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11. Le società di persone La società semplice e la s.n.c.: modalità cos;tu;ve, disciplina dei conferimen;, la responsabilità dei soci.

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(1)

Lezione del 25 novembre – 1 dicembre 2021

11. Le società di persone.

11.1. La società semplice e la s.n.c.:

modalità cos;tu;ve,

disciplina dei conferimen;, la responsabilità dei soci.

Prof.ssa Emanuela Arezzo

Corso di DiriDo Commerciale

(2)

Le società di persone

•  Società semplice

•  (artt. 2251-2290 c.c.)

•  Società in nome collettivo

•  (artt. 2291-2312 c.c.)

•  Società in accomandita semplice

•  (artt. 2313-2324 c.c.)

(3)

Le società di persone: traE comuni

•  Esercizio in comune di imprese di dimensioni contenute;

•  Almeno un socio è assoggettato a regime di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;

•  Stabilità della compagine nel tempo;

–  Rilevanza dell’intuitus personae – vincolo fiduciario tra i soci.

•  Agilità gestionale (non esiste un organo

amministrativo scisso dai soci).

(4)

Overview

Società semplice

AEvità non commerciali;

Pra;camente u;lizzabile solo per le aEvità agricole e società tra professionis;.

Snc

•  AEvità commerciale e non commerciale;

•  Sempre soggeDa a iscrizione nel reg della imprese;

•  TuE i soci sono sempre

illimitatamente e solidalmente

responsabili per le obbligazioni sociali. E non è ammesso paDo contrario art. 2291 c.c.

Società in accomandita semplice

Due tipi di soci:

Accomandanti, che

rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313) Accomandatari, che

rispondono illimitatamente e solidalmente per le

obbligazioni sociali.

È un tipo di società che va espressamente scelto.

(5)

La società semplice

•  U;lizzabile solo per società che svolgano aEvità di natura non commerciale (i.e. agricola o

professioni intelleDuali);

•  Modello residuale: si applica ove non sia stata effeDuata altra scelta (n.b. anche in ambito agricolo si opta spesso per s.p.a. o cooperat.);

•  Perché è importante?

•  Regime di riferimento per la disciplina delle altre due ;pologie di società di persone (tecnica

norma;va “a cascata”);

(6)

La società semplice:

cos;tuzione

•  La cos;tuzione della società non è soggeDa a forme speciali:

–  “il contraDo non è soggeDo a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferi7 (art.

2251 c.c.);

•  Non sono previste nemmeno indicazioni circa il contenuto dell’aDo cos;tu;vo .

•  Registrazione nel registro delle imprese (sez.

spec.):

–  Pubblicità legale (efficacia dichiara;va).

Il vizio di forma comporterà la

nullità della partecipazione

del socio

(7)

La società in nome colleEvo

•  AEvità di natura commerciale e non commerciale;

•  Peculiarità: tu# i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.);

•  Regole con riferimento alla forma e al contenuto dell’aDo cos;tu;vo:

–  Pena l’irregolarità della società (non l’inesistenza)

(8)

La forma del contraDo di s.n.c.

art. 2296 c.c.

•  ADo cos;tu;vo redaDo per aDo pubblico o scriDura privata auten;cata.

Che valenza ha?

•  Iscrizione presso il registro delle imprese a cura degli amministratori (entro 30 gg).

•  N.B. l’iscrizione non ha valenza cos1tu1va, ma solo mera condizione di regolarità (efficacia c.d. norma;va

dell’iscrizione)

•  è ove non iscriDa, la società verrà comunque in essere, sebbene si parlerà di s.n.c. irregolare.

•  ès.n.c. irregolare = disciplina della società semplice (art.

2297 c.c.).

(9)

Segue: contenuto dell’aDo cos;tu;vo

•  Contenuto dell’aDo cos;tu;vo:

1.  il cognome e il nome, il domicilio e la ciDadinanza dei soci;

2.  la ragione sociale (nome di uno o più soci e rapporto sociale);

3.  i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

4.  la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

5.  l'ogge:o sociale;

6.  i conferimen1 di ciascun socio, il valore ad essi aDribuito e il modo di valutazione;

7.  le prestazioni a cui sono obbliga; i soci di opera;

8.  le norme secondo le quali gli u;li devono essere ripar;; e la quota di ciascun socio negli u;li e nelle perdite;

9.  la durata della società.

