VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DURANTE IL LAVORO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Cristoforo Colombo”
Sede associata Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 PORTO VIRO (RO)
1 INDICE
1 INDICE ... 2
2 PREMESSA ... 3
3 DESCRIZIONE DEL PERCORSO VALUTATIVO ... 8
3.1 Identificazione dei pericoli ... 9
3.2 Valutazione preliminare del rischio ... 9
3.3 Individuazione del livello di rischio mediante applicazione di modelli ... 9
3.4 Analisi dei punti di rischio durante lo svolgimento delle lavorazioni ... 10
4 DESCRIZIONE AZIENDALE ... 11
4.1 Individuazione delle attività lavorative ... 12
4.2 Elenco lavoratori ... 12
5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ... 13
Collaboratore scolastico ... 13
Assistente tecnico ... 22
Insegnante ... 23
Studente ... 24
6 CONCLUSIONI ... 25
7 ALLEGATI ... 26
7.1 Modello di valutazione con metodologia movaRisCh ... 26
7.2 Tabelle di calcolo del rischio ... 49
Collaboratore scolastico ... 49
Assistente tecnico ... 63
Insegnante ... 64
Studente ... 65
7.3 Terminologia ... 66
2 PREMESSA
Il presente documento è redatto dall’istituto Colombo per la sede operativa ubicata in Via Marconi n.
2/11 – Porto Viro (Ro).
Il documento viene sviluppato al fine di rilevare quale sia il rischio di natura chimica a cui i lavoratori sono sottoposti durante l’attività lavorativa.
Di seguito in corrispondenza del capitolo “DESCRIZIONE DEL PERCORSO VALUTATIVO” saranno riportate spiegazioni in merito alle metodologie d’indagine e di analisi del rischio suddetto.
A seguito dell’introduzione nella normativa italiana del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro”, il Datore di lavoro è obbligato ad eseguire ex novo o ad integrare la valutazione dei rischi di natura chimica presenti in capo ai lavoratori svolgenti attività che prevedono l’utilizzo o l’esposizione di dette sostanze o preparati.
Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, Art. 223 riguarda:
tutti gli agenti chimici (materia prima, intermedi, prodotti, sottoprodotti, ecc.); presenti negli ambienti di lavoro (normalmente impiegati, occasionali o occidentali o frutto di reazioni indesiderate);
tutti gli agenti chimici pericolosi, sia classificati sia non classificati ma pericolosi (es. fumi di saldatura), tranne quelli classificati pericolosi per l’ambiente;
tutte le attività con presenza di agenti chimici (industria, artigiano, commercio, pubblico e privato, ecc.) e tutti i procedimenti (produzione, manipolazione, immagazzinamento e trasporto, anche di rifiuti, ecc.).Dove, per presenza s’intende non solo la presenza effettiva, ma anche l’eventuale presenza, nonché il prevedibile utilizzo (es. attività stagionali).
le attività che comportano esposizione ad amianto.Sono compresi anche gli agenti chimici per i quali, indipendentemente dalla loro classificazione, è stato individuato un valore limite d’esposizione professionale.
Inoltre, le proprietà chimico-fisiche o tossicologiche non sono da sole sufficienti per la definizione di agente chimico pericoloso, ma debbono essere considerate in concomitanza con le modalità con cui gli agenti chimici sono: usati o presenti sul luogo di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, Art. 223 non riguarda:
tutti gli agenti chimici classificati pericolosi per l’ambiente (oggetto di altre leggi);Esiti della valutazioni:
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione, articolo 225:
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’
ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, articolo 226:
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonchè quelle previste dal decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Informazione e formazione per i lavoratori, articolo 227:
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Divieti, articolo 228:
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’ ALLEGATO XL
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
Sorveglianza sanitaria, articolo 229:
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Cartelle sanitarie e di rischio, articolo 230:
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
3 DESCRIZIONE DEL PERCORSO VALUTATIVO
Rappresentazione del livello di rischio (magnitudo) e degli interventi di prevenzione da attuare
I rischi, il corrispondente livello di gravità e le misure di prevenzione individuate, risultanti dalla presente valutazione, sono riassunte all’interno dei vari punti e postazioni valutate.
Persone coinvolte nella valutazione
Come per il documento di cui all’art.223, del D.Lgs. 81/08, anche per questa identificazione dei pericoli e la corrispondente VALUTAZIONE DEI RISCHI, il Datore di Lavoro si è avvalso della collaborazione del R.S.P.P interno, soprattutto del Medico Competente il cui ruolo è di primaria importanza, e di consulenti esterni, con la partecipazione della struttura operativa aziendale in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze.
Il medico competente, sostanzialmente:
esercita un ruolo attivo nella valutazione del rischio, collaborando al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione, tecniche, organizzative e procedurali, messe a punto dal datore di lavoro;
individua tutte le misure di carattere igienico che possano ridurre al minimo l’esposizione, contribuendo alla scelta dei DPI e alla formazione dei lavoratori;
fornisce gli elementi utili derivanti dalla sorveglianza sanitaria già effettuata.Il responsabile del S.P.P. ha assicurato la gestione del programma delle attività di valutazione. I soggetti coinvolti dall‘R.S.P.P. hanno contribuito alla rilevazione/valutazione dei rischi. Sono state considerate anche le segnalazioni e i suggerimenti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei lavoratori addetti al posto di lavoro. Quando necessario si è ricorso a conoscenze professionali specialistiche esterne.
