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LUMSA - LIBERA UNIVERSITA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA ROMA, 17 NOVEMBRE 2021 Avv. Isabella Splendore

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LUMSA - LIBERA UNIVERSITA’ MARIA SANTISSIMA ASSUNTA

ROMA, 17 NOVEMBRE 2021

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L’evoluzione tecnologica ha ampliato il concetto di editoria tradizionale a favore di una editoria multimediale o digitale.

Con il termine editoria digitale si descrive quel fenomeno di c.d.

smaterializzazione dei processi e dei prodotti editoriali, nel quale la produzione dei contenuti e l’intero processo editoriale (compreso, a valle, l’accesso ai contenuti) sono attuati attraverso l’ausilio di tecnologie informatiche.

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1) Pre-press: prodotto editoriale creato digitalmente ma poi stampato e distribuito attraverso i canali tradizionali

2) Digital publishing: l’utilizzo di mezzi informatici riguarda sia la creazione del contenuto sia la sua fruizione attraverso un dispositivo elettronico

3) Tutta la gestione del prodotto è digitale e l’utente finale può tramite download (lecito!) scaricare il contenuto

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Il c.d. commercio elettronico (o e-commerce) indica lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica.

La principale caratteristica di questa modalità di commercio è che non richiede la simultanea presenza delle Parti.

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Problematiche di natura giuridica nuove rispetto al tradizionale commercio:

registrazione domini; rispetto delle normative su diritto d’autore e banche dati; IVA applicabile; contrattualistica; metodi di pagamento; leggi da applicare in caso di controversie (quale foro); metodologie di espressione del consenso (sicurezza dati e privacy); pubblicità ingannevole e comparativa; nuove tendenze globali in materia di fiscalità diretta, con la nuova imposta sui servizi digitali (ISD).

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Il tradizionale marketing si è trasformato in web marketing e social media marketing e le piattaforme digitali stanno progressivamente sostituendosi a radio, televisione e mezzi stampa.

Nascita di nuove professioni legate allo sviluppo di internet e dei social network.

Si tratta di soggetti che prestano attività di consulenza e, quindi, teoricamente riconducibili alla categoria dei lavoratori autonomi, ma occorre valutare caso per caso il regime fiscale e previdenziale da applicare

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Il social media manager sviluppa le strategie dei vari canali social per creare l’engagement degli utenti; monitora i dati relativi al traffico utenti per elaborare delle statistiche sulle performance del sito.

Il copywriter crea dei contenuti adatti al web, adatti cioè ad essere agevolmente trovati attraverso i motori di ricerca, tramite la c.d SEO (Search Engine Optimization): l’obiettivo è indurre il lettore/utente/consumatore a una determinata azione.

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Il web content manager si concentra sulla progettazione dei contenuti dei siti internet, è un professionista esperto di immagine e della tecnica di scrittura per il web.

Il web marketing parte dal marketing tradizionale ma si arricchisce di nuovi strumenti digitali: l’obiettivo è sempre aumentare le vendite ma richiede una profonda conoscenza di ciò che può avere successo sul web.

Infine, il web influencer è un utente con migliaia di follower sparsi sui vari social network che sfrutta i canali social e internet per sponsorizzare

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L’inquadramento fiscale delle nuove professioni digitali non è semplice perché il quadro giuridico di riferimento non è aggiornato.

Sono riconducibili all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo: iscrizione alla gestione separata INPS; attribuzione di partita IVA e quindi di un codice ATECO, che individua l’attività svolta e che rileva a fini fiscali, statistici e contributivi (INPS; Ministero Finanze; Agenzia Entrate).

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Se volete proporvi come social media manager, il codice ATECO da richiedere è il 73.11.01 (ideazione campagne pubblicitarie) o il 73.11.02 (conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari).

Quest’ultimo potrebbe valere anche per il consulente di web marketing e il web influencer.

Se volete proporvi come copywriter o web content manager, in assenza di un codice ATECO assimilabile per attività, si utilizza il codice residuale delle Altre attività professionali NCA (il 74.90.99).

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La legge n.62 del 2001 ha ampliato la definizione di prodotto editoriale, in modo tale da ricomprendere anche le opere realizzate su supporto informatico: segnale di cambiamento, di passaggio del settore dall’era cartacea a quella della multimedialità.

Prodotto editoriale non è più soltanto quello realizzato su supporto cartaceo, ma

«qualunque tipo di prodotto di carattere informativo destinato alla pubblicazione che utilizzi anche un supporto informatico e qualunque mezzo (elettronico, radiofonico o televisivo).»

