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L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: ASPETTI NORMATIVI E CASI PRATICI La responsabilità civile: aspetti definitori

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Academic year: 2022

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1. Introduzione

Questo corso si focalizza sul tema della Responsabilità Civile e delle soluzioni assicurative ad essa connesse…

In questa lezione, in particolare, vedremo come la responsabilità civile è disciplinata all’interno nel nostro Codice civile, andando ad analizzare in un primo momento gli elementi generali che la caratterizzano, per poi soffermarci sulla distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

2. Generalità

Quando si parla di responsabilità civile si fa riferimento a un comportamento che viola le norme del diritto privato, ossia di quel ramo del diritto che regola i rapporti tra cittadini, escludendo in tal modo le norme che regolano i rapporti tra cittadini e Stato o Pubblica Amministrazione.

L’unica conseguenza di un comportamento illecito, dal punto di vista civilistico, è il risarcimento del danno, ciò significa che dalla responsabilità civile non possono conseguire né reati, né sanzioni amministrative.

Inoltre, la responsabilità civile (a differenza di quella penale o amministrativa) può essere fatta valere solo attraverso un giudizio civile, che inizia a seguito di un atto di iniziativa della parte danneggiata.

Ciò premesso, si comprende perché lo Stato non ha interesse ad avviare una causa per una violazione di norme di diritto privato; quali ad esempio: la distanza tra costruzioni, la violazione di un contratto, l’inadempimento all’obbligo di pagare una somma di denaro e così via.

Le interazioni quotidiane determinano l’insorgere di rischi vicendevoli, ovvero rischi che noi imponiamo e a quali ci sottoponiamo.

Per controllarli la società ha sviluppato norme di condotta ragionevoli; quando tali norme sono violate, ne può risultare un danno, ed i suoi costi devono essere sopportati da colui che ha violato tali norme, individuato come il “responsabile”.

Inoltre, l’ammontare del risarcimento deve corrispondere al danno effettivamente subito dalla vittima.

Sotto un profilo squisitamente “economico”, l’istituto della responsabilità civile ha come scopo primario quello di individuare i cosiddetti “incentivi” per promuovere un comportamento efficiente.

La responsabilità ha la funzione di indurre i cittadini a considerare i danni che i loro atti, o le loro omissioni, possono cagionare ad altri. Nel gergo degli economisti tali danni sono detti “costi esterni”.

Se gli incentivi sono ottimali, vittime e danneggianti potenziali mantengono un livello di precauzione che minimizza il costo sociale degli incidenti.

Da un punto di vista generale, gli incidenti impongono alla società tre tipi di costi: i costi di prevenzione, i danni, e i costi transattivi.

Si può descrivere la funzione della responsabilità civile in questi termini: le regole di responsabilità dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti, cioè la somma dei predetti costi.

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Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.

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PODCAST

Sia che la si intenda secondo la teoria “tradizionale”, vuoi secondo quella “economica”, la responsabilità civile precisa tutte quelle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione a un interesse altrui.

Approfondisci questo aspetto ascoltando il Podcast.

Il sistema di responsabilità civile italiano è fondato sulla regola risarcitoria, improntata al principio di integrale riparazione del danno, che ha come obiettivo quello di ristabilire l’equilibrio che è risultato alterato a causa della condotta inadempiente o illecita.

Il legislatore, muovendo dalla considerazione che non è possibile eliminare ciò che in natura si è definitivamente prodotto, ha fatto emergere come predominante il modello della tutela per equivalente, secondo cui si tende a riprodurre uno status quo equivalente a quello esistente prima della verificazione del danno, attraverso la corresponsione di una somma di denaro.

Il risarcimento del danno, come unica conseguenza del comportamento illecito, è diretto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nelle condizioni in cui si trovava prima della commissione dell’illecito (che può essere di due tipi, “extracontrattuale” o “contrattuale”). Ne deriva una concezione patrimoniale del danno, inteso quale pregiudizio economico che si riflette in una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l’obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto dannoso non si fosse verificato. Il risarcimento del danno patrimoniale, dunque, si traduce nella compensazione economica della perdita subita dalla vittima.

Il principio della integrale riparazione del danno non riesce ad adattarsi a certi tipi di pregiudizio, per i quali la riparazione integrale difficilmente può trovare applicazione.

Si pensi al tema del danno alla persona (morte); qui il tentativo di assicurare una riparazione integrale del pregiudizio è puramente illusorio, non essendo rinvenibile un valore di mercato cui ancorare la liquidazione, per cui non si può assicurare l’integrale riparazione del danno proprio perché non è dato individuare con esattezza la perdita economica.

