• Non ci sono risultati.

20 del 2005 nel quale si afferma che “il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "20 del 2005 nel quale si afferma che “il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Completa attuazione del processo di decentramento in materia di lavoro di cui alla legge regionale 20 del 5 dicembre 2005

Visto

• Il disposto di cui alla legge 59/97 (c.d. Legge Bassanini) che prevede un progressivo trasferimento di competenze e funzioni dallo Stato alle Regioni, ed Enti Locali.

• Il D. Lgs 469/97 art 4 comma 1 lettera a) con il quale vengono attribuite alle Province le competenze in materia di collocamento meglio specificate nel comma 1 articolo 2 del medesimo decreto.

• L’art. 4 comma 1 della L.R. 20 del 2005 nel quale si afferma che “il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; è istituito dalla Regione e dalle Province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge”, attribuendo pertanto alle Province un ruolo di coordinamento delle politiche del lavoro su base territoriale.

• L’ art. 6 commi 1° e 3° della stessa legge nel quale si afferma che “Sono attribuite alle Province, nell’ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e successive modifiche e integrazioni” e inoltre “alle Province sono attribuite la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.”

• L’art. 14 comma 1 della medesima nel quale si afferma che “le Province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 7, istituiscono proprie strutture denominate “Centri dei servizi per il lavoro”, al fine di assicurare l’integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.”

• L’art. 15 commi 1 e 2 della sopracitata norma nel quale si afferma che “è istituita l’Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività dell’Agenzia sono esercitate in conformità della programmazione e degli indirizzi regionali. L’Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell’esercizio delle funzioni della Regione e delle Province, collaborando al raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle Province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.”

Vista la proposta di modifica della L.R. 20 del 5 dicembre 2005, in particolare degli articoli 14 e 15, consegnata informalmente alle Province, dall’ Assessore Regionale al Lavoro, nel corso dell’incontro tenutosi a Cagliari, mercoledì 30 marzo, presso l’ Assessorato Regionale al Lavoro, il cui testo viene riportato in allegato al presente atto

Considerato

• Che gli Assessori Provinciali al Lavoro hanno manifestato il proprio dissenso riguardo alla succitata proposta di modifica della legge regionale 20/05 in un documento organico, consegnato all’Assessore Regionale al Lavoro in data 30 Marzo 2011, in quanto ritenuta lesiva delle competenze assegnate alle Province in materia di lavoro con la legge regionale 20/05 in esecuzione di quanto disposto dalla Legge 59/97 e dal D. Lsg 469/97.

• Che il disposto degli articoli: 4, 1° comma e 6 della legge regionale 20/05 vengono vanificati dalla proposta di modifica dell’art. 14 che impedisce di fatto alle Province di esercitare le proprie competenze , in quanto trasferisce i CSL , che sono gli uffici attraverso i quali le Province esercitano le proprie competenze, “…..nell’ambito organizzativo dell’Agenzia Regionale per il lavoro la quale ne assume gli oneri di funzionamento ed il personale.”

(2)

• Che la normativa in materia di lavoro è di natura concorrente e pertanto la Regione Sardegna non può sovvertire quanto stabilito dalla normativa statale spogliando di fatto le Province delle competenze loro assegnate.

• Che inoltre la proposta non rispetta le procedure previste, eludendo il confronto necessario in sede di conferenza permanente Regione Enti Locali e il parere del Consiglio delle Autonomie Locali indispensabili per l’emanazione o le modifiche di legge di competenza del Consiglio Regionale della Sardegna.

Che la proposta di modifica dell’art. 14 L.R. 20/2005 attua una violazione malcelata del D.lgs 469/1997, art. 4, comma 1. Infatti la mancata modifica degli articoli 4 e 6 della legge 20/2005, che attribuisce le competenze alle Province, non basta ad escludere la violazione dell’obbligo di delega alle stesse, perché tali competenze non sono reali se alle Province vengono tolti gli strumenti per la loro implementazione, ossia il personale e la struttura del CSL e le relative risorse finanziarie.

• Che con il comma 3 Bis art. 14 della proposta di modifica in oggetto si pone l’attività delle Province, Enti locali dotati di propria autonomia costituzionalmente garantita, sotto la direzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;

• Che la gestione delle politiche del lavoro nella Regione non può essere sganciata dalla democrazia partecipata, espressione dei territorio attraverso gli organi democraticamente eletti.

• Che il nuovo modello verticistico, improntato ad un neocentralismo regionale, vede alla guida dello stesso, un Direttore nominato, organo monocratico espressione e di diretta promanazione della maggioranza di turno, concentrando pericolosamente tutte le politiche del lavoro dell’intera Regione nelle mani di una sola persona, che è espressione degli accordi politici tra le forze delle alterne maggioranze.