Considerazioni personali del valutatore
- Si considera che, in presenza di potenziale esposizione, la sorveglianza sanitaria si deve fare; la valutazione del rischio semmai potrà dimostrare che questa non è necessaria;
- Si considera che, per moderato si intende “rischio basso”, praticamente insignificante;
- Ciò premesso, il ricorso a sistemi di “pesatura” del rischio anche con il supporto di indagini ambientali, oppure con il supporto di algoritmi, a ns. parere potrebbe anche non essere eseguito, anche se è previsto il calcolo di un indice di rischio chimico derivato dal tipo di esposizione professionale.
Ciò in ragione del fatto che l’interesse è capire se il rischio è moderato oppure non moderato e lasciare più risorse finanziarie al datore di lavoro, al fine di attuare al più presto le eventuali misure di prevenzione e protezione individuate con la valutazione stessa (in ogni caso condotta con la massima attenzione).
3.1 Identificazione dei pericoli
La valutazione del rischio prevede un compito preliminare (art.223 comma 1) e cioè l'identificazione dei pericoli, che rappresenta l’identificazione dell’esposizione potenziale mediante la preparazione di un elenco di tutti gli agenti chimici presenti, o potenzialmente presenti, nel posto di lavoro quindi è necessario:
1. identificare tutti gli agenti chimici utilizzati;
2. esaminare i processi e le lavorazioni verificando, tra l’altro, se si sviluppano, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi (es. saldatura, uso di fluidi lubrorefrigeranti, combustioni, etc);
3. procedere alla classificazione di tutti gli agenti chimici individuati utilizzando le frasi di rischio R secondo la classificazione CE
4. identificare la quantità di agenti e prodotti utilizzati, il luogo e le modalità d'uso.
3.2 Valutazione preliminare del rischio
In questa fase sono valutati i processi e le procedure di lavoro, quindi occorre considerare:
le proprietà pericolose dell'agente chimico (in genere queste proprietà pericolose sono individuate dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE);
le informazioni contenute nella scheda di sicurezza, anche per i preparati non pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa per la salute al di sopra dei limiti di concentrazione definiti dalla norma;
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, mediante:
- valutazioni qualitative che identificano le variabili ed eseguono una graduazione preliminare del livello di esposizione (fonti di emissione e tempi di esposizione);
- misurazioni, già eseguite in precedenza o eseguite in questa fase,
le circostanze di svolgimento del lavoro (le mansioni - compiti e funzioni - i carichi di lavoro, le attività tecniche operative, i processi di produzione, la configurazione del posto di lavoro) e le quantità in uso;
l’esistenza di valori limite professionale e/o biologici dell'agente;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate (efficacia delle precauzioni e procedure relative);
le conclusioni, se disponibili, della sorveglianza sanitaria.
Questa analisi deve essere sviluppata sia rispetto alle condizioni normali di esercizio, sia ipotizzando tutti i possibili casi incidentali o di mal funzionamento.
3.3 Individuazione del livello di rischio mediante applicazione di modelli
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice, la quale fornisce un indice numerico che assegna non tanto un valore assoluto di rischio, ma bensì permette di inserire il valore
Il modello sperimentale utilizzato, al quale finora hanno aderito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio.
3.4 Analisi dei punti di rischio durante lo svolgimento delle lavorazioni
In seguito all’individuazione dei vari coefficienti cumulativi di rischio calcolati mediante l’utilizzo di algoritmi in funzione di ogni agente o prodotto utilizzato dalle varie mansioni aziendali, si passerà ad una descrizione puntuale dei casi in cui vi può essere una potenziale trasmissione di tale rischio chimico durante la pratica lavorativa.
I rischi sono stati suddivisi in rischi per la sicurezza e per la salute: i primi possono portare ad eventi infortunistici, mentre i secondi a problematiche legate alla salute e danni di natura cronica, scaturibili anche in malattie professionali.
Tutti i rischi sono discussi in funzione delle operazioni svolte dalla mansione.
Altre valutazioni in merito, vengono effettuate su aspetti quali l’immagazzinamento, la protezione collettiva, nonché dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento in sicurezza dell’attività, chiudono le valutazioni alcuni riferimenti relativi ad emergenza e pronto soccorso.
4 DESCRIZIONE AZIENDALE
L’Istituto di Istruzione Superiore “C. Colombo”, presente da diversi decenni nel territorio bassopolesano della provincia di Rovigo ha subito numerose trasformazioni fino a diventare nel 1997, con l’annessione dell’ITC di Porto Viro e dell’IPSIA di Porto Tolle, la “Scuola del Delta”. E’ un Istituto Superiore in grado di soddisfare esigenze formative diversificate coprendo tutto il bacino geografico che dall’est rodigino arriva fino al Delta del PO. Nel 2005 l’Istituto ha ottenuto la Certificazione di Qualità e l’Accreditamento alla Formazione Superiore dalla Regione Veneto. I percorsi formativi spaziano dal settore meccanico ed elettrico, a quello aziendale e turistico. Tutti i percorsi formativi offerti, oltre a consentire un immediato inserimento nel mondo del lavoro, permettono l’iscrizione e tutte le facoltà universitarie per il conseguimento della laurea specialistica e magistrale.
Il presente documento di valutazione dei rischi si riferisce alla sede di Porto Viro.
