però, nel nostro Paese e si chiama “dispersione”. Molti giovani non hanno lavoro perché non riescono a mettersi in tatto con le aziende. Di con-seguenza ci sono molti posti vuoti. La politica attiva serve proprio a questo: a far incon-trare domanda e off erta. La crisi ha lasciato sul campo non solo tanti disoccupati ma an-che tante imprese legate ad un economia che non c'è più. Per questo motivo c’è anche bisogno di riqualifi cazione. Portare la forza lavoro verso quei settori che l'hanno richie-sta.

D. Vista l’articolazione dell’Anpal, quale ruolo avran-no i soggetti accreditati?

R. Abbiamo bisogno di un

coinvolgimento convinto dei soggetti privati nel mercato delle politiche attive. Dico del “mercato” perché si andrà a sviluppare un mercato della ricollocazione anche in quel-le regioni dove fi no ad oggi il privato non è stato presente. Le agenzie per il lavoro do-vranno dialogare con i centri dell’impiego i quali dovranno essere ristrutturati in funzio-ne di questa nuova missiofunzio-ne che verrà loro assegnata e che determinerà un importante ri-duzione di quei carichi di

lavo-ro legati alla bulavo-rocrazia e non legati alle politiche attive.

D. Parlando di soggetti ac-creditati, grazie alla Fonda-zione Lavoro i Consulenti del Lavoro potranno ancor di più essere al servizio della col-lettività. Considerando che i professionisti operano all’in-terno di studi professionali, è possibile immaginare una deroga alle normative vigenti in materia di accoglienza del pubblico?

R. Uno dei nostri compiti è

quello di creare un sistema di accreditamento nazionale. Nella creazione di questo si-stema nuovo – a prescindere da quanto previsto a livello regionale - dovremo tenere presente le diversità dei sog-getti che si propongono per l’accreditamento. E quindi anche delle esigenze di sog-getti come Consulenti del Lavoro che non sono Agenzie in senso classico.

D. Parliamo di dimissioni onli-ne. Qual è il suo punto di vista su questo provvedimento che deve fare i conti con una casistica ridotta di “dimis-sioni in bianco” e che – al con-trario – potrebbe rivelarsi un boomerang? R. Sulle dimissioni online in ve-rità il tenta-tivo è stato quello di utilizzare la tecnologia informati-ca, da un

lato, per rendere la data certa delle dimissioni ed evitare il fenomeno delle dimissioni in bianco che, seppur ridotto, è particolarmente fastidioso. Ed è pertanto necessario preve-nirlo in modo deciso. Dall’altra parte, non c’è dubbio che stia-mo parlando di uno strumen-to nuovo da sperimentare. La stessa legge delega sul Jobs Act prevede un periodo di ve-rifi ca sulla implementazione di questi sistemi. Pertanto, se ci si accorgerà che il sistema è troppo macchinoso sarà na-turalmente necessario inter-venire per semplifi care la pro-cedura.

A

bbiamo bisogno di un coinvolgimento convinto

dei soggetti privati nel mercato delle politiche

attive. Dico mercato perchè si andrà a

svilup-pare un mercato della ricollocazione anche in quelle

regioni dove fi no ad oggi il privato non è stato presente

"

"

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LA NECESSARIA

STAGIONE DELLE

POLITICHE ATTIVE

A cura di Romano Benini

N

egli ultimi mesi diversi interventi hanno preparato una stagione di ri-forme in cui l’attivazione al lavoro è destinata a diventare centrale. Per attivazione al lavoro si intende la predisposi-zione di interventi mirati, destinati a sostenere l’impiego di un disoccupato che è stato preso in carico dai servizi per il lavoro. Come in tutta Europa, anche in Italia il disoccupato avrebbe dovuto usufruire del diritto-dovere di soste-gno al reimpiego da almeno alcuni anni. In re-altà, però, tutti gli interventi di riforma che si sono succeduti, a partire dal “Pacchetto Treu” (1997), non hanno stabilito questo diritto in modo chiaro e soprattutto esigibile. Ancora nei mesi scorsi, valutando la spesa per le politiche del lavoro del 2014, l’anno che ha preceduto le riforme del Governo Renzi, sono stati spesi ben 24 miliardi di euro su 28 complessivi, destina-ti agli ammordestina-tizzatori sociali “passivi”. Mentre meno di 4 miliardi sono stati utilizzati per le politiche attive. Se poi si valutano gli interventi previsti nella voce “politiche attive”, ci si accor-ge come buona parte di queste misure si siano tradotte in tradizionali interventi di incentiva-zione alle assunzioni attraverso sgravi contri-butivi e fi scali. Nonostante l’Europa procedes-se in un direzione ben diversa, l’Italia ha, quindi, provveduto quantomeno fi no alle riforme del “ Jobs Act “ ed in particolare fi no alle previsioni del Decreto n. 150 del 2015, con interventi di tradizionale sostegno al reddito e con inter-venti di attivazione fondamentalmente legati agli incentivi alle imprese. È stata lasciata alle Regioni la defi nizione degli interventi necessari per l’attivazione al lavoro, che sono stati tutto sommato residuali. Questa scarsa

attenzio-ne all’importanza delle politiche attive è stata dovuta anche alla persistenza, soprattutto in alcune regioni, di una cultura tesa al soste-gno all’inserimento del lavoratore attraverso la formazione per il disoccupato e l’incentiva-zione alle imprese. Non si è quindi sviluppata un’adeguata consapevolezza della necessità di prendere in carico il disoccupato e di sostenere anche un processo di preselezione e di inter-mediazione tra domanda ed off erta di lavoro. In questi mesi sono cambiate molte cose, quantomeno nelle leggi. Le riforme della Legge 143 del 2014 hanno infatti previsto, tra l’altro, l’obbligo della condizionalità tra l’erogazione per il disoccupato della nuova indennità NASPI e la partecipazione ad interventi di politica atti-va, la presa in carico di inoccupati e disoccupati attraverso lo strumento della profi lazione, la remunerazione attraverso l’assegno di ricollo-cazione del servizio che ha promosso l’inseri-mento al lavoro a risultato ottenuto. Si tratta di misure davvero innovative per l’Italia, mentre in Europa questo sostegno all’attivazione al lavoro del disoccupato tramite la remunerazio-ne dei servizi competenti è da decenni la liremunerazio-nea principale di intervento, che ha dato i miglio-ri miglio-risultati. La logica del programma Garanzia Giovani, che ha preso in carico ad oggi circa seicentomila ragazzi inoccupati (sugli ottocen-tomila iscritti), ha anticipato la modalità che deve essere attuata a partire dai prossimi mesi per almeno un milione di disoccupati. A questi ultimi è destinato anche lo strumento chiave delle politiche attive del Jobs Act: la ricolloca-zione. Per quanto riguarda le risorse, la pro-grammazione del Fondo sociale europeo fi no al

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2020 destina all’Italia quasi dieci miliardi di euro che vanno utilizzati proprio per la promozione di misure di attivazione al lavoro dei disoccupa-ti. Tuttavia, per completare questo importante intervento, sarà necessario rendere piena-mente operativa l’Agenzia preposta dal Gover-no per promuovere le politiche attive, l’ANPAL. Inoltre, attuare quanto previsto dalla riforma

del Titolo V, che attribuisce que-sta materia alla competenza unica dello Stato, togliendo alle Regioni l’attuale potere di legislazione concorrente che ha creato sistemi regionali del tutto diversi tra loro ed in ge-nere poco funzionali.

