• Non ci sono risultati.

VIDEOLAVORO 28 maggio I rapporti di lavoro negli ETS e novità in area lavoro nel decreto Rilancio. A cura di Bruno Bravi e Umberto Ceriani

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VIDEOLAVORO 28 maggio I rapporti di lavoro negli ETS e novità in area lavoro nel decreto Rilancio. A cura di Bruno Bravi e Umberto Ceriani"

Copied!
46
0
0

Testo completo

(1)

VIDEOLAVORO 28 maggio 2020

I rapporti di lavoro negli ETS e novità in area lavoro nel decreto Rilancio

A cura di Bruno Bravi e Umberto Ceriani

(2)

Cassa integrazione ordinaria (art. 68)

• Il comma 1 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24/4/2020, n. 27, viene sostituito, prevedendo che ai datori di lavoro che dovessero esaurire le nove settimane previste di intervento della c.i.g., potranno usufruire, entro il 31 agosto, di ulteriori cinque settimane.

• Alle medesime aziende, una volta esaurite le 9+5 settimane entro il 31/8, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore

periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per

periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020. Per i datori di

lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, spettacolo dal

vivo, parchi divertimento, sale cinematografiche, è possibile

usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi

precedenti al 1° settembre.

(3)

Cassa integrazione ordinaria (art. 68)

• Viene ripristinata l’obbligatorietà dell’informazione,

consultazione ed esame congiunto con le oo.ss. ,da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. (Obbligatorietà che era stata

eliminata solo 25 giorni prima, ad opera della legge di conversione del d.l. n.

18).

• La domanda di accesso al trattamento di c.i.g. deve essere

presentata entro la fine del mese successivo (e, quindi, non più entro il quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per quanto riguarda le domande riferite a periodi di sospensione/riduzione che hanno avuto inizio tra il 23/2 ed il 30/4, la scadenza per la presentazione è comunque fissata al 31/5/2020 (termine

perentorio) .

(4)

ANF ed assegno ordinario FIS (art. 68)

• Ai beneficiari di assegno ordinario Fis, e limitatamente alla causale “emergenza Covid-19”, viene riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare, alle medesime condizioni dei

lavoratori ad orario normale.

(5)

Cisoa (art. 68)

• Il trattamento di Cisoa richiesto per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19 è concesso in deroga ai limiti di

fruizione riferiti al singolo lavoratore ed al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23/2 al 31/10/2020 e comunque con termine del periodo entro il 31/12/2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

• La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di

sospensione lavorativa. Per quelle relative a periodi tra il 23/2 ed il 30/4, il termine è fissato al 31/5/2020 (termine perentorio) .

• Le integrazioni salariali Cisoa sono concesse dalla sede Inps

territorialmente competente.

(6)

Cigo per aziende già in Cigs (art. 69)

• Anche per le aziende che alla data del 23 febbraio scorso avevano in corso un trattamento di Cigs, viene previsto un incremento di cinque settimane di spettanza della Cigo, da utilizzare (in aggiunta alle originarie 9) entro il 31/8 p.v., nonché la concessione di ulteriori quattro settimane da usufruire tra il 1° settembre ed il 31 ottobre nel caso di completa fruizione delle 9+5 settimane entro il 31 agosto.

Si ricorda che la concessione del trattamento ordinario sospende e

sostituisce il trattamento straordinario di cig già in corso.

(7)

Cassa in deroga (artt. 70 e 71)

• Analogamente a quanto previsto per la Cigo, anche per la Cigd viene previsto l’incremento di ulteriori 5 + 4 settimane, da

usufruire con le modalità e nei tempi già visti, ma solo per i dipendenti già in forza alla data del 25 marzo scorso

(previsione introdotta dall’art. 71, il quale ha provveduto ad inserire nel d.l. n. 18, l’art. 22-quater che, appunto, così

dispone).

• E’ stato inoltre inserito l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento delle

integrazioni salariali (secondo le modalità stabilite dall’Istituto) entro

il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è collocato

il periodo di integrazione salariale.

(8)

Cassa in deroga (art. 71)

• Sempre mediante l’introduzione del nuovo art. 22-quater nell’ambito del d.l. 18, è stato inoltre previsto che, per i soli periodi successivi alle nove settimane, i trattamenti di

integrazione vengano concessi direttamente dall’Inps (senza, quindi, procedere attraverso le Regioni).

• A tal fine i datori di lavoro devono inviare telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps, che a sua volta provvede all’erogazione delle prestazioni previa verifica, anche prospettica, dei limiti di spesa.