4.1 Individuazione delle attività lavorative
Le attività lavorative presenti presso l’azienda sono le seguenti:
ATTIVITA’ LAVORATIVE ATTIVITA’ LAVORATIVA 1 Collaboratore scolastico ATTIVITA’ LAVORATIVA 2 Assistente tecnico ATTIVITA’ LAVORATIVA 3 Insegnante
ATTIVITA’ LAVORATIVA 4 Studente
4.2 Elenco lavoratori
Vedi documento di valutazione dei rischi generale.
5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
ATTIVITA’ LAVORATIVA 1
Collaboratore scolastico
DESCRIZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
L’addetto esegue attività di supporto all’interno dell’Istituto scolastico; le sue mansioni sono riconducibili per lo più ad attività di vigilanza delle aree scolastiche e, nei casi di emergenza e di imprevisti, è chiamato a dare il proprio contributo per favorire la soluzione della situazione.
All’occorrenza l’addetto può eseguire attività di pulizia ed igienizzazione degli ambienti di lavoro.
(Si evidenzia che la descrizione mira all’individuazione delle modalità di utilizzo dei vari agenti e preparati chimici).
LUOGHI DI LAVORO
I lavoratori appartenenti a tale mansione svolgono la propria attività nei seguenti ambienti lavorativi:
- Uffici
- Aule di insegnamento - Laboratori
- Spazi comuni - Palestra - Aree esterne
RISCHI DI NATURA CHIMICA
Di seguito vengono riportati i vari rischi di natura chimica individuabili durante lo svolgimento dell’attività da parte degli operatori appartenenti all’attività lavorativa, i rischi per una migliore comprensione sono suddivisi in:
RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI PER LA SALUTE
RISCHI PER L’IMMAGAZZINAMENTO
Il rischio risulta evidenziato all’interno di ogni operazione svolta, in seguito al rilevamento dello stesso vengono poi riportate eventuali misure preventive e protettive.
AGENTI E PRODOTTI UTILIZZATI
Per l’identificazione dei prodotti e dei quantitativi utilizzati si rimanda alla seguente tabella riassuntiva, si evidenzia come nella terz’ultima colonna siano riassunti i coefficienti ottenuti dall’applicazione della metodologia di valutazione MovaRisch, mentre nelle due colonne conclusive si rileva il profilo di rischio che ne deriva.
Mansione Area di lavoro
Operazione di lavoro
Prodotto utilizzato /
esposto
Agenti contenuti Frasi di rischio
Punteggio rischio cumulativo (MovaRisch)
Rischio per la sicurezza
Rischio per la salute
Collaboratore scolastico
Tutti gli ambienti scolastici
Pulizia e igienizzazione
ambienti di lavoro
CERASELLA 36/37/38 10,56 ELEVATO IRRILEVANTE
HAWAL 31-36/38 9,31 ELEVATO IRRILEVANTE
AMACLOR PROFUMATO
Ipoclorito di sodio
31-36/38 9,31 ELEVATO IRRILEVANTE
profumo
CANDEGGINA PROFUMATA
ipoclorito
31-36/38 11,34 ELEVATO IRRILEVANTE
profumo
Mansione Area di lavoro
Operazione di lavoro
Prodotto utilizzato /
esposto
Agenti contenuti Frasi di rischio
Punteggio rischio cumulativo (MovaRisch)
Rischio per la sicurezza
Rischio per la salute
Collaboratore scolastico
Tutti gli ambienti scolastici
Pulizia e igienizzazione
ambienti di lavoro
BUCATO LIQUIDO MARSIGLIA
Sodio lauril etossisolfato
--- 3,78
NON CLASSIFICATO
PERICOLOSO
IRRILEVANTE
Sodio lauril solfato Alcool grasso
etossilato Alchil poliglucoside
SANITEK
Trideceth 8
--- 3,78
NON CLASSIFICATO
PERICOLOSO
IRRILEVANTE 2-butossietanolo
Idrossido di sodio
ANITRA WC
Acido cloridrico
--- 3,78
NON CLASSIFICATO
PERICOLOSO
IRRILEVANTE Oleil bis (2 etossil)
ammina Alchildimetil c12-
18- benzilammonio
cloruro
CIF CREMA
sodioalchilbenzen solfonato
22-36/38 10,40 ELEVATO IRRILEVANTE
Alchilalcol etossilato Carbonato di
sodio butildiglicol
Mansione Area di lavoro
Operazione di lavoro
Prodotto utilizzato /
esposto
Agenti contenuti Frasi di rischio
Punteggio rischio cumulativo (MovaRisch)
Rischio per la sicurezza
Rischio per la salute
Collaboratore scolastico
Tutti gli ambienti scolastici
Pulizia e igienizzazione
ambienti di lavoro
LYSOFORM CASA
Sodio tripolifosfato
22-34-38-
41-50 18,34 ELEVATO IRRILEVANTE
Alchildimetilbenzi nammonio cloruro
Alchilalcol etossilato
GLASSEX ACETO
Sodio lauril etere solfato
22-36-38-
41 12,85 ELEVATO IRRILEVANTE
Sodio lauril solfato
aceto Propilene glicol
metil etere Propilene glicol normal butil etere monoetanolamina
GLASSEX AMMONIACA
Sodio lauril etere solfato
--- 3,78
NON CLASSIFICATO
PERICOLOSO
IRRILEVANTE
Sodio lauril solfato
Ammoniaca Propilene glicol
metil etere
Mansione Area di lavoro
Operazione di lavoro
Prodotto utilizzato /
esposto
Agenti contenuti Frasi di rischio
Punteggio rischio cumulativo (MovaRisch)
Rischio per la sicurezza
Rischio per la salute
Collaboratore scolastico
Tutti gli ambienti scolastici
Pulizia e igienizzazione
ambienti di lavoro
WC NET DISINCROSTA
NTE
Acido cloridrico
36/37/38-
22-36 12,85 ELEVATO IRRILEVANTE
Peg oleamine parfum Benzalkonium
chloride
TIK FORMIO IGIENIZZANTE
acqua
36/37 12,47 ELEVATO IRRILEVANTE
Alcol etossilato-7- oe Benzalconio
cloruro Profumo conservante Tetrasodium edta
RISCHI PER LA SICUREZZA
OPERAZIONE DI LAVORO: Lavaggio e detersione Esposizione al rischio
Durante tale fase gli operatori possono utilizzare detergenti che risultano irritanti per la cute, in caso di contatto prolungato non si escludono irritazioni e sensibilizzazioni alla cute.