La mancata strategia di potenziamento delle politiche attive è una delle cause della storica debolezza italiana sull’occupazione. Nel perio-do di maggiore crisi del lavoro, che è iniziata al-cuni anni fa ed ha avuto il suo culmine nel 2014, l’Italia non ha promosso interventi signifi cativi di politica attiva ma ha continuato con la logica della formazione e degli incentivi alle imprese, oltre a sostenere misure fondamentalmente di sostegno al reddito. Questa modalità non ha funzionato e doveva essere necessariamente cambiata. Nonostante ciò, è bene sottolineare come questa riforma arriva comunque con gra-ve ritardo e poche risorse. In ogni caso i risul-tati degli altri Paesi europei confermano l’ur-genza di attivare anche in Italia una stagione di politiche attive al centro del lavoro. Germania, Francia e Regno Unito, già a partire dalla metà degli anni ’90, hanno compreso l’importanza di regolare il mercato del lavoro sfruttando le po-tenzialità off erte dai processi di qualifi cazione della forza lavoro e dai sistemi di intermedia-zione (pubblici e privati), generando progressi-vamente modelli di intervento capaci di soste-nere i lavoratori non solo on the job ma on the

market. Ossia favorendo i processi di transi-zione nelle fasi di non lavoro, avendo capito con grande anticipo che la rivoluzione terziaria e tecnologica avrebbe aumentato la mobilità dei lavoratori, la cui capacità di sopravvivenza in un mercato del lavoro fl essibile sarebbe stata determinata dalle competenze e dalla capacità di adattamento all’innovazione. Da questo pre-supposto sono nati i cosiddetti modelli di fl exi-curity, capaci di integrare e quindi di valorizzare politiche attive e passive, riducendo progres-sivamente i tassi di disoccupazione di lunga durata anche grazie ad un uso oculatissimo dei Fondi Europei. Quando in Germania – nel 2004 – è stata varata la riforma Hartz il paese face-va registrare uno dei tassi di disoccupazione più elevati dell’Unione Europea. Ed oggi, anche nel contesto di una delle crisi economiche più gravi del secolo, proprio grazie a massicci inve-stimenti in materia di politiche attive ed in vir-tù di una forte riorganizzazione delle politiche passive, la Germania raccoglie i risultati della sua lungimiranza. Prendere esempio da chi fa bene le cose è la prima regola per migliorare e per cambiare quanto non funziona.

Una riforma in senso europeo

(10)

Domanda. Cosa pensate di fare nel 2016 in campo di po-litiche attive?

Risposta. Fondazione

Lavo-ro si sta attrezzando per le nuove sfi de che daranno la possibilità alla professione di entrare in altri mercati. Par-tendo da questo presuppo-sto, ci auguriamo che il 2016 sia molto positivo per il nostro lavoro, perché è l’anno in cui fi nalmente anche nel nostro Paese si inizierà a parlare di nuove politiche per favorire l’occupazione. Questo avver-rà attraverso l’attività dell’An-pal ma anche grazie ai servizi di ricollocazione e al perdu-rare del programma Garanzia Giovani.

D. Qual è il ruolo della Fonda-zione Lavoro in questo nuovo scenario?

R. La Fondazione Lavoro è

un’agenzia per il lavoro ano-mala che svolge attività molto particolari. Anomala in quanto composta da una sede cen-trale, ma con la potenzialità di

una rete di 28 mila uffi ci peri-ferici rappresentati, appun-to, dai Consulenti del Lavoro dislocati su tutto il territorio nazionale. Al centro del suo operato c’è la risorsa umana, per off rire una consulenza personalizzata con servizi di-versifi cati: ricerca e selezione del personale, promozione di tirocini formativi e di orienta-mento, analisi della situazione previdenziale dei lavoratori e formazione ai dipendenti attraverso i Fondi Interpro-fessionali. Il cambiamento di Fondazione Lavoro è in atto, e a dimostrarlo sono i numeri dei tirocini attivati.

D. Parliamo di numeri. Può fornirci qualche dato...

R. Ad oggi sono stati attivati

circa 2200 tirocini con Garan-zia Giovani. A livello regionale, sono stati attivati 218 tirocini in Basilicata, 97 in Calabria, 272 in Campania, 280 in Emi-lia Romagna, 177 nel Lazio, 12 in Liguria, 50 in Molise, 22 in Puglia e 899 in Sicilia, 26 in

Toscana, 56 in Umbria e 106 in Veneto. Sono stati, inoltre, erogati più di 400 accompa-gnamenti al lavoro. Sempre per fornire dei dati per Re-gione, conclusi 96 accompa-gnamenti in Calabria, 43 in Campania, 1 nel Lazio, 29 in Lombardia, 46 in Puglia, 59 in Toscana e 135 in Sardegna.

D. Quali obiettivi per il futu-ro?

R. Il nostro primo obiettivo

è quello di far aumentare il numero dei nostri delegati. I Consulenti del Lavoro sono circa 28.000 e attivi 20.000 mentre i delegati sono solo 1.700. Dobbiamo far capire che esiste all’interno della Ca-tegoria un’agenzia per il lavoro che può aiutarli ad aumentare la loro professionalità, dunque fondamentale per il loro futu-ro pfutu-rofessionale. Pertanto, abbiamo previsto alcuni inve-stimenti per migliorare i nostri canali di comunicazione, per la formazione dei delegati e dei dirigenti di categoria.

Si apre un anno molto importante per il mercato del lavoro: il nuovo scenario politico, normativo ed economico di questo 2016 esalta sempre più il ruolo e l’importanza dei servizi per le politiche attive. Dal 1° gennaio è poi uffi cialmente partita l'Agenzia nazionale per le politiche attive, prevista dal Jobs Act, per creare un nuovo modello di fl exicurity. Sempre più centrale il lavoro della Fondazione Con-sulenti per il Lavoro. Ne abbiamo parlato con il Presidente, Mauro Capitanio.

