GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013
AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Determinazione n. 13/SA del 13/01/2015
Oggetto: Autoscuola “Quasar”, con sede in Santadi, Via Camposanto, 10.
Utilizzo temporaneo insegnante supplente.
Il Dirigente
Premesso che l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall’art.
105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato l’attività, e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività, attribuisce alle province la funzione relativa alla vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole;
Vista l’istanza presentata dal Sig. Ghiani Giorgio, in qualità di rappresentante legale dell’autoscuola in oggetto, con la quale chiede l’utilizzo temporaneo in qualità di insegnante supplente del Sig. Bardi Giampaolo, e l’estromissione del Sig. Fanari Rinaldo;
Visto l’art. 123 del Decreto Legislativo n. 285/92;
Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 317/95, art. 8, comma 3, come modificato e integrato dall’art. 6, comma 4 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2014, n. 30;
Vista la documentazione allegata, da cui risulta il possesso dei requisiti professionali in capo al Sig.
Bardi Giampaolo;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107:
DETERMINA
-Di autorizzare il Sig. Ghiani Giorgio, rappresentante legale dell’autoscuola in oggetto, all’utilizzo temporaneo del Sig. Bardi Giampaolo, già facente parte dell’organico dell’autoscuola Quasar avente sede in Giba, Via Roma, 33, quale insegnante supplente presso l’autoscuola in oggetto, al posto del Sig. Fanari Rinaldo, ora estromesso dall’organico e del quale viene contestualmente ritirato il relativo tesserino;
-Di rendere noto che la supplenza temporanea sarà consentita per un periodo non superiore a sei mesi, trascorsi i quali il titolare dell’autoscuola dovrà inserire nell’organico un nuovo insegnante, pena la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
-Di comunicare al titolare dell’autoscuola e all’Ufficio Motorizzazione Civile competente, l’adozione del presente atto.
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu