• Non ci sono risultati.

L‘utilizzo degli impianti deve avvenire alla presenza di un responsabile della società concessionaria indicato previamente all’Amministrazione Provinciale e al Dirigente dell’Istituto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "L‘utilizzo degli impianti deve avvenire alla presenza di un responsabile della società concessionaria indicato previamente all’Amministrazione Provinciale e al Dirigente dell’Istituto"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche 1 di 4

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'uso, in orario extrascolastico, delle palestre degli Istituti Scolastici le cui strutture siano di proprietà o, comunque, nelle disponibilità della Provincia.

Esso intende garantire la fruizione di detti impianti da parte delle comunità locali.

La concessione in uso temporaneo avviene al fine di incentivare le manifestazioni di carattere sportivo.

Articolo 2

Possono essere concessionari degli impianti le federazioni sportive. gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, gli organismi associativi che perseguono finalità sociali, di volontariato e gli enti pubblici.

Le attività per cui è effettuata la concessione non possono avere fini di lucro ed è vietata ogni forma di sub concessione anche a titolo gratuito.

Verrà data priorità nella concessione degli impianti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle società ed associazioni sportive.

Articolo 3

La concessione delle palestre potrà avvenire per le seguenti attività:

Attività e manifestazioni sportive di carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento circoscritto all'uso giornaliero e comunque non continuativo

Attività o manifestazioni sportive che presuppongono un'utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di media-lunga durata e sulla base di un predefinito calendario

La Provincia ha facoltà di autorizzare usi diversi dalle attività sportive, sentiti i dirigenti scolastici.

Articolo 4

l concessionari sono tenuti a rispettare in modo scrupoloso l'orario e I’utilizzo degli impianti come da provvedimento di concessione.

L‘utilizzo degli impianti deve avvenire alla presenza di un responsabile della società concessionaria indicato previamente all’Amministrazione Provinciale e al Dirigente dell’Istituto.

I concessionari sono responsabili di quanto avviene nell‘impianto durante le loro attività.

Qualora un danno non sia attribuibile al singolo concessionario sono responsabili in solido tutti i concessionari che utilizzano l'impianto e non siano in grado di dimostrare la loro estraneità.

E' fatto divieto di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre od alterare la disponibilità della palestra. Ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere preventivamente autorizzata dall‘Amministrazione Provinciale.

E' fatto obbligo a chiunque pratichi attività negli impianti in oggetto, di indossare idonee calzature che non danneggino la pavimentazione né compromettano la normale funzionalità delle strutture.

E' consentito di utilizzare le strutture in oggetto per organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico, negli impianti collaudati ed omologati. secondo le prescrizioni di legge e previa richiesta debitamente autorizzata.

l concessionari delle palestre sono responsabili degli incidenti, infortuni e danni che dovessero derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

L’Amministrazione Provinciale e l’Istituto Scolastico interessato risponderanno esclusivamente dei danni derivanti dalla struttura, ove la medesima sia stata correttamente usata.

(2)

Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche 2 di 4

Non potranno accedere alle strutture. sebbene regolarmente iscritti e facenti parte delle società o degli organismi concessionari delle palestre, quei soggetti che non risultino coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni ed i danni alle persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività.

L‘elenco degli iscritti e copia delle relative polizze assicurative dovranno essere depositati presso I'Amministrazione Provinciale prima dell'inizio dell‘attività.

Dopo l’utilizzo i locali devono essere sgombrati dei materiali, degli strumenti e degli altri oggetti introdotti per l'occasione, a cura del concessionario. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti delle strumentazioni e degli oggetti suddetti.

Il concessionario provvederà, dopo ogni utilizzo, alla pulizia dei locali che dovranno essere lasciati in condizione di poter essere agevolmente utilizzati da altri soggetti.

Articolo 5

La domanda per l’utilizzo dei locali dovrà essere indirizzata all‘Amministrazione Provinciale sugli appositi modelli predisposti.

Le società e le associazioni sportive interessate allo svolgimento della pratica sportiva nelle palestre dovranno accompagnare la domanda di cui sopra con l'apposita certificazione attestante l’affiliazione a Federazioni e/o Enti di Promozione dello Sport riconosciuti dal CONI e produrre copia del proprio statuto o regolamento interno.

Dovrà altresì essere allegata dichiarazione di aver preso piena visione degli impianti.

Per le attività e manifestazioni di carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento circoscritto all’uso giornaliero e comunque non continuativo, la domanda dovrà pervenire, con i documenti predetti, almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione che si intende realizzare nell’impianto sportivo. Si può far riferimento a documenti presentati con precedente domanda.

Sulla base delle domande che saranno pervenute nel citati termini e delle ore settimanali richieste, si addiverrà alla predisposizione dei calendari dando priorità alle società o associazioni sportive dotate di settore giovanile, partecipanti a campionati indetti da Federazioni o Enti di Promozione dello Sport riconosciute dal CONI.

