Mancato deposito di sentenze o decreti di misure di prevenzione relativi a procedimenti posti in decisione da tempo da parte del relatore ed estensore andato in quiescenza (Risposta a quesito del 15 settembre 1999)
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 settembre 1999, esaminate le note indicate in eigrafe, ha adottato la seguente deliberazione:
«Il fatto.
Il Commissario Regionale per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo de L'Aquila, su istanza della Sig.ra ..., ha formulato il seguente quesito:
"se il Magistrato non più in servizio e, quindi, privo di funzioni (per quiescenza e per altro motivo), possa depositare provvedimenti e quale data sì detti provvedimenti debbano recare", sottolineando l'urgenza della risposta.
Sul quesito il relatore ha chiesto all'Ufficio Studi nota informativa circa la presenza di eventuali precedenti e parere in ordine ai quesiti di cui all'oggetto.
Con dovizia di informazioni l'Ufficio Studi, pur dubitando che nei limiti in cui la risposta ai quesiti sia fatta rientrare nelle competenze consultive del CSM, ha presentato quadro
riepilogativo dei vari casi sino ad oggi esaminati, e le conclusioni a cui è pervenuto, ritenendo che in tutti i casi considerati, deve escludersi la possibilità di motivazioni surrogative esterne rispetto ad altrui decisioni.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, unanime, delibera di dare al Commissario regionale di cui in oggetto risposta al Quesito nel senso che: il magistrato non più in servizio debba
depositare e sottoscrivere provvedimenti anche dopo la messa in quiescenza se incamerati e risalenti ad una data compresa nel periodo di prestazioni di servizio».