Nonostante la sussistenza di eccezioni, il principio della integrale riparazione del danno continua a rivestire la sua centralità nel nostro sistema giuridico.

Il risarcimento del danno riveste, dunque, una funzione essenzialmente economica poiché con esso si attua la traslazione di una perdita dal soggetto che l’ha di fatto subita, ad un altro soggetto individuato come responsabile in base a uno dei criteri di imputazione.

3. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità civile è principalmente disciplinata dal Codice civile; le norme in esso contenute, individuano una “responsabilità civile contrattuale”, e una “responsabilità civile extracontrattuale”.

La responsabilità contrattuale è la violazione di un accordo stretto tra le parti. Si pensi:

• al caso di una vendita non adempiuta;

• al mancato pagamento di una fattura;

• all’esecuzione non a norma di lavori di ristrutturazione;

• alla violazione delle regole di buona fede per il professionista;

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all’applicazione di interessi eccessivi da parte della banca, e altro.

La responsabilità extracontrattuale deriva invece da atto illecito e ricomprende tutti gli altri casi, quelli cioè in cui il danno scaturisce da un comportamento non legato a un precedente rapporto contrattuale tra le parti.

Si pensi:

• alle tubature del vicino di casa che determinino perdite e infiltrazioni nell’appartamento sottostante,

• alla violazione delle regole sulle distanze tra costruzioni,

• a un incidente stradale, e altro.

INFOGRAFICA

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale hanno ambiti di applicazione differenti e ci sono altri elementi che contraddistinguono queste due forme di responsabilità.

Scopri quali sono dando un’occhiata a questa infografica!

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La giurisprudenza ammette la possibilità di concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale nell’ipotesi in cui un medesimo comportamento consista sia nell’inadempimento di un’obbligazione vuoi nella lesione di un diritto primario, come quello alla vita e all’incolumità personale.

Facciamo un esempio! Michele resta ferito in un incidente mentre viene trasportato in vettura da Carlo, col quale aveva stipulato un contratto di trasporto. In tal caso, Carlo è due volte responsabile; grava su di lui:

• una responsabilità contrattuale, in quanto il Codice civile sancisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, ma anche

• una responsabilità extracontrattuale, per la lesione colposa del diritto assoluto di Michele all’incolumità personale.

In questo, come in casi analoghi, il danneggiato può scegliere tra le due azioni a sua disposizione: la questione ha un notevole rilievo pratico ove si consideri il diverso regime giuridico analizzato.

Di norma, la responsabilità civile richiede un elemento soggettivo, individuabile nel dolo o nella colpa, a meno che non si versi nella ipotesi della cosiddetta “responsabilità oggettiva”.

Quanto al “dolo”, può definirsi tale la rappresentazione di un evento e la volontà di provocarlo.

La “colpa” nel diritto civile designa una forma di imprudenza, negligenza o imperizia compiuta nel porre in essere un atto da parte del danneggiante.

Tutti i soggetti, infatti, sono tenuti ad usare la normale diligenza (quella che si usa definire “del buon padre di famiglia”) e quando non lo fanno sono assoggettabili a responsabilità civile per colpa, con la nascita

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dell’obbligazione di risarcimento del danno. L’agente risulta in colpa se emerge che, in quelle stesse circostanze, un uomo di media diligenza si sarebbe comportato diversamente.

Può esistere “responsabilità civile” senza “colpa”?

Possono verificarsi nella pratica situazioni di rischio dalle quali derivi un danno senza che l’evento sia volontariamente riconducibile al “soggetto danneggiante”?

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un edificio, o una sua parte, crolli inaspettatamente, ovvero anche al caso in cui l’operaio di una ditta incaricata della ristrutturazione di un’abitazione provochi un danno alle tubature condominiali.

Nella pratica, se ben riflettiamo, esistono numerose fattispecie in cui di un fatto non risponde il soggetto che ha tenuto un comportamento colposo, ma colui che si è accollato il rischio dell’attività che ha deciso di intraprendere.

In buona sostanza, chi dirige un’impresa deve sopportare i rischi derivanti da quell’attività, ovvero il “rischio d’impresa”, anche se i danni non sono stati da lui causati.

La “responsabilità oggettiva” è, dunque, una figura che implica l’esistenza del solo nesso causale tra la lesione dell’interesse giuridico del danneggiato (il “danno”) e l’azione che sia conseguenza immediata e diretta ricollegabile - seppur indirettamente - a chi tale attività ha commissionato o provocato.

A titolo meramente indicativo si parla di responsabilità oggettiva nei casi di esercizio di attività pericolose, danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia; tutte forme di responsabilità che saranno esaminate nel prosieguo del corso.

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