Misure di prevenzione e protezione
- Durante l’utilizzo di tali composti, gli operatori devono essere informati della loro pericolosità;
- Gli operatori dovranno utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale a protezione delle mani e degli occhi.
- Gli operatori non dovranno utilizzare in modo improprio i composti chimici.
RISCHI PER LA SALUTE
OPERAZIONE DI LAVORO: Lavaggio e detersione Esposizione al rischio
Non si ravvisano particolari rischi per la salute.
RISCHI PER L’IMMAGAZZINAMENTO
Esposizione al rischio
Non si ravvisano particolari rischi di natura chimica legati ad attività di immagazzinamento svolto dai lavoratori di questa figura professionale.
LA PROTEZIONE COLLETTIVA
OPERAZIONE DI LAVORO: Lavaggio e detersione
Arieggiare i locali dopo l’uso di prodotti chimici irritanti per le vie respiratorie.
LA PROTEZIONE INDIVIDUALE
A seguito delle attività svolte, delle esposizioni possibili e dei rischi rilevati si ritiene che gli operatori appartenenti a tale mansione debbano utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
Tipologia di dispositivo Modalità e necessità di utilizzo
Guanti in gomma. - Durante tutte le operazioni di lavaggio e detersione.
Occhiali in policarbonato paraschizzi
- In genere durante l’utilizzo di prodotti chimici irritanti per gli occhi.
EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
Comportamenti da adottare in caso di incidente
Ferme restando le disposizioni del DM 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro predispone dispositivi da utilizzare per contenere l’incidente quali:
- materiale assorbente monouso ed eventuali contenitori per raccogliere l’agente chimico sversato.
Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
- evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
- intervenire con personale formato ed addestrato in modo adeguato, seguendo nei limiti del possibile quanto definito nel piano di emergenza aziendale, ma anche tenendo conto delle raccomandazioni specifiche indicate nelle schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati presenti e/o coinvolti nell’incidente.
Comportamenti da adottare in caso di persone investite da liquidi pericolosi
Durante le lavorazioni è possibile la proiezione di alcune sostanze verso gli operatori, causa la rottura di contenitori (liquidi corrosivi o irritanti o comunque pericolosi) od eventualmente per manovre errate degli operatori stessi.
Nel caso di contaminazione degli occhi o degli indumenti utilizzare un lavaggio oculare ed una doccia di emergenza ed avvisare l’addetto alle emergenze.
Comportamenti da adottare in caso di spandimento di sostanze pericolose
In seguito al verificarsi di sversamenti o spanti, il sistema di sicurezza aziendale prevede di:
- aprire finestre e porte;
- indossare i guanti protettivi e gli occhiali
- delimitare lo spargimento con idoneo materiale assorbente (vedi piano interno di emergenza);
- raccogliere il materiale impregnato inserendolo in appositi contenitori;
- pulire accuratamente la zona contaminata.
PREVENZIONE INCENDIO ED ESPLOSIONE
OPERAZIONE DI LAVORO: Tutte
Molti prodotti possono accumulare cariche elettrostatiche potenzialmente in grado di provocare incendi; possono formarsi anche miscele esplosive in combinazione con l’aria. Pertanto:
Misure di prevenzione e protezione
- negli ambienti di lavoro, sono vietati il fumo, le lavorazioni con produzione di scintille e/o fiamma libera (cosiddette lavorazioni a caldo), senza specifica autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro e dopo idonea e competente valutazione delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza.
INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
A seguito delle valutazioni svolte nei punti sopra riportati, e dalla tipologia dei prodotti utilizzati, dalle modalità e dai quantitativi impiegati, si ritiene che in base a quanto richiesto dall’art. 223, 224 e 229 del D.Lgs. n.
81/2008, il rischio presente sia elevato per la sicurezza e irrilevante per la salute; non si ritiene necessaria pertanto l’applicazione della sorveglianza sanitaria.
ATTIVITA’ LAVORATIVA 2
Assistente tecnico
DESCRIZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
L’attività lavorativa prevede lo svolgimento delle lezioni tecniche all’interno dei laboratori. La sua attività lavorativa può essere svolta anche all’interno delle aule di insegnamento.