A cura di di Raff aella Gargiulo

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FONDAZIONE LAVORO:

(11)

A cura di Francesco Duraccio

Vice Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

N

el tempo i Consulenti del Lavoro han-no saputo meritare un ruolo centrale nelle dinamiche socio economiche del Paese. Su questo presupposto, e sull’esplicito riconoscimento della nostra ter-zietà, imparzialità e professionalità nell'assi-stere la volontà di entrambe le parti del rappor-to di lavoro, si basa l’affi damenrappor-to al Consulente del Lavoro come professionista, per assistere il lavoratore in sede di conciliazione e/o certi-fi cazione durante importanti fasi del rapporto di lavoro (accordo di demansionamento, pat-tuizione di clausole elastiche nel contratto a part-time etc.) o al termine dello stesso nelle procedure defl attive del contenzioso. È in cor-so, quindi, un’evoluzione culturale che deve far rifl ettere sulla posizione del Consulente del Lavoro nell’ambito del mercato del lavoro e che risponde a chi, invece, lo riteneva esclusiva-mente partner delle imprese. Ma l’attenzione alle esigenze di lavoratori e disoccupati deve essere rivolta soprattutto da parte di quei Con-sulenti del Lavoro, come i delegati della Fonda-zione Consulenti per il Lavoro, che desiderano impegnarsi nei servizi per l’impiego e nelle po-litiche attive del lavoro. È la fi losofi a dell’ultima riforma del lavoro, che sta pian piano

prenden-do forma, che pone lavoratori e disoccupati al centro delle attenzioni di tutti gli operatori della rete dei servizi dell’impiego (dalla costi-tuenda ANPAL fi no all’ultimo degli operatori accreditati). Questi, infatti, dovranno libera-mente scegliere a quale operatore (pubblico o privato) rivolgersi per essere aiutati nella ricer-ca di occupazione, portando con loro in dote da spendere, l’assegno di ricollocazione se fruitori di NASPI o altri voucher o indennità se benefi -ciari di altre misure di iniziativa regionale. Per operare con successo, quindi, non è suffi ciente il solo rapporto con le imprese. I nostri delega-ti dovranno più di prima attrarre l’interesse di lavoratori e disoccupati, catalizzandone l’at-tenzione ed ispirando loro fi ducia. È un cam-bio di mentalità importante e necessario per adempiere all’ardua missione di dare impulso all’occupazione e soprattutto per generare un’opportunità professionale e di guadagno. Solo a risultato occupazionale raggiunto si po-trà poi incassare l’assegno di ricollocazione o il voucher. In questa direzione la Fondazione sta rivedendo la propria strategia di comunicazio-ne, a partire dalla realizzazione del nuovo sito internet, rivolgendosi in modo particolare pro-prio a lavoratori e disoccupati.

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È L’ORA DI UN

(12)

... A CHE

PUNTO SIAMO?

A

più di un anno e mezzo dall’esordio,

Garanzia Giovani può contare su numeri importanti. Nonostante le criticità (rigidità dell’apparato buro-cratico, applicazione diff erenziata a livello re-gionale, frequenti abbandoni da parte dei tiroci-nanti), per le quali comunque si sono apportati, in corso d’opera, gli opportuni aggiustamenti. Garanzia Giovani rappresenta un’opportunità, soprattutto se l’uffi cialità confermerà le novità per il 2016: dal 1° marzo aumento dei contribu-ti previscontribu-ti in caso di assunzione di ragazzi che hanno già svolto un tirocinio (l’attuale l’importo da €. 1.500 ad €.6.000 verrà raddoppiato), ri-duzione ad €. 300 della quota dell’indennità di partecipazione al tirocinio a carico di Garanzia Giovani, innalzamento ad €. 10.000 del bonus in caso di assunzione con contratto di appren-distato per il conseguimento della qualifi ca o del diploma professionale. Se già l’ultimo re-port disponibile, datato 26 novembre 2015, evidenziava numeri importanti (con 879.559 giovani registrati, 545.821 presi in carico e 234.002 destinatari di una proposta formativa/ professionale), grazie al restyling 2016 Garan-zia Giovani potrebbe rivelarsi un’effi cace stru-mento per la lotta alla disoccupazione

giovani-le. Particolarmente apprezzato risulta essere il progetto “Crescere in digitale”. Partito il 9 settembre 2015, in meno di tre mesi il Proget-to contava già 35.905 adesioni. QuesProget-to nuovo strumento rappresenta una valida opportunità anche per le aziende che ospitando digitaliz-zatori (gratuitamente, perché l’indennità di €. 500 da erogarsi al tirocinante è a carico di Ga-ranzia Giovani) che potranno migliorare le pro-prie prestazioni digitali e in caso di conferma con successiva assunzione essere premiate con un bonus di €. 6.000. Sempre nell’ambi-to di Garanzia Giovani, sarà operativo a breve “SELFIEmployement”, un fondo per supporta-re l’autoimpiego dei Neet (ragazzi under 30 che non lavorano, non studiano e non sono iscritti a percorsi formativi) che, dopo un percorso di formazione fi nalizzato all’acquisizione di ade-guate competenze imprenditoriali e alla predi-sposizione di un business plan, potranno rice-vere un prestito da €. 5.000 a €. 50.000 a tasso zero, senza necessità di garanzie personali, da restituire in sette anni. SELFIEmployement è un fondo rotativo gestito da Invitalia che, gra-zie alle restituzioni dei prestiti concessi, potrà essere utilizzato fi no al 2020, magari esten-dendo la platea dei destinatari.

CONSULENTI DEL LAVORO RIUNITI PER PROMUOVERE LA PROFESSIONE

IL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DI MESSINA

La professione di Consulente del Lavoro riveste un ruolo centrale nelle dinamiche del lavoro, favorendo lo svi-luppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio è stato presentato, presso l'Università degli Studi di Messina, il protocollo d'intesa di orientamento per la diff u-sione della profesu-sione di Consulente del Lavoro. Il protocollo è stato siglato tra gli Ordini provinciali di Messina, Siracusa, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Cosenza, l'Agenzia Nazionale Giovani ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università messinese che ha avviato il corso di laurea in Consulente del Lavoro. Un progetto ambizioso che, nel contesto territoriale della Regione Calabria e della Regione Sicilia, vuole essere un importante volano di sviluppo per la professione. Le fi nalità del protocollo così come le nuove sfi de a cui i Consulenti del Lavoro sono chiamati, grazie anche alle nuove competenze acquisite con il Jobs Act, sono stati i temi che numerosi ospiti hanno approfondito durante il dibattito, a cui ha preso parte anche la Presidente Nazionale, Marina Calderone.

A cura di Annamaria Ermacora

(13)
(14)

P

rosegue e si completa in questo articolo l’esposizione delle tabelle che riepilogano i dati relativi alle dichiarazioni obbligatorie presentate per l'anno 2014 dagli iscritti all'ENPA-CL, inerenti i volumi d'aff ari ai fi ni IVA, nonché i redditi professionali prodotti nell'anno 2013. Tali valori sono sostanzialmente consolidati. Nei prossimi mesi si darà conto su questa rivista di quanto emerge dalle dichiarazioni rese nell’anno 2015.

È possibile trarre ulteriori informazioni dai bilanci di esercizio dell’Ente, consultabili all’interno del sito webwww.enpacl.it

ENPACL

Contribuzione soggettiva e integrativa 2016: versamenti in acconto

Dall’1 gennaio 2016 e sino al 20 agosto è possibile eff ettuare versamenti spontanei sia per con-tribuzione soggettiva sia per quella integrativa. Tali versamenti costituiscono anticipazioni del dovuto per l’anno 2016 (esclusa l’indennità di maternità), come successivamente calcolato in sede di dichiarazione annuale obbligatoria, da eff ettuarsi entro il 16 settembre.

