N. 135
Oggetto: Pratica num. 391/VV/2009 - Quesito proposto dalla dott.ssa Prima, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Alpha, sui termini di permanenza presso l’ufficio di sorveglianza.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 novembre 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito posto dalla dott.ssa Prima, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Alpha, la quale richiede “se la non applicazione della disciplina dei termini massimi all'ufficio e al Tribunale di sorveglianza, in quanto funzioni specialistiche” significhi che non è previsto alcun termine e ”che pertanto, il Giudice di sorveglianza può mantenere l'ufficio senza limiti temporali”;
- considerato che la materia è interamente disciplinata, in sede di normazione secondaria, dal
“Regolamento” avente ad oggetto i termini di permanenza massimi nell'incarico presso lo stesso ufficio, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 marzo 2008 e che stabilisce espressamente che lo stesso non si applichi ai Tribunali dei Minorenni, ad eccezione delle funzioni esclusive di GIP/GUP, sicché non si applica ai magistrati di sorveglianza inseriti nell’ambito dei Tribunali dei Minorenni stessi (così come non si applica ai Tribunali ed Uffici di Sorveglianza) (cfr. par. VI della Relazione illustrativa al citato Regolamento e artt. 1 e 2 del Regolamento 13.3.2008),
all’unanimità delibera
di rispondere che la normativa sui termini massimi di permanenza nel medesimo incarico non si applica a Tribunali ed Uffici di Sorveglianza, e che, pertanto, i giudici di sorveglianza non sono ricompresi tra i magistrati per i quali è previsto un limite temporale di permanenza nell'ambito dell'ufficio”.