(Si evidenzia che la descrizione mira all’individuazione delle modalità di utilizzo dei vari agenti e preparati chimici).
LUOGHI DI LAVORO
I lavoratori appartenenti a tale mansione svolgono la propria attività nei seguenti ambienti lavorativi:
- uffici
- aule di insegnamento - laboratori
- spazi comuni.
AGENTI E PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI
Gli addetti appartenenti a tale mansione non utilizzano direttamente alcun prodotto chimico classificato come pericoloso.
INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
A seguito delle valutazioni svolte nei punti sopra riportati, e dalla tipologia dei prodotti utilizzati, dalle modalità e dai quantitativi impiegati, si ritiene che in base a quanto richiesto dall’art. 223, 224 e 229 del D.Lgs. n.
81/2008, il rischio presente sia basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, non si ritiene necessaria pertanto l’applicazione della sorveglianza sanitaria.
ATTIVITA’ LAVORATIVA 3
Insegnante
DESCRIZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
L’attività lavorativa prevede lo svolgimento delle lezioni teoriche all’interno delle aule e delle lezioni pratiche nei laboratori presenti nell’istituto. Gli addetti possono operare all’interno delle aule e degli spazi comuni per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.
(Si evidenzia che la descrizione mira all’individuazione delle modalità di utilizzo dei vari agenti e preparati chimici).
LUOGHI DI LAVORO
I lavoratori appartenenti a tale mansione svolgono la propria attività nei seguenti ambienti lavorativi:
- uffici
- aule di insegnamento - laboratori di informatica - spazi comuni.
AGENTI E PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI
Gli addetti appartenenti a tale mansione non utilizzano direttamente alcun prodotto chimico classificato come pericoloso.
INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
A seguito delle valutazioni svolte nei punti sopra riportati, e dalla tipologia dei prodotti utilizzati, dalle modalità e dai quantitativi impiegati, si ritiene che in base a quanto richiesto dall’art. 223, 224 e 229 del D.Lgs. n.
81/2008, il rischio presente sia basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, non si ritiene necessaria pertanto l’applicazione della sorveglianza sanitaria.
ATTIVITA’ LAVORATIVA 4
Studente
DESCRIZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
L’attività lavorativa prevede l’apprendimento teorico e lo svolgimento delle esercitazioni pratiche sotto la guida e la supervisione degli insegnanti. Lo studente frequenta come ambienti di lavoro le aule di insegnamento, gli spazi comuni, le aree esterne, i laboratori per le attività pratiche.
(Si evidenzia che la descrizione mira all’individuazione delle modalità di utilizzo dei vari agenti e preparati chimici).
LUOGHI DI LAVORO
I lavoratori appartenenti a tale mansione svolgono la propria attività nei seguenti ambienti lavorativi:
- aule di insegnamento - laboratori
- spazi comini - palestra - aree esterne
AGENTI E PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI
Gli addetti appartenenti a tale mansione non utilizzano direttamente alcun prodotto chimico classificato come pericoloso.
INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
A seguito delle valutazioni svolte nei punti sopra riportati, e dalla tipologia dei prodotti utilizzati, dalle modalità e dai quantitativi impiegati, si ritiene che in base a quanto richiesto dall’art. 223, 224 e 229 del D.Lgs. n.
81/2008, il rischio presente sia basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, non si ritiene necessaria pertanto l’applicazione della sorveglianza sanitaria.
6 CONCLUSIONI
Come visto in premessa, il legislatore nel D.Lgs, 81/08 differenzia il rischio di natura chimica per la sicurezza rispetto a quello per la salute; nel caso in cui siano Elevati (rischi per la sicurezza) o Rilevanti (rischi per la salute), sono previsti degli obblighi come: l’informazione e formazione dei lavoratori, misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidente o di emergenze, e la sorveglianza sanitaria nel caso di rischi rilevanti per la salute.
Il datore di lavoro, salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti con metodiche standardizzate dell’esposizione in termini spazio temporali.
Di seguito si riepilogano i rischi di esposizione relativi ai lavoratori dell’azienda, l’analisi dei rischi condotta in base a quanto richiesto dall’art. 223 del sopra riportato decreto legislativo; oltre alle operazioni svolte ed i conseguenti rischi rinvenibili durante lo svolgimento delle stesse, si è voluto tenere conto anche dei rischi legati agli agenti chimici presenti nei reparti e potenzialmente trasmissibili agli operatori durante la loro presenza.
N. ATTIVITA’ LAVORATIVE Tipologia di rischio
Rischio per la sicurezza
Rischio per la salute
1. Collaboratore scolastico ELEVATO IRRILEVANTE
2. Assistente tecnico BASSO IRRILEVANTE
3. Insegnante BASSO IRRILEVANTE
4. Studente BASSO IRRILEVANTE
Porto Viro (Ro), 02 Settembre 2011
Il tecnico
Ing. Alessandro Ferrarese
Datore di Lavoro R.S.P.P. Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
7 ALLEGATI
7.1 Modello di valutazione con metodologia movaRisCh
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice, la quale fornisce un indice numerico che assegna non tanto un valore assoluto di rischio, ma bensì permette di inserire il valore individuato in una “scala numerica del rischio” permettendo di individuare così una gradazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.
Il modello sperimentale utilizzato, al quale finora hanno aderito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 del D.Lgs. 81/08.