• Per i datori di lavoro con sedi in più Regioni il trattamento può

essere riconosciuto dal Ministero del lavoro.

(9)

Pagamento diretto dall’Inps (art. 71)

• Per i datori di lavoro che richiedono all’Inps il pagamento

diretto delle integrazioni salariali, viene previsto il seguente iter:

1) La domanda dovrà essere trasmessa:

a) entro il giorno 15 del mese di inizio del periodo di sospensione/riduzione;

b) entro i 15 gg. successivi alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, per i periodi tra il 23/2 ed il 19/5.

2) Le Amministrazioni competenti autorizzano le domande entro il giorno 5 del mese successivo;

3) Entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello nel quale è

collocato il periodo di cig, i datori di lavoro comunicano all’Inps

i dati necessari per il pagamento delle prestazioni;

(10)

Pagamento diretto dall’Inps (art. 71)

Segue

4) L’Inps autorizza la domanda ed anticipa il 40% delle ore di cassa autorizzate nel periodo;

5) Entro 30 gg. dall’anticipo, i datori di lavoro trasmettono i dati completi delle ore di effettivo utilizzo della cassa e l’Inps

provvede al pagamento del residuo 60% oppure al recupero degli importi indebitamente anticipati

N.B.: Il mancato rispetto dei termini di presentazione all’Inps dei dati, comporta che il trattamento di integrazione ed i relativi oneri rimarranno

a carico del datore di lavoro.

(11)

Congedi parentali (art. 72)

• Previsto l’innalzamento a 30 giorni dei congedi parentali

«aggiuntivi», di cui possono fruire i genitori lavoratori

dipendenti (nonché iscritti alla Gest. Sep.) del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni, nonché l’estensione del relativo periodo di possibile fruizione sino al 31 luglio.

• Si ricorda che per tale congedo è riconosciuta un’indennità in misura pari al 50% della r.m.g. nonché la contribuz. figurativa.

Promemoria condizioni:

- Fruizione alternativa fra i genitori

- Nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore che sia

beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non

lavoratore.

(12)

Congedi parentali (art. 72)

• Viene aumentato a 1.200 Eu. il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting da utilizzare in

alternativa al prolungamento del congedo parentale. Per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato

accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso, il limite complessivo aumenta dai precedenti 1.000 a 2.000 Eu.

• Può essere concesso al richiedente anche per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-

educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e

ricreativa nonché ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

• L’eventuale fruizione è incompatibile con la fruizione del

bonus asilo nido.

(13)

Congedi parentali (art. 72)

• Viene inoltre previsto che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni hanno diritto di

astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di

indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

• Le condizioni sono le medesime riportate nella slide precedente.

(14)

Permessi legge 104/1992 (art. 73)

• Sono stati altresì incrementati i permessi retribuiti ex lege n.

104/1992, elevandoli di dodici giornate complessive

usufruibili nel corso dei mesi di maggio e giugno 2020.

(15)

Licenziamenti per g.m.o. (art. 80)

• Viene esteso, dagli originari due, a cinque mesi (decorrenti dal 17 marzo 2020 – data di entrata in vigore del d.l. n. 18) il periodo entro il quale è precluso al datore di lavoro di

comminare licenziamenti collettivi e individuali per

giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

• Se nel periodo dal 23/2 al 17/3 si fosse proceduto al

licenziamento per g.m.o., viene resa possibile in qualunque

momento la revoca del recesso purché contestualmente si

faccia richiesta del trattamento di c.i.g. con decorrenza dalla

data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso il

rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di

continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

(16)

Lavoratori domestici (art. 85)

• A favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere alla data del 23 febbraio scorso uno o più contratti di lavoro per una durata

complessiva superiore a 10 ore/sett. viene riconosciuta, per i mesi di Aprile e Maggio, un’indennità mensile pari a 500 Eu. per ciascun mese, che non concorre alla formazione del reddito.

• Condizioni:

- Esclusi i lavoratori domestici conviventi

- Incumulabilità con gli altri bonus di qualsiasi genere, con reddito di emergenza, reddito di cittadinanza

- Non spetta ai titolari di pensione (ad eccezione dell’assegno

ordinario di invalidità), nonché ai titolari di rapporto di lavoro

dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

(17)

Lavoro agile (art. 90)

• Il diritto al lavoro agile – già previsto per i dipendenti disabili o immunodepressi ovvero per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile o immunodepressa – è stato esteso, per il settore privato e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, anche ai genitori

lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, anche in assenza degli accordi individuali.