(10)

I traE comuni: disciplina dei conferimen;

Beni conferibili

Danaro

Prestazioni di opera e servizi

Credi; Beni mobili e

immobili

Responsabiiltà per l’insolvenza del debitore (art. 2255)

(11)

Segue: il conferimento di beni mobili o immobili

•  Beni conferi; in proprietà:

–  Applicazione disciplina della vendita con riferimento a:

•  garanzia dovuta, e

•  al passaggio dei rischi.

•  Beni conferi; in godimento:

–  Applicazione disciplina della locazione:

•  Garanzia.

–  Rischi di perimento del bene permangono in capo al socio.

•  Esclusione del socio nel caso di perimento fortuito della cosa o sopravvenuta impossibilità di godimento della stessa per causa non imputabile agli amministratori (art. 2286 c.c.)

(12)

Segue: il socio d’opera

Prestazione di opera o servizi:

-  Socio che presta la propria opera manuale o intelleDuale a favore della società.

-  Non è un lavoratore subordinato:

-  Non percepisce s;pendio, ma partecipa ai guadagni della società (art. 2263, 2°, c.c.).

-  Causa di esclusione:

-  sopravvenuta impossibilità a svolgere l’opera

promessa (art. 2286, 2°, c.c.).

(13)

Disciplina dei conferimen;

nella

•  Il socio è obbligato ad eseguire i conferimen;

determina; nel contraDo sociale (art. 2253, 1°, c.c.).

•  Se il contraDo non disciplina nulla?

–  si presume che i soci debbano versare, “in par7 eguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento

dell’oggeDo sociale” (art. 2253, 2°, c.c.);

•  Libertà dei soci di conferire en;tà non solo diverse, ma anche in misura diversa.

•  L’insieme dei conferimen; forma il capitale

sociale.

(14)

segue

•  L’insieme dei conferimen; forma il capitale sociale.

•  Disciplina sul capitale sociale assente.

•  Disposizioni a tutela del vincolo di indisponibilità dei beni ogge:o di conferimento.

–  Divieto di u;lizzare dei beni appartenen; al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società (art. 2256 c.c.).

–  Disciplina del creditore par;colare del socio che può rivalersi su u;li e compiere aE conserva;vi sulla quota (financo chiederne la liquidazione), ma non possono soDrarre alla società la disponibilità di un bene dato in conferimento.

(15)

Versamento dei conferimen;

nella s.n.c.

•  L’aDo cos;tu;vo deve indicare:

–  i conferimen; di ciascun socio, –  il valore ad essi aDribuito, e

–  il modo di valutazione (art. 2295, n. 6).

•  Possibilità di determinare il valore complessivo del capitale sociale nominale (elemento essenziale del contra:o)

•  Disciplina meno puntuale di quella della spa:

–  Manca una soglia minima di capitale sociale;

–  Discrezionalità nel metodo di valutazione dei conferimen;

e assenza di controllo sul valore aDribuito;

–  Incompletezza della misura finale del capitale.

•  N.B. i conferimen; del socio d’opera non debbono necessariamente essere valuta; in conto capitale, ma determinano sempre partecipazione ad u;li e perdite.

(16)

Disciplina del capitale sociale nella s.n.c.

•  Disciplina (scarna) del capitale sociale

•  Funzione vincolis;ca del capitale sociale:

–  Divieto di res;tuzione dei conferimen; ai soci fintantoché la società è in vita;

–  Divieto di ripar1zione degli u1li consegui1

fiBziamente (= eccedenza del patrimonio neDo

rispeDo al capitale sociale nominale) [art. 2303,

1°, c.c.].

(17)

Disciplina del capitale sociale nella s.n.c.

Manca una disciplina organica sulla riduzione del capitale sociale.

•  Riduzione facolta;va:

–  Decisione di riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo dopo 3 mesi dall’iscrizione nel R.I.

•  Se non viene faDa opposizione dai creditori sociali (art. 2306 c.c.).

•  Riduzione obbligatoria:

–  Non è prevista una riduzione, nemmeno nominale, del capitale sociale in caso di perdite.

–  Sussiste solo un divieto di ripar1zione degli u1li là dove la società abbia subito perdite che abbiano intaccato il

capitale sociale.

-- Obbligo di riduzione o di reintegrazione del capitale sociale per poter ripar;re gli u;li (art. 2303, 2°, c.c.).

(18)

Partecipazione dei soci agli u;li (disciplina comune)

•  La partecipazione agli u;li e alle perdite non va necessariamente commisurata al quantum conferito alla società;

–  Se il contraDo non dispone nulla in merito (art. 2295, 8)), guadagni e perdite verranno distribui; proporzionalmente alla parte di

conferimen. versa. (art. 2263 c.c.);

–  Se il valore dei conferimen; non è stato determinato (v. soc. sempl.), le quote di partecipazione agli u;li si presumono eguali.