Modalità di versamento

L’apposita procedura è presente sul sito web www.enpacl.it. C’è piena libertà di determinazione degli importi e non vi è obbligo di indicare a che titolo è eff ettuato il versamento (per contribuzio-ne soggettiva ovvero integrativa).

(15)

Iscritti totali

(tenuti alla dichiarazione)

25.994

Uomini

54%

Donne

46%

Regioni con prevalenza

di iscritti donne

Emilia Romagna

Lazio

Liguria

Marche

Piemonte

Sardegna

Umbria

MISURA CONTRIBUTO SOGGETTIVO MEDIO ANNUO

1 Trentino Alto Adige 6.285

2 Val d'Aosta 5.433

3 Lombardia 5.360

4 Piemonte 5.352

5 Veneto 5.314

6 Friuli Venezia Giulia 5.004

7 Liguria 4.931 8 Emilia Romagna 4.911 9 Toscana 4.464 10 Umbria 4.152 11 Marche 4.115 Italia 3.968 12 Sardegna 3.898 13 Lazio 3.664 14 Abruzzo 3.361 15 Molise 2.942 16 Basilicata 2.911 17 Sicilia 2.849 18 Puglia 2.849 19 Campania 2.763 20 Calabria 2.657

Gettito per contribuzione soggettiva

(in milioni di euro)

1 Lombardia 15,5 2 Lazio 13,7 3 Veneto 10,2 4 Toscana 8,7 5 Campania 8,6 6 Puglia 6,9 7 Piemonte 6,8 8 Sicilia 6,7 9 Emilia Romagna 6,6 10 Sardegna 3,8 11 Liguria 2,9 12 Marche 2,7 13 Friuli Venezia Giulia 2,5 14 Calabria 2,2 15 Abruzzo 2,1 16 Umbria 1,7 17 Trentino Alto Adige 1,5 18 Basilicata 1,0 19 Molise 0,6 20 Val d'Aosta 0,5

Italia 105,2

Spesa per pensioni

(in milioni di euro)

1 Lombardia 18,0 2 Veneto 10,3 3 Toscana 8,8 4 Lazio 8,1 5 Piemonte 8,0 6 Emilia Romagna 6,0 7 Campania 5,4 8 Sicilia 5,0 9 Puglia 4,6 10 Marche 2,9 11 FriuliVenezia Giulia 2,7 12 Liguria 2,7 13 Sardegna 2,5 14 Abruzzo 2,1 15 Calabria 1,8 16 Umbria 1,8 17 TrentinoAltoAdige 1,5 18 Basilicata 0,8 19 Val d'Aosta 0,7 20 Molise 0,5

Italia 96,2

(16)

“ 

Il vademecum redatto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ha come obiettivo quello di mettere ancora più in evidenza non solo la valenza della formazione continua obbligatoria, quindi del percorso dei Consulenti del Lavoro, ma anche di fornire quelle che sono le prime valutazioni e indicazioni dopo un periodo di assestamento del nostro regolamento. Sappiamo che il regolamento di formazione continua obbligatoria è frutto di quella che è la riforma delle professioni del 2011-2012. In ossequio al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio Nazionale con il parere vincolante del Ministero del Lavoro e del Ministero della Giustizia, ha emanato il nuovo regolamento. Quest’ultimo mette in evidenza i soggetti competenti in materia come, ad esempio, il Consiglio Nazionale dell’Ordine, le nostre Fondazioni, gli Enti formatori e i Consigli Provinciali che diventano ancora una volta il punto nevralgico del nostro sistema.

Per noi fare formazione è una piacevole abitudine perché l’Ordine dei Consulenti del Lavoro è il primo ad essersi dotato di un percorso di formazione continua obbligatoria. Infatti, è dal 1997 che noi facciamo una formazione qualifi cata e adeguata a quelle che sono le esigenze del professionista e degli iscritti al nostro Albo professionale.

Il 2015 si è caratterizzato come l’anno delle riforme. In questo scenario di cambiamenti, soprattutto del mercato del lavoro, la formazione dei Consulenti diventa sempre più necessaria per esercitare al meglio la professione. Siamo una categoria che ha la for-tuna di saper intercettare quelle che sono le sfi de tecnologiche e le sfi de culturali dei nostri tempi.

Il vademecum è nelle mani dei Consigli Provinciali degli Enti formatori. Ai Consulenti del Lavoro resta ovviamente il compito di costruire un percorso formativo “ad hoc” per ognuno di noi, che valorizzi quelle che sono poi le specifi cità e le specializzazioni dei singoli”.

La Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine

Marina Calderone

F

ormazione

c o n t i n u a ,

o b b l i g a t o r i a

per gli iscritti

14

(17)

VADEMECUM

15

(18)

La formazione professionale continua è obbligo giuridico posto a carico di tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro (artt. 3 e 9 Codice deontologico Consulenti del Lavoro, art. 7, comma1, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro). Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell' art. 14, lettera i), Legge 11 gennaio 1979, n. 12, con l’emanazione del presente documento, de-fi nisce le attività di competenza dei Consigli Provinciali e degli iscritti, al de-fi ne di armonizzare ed uniformare le procedure e gli adempimenti relativi all'obbligo formativo da parte di questi ultimi.

PREMESSA

A tale riguardo si precisa che:

-con il termine “Regolamento” si intende: il Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione continua per i Consulenti del Lavoro;

-con il termine “Indicazioni operative” si intende: le Indicazioni Operative del Regolamento re-cante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Verifi ca preventivamente la corretta applicazione delle previsioni normative e regola-mentari nell'organizzazione dell'evento. Organizza o accredita gli eventi formativi ai sensi del l’ art . 7, nonché riconosce l’attribuzione di crediti ai sensi dell’art . 6 del Rego-lamento .

PER EVENTI ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Defi nisce il programma formativo annuale che consenta ai propri iscritti il raggiungimento di almeno 50 crediti nel biennio.

Organizza eventi formativi, accreditati di diritto, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti (art. 7, comma 2, del D.P.R. 137/2012 ed art. 4, comma 2, del Regolamento). Svolge il controllo e il monitoraggio di detti eventi, non potendo demandare questa funzio-ne ai soggetti che cooperano o sono in convenziofunzio-ne.

PER EVENTI ORGANIZZATI DA SOGGETTI TERZI.

Verifi ca, nel sito del Consiglio Nazionale, che gli Enti, le Associazioni di iscritti e gli altri sog-getti, che comunicano lo svolgimento di eventi formativi nella propria provincia, siano in possesso della prevista autorizzazione.

Verifi ca che l’organizzazione degli eventi sia eff ettuata esclusivamente dai soggetti auto-rizzati e non da altri soggetti, anche se collegati agli stessi, in quanto la predetta autorizza-zione è individuale e non trasferibile.

Verifi ca che la preventiva comunicazione, contenente tutte le informazioni inerenti all’e-vento formativo, sia pervenuta almeno dieci giorni prima dello svolgimento dello stesso.

PER EVENTI ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE.