• A condizione che:

- Tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa

- In famiglia non ci sia un altro genitore non lavoratore ovvero beneficiario di integrazione salariale per sospensione o

cessazione dell’attività.

(18)

Naspi e Dis-Coll (art. 92)

• Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 aprile, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza (a condizione che il percettore non sia

beneficiario di una delle varie indennità previste dal decreto

Cura Italia).

(19)

Contratti a termine (art. 93)

• L’art. 93 del D.L. 34/2020 consente di non indicare la casuale sul rinnovo o la proroga dei contratti a termine che erano in corso di esecuzione al 23.02.2020, fino al 30.08.2020.

• N.B.: in caso di rinnovo, è comunque necessario rispettare il periodo di stop & go.

• La novità risulta quindi di portata molto limitata, escludendo dal nuovo regime tutti i contratti scaduti prima del 23.02.2020, così come quelli stipulati per la prima volta dopo tale data.

• In relazione a quest’ultimi rapporti resta obbligatoria l’indicazione

della causale qualora sia necessario un rinnovo, nonché in caso di

proroga che allunghi il rapporto oltre i 12 mesi complessivi.

(20)

Contratti a termine (art. 94)

• Per la promozione del lavoro agricolo viene consentito di

attivare rapporti a termine di 30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30 giorni, con percettori di ammortizzatori sociali a 0 ore,

NASpI, DIS-COLL nonché reddito di cittadinanza. Questi

percettori, ove accetteranno detti rapporti, non perderanno

le relative indennità a carico dell’INPS.

(21)

Emersione lavoro nero (art. 103)

• Dal 1° giugno al 15 luglio si potrà regolarizzare il rapporto di lavoro

«in nero» dei lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (domestici, badanti, baby sitter), nonché dei lavoratori appartenenti ai settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, nonché della pesca ed acquacoltura.

• Due le possibilità previste:

a) Emersione dei rapporti «in nero» di lavoratori italiani e stranieri b) Regolarizzazione di cittadini extracomunitari con permesso di

soggiorno scaduto dal 31/10 scorso, che potranno richiedere un

permesso di soggiorno temporaneo (valido solo in Italia) della

durata di sei mesi dalla presentazione della richiesta.

(22)

Mobility manager (art. 229)

• Le imprese e le P.A. con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un

Comune con popolazione superiore a 50mila abitanti, entro il 31/12 di ogni anno sono tenute ad adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti.

• A tal fine devono nominare un mobility manager, il cui compito sarà quello di promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone.

• Le modalità attuative della norma sono demandate ad un

successivo decreto interministeriale Ambiente/Trasporti.

(23)

Responsabilità rischio contagio

• La normativa emergenziale qualifica i casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro come infortuni sul

lavoro.

• Quando si è in presenza di un infortunio sul lavoro può

emergere anche una responsabilità civile (risarcimento danni subiti dal lavoratore) o penale (reati contro la persona) del datore di lavoro ove risulti accertato che è venuto meno

all’obbligo di adottare ‘’le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro’’

(art. 2087 Cod. Civ.) .

• Fortunatamente, la responsabilità del datore non è oggettiva.

(24)

Responsabilità rischio contagio

• Infatti, perché possa emergere una responsabilità del datore di lavoro, occorre che:

- sia accertato l’inadempimento (cioè la violazione degli

obblighi di comportamento imposti da norme o suggeriti dalle conoscenze tecniche e scientifiche del momento)

- Sussista uno specifico nesso causale tra lo svolgimento della prestazione di lavoro, la mancata osservanza dell’obbligo di protezione e il danno all’integrità psicofisica del lavoratore.

• E’ quindi necessario applicare con scrupolo le misure di sicurezza previste dal protocollo del 24 aprile scorso,

adottando se necessario, attraverso un protocollo aziendale, ulteriori misure al fine di adattarle allo specifico contesto

produttivo di riferimento.

(25)

2 5

I RAPPORTI DI LAVORO E DI VOLONTARIATO NELLA RIFORMA DEL

TERZO SETTORE

Dott. Umberto Ceriani

(26)

La Riforma

Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.lgs. 117/2017 denominato «Codice del Terzo Settore» emanato in attuazione della Legge Delega 106/2016 per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Scopo dell’intervento era armonizzare in un unico testo la normativa disorganica e frammentaria includendo un fenomeno sociale in crescita costante.