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per I’esposizione E (Hazard x Exposure).
R = P x E
Il pericolo P, rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell'applicazione di questo modello viene identificato con le frasi di rischio R, che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE e successive modifiche.
Ad ogni frase R è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nei Decreti Legislativi 52/97,285/98 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all'articolo 223 del D.Lgs.
81/08:
per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l'assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato;
per l'esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate.
Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:
Gli intervalli di variazione di R sono:
100 1
,
0 R
inal 100 1 R
cute
141 1 R
cum
Identificazione dell’indice di pericolosità P
.
Aspetti generali
L’art. 224 del D. Lgs 81/08 stabilisce che debbano sempre essere rigorosamente osservate le seguenti misure:
a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate;
e) la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) le misure igieniche adeguate;
f) la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
In altre parole, qualsiasi modello/algoritmo applicato per la valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall'attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori.
Risulta inoltre utile ribadire che nel caso del rischio da agenti chimici, la tutela della salute dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici è sempre più legata alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti meno pericolosi per prevenire, ridurre ed eliminare, per quanto possibile, il pericolo in via prioritaria alla fonte.
La politica comunitaria in materia è tesa ad agevolare questo fondamentale processo per la salvaguardia della salute umana ed in tale contesto va inserito il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, laddove prescrive al datore di lavoro di valutare il rischio chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori al momento della scelta delle sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo e di sostituire, se esiste un'alternativa, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso.
Non dimentichiamo che anche nell'uso degli agenti cancerogeni e mutageni ed in presenza di rischio da agenti chimici pericolosi al di sopra della soglia dell'irrilevante/basso, la sostituzione è una misura di tutela cogente la cui inosservanza rappresenta un'inadempienza sanzionata con precisione dall'art 262 D.Lgs.
81/08.
L'uso di modelli/algoritmi per la valutazione del rischio chimico risulta anche utile come strumento che, a partire da informazioni ugualmente disponibili per tutti, consenta di operare delle scelte tra agenti chimici in possesso di diversa pericolosità che, aventi uguale funzione d'uso e destinati a scopi analoghi, sono utilizzabili in modo equivalente.
Riuscire a discriminare tra agenti chimici con identica funzione d'uso, ma diversa pericolosità significa essere in grado di sostituire ciò che è pericoloso, con ciò che non lo è o lo è meno e quindi adempiere alla misura di tutela generale di cui all'art. 15 comma 1. lett. f) del D.Lgs. 81/08.
Valutazione approfondita del rischio chimico con Modelli/Algoritmi
Confermato e ribadito che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale sono prioritarie rispetto all'adozione di qualsiasi modello/algoritmo di valutazione dei rischi, per compiere in maniera approfondita tale processo di valutazione del rischio per la salute dei lavoratori senza effettuare misurazioni dell'agente o degli agenti chimici presenti nel processo produttivo è fondamentale effettuare il percorso che prevede di individuare la pericolosità intrinseca degli agenti chimici, che vengono impiegati, in funzione delle modalità e delle quantità dell'agente chimico che viene impiegato e, di conseguenza consumato nel ciclo produttivo, e dei tempi d'esposizione di ogni singolo lavoratore.
In questo modo, sarà possibile valutare il rischio chimico per ogni lavoratore in relazione alle sue specifiche mansioni, le quali devono essere individuate con precisione dal datore di lavoro e rese note allo stesso lavoratore.
La metodologia che viene proposta deve essere in grado di valutare il rischio chimico in relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei lavoratori e cioè sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve, a medio e a lungo termine degli agenti chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro in funzione dell'esposizione dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà dalle quantità dell'agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d'impiego e dalla frequenza dell'esposizione.
Il metodo indicizzato che si intende proporre vuole essere uno strumento, il più semplice possibile, in cui le proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti nelle attività produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni proprietà, singola o combinata, una graduazione del pericolo e di conseguenza un punteggio espresso in numeri da 1 a 10 (score) che rappresentano il pericolo P.
In altre parole l'indice di pericolo P ha l'obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute di un agente chimico.
Si precisa che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta moderato.
Inoltre si ribadisce che, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione dell'esposizione.
Modalità per la valutazione della pericolosità intrinseca per la salute di un agente chimico.
Criteri per l’identificazione dell’indice P
Il metodo per l'individuazione di un indice di pericolo P si basa sulla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente che, com'è noto, proviene da direttive e regolamenti della CEE (Direttiva 67/548/CEE e successive integrazioni e modifiche).
Attualmente l'ultimo recepimento nel nostro ordinamento legislativo nazionale dei requisiti generali per la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi è rappresentato dall'Allegato VIII al Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2002, n° 197, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°
244 del 17 ottobre 2002.
Nello stesso decreto è stato pubblicato l'elenco, aggiornato a seguito del recepimento della direttiva 2001/59/CE recante il XXVIII° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, delle 3686 sostanze pericolose classificate ufficialmente con la rispettiva etichettatura che sintetizza tutte le proprietà pericolose (tossicologiche, chimico-fisiche ed eco-tossicologiche).
Anche la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in fase di emanazione governativa sulla base della Legge delega del Parlamento n° 180/02, detta un metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per la salute di estrema rilevanza al fine di attribuire una corretta graduazione del pericolo. La classificazione per la salute, sia essa ufficiale che provvisoria, tende ad identificare tutte le proprietà tossicologiche delle sostanze e dei preparati che possono presentare un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione.