PER EVENTI ORGANIZZATI DA SOGGETTI TERZI.

(19)

Verifi ca che sia stato adottato un sistema di rilevamento delle presenze, cartaceo o infor-matico, in entrata e in uscita.

Verifi ca che le materie trattate siano ricomprese tra quelle indicate all’art. 2 del Regola-mento.

Non accredita gli eventi svolti in maniera diff orme a quanto previsto dall’art. 6 delle Indi-cazioni operative.t

NEI CONFRONTI DELL’ISCRITTO.

Verifi ca che il Consulente del Lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla fi ne del bien-nio, abbia presentato la dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in con-formità al Regolamento.

Accerta, nei sei mesi successivi alla scadenza della presentazione della dichiarazione pre-vista dall’art.11, comma 1, del Regolamento, con verifi che a campione da eff ettuarsi tra-mite richiesta al Consulente del Lavoro, la documentazione comprovante lo svolgimento della formazione.

Verifi ca, al termine del biennio di riferimento, il conseguimento da parte dell’iscritto dei crediti formativi minimi previsti. Tenuto conto anche dell’eventuale debito formativo di cui all’art. 3, comma 5, del Regolamento

Diffi da l’iscritto, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento, a presentare la stessa nel termine perentorio di 60 (sessan-ta) giorni.

Riproporziona, su richiesta dell’iscritto, nei casi previsti dall’art. 7 delle Indicazioni opera-tive, i crediti formativi da conseguire.

Ha la facoltà di prevedere una frazionabilità dell’evento correlata agli argomenti trattati, fermo restando l’infrazionabilità dell’ora

NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

Trasmette, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell’anno precedente.

Invia al Consiglio Nazionale, entro il 30 settembre dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, un resoconto con l’indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.

NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE.

Trasmette, decorso il termine di diffi da, al Consiglio di Disciplina territorialmente compe-tente, la documentazione relativa agli iscritti non in regola con gli obblighi formativi

NEI CONFRONTI DELL’ISCRITTO.

NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE.

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EVENTI ACCREDITATI DI DIRITTO

(CIRCOLARE 1118 DEL 21 MAGGIO 2015 E DETERMINA DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO)

Organizzati da:

Consiglio Nazionale e Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; Fondazione Studi;

Fondazione Consulenti per il Lavoro; Altri Ordini Professionali Regolamentati; Pubbliche Amministrazioni, in particolare:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sue emanazioni territoriali; Ministero delle Finanze e sue emanazioni territoriali; Agenzia delle Entrate; M.I.U.R. e Università;

Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali; Inps;

Inail;

Camere di Commercio.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

PER EVENTI ACCREDITATI DI DIRITTO

Criteri:

Materie indicate nell’art. 2 del Regolamento; Tipologie elencate nell’art. 4 del Regolamento;

Congruità della durata delle tematiche (art. 6, comma 3, del Regolamento); Garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

Un credito per ogni ora di partecipazione; Corretto rilevamento orario di entrata e uscita.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PER EVENTI ORGANIZZATI DA

ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI E ALTRI SOGGETTI

AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Criteri:

Materie indicate nell’art. 2 del Regolamento; Tipologie elencate nell’art. 4 del Regolamento;

Congruità della durata delle tematiche (art. 6, comma 3, del Regolamento); Garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

Un credito per ogni ora di partecipazione; Corretto rilevamento orario di entrata e uscita.

Adempimenti:

Verifi ca avvenuta comunicazione da inviare al Consiglio Provinciale almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell’evento.

Rilascio, entro 30 giorni dall’evento, dell’attestato di partecipazione debitamente sot-toscritto e completo dei dati relativi al soggetto organizzatore e materia, luogo e durata dell’evento, numero e data del rilascio dell’autorizzazione.

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RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Modalità:

Tramite accesso alla procedura DUI;

Attraverso il rilevamento dal registro presenze; A seguito presentazione attestato di partecipazione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

Frontale

Videoconferenza:

sono equiparati agli eventi erogati con modalità frontale

Tecnologia e-learning:

attraverso l’utilizzo di una piattaforma conforme alle linee guida stabilite nelle Indicazioni operative, con il limite massimo del 40%, salvo maggiori percentuali autorizzate dal Consiglio Provinciale, su richiesta motivata dell’iscritto.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE

DAGLI ART. 4 E 5 DEL REGOLAMENTO

Elenco attività utili:

attività di relatore - lett. a) attività di insegnamento - lett. b)

partecipazione ad attività di ricerca - lett. c)

attività pubblicistica- lett. d) - su riviste specializzate attività pubblicistica - lett. e) – su libri e monografi e

partecipazione alle commissioni per esame di stato di C.d.L - lett. f) superamento esame universitario - lett. g)

frequenza masters universitari con conseguimento del diploma - lett. h) partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti o accreditati - lett. i)

partecipazione a Commissioni di certifi cazione istituite presso i Consigli Provinciali o pres-so altri organismi - lettera l).

Per il riconoscimento dei crediti formativi, derivanti dallo svolgimento delle suddette atti-vità, si rimanda alla tabella contenuta nell’articolo 5 delle indicazioni operative.

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ACCREDITAMENTI EVENTI FORMATIVI ALTRI SOGGETTI

Può un Consiglio Provinciale accreditare eventi organizzati da Ente privo di autorizza-zione? No. A meno che l’evento sia stato organizzato dallo stesso Consiglio Provinciale in collabora-zione o cooperacollabora-zione con l’ente formatore.

Possono essere accreditati eventi formativi tenuti dal Registro degli Amministratori di Condominio? No. Il Registro non è assimilabile ad un Ordine Professionale ed è soggetto alla pro-cedura di accreditamento di cui all’art. 8 del Regolamento.

Possono ritenersi utili gli eventi formativi organizzati dall’elenco dei Revisori Conta-bili? No. L’elenco dei Revisori Contabili non è assimilabile ad un Ordine Professionale ed è soggetto alla procedura di accreditamento di cui all’art. 8 del Regolamento.

Possono essere ritenuti validi eventi organizzati da altri Ordini Professionali? Sì. Gli eventi organizzati da altri Ordini professionali, sempreché inerenti le materie di cui all’art. 2 e rispon-denti ai criteri di valutazione di cui all’art. 9 del Regolamento.

Sono soggette alle procedure di accreditamento le Pubbliche Amministrazioni (es. Ministero del Lavoro, DTL, INPS , INAIL, Università)? No. Le Pubbliche Amministrazioni elen-cate nella circolare n. 1118 del 21 maggio 2015 non sono seggette ad autorizzazione di cui all’art. 8 del Regolamento.

Se il termine, previsto dalla circolare 1118/2015, per la comunicazione preventiva al CPO di eventi organizzati sul territorio da altri soggetti non viene rispettato, può es-sere riconosciuta la formazione svolta? Il termine previsto è da ritenersi quale termine peren-torio per permettere al CPO di esercitare il diritto/dovere di controllo.

Gli eventi formativi erogati da altri soggetti prima dell’autorizzazione sono conside-rati validi? No. Gli eventi formativi non possono essere ritenuti validi.