L’ambito di applicazione – Art. 4 comma 1

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

(27)

La Riforma

Soggetti esclusi – Art. 4 comma 2 e 3

Non sono enti del Terzo settore:

le amministrazioni pubbliche

le formazioni e le associazioni politiche,

i sindacati

le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche

le associazioni di datori di lavoro

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – Art. 8

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori.

(28)

Limiti e tutele

Distribuzione indiretta di utili – Art. 8, comma 3

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

• a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

• b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h

(29)

Sanzioni

Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi – Art. 91

In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

(30)

Lavoro

Lavoro negli enti del Terzo settore – Art. 16

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

(31)

Lavoro

Ambito applicativo degli Artt. 8 e 16

Sulla base del quadro normativo riportato analizziamo alcuni aspetti che occorre approfondire:

Decorrenza delle disposizioni

Ambito soggettivo di applicazione

Ambito oggettivo di applicazione

Decorrenza delle disposizioni

In base alle note ministeriali n. 12604 del 29/12/2017 e n. 2088 del 27/02/2020, tenuto conto che le disposizioni di cui agli artt. 8 e 16 del CTS non sono legate da un nesso di riconducibilità al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi RUNTS), esse sono immediatamente applicabili a decorrere dal 3 agosto 2017.

Si applica il principio di irretroattività delle leggi per i rapporti di lavoro già in essere prima di tale data.

(32)

Lavoro

Ambito soggettivo di applicazione

ODV e APS

Per tutta la durata del periodo transitorio, in base al combinato disposto degli artt. 101, comma 2 e 102 comma 1, lett. A) l’art. 8 comma 3, lett. B) si applicherà alle ODV e APS iscritte nei rispettivi registri.

ONLUS

Per questi enti nel periodo transitorio continua ad applicarsi la disciplina prevista dall’art. 10, comma 6, lett. E) D.lgs. 460/1997 che fissa la misura del differenziale di soglia al 20% in luogo del 40% previsto dall’art. 8 comma 3 CTS.

(33)

Lavoro

Ambito oggettivo di applicazione

Il comma 3, lett. B) art. 8 permette una deroga alla corresponsione di compensi superiori del 40% rispetto ai CCNL solo per tre attività di interesse generale individuate all’art. 5 ed ossia:

• b - interventi e prestazioni sanitarie;

• g - formazione universitaria e post-universitaria;

• h - ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Per queste attività la deroga è ammessa solo qualora la professionalità da assumere è fondamentale per lo svolgimento di tali attività di interesse generale. Occorre dimostrare tramite adeguata documentazione (a partire dal CV del candidato) i motivi della deroga.

(34)

Lavoro

Valori retributivi

L’art. 8, comma 3, lett. B) e l’art. 16 fanno riferimento all’art. 51 D.lgs. n.

81/2015 che costituisce il parametro di riferimento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

In base alla disposizioni della nota ministeriale del 27/02/2020 deve essere presa a riferimento anche la parte variabile della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

Precisazione necessaria da parte del Ministero poiché il riferimento alla RAL aveva creato non pochi dubbi interpretativi. Il rispetto di tale parametro è verificato in bilancio o nella relazione di missione.

(35)

Compensi ad amministratori

1 – Enti del Terzo Settore

La normativa prevista dall’art. 8, comma 3, D.lgs. 117/2017 si applica anche agli amministratori come abbiamo analizzato in quanto si considera distribuzione indiretta di utili «la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.»

Si tratta di una disposizione normativa a maglie larghe rispetto a quella prevista per le Onlus in quanto non viene fissata una soglia annua da rispettare.

(36)

Compensi ad amministratori

2 – Onlus

Le disposizioni relative alle Onlus sono state abrogate dal CTS, ma restano temporaneamente in vigore durante il periodo transitorio; si applicheranno quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione dell’UE in merito alle nuove misure fiscali previste dalla Riforma e non prima dell’operatività del RUNTS.

Trova quindi ancora applicazione l’art. 10, comma 6, D.lgs. 460/1997 che introduce la possibilità di retribuire gli amministratori entro il limite annuo non superiore al compenso massimo previsto per il presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.

Se l’ente si adeguerà alla Riforma verrà meno il regime delle Onlus e subentrerà la nuova normativa, in alternativa l’ente dovrà devolvere il proprio patrimonio tenuto conto dell’abrogazione del D.lgs. 460/1997.