I rischi intrinseci delle sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati in frasi tipo (Frasi R). Queste frasi sono riportate nell'etichettatura di pericolo e sulla scheda informativa in materia di sicurezza, quest'ultima, compilata attualmente secondo i dettati del decreto ministeriale 7 settembre 2002. Mediante l'assegnazione di un valore alla frase di rischio (Frase R), singola o combinata, attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa, è possibile avere a disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato.
La scelta dello score più elevato dell'agente chimico pericoloso impiegato, moltiplicato per l'indice d'esposizione, fornisce la possibilità di valutare il rischio chimico per ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in qualsiasi circostanza lavorativa.
E’ evidente che il risultato dell'applicazione risente dei limiti propri dei criteri di classificazione. La determinazione dello score di pericolo è effettuata in maniera pesata in funzione della graduatoria di pericolosità assegnata alle singole categorie di pericolo ed ai criteri per la scelta dei simboli, dell'indicazione del pericolo e della scelta delle frasi indicanti i rischi relativi alle proprietà tossicologiche degli agenti chimici pericolosi, in relazione alle vie d'esposizioni più rilevanti per il lavoratore sul luogo di lavoro (via d'assorbimento per via inalatoria, via d'assorbimento per via cutanea/mucose, via d'assorbimento per via ingestiva).
Pertanto il modello nel suo complesso fa riferimento sia alle caratteristiche intrinseche di pericolosità degli agenti chimici, che alle concrete situazioni d'uso, in quanto l'obiettivo del metodo è quello di valutare il rischio chimico per la salute.
La pericolosità intrinseca di un'agente chimico pericoloso è una sua caratteristica invariabile, indipendente dalle condizioni in cui viene utilizzata; le condizioni d'uso vengono infatti a determinare il rischio reale, esprimibile come il prodotto tra pericolosità intrinseca e grado di esposizione dei lavoratori.
Si ribadisce che il grado d'esposizione dipende da molti fattori quali la quantità dell'agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d'impiego e dalla frequenza dell'esposizione, cioè dal tipo di impianto di processo, dalle misure di prevenzione e protezione adottate, dalla mansione, ecc...
La pericolosità intrinseca degli agenti chimici si può esprimere solo in una scala di valori relativi e pertanto per valutare la pericolosità degli agenti chimici immessi sul mercato o presenti nel luogo di lavoro ci si deve dotare innanzitutto di un metro di misura.
L'ordinamento dei vari agenti chimici in funzione della loro pericolosità intrinseca, secondo una scala almeno semiquantitativa, è di evidente utilità pratica; una tale scala può essere creata attribuendo a certe proprietà delle sostanze degli opportuni coefficienti.
Nella scelta delle proprietà da indicizzare e nella ponderazione dei relativi coefficienti si introduce un inevitabile grado di arbitrarietà, ma applicando lo stesso sistema ai diversi agenti chimici, si ottiene una graduazione comparativa uniforme.
Il risultato numerico ottenuto applicando un metodo indicizzato può essere considerato solo per l'ordine di grandezza che esprime. Inoltre è opportuno precisare che i metodi di questo tipo non si prestano per apprezzare modeste differenze di rischio e pertanto un certo grado d'incertezza è sempre accompagnato dall'uso di questi metodi di valutazione.
Nel presente caso tali incertezze vengono evidenziate maggiormente qualora si sia in prossimità della soglia che viene stabilita dall'estensore relativa al rischio moderato.
Un altro aspetto di estrema rilevanza per una corretta graduazione del pericolo è relativo al fatto che i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi secondo la direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni si basano sul principio che gli effetti a lungo termine (ad es. categoria di pericolo del Tossico per il ciclo riproduttivo), allergenici subacuti o cronici (ad es. categoria di pericolo dei Sensibilizzanti) siano più rigorosi ed importanti rispetto agli effetti acuti.
L'indice numerico che stabilisce la graduazione del pericolo deve tenere conto di questo principio di carattere generale. Non si deve dimenticare che questo principio di priorità tossicologica degli effetti a lungo termine rispetto a quelli acuti è alla base dell'applicazione del metodo convenzionale per la valutazione di pericolosità e conseguente classificazione ed etichettatura dei preparati.
Tuttavia la graduazione del pericolo dovrà tenere conto anche del significato delle diverse categorie di pericolo in relazione ai metodi utilizzati per la determinazione delle proprietà tossicologiche e dell'effettiva pericolosità dell'agente chimico per il lavoratore.
E' per questo motivo che le sostanze molto tossiche e tossiche solo per gli effetti acuti con simbolo di pericolo del teschio con tibie incrociate nero su campo giallo-arancione e indicazioni di pericolo del “Molto Tossico” e
“Tossico” vengono considerate comunque, anche se di poco, più pericolose rispetto alle sostanze sensibilizzanti per via inalatoria esemplificate dal simbolo della croce di S. Andrea nera su sfondo giallo- arancione con indicazione di pericolo del “Nocivo”.
Un altro esempio di graduazione del pericolo si può fare considerando solo gli effetti acuti: la categoria del
“Molto Tossico” risulta più pericolosa rispetto a quella del “Tossico”, la quale risulta più pericolosa rispetto a quella del “Nocivo” sulla base dei risultati di tossicità acuta espressa attraverso le DL50 per via orale e cutanea e CL50 per via inalatoria.