Gli eventi formativi svolti da altri soggetti e accreditati da altri Ordini, sono da rite-nersi validi? No. Gli eventi formativi organizzati da soggetti accreditati da altri Ordini professionali non possono essere ritenuti validi.

FORMAZIONE CONTINUA

SENZA SEGRETI

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ATTIVITÀ FORMATIVE

Le docenze nelle materia di tutela e sicurezza sul lavoro possono essere riconosciute valide ai fi ni della Formazione Continua ? Sì. Le docenze sono previste nell’art. 5, lettera b) del Regolamento e la materia di tutela e sicurezza sul lavoro rientra nelle previsioni dell’art. 2 del Regola-mento.

L’attività di relatore, riferita alle materie di cui all’art. 2 del Regolamento eff ettuate negli eventi formativi organizzati da altri enti, anche diversi da quelli preventivamen-te autorizzati dal CNO, possono essere riconosciupreventivamen-te valide ai fi ni della Formazione Continua? Sì. È previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 5, comma 1, lettera a), del Regolamento.

Gli articoli pubblicati su riviste o pubblicazioni di Categoria sono computabili ai fi ni della Formazione Continua? Sì, a condizione che siano inerenti alle materie di cui all'art. 2, come previsto dall’art. 5, lettera d), del Regolamento.

MATERIE OGGETTO DELLA FORMAZIONE

Si può accreditare un corso di inglese? No. Le lingue straniere non sono ricomprese nelle ma-terie dell’art. 2 del Regolamento.

Possono essere accreditati eventi formativi per amministratori di condominio? No. La materia non rientra nelle previsioni dell’art. 2 del Regolamento.

ESONERI

Può un Consiglio Provinciale riservarsi la facoltà di concedere l’esonero dall’obbligo di conseguire i crediti formativi per gli iscritti che abbiano compiuto i 70 anni di età?

No. L’obbligo di curare la continua e costante formazione professionale scaturisce dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e dall’art. 1, comma 2, del Regolamento.

Può un Consiglio Provinciale riservarsi la facoltà di concedere esoneri agli iscritti che non svolgono l’attività professionale? No. L’art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e l’art. 1, comma 2, del Regolamento non consentono alcun esonero dall’obbligo formativo.

Si può concedere l’esonero ad un iscritto non esercitante residente in un paese euro-peo? No. L’art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e l’art. 1, comma 2, del Regolamento non consentono alcun esonero dall’obbligo formativo.

E-LEARNING

Può essere considerato motivo di carattere generale il compimento del 70° anno di età che possa giustifi care l’autorizzazione a priori a tutti gli iscritti ultrasettantenni ad eff ettuare la propria formazione esclusivamente con la modalità e-learning? No. Le motivazioni di carattere generale non sono previste dal Regolamento.Resta comunque possibile nei casi di forza maggiore e/o di temporaneo impedimento, come ad esempio: eventi atmosferici o problemi di deambulazione che impediscano o rendano eccessivamente gravosa la frequenza ai corsi formativi, su istanza motivata dell’iscritto, l’utilizzo delle piattaforme e-learning in percentuali supe-riori a quelle previste dall’art. 4, comma 5, del Regolamento.

Qual è la procedura di controllo della conformità delle piattaforme e-learning dei Sog-getti autorizzati? I soggetti terzi autorizzati dal CNO, previo parere favorevole del Ministero del

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Lavoro ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dichiarano a priori la conformità della piattaforma a quanto previsto dalla determina di cui all’art. 4, comma 6, del Regolamento “Linee guida - modalità e-lear-ning”. La verifi ca sulla corretta applicazione delle previsioni normative e regolamentari rimane in capo ai CPO.

SOSPENSIONI

In caso di richiesta di sospensione per assistenza ai familiari ai sensi della L. 104/1992 come vanno riproporzionati i crediti formativi?Il Regolamento non prevede una formula spe-cifi ca per il riproporzionamento dei crediti, lasciando piena facoltà al CPO che valuterà e graduerà di volta in volta, in base alle condizioni soggettive dell’interessato.

Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di sospensione/ripropor-zionamento per i soggetti che assistono familiari di cui alle legge 104/1992?

Il Consulente del Lavoro dovrà presentare al CPO richiesta corredata da: verbale di accertamento dello stato di disabilità del familiare rilasciato dalla ASL competente ed ogni altra idonea documentazione utile a dimostrare lo stato di salute di quest’ultimo. Dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sen-si dell’art. 76 del DPR 445/2000 nella quale attesti la necessen-sità di assen-sistenza continua del familiare e l’assenza di altri soggetti che se ne possano prendere cura. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il grado di parentela con il soggetto assistito.

ENTI FORMATORI

È possibile richiedere l’accreditamento di un singolo evento? No. L’accreditamento viene concesso all’Ente formatore, non all’evento.

È possibile inserire nelle comunicazioni che pubblicizzano gli eventi formativi la dicitu-ra contenete l’indicazione della delibedicitu-ra di autorizzazione del CNO, nonché il numero di crediti maturati in base alle ore di durata dell’evento stesso?Sì. Al fi ne di un corretto esercizio di controllo dell’evento da parte del Consiglio Provinciale, si ritiene indispensabile inserire gli estremi della delibera ed il riferimento ai crediti maturati in base alla durata dell’evento.

Gli Enti accreditati dal CNO debbono ottenere autorizzazione dai CPO territorial-mente competenti? No. Tuttavia l’Ente accreditato dovrà preventivamente comunicare al CPO territorialmente competente la data, il luogo e l’oggetto dell’evento formativo. È diritto/dovere del CPO controllare la rispondenza dell’evento al Regolamento.

Gli eventi formativi erogati in modalità e-learning sono soggetti alla comunicazione preventiva ai CPO?No.

Gli eventi formativi eff ettuati in videoconferenza debbono essere preventivamente comunicati ai CPO?Sì. Sono equiparati agli eventi erogati con modalità frontale.

Le autorizzazioni riconosciute ad Enti formatori verranno rinnovate automaticamen-te? No. L’autorizzazione ha durata annuale e potrà essere rinnovata solo su istanza dell’Ente Forma-tore.

Si possono aggiungere eventi formativi al calendario inviato in sede di richiesta? Sì.

Come debbono essere presentate le domande di accreditamento da parte degli enti formatori?

Le domande debbono essere inviate preferibilmente via posta certifi cata o raccomandata.

(25)

Jobs

Act

IN CONTINUA

EVOLUZIONE...

TABELLA AGGIORNATA AL 31 GENNAIO 2016

UN

Una revisione del mercato del lavoro in corso di completamento, con molte riforme già attuate ed in vigore da quasi un anno, ma anche con numerose richieste di modifi ca dei decreti, inviate di recente dal Consiglio Nazionale dell'Ordine al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un Jobs Act in evoluzione continua, quindi, con molte certezze, alcune lacune, qualche carenza da colmare ed un'operatività da verifi care sul campo giorno dopo giorno, applicando le regole in vigore e segnalando le criticità che si verifi cano nel corso della concreta attuazione delle 8 corpose norme che lo compongono e che sono entrate in vigore da marzo a settembre 2015.

