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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

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Academic year: 2022

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R E G I O N E V E N E T O P R O V I N C I A D I B E L L U N O R E J O N V E N E T O P R O V I N Z I A D E B E L U N

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30.07.2020

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Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione --- 3

Articolo 2 – Assimilazione all’abitazione principale --- 3

Articolo 3 – Immobili inagibili ed inabitabili --- 3

Articolo 4 – Versamenti dell’imposta municipale propria --- 5

Articolo 5 – Differimento dei termini per i versamenti --- 5

Articolo 6 – Abitazione concessa in uso gratuito --- 5

Articolo 7 – Altre aliquote agevolate --- 6

Articolo 8 – Importi minimi --- 7

Articolo 9 – Interessi --- 7

Articolo 10 – Rimborsi --- 7

Articolo 11 – Contenzioso tributario --- 8

Articolo 12 – Disposizioni finali --- 8

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Articolo 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Cortina d’Ampezzo della nuova IMU - Imposta municipale propria, in vigore dal 1 gennaio 2020 a seguito dell’abolizione dell’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La nuova imposta locale sostituisce le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed è disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Assimilazione all’abitazione principale

1. A norma dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6 della L. 160/2019 sono considerate abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 3

Immobili inagibili ed inabitabili

1. Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% di cui all’art. 1, comma 747, lett. b) della Legge 160/2019 deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico

(4)

380 (Testo unico in materia edilizia).

3. I fabbricati devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

4. A titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

5. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata, come indicato dall’art. 1 comma 747, lett. b) della Legge 160/2019, dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità da parte di un tecnico abilitato. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della predetta dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’ufficio tecnico comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

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Articolo 4

Versamenti dell’imposta municipale propria

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

2. Nel caso di versamento parziale si agirà nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Articolo 5

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e/o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- gravi calamità naturali;

- particolari situazioni di emergenza sanitaria ed eventi di natura straordinaria;

- particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione ed attestati dal Servizio Sociale del Comune.

Articolo 6

Abitazione concessa in uso gratuito

1. Gli immobili concessi in uso gratuito a parenti possono beneficiare dell’aliquota agevolata nei seguenti casi:

a) grado di parentela: 1°, 2° e 3° grado in linea retta e collaterale;

b) l’occupante e il suo nucleo familiare devono dimorare e risiedere anagraficamente nell’immobile concesso in uso gratuito;

c) per beneficiare dell’agevolazione deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto dall’ufficio tributi.

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dall’anno d’imposta 2012 e successivi.

3. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell’agevolazione.

4. L’aliquota agevolata si applica anche per le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Articolo 7

Altre aliquote agevolate

1. Possono beneficiare dell’aliquota agevolata le seguenti unità immobiliari:

a) unità immobiliare intestata ad Aziende, di cui all’art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell’azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all’attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) unità immobiliare intestata agli enti non commerciali Comunioni familiari montane concessa in comodato gratuito e destinata ad abitazione principale.

2. L’occupante e il suo nucleo familiare devono dimorare e risiedere anagraficamente nell’immobile di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1.

3. Per beneficiare dell’agevolazione deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto dall’ufficio tributi.

4. La suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. Non è necessario ripresentare le eventuali autocertificazioni già presentate per l’imposta municipale propria negli anni precedenti.

5. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell’agevolazione.

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6. L’aliquota agevolata si applica anche per le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Articolo 8 Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l’importo annuo da versare è inferiore a euro 10,33.

2. Nel caso di accertamento l’ufficio non provvederà al recupero ed all’eventuale rimborso per gli importi fino a euro 10,33. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d’imposta, si riferisce alla sola imposta senza computare sanzioni ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 9 Interessi

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, relativamente agli avvisi di accertamento emessi, e dalla data dell’eseguito versamento relativamente ai rimborsi.

Articolo 10 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune a titolo di IMU possono, su richiesta del

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Articolo 11

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Sono applicabili le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 218 del 19.6.1997

“Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente applicabile al tributo.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Riferimenti

Documenti correlati

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità

o. a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 1 (uno) punto

Art. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IUC-IMU e IUC-TASI di

c) oggetto di variazioni oggettive e soggettive denunciate al catasto, in quanto direttamente riscontrabili dalle banche dati catastali (es. attribuzione o modificazione di

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1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), da applicarsi sul territorio del Comune di Torriglia, in conformità alla