Lezione del 25 novembre – 1 dicembre 2021
11. Le società di persone.
11.1. La società semplice e la s.n.c.:
modalità cos;tu;ve,
disciplina dei conferimen;, la responsabilità dei soci.
Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di DiriDo Commerciale
Le società di persone
• Società semplice
• (artt. 2251-2290 c.c.)
• Società in nome collettivo
• (artt. 2291-2312 c.c.)
• Società in accomandita semplice
• (artt. 2313-2324 c.c.)
Le società di persone: traE comuni
• Esercizio in comune di imprese di dimensioni contenute;
• Almeno un socio è assoggettato a regime di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;
• Stabilità della compagine nel tempo;
– Rilevanza dell’intuitus personae – vincolo fiduciario tra i soci.
• Agilità gestionale (non esiste un organo
amministrativo scisso dai soci).
Overview
Società semplice
AEvità non commerciali;
Pra;camente u;lizzabile solo per le aEvità agricole e società tra professionis;.
Snc
• AEvità commerciale e non commerciale;
• Sempre soggeDa a iscrizione nel reg della imprese;
• TuE i soci sono sempre
illimitatamente e solidalmente
responsabili per le obbligazioni sociali. E non è ammesso paDo contrario art. 2291 c.c.
Società in accomandita semplice
Due tipi di soci:
Accomandanti, che
rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313) Accomandatari, che
rispondono illimitatamente e solidalmente per le
obbligazioni sociali.
È un tipo di società che va espressamente scelto.
La società semplice
• U;lizzabile solo per società che svolgano aEvità di natura non commerciale (i.e. agricola o
professioni intelleDuali);
• Modello residuale: si applica ove non sia stata effeDuata altra scelta (n.b. anche in ambito agricolo si opta spesso per s.p.a. o cooperat.);
• Perché è importante?
• Regime di riferimento per la disciplina delle altre due ;pologie di società di persone (tecnica
norma;va “a cascata”);
La società semplice:
cos;tuzione
• La cos;tuzione della società non è soggeDa a forme speciali:
– “il contraDo non è soggeDo a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferi7 (art.
2251 c.c.);
• Non sono previste nemmeno indicazioni circa il contenuto dell’aDo cos;tu;vo .
• Registrazione nel registro delle imprese (sez.
spec.):
– Pubblicità legale (efficacia dichiara;va).
Il vizio di forma comporterà la
nullità della partecipazione
del socio
La società in nome colleEvo
• AEvità di natura commerciale e non commerciale;
• Peculiarità: tu# i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.);
• Regole con riferimento alla forma e al contenuto dell’aDo cos;tu;vo:
– Pena l’irregolarità della società (non l’inesistenza)
La forma del contraDo di s.n.c.
art. 2296 c.c.
• ADo cos;tu;vo redaDo per aDo pubblico o scriDura privata auten;cata.
Che valenza ha?
• Iscrizione presso il registro delle imprese a cura degli amministratori (entro 30 gg).
• N.B. l’iscrizione non ha valenza cos1tu1va, ma solo mera condizione di regolarità (efficacia c.d. norma;va
dell’iscrizione)
• è ove non iscriDa, la società verrà comunque in essere, sebbene si parlerà di s.n.c. irregolare.
• ès.n.c. irregolare = disciplina della società semplice (art.
2297 c.c.).
Segue: contenuto dell’aDo cos;tu;vo
• Contenuto dell’aDo cos;tu;vo:
1. il cognome e il nome, il domicilio e la ciDadinanza dei soci;
2. la ragione sociale (nome di uno o più soci e rapporto sociale);
3. i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5. l'ogge:o sociale;
6. i conferimen1 di ciascun socio, il valore ad essi aDribuito e il modo di valutazione;
7. le prestazioni a cui sono obbliga; i soci di opera;
8. le norme secondo le quali gli u;li devono essere ripar;; e la quota di ciascun socio negli u;li e nelle perdite;
9. la durata della società.
I traE comuni: disciplina dei conferimen;
Beni conferibili
Danaro
Prestazioni di opera e servizi
Credi; Beni mobili e
immobili
Responsabiiltà per l’insolvenza del debitore (art. 2255)
Segue: il conferimento di beni mobili o immobili
• Beni conferi; in proprietà:
– Applicazione disciplina della vendita con riferimento a:
• garanzia dovuta, e
• al passaggio dei rischi.