I Consulenti del lavoro, con la loro professionalità, competenza e conoscenza profonda del mercato del lavoro, hanno portato il loro contributo già in sede di esame da parte delle Commissioni Lavoro del Senato e della Camera, quando i diversi Decreti legislativi erano ancora in fase di approvazione. Que-sto al fi ne di rendere la riforma il più aderente possibile alle reali necessità dei cittadini, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Un lavoro di monitoraggio prosegue nel tempo, anche grazie alle diverse segnalazioni che arrivano dai colleghi, dopo aver iniziato la reale sperimentazione delle nuove regole.

Ammortizzatori sociali in caso di di-soccupazione involontaria e di ricol-locazione dei lavoratori disoccupati. Revisione di Aspi e mini Aspi Introdu-zione NASPI

D.lgs n. 22/15, 7 marzo 2015

Decorrenza 1° maggio 2015 Decreto del Ministro del Lavoro da

adottare entro 90 giorni dal 7.3.15, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per determinare le con-dizioni e le modalità per l'attuazione, nonché le misure conseguenti all'i-nottemperanza agli obblighi di parte-cipazione alle azioni di politica attiva. Tutele crescenti per contratto di

lavo-ro a tempo indeterminato Riscrittura delle regole sui licenziamenti

D.lgs n. 23/15, 7 marzo 2015 Guida alla gestione dei nuovi

licen-ziamenti Circolare n. 1/15 Circolare n. 4/15 Circolare n. 6/15 E bookcompetenze dei CdL ATTUATO DA ATTUARE Argomento n. D.lgs ed entrata in vigore Documenti di

Fondazione Studi e parti da attuare PROPOSTE DI MODIFICA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

23

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Riordino dei contratti di lavoro e revisione norma-tiva sulle mansioni

D.lgs n. 81/15, 25 giugno 2015

Contributi video in pagina speciale 12° FORUM LAVORO

8 schede sui contratti di lavoro

Circolare n. 13/14 Circolare n. 14/15 Circolare n. 16/15 Circolare n. 18/15 Parere n. 3/2015

E book competenze dei CdL

LAVORO INTERMITTENTE

• Decreto Ministero Lavoro per utilizzo in caso di assenza di con-tratto collettivo.

• Decreto Ministero Lavoro per stabilire retribuzione conven-zionale di riferimento per versare la diff erenza contributiva per periodi in cui il lavoratore ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o ha fruito di indennità di disponibilità

LAVORO ACCESSORIO

• Il Ministero del Lavoro con la nota n. 3337 del 25 giugno 2015, ha chiarito che al fi ne di approfondire l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio sarà attuata dagli Istituti previdenziali. • In attesa dell’emanazione del decreto con il quale il Ministero determinerà il nuovo concessionario, i concessionari restano l’Inps e le agenzie per il lavoro.

• Articolo 55, comma 3: sino all’emanazione dei decreti richia-mati dal D.lgs, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti

RICHIESTE MODIFICHE SU MANSIONI, PROROGHE E RINNOVI, DECADENZE E TUTELE

Conciliazione esigenze di

cura, di vita e di lavoro D.lgs n. 80/15,25 giugno 2015

Circolare n. 17/15

Approfondimento 29.10.15

RICHIESTE MODIFICHE SU CONGEDO PARENTALE E TELE LAVORO

Semplifi cazione dell'at-tività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

D.lgs n. 149/15,

24 settembre 2015 •Decreto entro 45 giorni dal 24.9.15 per funzioni e attribuzioni

• Decreto per nomine dei vertici Riordino della normativa

in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

D.lgs n. 150/15, 24 settembre 2015

Circolare n. 22/15

• Decreto per fi ssare linee di indirizzo, livelli essenziali delle pre-stazioni, tempi e modalità per le convocazioni degli utenti e per i percorsi di inserimento

• Decreto entro 45 giorni dal 24.9.15 per individuare risorse fi -nanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero all'AN-PAL

• Decreto entro 90 giorni da 24.9.15 apportare modifi che a orga-nizzazione Ministero Lavoro

• Decreto entro 45 giorni dal 24.9.15 adozione statuto ANPAL • Decreto per defi nizione criteri regimi di accreditamento servizi per il lavoro DA ATTUARE Argomento n. D.lgs ed entrata in vigore

Documenti di Fondazione Studi e parti da attuare PROPOSTE DI MODIFICA

DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ATTUATO

DA ATTUARE DA ATTUARE

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Riordino della normativa in materia di ammortiz-zatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

D.lgs n. 148/15, 24

set-tembre 2015 La riforma degli ammortizzatori sociali (video)Circolare n. 24/15

• Decreti entro 60 giorni dal 24.9.15 per defi nire i criteri di esame delle domande di concessione e per i criteri per l'ap-plicazione

• Decreto entro 60 giorni dal 24.9.15 per defi nire l'incremen-to della contribuzione addizionale, applicabile a til'incremen-tolo di san-zione per il mancato rispetto delle modalità di rotasan-zione tra i lavoratori

• Decreto per determinare criteri e requisiti dei fondi • Decreto entro 30 giorni dal 24.9.15 su disciplina fondo soli-darietà residuale

• Decreto entro 60 giorni dal 24.9.15 per criteri applicativi in-tegrazione salariale

• Decreto entro 90 giorni dal 24.9.15 per modalità prosecu-zione sperimentaprosecu-zione ASDI

• Decreto per concessione limite a carico del Fondo sociale per occupazione e Formazione e sostegno al reddito per di-pendenti call-center

• Decreto entro 30 giorni dal 24.9.15 per modalità accesso dati personali

RICHIESTE MODIFICHE SU DURATA APPRENDISTATO, DU-RATA CIGO E CIGS, CONTRIBUTO ADDIZIONALE, PROCE-DIMENTO, RICORSI, CAUSALI CIGS, ART. 2 LEGGE 92/12

Argomento

n. D.lgs ed entrata in vigore

Documenti di Fondazione Studi e parti da attuare PROPOSTE DI MODIFICA

DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Razionalizzazione e

semplifi cazione delle

procedure e degli adem-pimenti a carico di cit-tadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità D.lgs n. 151/15, 24 settembre 2015 Circolare n. 19/15 Circolare n. 20/15 Circolare n. 21/15

Tabella riepilogativa confronto Circolare n.3/16

• Decreto entro 180 giorni dal 24.9.15 per defi nire le linee gui-da in materia di collocamento mirato delle persone con disa-bilità

• Decreto entro 60 giorni dal 24.9.15 per modalità di versa-mento dei contributi esonero disabili

• Decreto entro 180 giorni dal 24.9.15 per protezione dati per-sonali e modalità attuative

• Decreto entro 6 mesi dal 24.9.15 per modalità tecniche e or-ganizzative per l'interoperabilità la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro • Decreti per abilitazione conduttori generatori di vapore e per equipollenza di certifi cati e titoli

• Decreto entro 90 giorni dal 24.9.15 per defi nire la compo-sizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei fi nanziamenti, nonché le modalità di svol-gimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati in materia di pari opportunità

• Decreto entro 90 giorni dal 24.9.15 per individuare le città metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parità per lo svolgimento dell'atti-vità di supporto già espletata dalle province

RICHIESTE MODIFICHE SU DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE

DA ATTUARE

DA ATTUARE

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(29)

WELFARE E PREMI

PRODUTTIVITÀ:

COSA CAMBIA?