Scelta delle proprietà tossicologiche da indicizzare
Attribuzione dei coefficienti (score)
Come è stato sopraindicato le proprietà tossicologiche di un agente chimico vengono desunte dalla classificazione ufficiale o provvisoria delle sostanze e dei preparati (Frasi R). In assenza di classificazione ufficiale, poiché coloro che immettono sul mercato sostanze non classificate, da sole o contenute in preparati, possono procedere a classificazioni provvisorie differenti, è necessario utilizzare la classificazione provvisoria adottata da fabbricanti, importatori o distributori di prodotti chimici che prevede lo score P più alto. I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati nelle Tabella allegata.
Nell'attribuzione dei punteggi alle frasi di rischio riferite alle proprietà tossicologiche si è valutato essenzialmente l'entità delle manifestazioni cliniche indicate come criteri nel D.M. 14/06/2002.
In considerazione della bassa probabilità di accadimento, si è scelto di dare un punteggio abbastanza basso, ma non nullo, nei riguardi della valutazione della pericolosità intrinseca nel caso di effetti dovuti ad ingestione. Se un agente chimico esplica la sua pericolosità esclusivamente per ingestione si ritiene che negli ambienti di lavoro il rischio legato a questa via di assorbimento possa essere eliminato alla radice, adottando corrette misure igieniche e comportamentali; quindi si è ritenuto di non considerare in questo modello il rischio per ingestione, pur mantenendo i relativi valori degli score all'interno della tabella.
Si è poi assunto una disuguaglianza tra le altre vie di introduzione (cutanea e inalatoria) attribuendo un
"peso" maggiore alla via inalatoria e si è fatto in modo che per ciascun effetto (nocivo, tossico o molto tossico) il punteggio attribuito ad ogni singola via di introduzione fosse rispettivamente superiore a quello attribuito alla categoria precedente per tutte le vie, ma inferiore a quello attribuito alla categoria propria per tutte le vie (es. Tossico per via inalatoria superiore rispetto al Nocivo per tutte le vie, ma inferiore al valore del Tossico per tutte le vie).
Alle frasi di rischio R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi a seguito di unica esposizione), R68 (possibilità di effetti irreversibili a seguito di una singola esposizione per sostanze classificate nocive) e R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata) si è ritenuto opportuno attribuire uno stesso peso, comunque in relazione alle diverse categorie di pericolo, in quanto risulta molto complesso diversificare e scegliere il peso di un effetto tossicologico irreversibile dopo un'unica esposizione o dopo un'esposizione prolungata. Inoltre vi è da sottolineare che tali frasi di rischio sono relative ad un effetto irreversibile comunque diverso rispetto agli effetti canonici a lungo termine.
Nella tabella allegata è stato attribuito un punteggio anche ai preparati non classificati pericolosi per la salute, ma che contengono almeno una sostanza pericolosa in concentrazione individuale ≥ all’1% in peso rispetto al peso del preparato non gassoso, o ≥ allo 0,2% in volume rispetto al volume del preparato gassoso o contenenti una sostanza per la quale esistono limiti di espressione comunitari sul luogo di lavoro, cioè in riferimento a quei preparati di cui è possibile accedere alla scheda informativa in materia di sicurezza ai sensi del D.M. 07/09/2002 per la conoscenza della composizione degli ingredienti del preparato.
E' stato attribuito un punteggio anche per quelle sostanze non classificate ufficialmente come pericolose per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione, ma alle quali è stato assegnato un valore limite d'esposizione professionale (ad esempio l'etere dimetilico, il clorodifluorometano, l'l-metossi-2- propanolo, acetato di terz-amile, ecc.).
E' stato inoltre attribuito un punteggio minore a quelle sostanze non classificabili come pericolose per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione, ma in possesso di un valore limite d'esposizione professionale (ad esempio biossido di carbonio).
Infine, è stato attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente degli agenti chimici pericolosi (ad es. nelle lavorazioni metalmeccaniche, nelle saldature, nelle lavorazioni con materie plastiche, ecc.). Questa modalità di attribuzione di un punteggio a sostanze o preparati inseriti in un processo risulta chiaramente più complessa ed indeterminata. Questo è un caso in cui non è possibile dare un peso certo alle proprietà tossicologiche di queste sostanze e preparati, (polimeri, elastomeri, leghe, ecc..) i quali non presentano un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione.
La difficoltà di attribuzione di un punteggio a questi impieghi è dovuto all'impossibilità di prevedere con
diversificandolo in funzione della conoscenza degli agenti chimici che si prevede possano svilupparsi nel processo, dando ovviamente un punteggio più elevato per quelli pericolosi per via inalatoria rispetto alle altre vie d'assorbimento.
E' stato fornito un punteggio maggiore per i processi ad elevata emissione di agenti chimici rispetto a quelli a bassa emissione. Infatti la saldatura è caratterizzata da una emissione di agenti chimici pericolosi presenti nei fumi molto più elevata rispetto allo stampaggio delle materie plastiche; a sua volta lo stampaggio delle materie plastiche può avvenire sia ad alte temperature (260° C) che a basse temperature (80°C) con diverse velocità d'emissione.
Il punteggio minimo non nullo è stato attribuito alle sostanze e ai preparati non classificati e non classificabili in alcun modo come pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa neanche come impurezza.