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Sono esclusi dalla definizione di prodotto editoriale:

- i prodotti discografici, intesi come i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci (dischi, cassette e cd);

- le opere filmiche, ossia lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, identificato come opera dell’ingegno in base alla disciplina sul diritto d’autore. Qui rileva la sua destinazione originaria:

programmazione nelle sale cinematografiche ovvero sua diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

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I prodotti editoriali dovranno riportare:

- l’indicazione del luogo e della data di pubblicazione;

- il nome del proprietario e del direttore o del vicedirettore responsabile;

- solo in caso di prodotti stampati, il nome e il domicilio dello

stampatore.

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Se il prodotto editoriale viene diffuso al pubblico con periodicità regolare ed è contraddistinto da una testata che costituisce l’elemento idoneo a identificarlo, è sottoposto altresì agli obblighi di registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Abolizione doppio obbligo di registrazione: tribunale/ROC

Il ROC è gestito dall’AGCOM

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è un’autorità indipendente e autonoma, istituita dalla Legge 249/1997 con il compito di svolgere funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste.

Duplice obiettivo

assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato

tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti

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3 direttrici

Misure di sostegno economico (aiuti diretti e indiretti)

Limiti alle quote di mercato

(controllo, pubblicità, ricavi nel SIC) Divieto di incroci tra giornali e tv

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L’Agcom cura la tenuta del ROC, il Registro unico degli

Operatori di Comunicazione, al fine di garantire la trasparenza e

la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione

delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la

tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per

le partecipazioni di società estere.

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Il Regolamento AGCOM in vigore dal 2 marzo 2009 prevede l'obbligo di iscrizione al Registro per:

- operatori di rete; fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);

- fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;

- imprese concessionarie di pubblicità; imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;

- agenzie di stampa a carattere nazionale; editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;

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Per quanto riguarda gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, si conferma l’obbligo di iscrizione al ROC:

- per gli editori di giornali quotidiani e di periodici o riviste che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno e che pubblichino più di dodici numeri all’anno;

- per gli altri editori che pubblichino una o più testate giornalistiche a condizione che le stesse siano diffuse al pubblico con regolare periodicità.

L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

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Le attività di gestione del ROC sono delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni (c.d. CORECOM) e a Unioncamere (attraverso il portale www.impresainungiorno.gov).

Forme ridotte di comunicazione per la piccola editoria online: iscrizione al ROC solo per accedere a provvidenze o contributi pubblici e se i ricavi annui sono pari o superiori a 100.000 euro.

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Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un univoco numero di posizione progressivo.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l’oggetto sociale o associativo e la composizione degli organi amministrativi.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di inizio dell’attività. Per gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste, per le agenzie di stampa a carattere nazionale e per i soggetti esercenti l’editoria elettronica, l’iscrizione deve precedere la pubblicazione della testata (in quanto pre-condizione).

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▪ L’istruttoria per l’iscrizione si conclude nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Registro, salva la necessità di eventuali integrazioni e/o rettifiche della documentazione.

▪ In caso di inadempimento: diffida a presentare e/o a completare la domanda di iscrizione; in mancanza, iscrizione d’ufficio, previo coinvolgimento del competente nucleo della guardia di finanza.

▪ Al soggetto inottemperante: sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 103.291 euro; sospensione dell’attività per un periodo non superiore ai

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1) Comunicazione annuale al ROC: tutti i soggetti iscritti devono dichiarare che i dati comunicati all’atto dell’iscrizione sono rimasti invariati oppure devono essere aggiornati.

2) Informativa Economica di Sistema (IES): per i soli operatori dei settori dei media e per coloro che raccolgono pubblicità online, al fine di verificare le posizioni dominanti in ambito radiotelevisivo e editoriale.

3) Contributo annuale all’AGCOM: a carico di tutti i soggetti iscritti, per sostenere i costi di funzionamento dell’Autorità stessa.

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L’editore che voglia pubblicare un libro deve:

1) iscrivere la pubblicazione al Registro pubblico generale delle opere protette e depositare un esemplare presso l’Ufficio Servizio diritto d’autore MIC-Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

2) apporre il codice ISBN su ogni volume;

3) riportare le indicazioni obbligatorie (titolo; autore; editore; stampatore; anno di pubblicazione; prezzo di vendita al pubblico, ai fini IVA, numero edizione);

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L’editore che voglia pubblicare un periodico (quotidiano o rivista) deve:

1) designare un direttore responsabile;

2) registrare il periodico presso la cancelleria del tribunale civile;

3) iscriversi al ROC e inviare le relative dichiarazioni e comunicazioni periodiche;

4) apporre il codice ISSN;

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5) trasmettere la IES;

6) versare il contributo annuale;

7) riportare le indicazioni obbligatorie (luogo e data della pubblicazione; nome e domicilio dello stampatore; nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile; prezzo di vendita al pubblico, ai fini IVA; data di prima immissione in commercio del periodico; codice a barre; periodicità effettiva);

8) effettuare il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati al

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Con una serie di interventi normativi succedutisi nel tempo, il

nostro legislatore ha identificato nell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997 n. 249, il

soggetto più competente cui assegnare un’azione tecnico-

operativa di prevenzione ed accertamento delle violazioni

della disciplina del diritto d’autore.