(37)

Compensi ad amministratori

3 – Associazioni Sportive Dilettantistiche

In origine l’art. 90 della legge. 289/2002 prevedeva «la gratuità degli incarichi degli amministratori», ma tale disposizione è stata abrogata il 22/05/2004.

Il comma 18 del medesimo articolo e l’art. 148, comma 8 TUIR prevedono un generico divieto di distribuzione indiretta degli utili ed avanzi di gestione, senza stabilire precisi parametri.

Tenuto conto però delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’Interpello n. 452/2019, finché sarà in vigore il regime delle Onlus, alle ASD si applicherà il medesimo limite retributivo per via di un’applicazione estensiva del disposto.

Successivamente all’abrogazione si applicherà invece quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo Settore.

(38)

Compensi ad amministratori

4 – Enti fuori da Terzo Settore che ricevono contributi pubblici

Per gli enti che decideranno di non conformarsi alla Riforma oppure che ne sono esclusi si applicherà l’art. 6, comma 2, DL 78/2010 che così dispone:

«La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche»

Questa disposizione non si applica ad Onlus ed Associazioni di Promozione Sociale.

(39)

Compensi ad amministratori

5 – Enti fuori da Terzo Settore che non ricevono contributi pubblici

Negli enti che non rientrano nelle categorie precedentemente elencate (come ad esempio le semplici associazioni di diritto privato e le fondazioni prive della qualifica di Onlus) è considerata legittima l’attribuzione di compensi agli amministratori.

Sentenza TAR Lombardia (88/2019) resa su parere Consiglio di Stato (1898/2018): non è possibile sostenere un principio di gratuità delle cariche in questi enti.

E’ quindi ammesso il pagamento di una retribuzione al Direttivo benché limitata alla natura non lucrativa del sodalizio. Le indicazioni contenute nel D.lgs. 117/2017 potranno costituire un parametro di riferimento in base a quanto statuito dalla sentenza del TAR.

(40)

Pubblicità compensi

Obbligo di pubblicità – Art. 14

«Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.»

(41)

Volontariato

Volontario e attività di volontariato – Art. 17

1- Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4 - Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

(42)

Volontariato

Volontario e attività di volontariato – Art. 17

5 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6 - Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Assicurazione obbligatoria – Art. 18

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

(43)

Volontariato

Promozione della cultura del volontariato – Art. 19

Le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore.

(44)

Volontariato

Registro volontari– Art. 18

Il concetto di «volontari non occasionali» da trascrivere a registro creerà criticità applicative, soprattutto in caso di verifica in quanto potrà essere difficile dimostrare che il personale volontario presente al momento dell’ispezione svolge attività come volontario in via del tutto occasionale.

Ad oggi, in merito alle modalità di tenuta del registro, non sono ancora previste modalità specifiche, si suggerisce però di fare riferimento a quanto disposto dal D.M. 16/11/1992 art. 3 in tema di Organizzazioni di volontariato.

(45)

Coronavirus

D.L. n. 14 del 9 marzo 2020

L’assoluta incompatibilità appena analizzata trova una deroga in questi momenti di emergenza sanitaria nell’art. 6 del D.L. 14/2020 denominato

«Disposizioni urgenti in materia di volontariato»:

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19, per il periodo della durata emergenziale, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, D.lgs. 117/2017.

Disapplicazione momentanea (fino al 31/07/2020 salvo proroghe) del divieto di incompatibilità tra la figura del volontario e del lavoratore retribuito.

(46)

46

Arrivederci al prossimo incontro

VideoLavoro del 18 giugno 2020

Dequalificazione e mobilità al lavoro Distacco e comando

A cura di Alessandro Ripa

Riferimenti

Documenti correlati

· lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro

Il provvedimento ANF43 dovrà, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo indeterminato

Nel dettaglio della domanda sono visibili la data di inizio di ogni periodo, il numero dei familiari divisi per tipologia, il reddito del nucleo nel periodo frazionato, la

A seguito della nuova classificazione, per la precedente categoria 01.13.2 “Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in

Sul servizio in argomento sono in corso ulteriori interventi, con l’obiettivo di fornire maggiori informazioni sullo stato di ciascuna tipologia di denunce Uniemens verso le Gestioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Sardegna e la Provincia di Carbonia Iglesias con l’assistenza di Italia Lavoro S.p.A., le cui

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Sardegna e la Provincia di Carbonia Iglesias con l’assistenza di Italia Lavoro S.p.A., le cui

Inoltre, la circolare avverte che ai fini della determinazione della base imponibile il contribuente deve procedere separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la