• Beni conferi; in godimento:
– Applicazione disciplina della locazione:
• Garanzia.
– Rischi di perimento del bene permangono in capo al socio.
• Esclusione del socio nel caso di perimento fortuito della cosa o sopravvenuta impossibilità di godimento della stessa per causa non imputabile agli amministratori (art. 2286 c.c.)
Segue: il socio d’opera
Prestazione di opera o servizi:
- Socio che presta la propria opera manuale o intelleDuale a favore della società.
- Non è un lavoratore subordinato:
- Non percepisce s;pendio, ma partecipa ai guadagni della società (art. 2263, 2°, c.c.).
- Causa di esclusione:
- sopravvenuta impossibilità a svolgere l’opera
promessa (art. 2286, 2°, c.c.).
Disciplina dei conferimen;
nella
• Il socio è obbligato ad eseguire i conferimen;
determina; nel contraDo sociale (art. 2253, 1°, c.c.).
• Se il contraDo non disciplina nulla?
– si presume che i soci debbano versare, “in par7 eguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento
dell’oggeDo sociale” (art. 2253, 2°, c.c.);
• Libertà dei soci di conferire en;tà non solo diverse, ma anche in misura diversa.
• L’insieme dei conferimen; forma il capitale
sociale.
segue
• L’insieme dei conferimen; forma il capitale sociale.
• Disciplina sul capitale sociale assente.
• Disposizioni a tutela del vincolo di indisponibilità dei beni ogge:o di conferimento.
– Divieto di u;lizzare dei beni appartenen; al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società (art. 2256 c.c.).
– Disciplina del creditore par;colare del socio che può rivalersi su u;li e compiere aE conserva;vi sulla quota (financo chiederne la liquidazione), ma non possono soDrarre alla società la disponibilità di un bene dato in conferimento.
Versamento dei conferimen;
nella s.n.c.
• L’aDo cos;tu;vo deve indicare:
– i conferimen; di ciascun socio, – il valore ad essi aDribuito, e
– il modo di valutazione (art. 2295, n. 6).
• Possibilità di determinare il valore complessivo del capitale sociale nominale (elemento essenziale del contra:o)
• Disciplina meno puntuale di quella della spa:
– Manca una soglia minima di capitale sociale;
– Discrezionalità nel metodo di valutazione dei conferimen;
e assenza di controllo sul valore aDribuito;
– Incompletezza della misura finale del capitale.
• N.B. i conferimen; del socio d’opera non debbono necessariamente essere valuta; in conto capitale, ma determinano sempre partecipazione ad u;li e perdite.
Disciplina del capitale sociale nella s.n.c.
• Disciplina (scarna) del capitale sociale
• Funzione vincolis;ca del capitale sociale:
– Divieto di res;tuzione dei conferimen; ai soci fintantoché la società è in vita;
– Divieto di ripar1zione degli u1li consegui1
fiBziamente (= eccedenza del patrimonio neDo
rispeDo al capitale sociale nominale) [art. 2303,
1°, c.c.].
Disciplina del capitale sociale nella s.n.c.
Manca una disciplina organica sulla riduzione del capitale sociale.
• Riduzione facolta;va:
– Decisione di riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo dopo 3 mesi dall’iscrizione nel R.I.
• Se non viene faDa opposizione dai creditori sociali (art. 2306 c.c.).
• Riduzione obbligatoria:
– Non è prevista una riduzione, nemmeno nominale, del capitale sociale in caso di perdite.
– Sussiste solo un divieto di ripar1zione degli u1li là dove la società abbia subito perdite che abbiano intaccato il
capitale sociale.
-- Obbligo di riduzione o di reintegrazione del capitale sociale per poter ripar;re gli u;li (art. 2303, 2°, c.c.).
Partecipazione dei soci agli u;li (disciplina comune)
• La partecipazione agli u;li e alle perdite non va necessariamente commisurata al quantum conferito alla società;
– Se il contraDo non dispone nulla in merito (art. 2295, 8)), guadagni e perdite verranno distribui; proporzionalmente alla parte di
conferimen. versa. (art. 2263 c.c.);
– Se il valore dei conferimen; non è stato determinato (v. soc. sempl.), le quote di partecipazione agli u;li si presumono eguali.