Rilevato

• Che le Province sono state chiamate a gestire il decentramento delle competenze in materia di lavoro in assenza di attribuzione di risorse stabili e storicizzate;

• Che le nuove competenze di cui alla legge 20/05 sono state avviate dalle Provincie nel 2005 mediante l’ausilio:

a) del personale ministeriale assegnato alle Province, attraverso un Protocollo d’Intesa tra Regione Sardegna e Ministero del Lavoro, non sostenuto già all’origine da adeguata dotazione finanziaria, dotazione che continua a diminuire in quanto…….non sono stati più finanziati dal Ministero i fondi per il potenziamento dei servizi per l’impiego, inizialmente assegnati. Inoltre è stata manifesta la volontà di portare le risorse riconosciute per il personale ad esaurimento con il pensionamento degli ex Ministeriali.

Nel contempo la Regione non ha provveduto alla ricontrattazione delle risorse dopo il primo triennio, così come previsto negli accordi con il Ministero. Questo personale, seppur esperto nelle procedure amministrative tipiche degli Uffici di collocamento, non era in possesso delle competenze e qualifiche necessarie all’erogazione dei nuovi servizi previsti dalla riforma. Le competenze del personale dipendente (ex-ministeriali e dipendenti provinciali) sarebbero dovute essere sviluppate attraverso una ulteriore specifica misura del P.O.R Sardegna, sempre ventilata ma mai realizzata, nonostante la disponibilità delle risorse;

b) del personale precario contrattualizzato nell’ambito di progetti sperimentali, dapprima finanziati con risorse del POR Sardegna 2000/2006 e successivamente dal giugno 2009 con finanziamenti di volta involta recuperati dai fondi ordinari di Bilancio della Regione;

• Che si sta realizzando un evidente paradosso programmatorio, infatti, la legge ha definitivamente reso istituzionale ciò che nella realtà dei fatti era ancora in piena fase sperimentale. Il FSE, sebbene destinato a sostenere attività integrative e sperimentali e non istituzionali, continuava ad essere l’unico strumento finanziario disponibile per sostenere i servizi erogati dal personale convenzionato. Tale situazione paradossale si è progressivamente aggravata con il concludersi della programmazione 2000-2006: il personale convenzionato ha garantito l’erogazione dei servizi previsti dalla riforma operando in una situazione di progressiva difficoltà, generata dalle continue proroghe contrattuali, che la Regione Sardegna ha proposto di risolvere con la succitata proposta di modifica della

(3)

legge 20/05, usando strumentalmente la condivisibile stabilizzazione dei lavoratori come giustificazione per sottrarre le competenze alle Province.

• Che non è assolutamente ammissibile che lo Stato e la Regione possano attuare un complesso processo di decentramento di funzioni alle Province senza che lo stesso non sia accompagnato da una idonea assegnazione di risorse finanziarie congrue e stabili, nonchè di una adeguata dotazione di personale.

• Che le Province hanno presentato al tavolo regionale delle ipotesi relative al consolidamento dei servizi per il lavoro e alla stabilizzazione degli operatori in servizio che non necessitano della modifica della LR 20 del 2005.

Il Consiglio Provinciale Viste le considerazioni di cui in premessa:

• Condividendo il documento presentato dagli Assessori Provinciali competenti ritiene irricevibile la proposta di modifica della legge regionale 20/05 presentata dall’Assessore al Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna in quanto in evidente contrasto con i principi di sussidiarietà e di decentramento, sanciti dalle disposizioni comunitarie e recepite dall’ordinamento giuridico italiano con la legge 59/97 e dal Protocollo sottoscritto il 27 luglio 2010 dal Presidente dell’UPI Castiglione e dal Ministro del Lavoro Sacconi.

• Chiede che la legge 20/05 non venga modificata, ma che alla stessa venga data piena attuazione anche attraverso la definitiva storicizzazione delle risorse finanziarie che consentano la stabilizzazione del personale precario dei servizi per il lavoro, anche avvalendosi di quanto disposto dall’art 2 comma 7 della Legge Regionale 10/2011, per concludere a distanza di 14 anni il decentramento in capo alle Province delle funzioni in materia di lavoro.

Data_____________

Assessori Provinciali al lavoro

Provincia di Cagliari ________________________

Provincia di Carbonia Iglesias ________________________

Provincia di Medio Campidano ________________________

Provincia di Nuoro ________________________

Provincia di Ogliastra ________________________

Provincia di Olbia Tempio ________________________

Provincia di Oristano ________________________

Provincia di Sassari ________________________

Unione Province Sarde ________________________

Riferimenti

Documenti correlati

• di dare atto che l’Azione 1 prevista dal bando riguarderà esclusivamente l’attivazione di tirocini aventi le caratteristiche previste dall’ articolo 11 del

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere II Sessione anno 2005. Sezione A -

1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino

Srl” con sede legale in Iglesias, Via Nazario Sauro n.2 e unità produttiva in Portoscuso, zona industriale Portovesme... Vista la richiesta d’inserimento di lavoratori

Il numero delle ore in esubero è limitato: alla fine dell’anno il saldo delle ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto non può superare le

Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesim\o, essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento da parte

Se sei dipendente di una pubblica amministrazione ti può interessare sapere quali sono i tuoi diritti e i tuoi doveri.. Ecco la disciplina applicabile

P.G. n.5/06 del 05107/2006 del Distretto Minerario di Catania) identificata Catasto nel foglio di mappa n"26 de7 Comune di Barcellona P.G., part.I25,