•  Parimen; non esiste una regola che imponga un’eguale partecipazione agli u;li e alle perdite:

–  Se il contraDo ha determinato solo la quota di partecipazione agli u;li, si presume che i soci partecipino in egual misura alle perdite (art.

2263, 3°. c.c.).

•  TuE i soci debbono poter partecipare agli u;li della società;

–  Nullità del c.d. pa:o leonino (art. 2265 c.c.);

(19)

Partecipazione dei soci agli u;li:

segue

•  La partecipazione del socio agli u;li ha anche valore organizza1vo:

–  Ar:. 2257 e 2258 c.c. statuiscono che la

maggioranza si determina “secondo la parte

aDribuita a ciascun socio negli u;li”.

(20)

DiriDo a percepire gli u;li

Società

semplice s.n.c

.

Approvazione

rendiconto Approvazione bilancio

di esercizio

(21)

Partecipazione dei soci alle perdite (disciplina comune)

•  N.B. le perdite non vengono ripar;te periodicamente come gli u;li.

•  Il socio sconta la perdita in fase di liquidazione della società.

•  Prima della liquidazione, le perdite incidono indire:amente sulla vita della società:

–  Possono causare lo scioglimento della società ove rendano

impossibile il conseguimento dell’oggeDo sociale (art. 2272, 1°, 2), c.c.)

–  Nella s.n.c.: divieto di ripar1zione u;li sino alla riduzione o reintegrazione del patrimonio sociale (art. 2303, 2°, c.c.)

(22)

L’autonomia patrimoniale imperfeDa

Patrimonio individuale del socio

(art. 2740 c.c.) Patrimonio della società

Creditori sociali

(23)

L’autonomia patrimoniale imperfeDa e la regola del beneficio di escussione

Regola del c.d. beneficio di escussione:

•  Prima patrimonio sociale, in seconda baDuta patrimonio dei singoli soci.

Come opera?

Nella società semplice e s.n.c.

irregolare opera in via d’eccezione:

–  Il socio escusso può chiedere la preven;va escussione del

patrimonio sociale “indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi” (art.

2268 c.c.);

–  N.B. il socio dovrà pagare in

prima persona, ove non riesca ad individuare i cespi;.

S.n.c. regolare = piena opera1vità.

•  “i creditori sociali […] non possono pretendere il

pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio

sociale” (art. 2304 c.c.).

(24)

Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

•  Nella s.n.c. tuE i soci sono sempre solidalmente e illimitatamente responsabili;

–  Inefficacia del paDo contrario nei confron; dei terzi (art. 2291, 2°, c.c.).

•  Nella società semplice è ammessa la limitazione paEzia dei soci privi di rappresentanza della società:

–  Art. 2267, 1° comma, “[…] per le obbligazioni sociali

rispondono inoltre personalmente [leggi: oltre al patrimonio sociale] i soci che hanno agito in nome e per conto della

società [leggi: i rappresentan1] e, salvo pa:o contrario, gli altri soci”.

–  Il paDo deve però essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2267 c.c.)

(25)

I creditori personali dei soci

I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio sociale in nessun caso. Essi però possono:

•  Far valere i loro diriE sugli u1li speDan; al socio debitore;

•  Compiere aB conserva1vi sulla quota che speDerà al socio debitore in fase di liquidazione (art. 2270, 1°, c.c.);

•  Chiedere la liquidazione della quota del socio debitore(art. 2270, 2°, c.c.), però…

Nella società semplice:

se prova che gli altri beni del debitore non sono sufficien; a soddisfare i credi;

Nella s.n.c.:

Il creditore par;colare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società (art.

2305 c.c.)

Eccezione: proroga della durata della società oltre il termine stabilito

inizialmente (art. 2307 c.c.).

(26)

nuovi soci e soci uscen;

•  In entrambi i ;pi societari:

–  al nuovo socio entrante si estende il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al suo ingresso nella compagine sociale (art. 2269 c.c.).

–  Il socio uscente sarà responsabile fino al giorno in cui si

verifica lo scioglimento (se portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) (art. 2290 c.c.).

N.B. nella s.n.c. la causa di scioglimento va iscriDa nel registro delle imprese in quanto modifica dell’aDo cos;tu;vo.

–  Conseguenza: sarà opponibile ai terzi anche là dove ignorata (art. 2300 c.c.).

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