Documenti correlati
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. Corte
98/59/CE, con disposizione già ritenuta dichiaratamente integrativa e non di interpretazione autentica (Cass. 5513, che ne ha escluso l'applicazione per tale ragione a
n.98 del 2011, questa Corte ha affermato che "...è solo a partire da tale ulteriore modifica che l'esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere il
(formulato nel medesimo terzo motivo) è da considerare inammissibile perché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e quindi concerne
"l'erogazione relativa è estranea all'IVA". Il motivo va quindi respinto. 2.- Col secondo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione e falsa applicazione
delega verbale Avvocato ARTURO MARESCA. Corte di Cassazione - copia non ufficiale.. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 115/2018, confermava la sentenza del Giudice
sussistenza dei fatti costitutivi (ad esempio, la disparità di trattamento non è collegata al criterio o l'impatto pregiudizievole del criterio è smentito sulla base di altri
diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex multis Cass. 9988 del 2009); dal punto di vista processuale, poi, nel caso in cui