A cura di Giuseppe Buscema

PREMI PRODUTTIVITÀ

La Legge di Stabilità rilancia la contrattazione di secondo livello. Ripartono, infatti, le agevo-lazioni fi scali sui premi di produttività nonché sulle somme erogate sotto forma di parteci-pazione agli utili dell'impresa. Uno strumento importante che consente di incidere sul cuneo fi scale attraverso la riduzione del carico fi scale del lavoratore. Inoltre, rispetto al passato, il le-gislatore ha previsto la possibilità di giungere al completo azzeramento qualora i lavoratori op-tino, anche parzialmente, per l’erogazione at-traverso le somme e i valori che non concorro-no alla determinazione del reddito imponibile. In tal caso, le somme saranno completamente escluse dalla tassazione ma anche dalla contri-buzione, per eff etto dell’armonizzazione della base imponibile ai fi ni fi scali e contributivi. Il richiamo è al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in quanto è previsto che le somme non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipen-dente, né sono soggette all'imposta sostitu-tiva. L’agevolazione prevista dai commi 182 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208 del 2015, prevede che l’incentivo si applichi alle somme corrisposte ai dipendenti dai datori privati per premi di risultato di ammontare va-riabile, la cui corresponsione deve essere le-gata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, effi cienza ed innovazione. Inoltre, deve essere misurabile e verifi cabile, in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello.

A tal fi ne, un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Mini-stro dell'Economia e delle Finanze, che si potrà adottare entro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della Legge, stabilisce criteri e modalità attuative.

L’agevolazione prevede, inoltre, che le som-me erogate per le fi nalità in precedenza evi-denziate non concorrano alla determinazione del reddito complessivo del lavoratore e siano soggette ad una imposta sostitutiva sul red-dito delle persone fi siche e delle addizionali regionali in misura pari al 10% (ovvero escluse da tassazione se il lavoratore opta per l’ero-gazione di cui all’art.51 c.2 del TUIR). Il limite massimo delle somme che possono essere agevolate è di 2.000 euro lordi. Tale limite è in-crementato fi no a 2.500 euro lordi se i datori di lavoro coinvolgeranno pariteticamente i lavo-ratori nell'organizzazione del lavoro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo lordo va determinato prima dell'applicazione dell'impo-sta sostitutiva, ma al netto dei contributi pre-videnziali (circolare n.11/e del 30 aprile 2013). L’agevolazione spetta al lavoratore a condizio-ne che abbia conseguito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente quello di percezio-ne delle somme. Ai fi ni della verifi ca del limite di 50.000 euro, occorre fare riferimento esclu-sivamente al periodo d'imposta precedente, e non assume alcuna rilevanza l'eventuale supe-ramento di tale soglia nel corso del periodo di imposta agevolato. L’applicazione del regime agevolato da parte dei sostituti di imposta av-viene di regola automaticamente.

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A tal fi ne, i datori di lavoro devono eff ettua-re una verifi ca dell’eff ettivo rispetto dei limiti da parte dei lavoratori alle loro dipendenze, a condizione che abbiano rilasciato la certifi ca-zione unica dei redditi per l'anno precedente. In caso contrario, il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro di-pendente conseguito nel medesimo anno al fi ne di consentire al datore di lavoro di verifi -care l’applicabilità del benefi cio.

WELFARE AZIENDALE

La Legge di Stabilità 2016 rilancia il welfare aziendale. Il comma 190 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 2015, infatti, riscrive l’artico-lo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Reddi-ti. Con le modifi che introdotte viene ampliata la platea delle somme e servizi che possono rientrare tra quelle agevolate, nonché este-se le modalità di corresponsione. Lo scopo del legislatore è dunque quello di consentire al datore di lavoro di erogare somme, valori e servizi a favore dei lavoratori in esenzione da contribuzione e imposizione fi scale.

Un vantaggio di grande portata, pertanto, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto consente l’azzeramento del cuneo fi -scale. Inoltre, il datore di lavoro potrà portare in deduzione dalle imposte sui redditi le som-me ed i valori corrisposti, salvo i limiti previsti dall’articolo 100 del Testo Unico delle Impo-ste sui Redditi. Nel dettaglio, le modifi che introdotte al Testo Unico delle Imposte sui Redditi riguardano innanzitutto il comma 2 del citato articolo 51 nel quale vengono sosti-tuite le lettere f) ed f)-bis ed aggiunta la nuo-va lettera f)-ter. La nuonuo-va lettera f) prevede che sono da considerarsi escluse dalla base imponibile l’utilizzazione di opere e servizi of-ferti dal datore di lavoro, riconosciuti volonta-riamente o sulla base di accordi collettivi o in conformità a disposizioni di contratto o di ac-cordo o di regolamento aziendale, alla gene-ralità dei dipendenti o di categorie di dipen-denti, al coniuge, fi gli ed altri familiari di cui all’art.433 c.c. per le fi nalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, as-sistenza sociale e sanitaria o culto. La novità rispetto al passato riguarda il superamento

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del limite vigente fi no al 31 dicembre 2015, che consentiva di fruire dell’esenzione solo qualora la spesa fosse sostenuta dal datore di lavoro volontariamente e non in adempimen-to di un vincolo contrattuale (Agenzia delle Entrate Ris. n.26/E del 29 marzo 2010). Ciò ne limitava l’ambito di applicazione.

Dal 2016, invece, come abbiamo visto, pos-sono essere riconosciute anche in conformi-tà a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Le successive lette-re f-bis) e f-ter), invece, plette-revedono l’esclu-sione dalla base imponibile di somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di di-pendenti per la fruizione, da parte di coniuge, fi gli ed altri familiari di cui all’art.433 c.c., dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, per la frequen-za di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio, nonché per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosuffi cienti a favore dei medesimi

fami-liari. Le agevolazioni previste per i familiari prescindono dal fatto che essi siano o meno a carico fi scalmente. Novità anche per quanto riguarda le modalità di erogazione. Mentre le somme, servizi e prestazioni, di cui alle citate lettere f-bis) e f-ter) non concorrono alla for-mazione della base imponibile anche se corri-sposte in denaro, per quelle di cui alla lettera f) rimane il vincolo che limita l’esenzione uni-camente allle erogazioni in natura. Di conse-guenza, per queste ultime non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro. Tuttavia, a rendere più semplice le modalità di erogazio-ne da parte del datore di lavoro, la disposizio-ne prevista dalla Legge di Stabilità interviedisposizio-ne anche su tale aspetto.

In particolare, inserisce al citato articolo 51 il comma 3-bis disponendo che, ai fi ni dell’ap-plicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante docu-menti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

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