• Parimen; non esiste una regola che imponga un’eguale partecipazione agli u;li e alle perdite:
– Se il contraDo ha determinato solo la quota di partecipazione agli u;li, si presume che i soci partecipino in egual misura alle perdite (art.
2263, 3°. c.c.).
• TuE i soci debbono poter partecipare agli u;li della società;
– Nullità del c.d. pa:o leonino (art. 2265 c.c.);
Partecipazione dei soci agli u;li:
segue
• La partecipazione del socio agli u;li ha anche valore organizza1vo:
– Ar:. 2257 e 2258 c.c. statuiscono che la
maggioranza si determina “secondo la parte
aDribuita a ciascun socio negli u;li”.
DiriDo a percepire gli u;li
Società
semplice s.n.c
.Approvazione
rendiconto Approvazione bilancio
di esercizio
Partecipazione dei soci alle perdite (disciplina comune)
• N.B. le perdite non vengono ripar;te periodicamente come gli u;li.
• Il socio sconta la perdita in fase di liquidazione della società.
• Prima della liquidazione, le perdite incidono indire:amente sulla vita della società:
– Possono causare lo scioglimento della società ove rendano
impossibile il conseguimento dell’oggeDo sociale (art. 2272, 1°, 2), c.c.)
– Nella s.n.c.: divieto di ripar1zione u;li sino alla riduzione o reintegrazione del patrimonio sociale (art. 2303, 2°, c.c.)
L’autonomia patrimoniale imperfeDa
Patrimonio individuale del socio
(art. 2740 c.c.) Patrimonio della società
Creditori sociali
L’autonomia patrimoniale imperfeDa e la regola del beneficio di escussione
Regola del c.d. beneficio di escussione:
• Prima patrimonio sociale, in seconda baDuta patrimonio dei singoli soci.
Come opera?
Nella società semplice e s.n.c.
irregolare opera in via d’eccezione:
– Il socio escusso può chiedere la preven;va escussione del
patrimonio sociale “indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi” (art.
2268 c.c.);
– N.B. il socio dovrà pagare in
prima persona, ove non riesca ad individuare i cespi;.
S.n.c. regolare = piena opera1vità.
• “i creditori sociali […] non possono pretendere il
pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio
sociale” (art. 2304 c.c.).
Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
• Nella s.n.c. tuE i soci sono sempre solidalmente e illimitatamente responsabili;
– Inefficacia del paDo contrario nei confron; dei terzi (art. 2291, 2°, c.c.).
• Nella società semplice è ammessa la limitazione paEzia dei soci privi di rappresentanza della società:
– Art. 2267, 1° comma, “[…] per le obbligazioni sociali
rispondono inoltre personalmente [leggi: oltre al patrimonio sociale] i soci che hanno agito in nome e per conto della
società [leggi: i rappresentan1] e, salvo pa:o contrario, gli altri soci”.
– Il paDo deve però essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2267 c.c.)
I creditori personali dei soci
I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio sociale in nessun caso. Essi però possono:
• Far valere i loro diriE sugli u1li speDan; al socio debitore;
• Compiere aB conserva1vi sulla quota che speDerà al socio debitore in fase di liquidazione (art. 2270, 1°, c.c.);
• Chiedere la liquidazione della quota del socio debitore(art. 2270, 2°, c.c.), però…
Nella società semplice:
se prova che gli altri beni del debitore non sono sufficien; a soddisfare i credi;
Nella s.n.c.:
Il creditore par;colare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società (art.
2305 c.c.)
Eccezione: proroga della durata della società oltre il termine stabilito
inizialmente (art. 2307 c.c.).
nuovi soci e soci uscen;
• In entrambi i ;pi societari:
– al nuovo socio entrante si estende il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al suo ingresso nella compagine sociale (art. 2269 c.c.).
– Il socio uscente sarà responsabile fino al giorno in cui si
verifica lo scioglimento (se portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) (art. 2290 c.c.).
N.B. nella s.n.c. la causa di scioglimento va iscriDa nel registro delle imprese in quanto modifica dell’aDo cos;tu;vo.
– Conseguenza: sarà opponibile ai terzi anche là dove ignorata (art. 2300 c.c.).