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Il 31 marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore online (DDA), adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Obiettivo: individuare gli strumenti adeguati per perseguire sia la promozione sia il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale on –line, attraverso:

1. lo sviluppo di un’offerta legale di opere digitali (Comitato ad hoc);

2. la protezione del diritto d’autore mediante un procedimento

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Per accertare e porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi:

1) Procedimento contro le violazioni significative del diritto d’autore e dei diritti connessi riscontrate su siti o pagine internet

2) Procedimento per le violazioni del diritto d’autore sui mezzi radiotelevisivi

Esito: in entrambi i casi, l’Autorità potrà disporre la rimozione selettiva del contenuto illegale o, nei casi più gravi e per l’ipotesi di contenuto posto su server ubicato fuori dal territorio nazionale, la disabilitazione dell’accesso alle opere digitali diffuse illegalmente.

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Gli utenti finali non possono essere destinatari di ordini dell’Autorità, né in quanto fruitori di opere digitali, sia attraverso il downloading che tramite streaming, né in quanto uploader.

Escluso dall’ambito di intervento del Regolamento anche il cd. peer-to-peer, ovvero le applicazioni e i programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.

Esclusa l’ipotesi di azione d’ufficio da parte dell’Autorità.

Tempi brevi per la pronuncia (ulteriormente ridotti nel caso di grave lesione dei diritti di

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Nel 2009 la Francia è stata il primo paese europeo ad approvare una legge adottando un approccio cd. “dei tre colpi” per il controllo del diritto d’autore, introducendo una “risposta graduale”, e prevedendo una sospensione o cessazione dell’accesso a Internet per i presunti trasgressori del diritto tutelato.

LEGGE HADOPI

- interventi regolamentari esclusivamente destinati a intervenire sul versante repressivo del fenomeno sono destinati a fallire;

- HADOPI si focalizzava infatti sull’utente finale, attraverso un approccio molto diverso dal modello individuato da AGCOM: il regolamento dell’Autorità italiana infatti, non incide in alcun modo sul download, streaming o sull’attività di peer-to- peer effettuato dagli utenti

✓ Il fallimento HADOPI

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Avvio: deposito di una istanza presso l'Autorità (no azione ex officio ma solo su richiesta di una delle parti, vale a dire il titolare del diritto).

Archiviazione delle istanze entro 7 giorni ove:

1. l’istante adisca l’Autorità Giudiziaria per il medesimo oggetto (carattere alternativo del procedimento amministrativo in esame);

2. le informazioni siano insufficienti o ci siano irregolarità procedurali;

3. la denuncia esuli dal campo di applicazione del regolamento, o sia chiaramente infondata oppure venga ritirata prima che l’Autorità si

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Entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, l'Autorità avvia il procedimento inviando una comunicazione di avvio del procedimento ai prestatori di servizi individuati, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito Internet.

I destinatari della comunicazione iniziale possono quindi:

i. presentare controdeduzioni e documenti difensivi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale, oppure ii. volontariamente rimuovere il contenuto contestato e comunicarne la

rimozione all’Agcom (ADEGUAMENTO SPONTANEO).

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I provvedimenti adottabili dall’Autorità (entro 35 giorni dall’avvio) sono:

➢ l’ordine di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali segnalate;

➢ nel caso di violazioni massive (o di server ubicati all’estero), l’ordine di provvedere alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali; e

− in questo ultimo caso, obbligo di procedere a reindirizzare automaticamente le richieste di accesso alla pagina disabilitata verso una nuova pagina di internet redatta come indicato dall’Autorità stessa.

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Il Regolamento prevede, in determinate circostanze, la possibilità per l'Autorità di procedere con una procedura abbreviata, che si caratterizza per:

➢ termini più brevi (max 12 giorni lavorativi),

➢ la rapidità nella repressione delle violazioni,

➢ la necessità di fronteggiare un'infrazione massiva.

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A sette anni dall’entrata in vigore del Regolamento sul diritto d’autore online, sono

pervenute all’Autorità 2.740 istanze (62,5% per opere audiovisive, 17,7% per opere sonore, 10,6% per opere editoriali e letterarie).

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splendore@fieg.it

Buona settimana

Riferimenti

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