Nel caso in cui le ore richieste siano superiori a quelle disponibili, la Giunta Provinciale potrà definire un piano di ripartizione eventualmente utilizzando anche altri impianti.

Articolo 6

Le autorizzazioni all'uso delle palestre verranno rilasciate con provvedimento del dirigente nel quale saranno indicate le misure e le modalità di pagamento del canone. Detto canone sarà determinato dalla Giunta Provinciale, sentita la Commissione Pubblica Istruzione. Il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per i massimali che saranno di volta in volta indicati in concessione a copertura di tutti i danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività. Il dirigente del servizio valuterà in base alla richiesta e alle caratteristiche della manifestazione l’eventuale richiesta di una cauzione fideiussoria.

Per le attività occasionali e saltuarie, il pagamento del canone dovrà comunque essere effettuato prima dello svolgimento dell'attività.

Per le attività di tipo stagionale, il pagamento andrà effettuato entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e, comunque, a mensilità anticipata.

(3)

Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche 3 di 4

Il canone orario dovrà essere versato dal concessionario direttamente alla Tesoreria dell‘Amministrazione Provinciale per tutte le ore autorizzate sulla base del calendario predisposto indipendentemente dal minore utilizzo degli impianti.

Non saranno ammissibili rinunce temporanee. Le assegnazioni degli impianti, salvo revoca o sospensione disposta dall’Amministrazione, si intendono in generale per tutta la stagione sportiva ossia sino alla fine del mese di maggio, salvo proroghe espressamente autorizzate dall’amministrazione.

Eventuali rinunce anticipate e definitive dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza delle stesse.

Qualora nel corso dell‘anno il concessionario di un impianto ritenga di ridimensionare l’attività programmata e/o di non utilizzare la medesima struttura sportiva per il monte di ore settimanali assegnato dovrà darne anticipata tempestiva comunicazione al dirigente che ha rilasciato l’autorizzazione almeno 15 gg. anteriori alla data di decorrenza.

Il Dirigente provvederà a rilasciare nuova concessione e a riprogrammare le ore residue venutesi a liberare.

Non saranno ammesse comunicazioni o dichiarazioni a posteriori di minor utilizzo degli impianti da parte dei concessionari.

Il canone sarà dovuto tenendo conto delle variazioni intervenute e correttamente eseguite.

Articolo 7

Il canone di concessione è stabilito annualmente in misura oraria dalla Giunta Provinciale. sentita la commissione consiliare, su relazione del competente servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

dimensione dell’impianto particolare pregio dell'impianto

fruizione a pagamento da parte del pubblico usurabilità dell‘impianto

consumi energetici.

La Giunta Provinciale può stabilire la riduzione del canone per le attività sportive nel settore giovanile e può prevedere la concessione gratuita per attività di particolare interesse sociale e culturale.

Articolo 8

Gli Istituti scolastici dovranno comunicare, entro il termine del venti di settembre di ciascun anno, le ore durante le quali intendono utilizzare, per finalità didattiche e dei gruppi sportivi d’istituto, le strutture sportive in argomento.

Ove gli istituti scolastici non provvedano entro tale termine l'Amministrazione provinciale diffida l’Istituto a provvedervi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per eventi particolari non programmati come al comma 1, l’Istituto scolastico ha la priorità sugli altri concessionari.

(4)

Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche 4 di 4

Articolo 9

La Provincia verifica, in collaborazione con il personale degli Istituti scolastici, il corretto svolgimento dell’attività assentila. A tal fine dovrà essere consentito, anche durante lo svolgimento dell’attività, il pieno accesso al personale incaricato di controllare il rispetto delle condizioni d'uso dettate dal presente regolamento o dell’atto di concessione.

La concessione degli impianti potrà essere revocata o sospesa temporaneamente dall'Amministrazione Provinciale per inosservanza delle regole, oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettate dal presente regolamento e di quanto prescritto con lo specifico atto di concessione ed ancora per danneggiamenti, intenzionati o derivanti da negligenza alle strutture ed alle dotazioni degli impianti sportivi.

In caso di inadempienza nel risarcire l’amministrazione provinciale dei danni causati verrà precluso l'utilizzi di tutte le strutture sportive della Provincia.

Riferimenti

Documenti correlati

178/2020 prevede che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno

633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” (v. L’applicazione del regime agevolativo di

Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali – Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi

deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;

I giudizi interessati dalla definizione per i quali il contribuente ha chiesto al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e

e gestione di impianti sportivi responsabile delle attività connesse alle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva, società. ed

178/2020 prevede, infatti, che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Tale orientamento è conforme all’indirizzo assunto da ultimo in materia dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). Detto