Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 325 26.11.2013
La cessione dell’autovettura
Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette
Le modifiche che sono intervenute negli ultimi anni sulla deducibilità fiscale dei costi sostenuti per le auto aziendali hanno comportato una revisione sulla convenienza tra le differenti forme di acquisto di tali beni.
Da ultimo la Legge di stabilità per il 2013 ha previsto la riduzione della deducibilità della autovetture al 20%.
Questi continui cambiamenti di regime impositivo determinano particolari conseguenze anche al momento della cessione del bene.
La circ.. n. 47/E, 18 giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del tema relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di mezzi di trasporto a deducibilità limitata, di cui all'art. 164 comma 1, lett. b) del TUIR: per la cessione di tali mezzi, il comma 2 del medesimo art. 164, prevede che le plusvalenze, o le minusvalenze, rilevano nella proporzione esistente tra l'ammortamento dedotto e l'ammortamento complessivamente eseguito; lo stesso criterio deve essere applicato per gli automezzi precedentemente detenuti in locazione finanziaria e ceduti successivamente al riscatto.
Premessa
Negli ultimi anni sono intervenute numerose modifiche circa la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per le auto aziendali.La tabella che segue schematizza le variazioni intervenute sulle regole di deducibilità del costo auto nel corso degli ultimi anni.
Tipologia dell'autoveic
olo
Normativa fino al 2005
Normativa fiscale anno
2006
Normativa fiscale anno
2007
Normativa fiscale in vigore dal 1°
gennaio 2008
Normativa fiscale in vigore
dal 1° gennaio 2013
Del titolare In uso all'amministr
atore.
50% dei costi di gestione.
50% del costo, con
il limite massimo di
Euro 18.076, per
i costi di ammortam
ento, leasing, noleggio.
20% dei costi di gestione.
20% del costo, con il limite di Euro 18.076, per i costi di ammortament
o, leasing, noleggio.
Inizialmente era stata
prevista l'indeducibilit
à totale di tutti i costi.
40% dei costi sostenuti per le spese di
gestione.
40% del costo, con il
limite massimo di Euro 18.076, per i costi di ammortame nto, leasing, noleggio.
40% dei costi sostenuti per le spese di
gestione.
40% del costo, con il
limite massimo di Euro 18.076, per i costi di ammortame
nto, leasing, noleggio.
20% dei costi sostenuti per le
spese di gestione.
20% del costo, con il limite massimo di Euro 18.076, per i costi di ammortamento
, leasing, noleggio
In uso al dipendente
100% dei costi effettivame
nte sostenuti
senza alcun limite sul
valore.
65% dei costi effettivamente
sostenuti senza alcun
limite sul costo del bene.
Prima della modifica intervenuta
con il D.L.
262/2006 la deducibilità era pari ai
costi effettivamente
sostenuti ma entro il limite pari al fringe
benefit tassato in
capo al dipendente
(30%
dell'importo ottenuto applicando le
tariffe Aci ad una percorrenza
annua convenzionale
di 15.000 km).
90% dei costi effettivament e sostenuti senza alcun
limite sul costo del bene.
90% dei costi effettivamen
te sostenuti senza alcun limite sul costo del bene.
70% dei costi effettivamente sostenuti senza alcun limite sul costo del bene.
Del professionist
a (limitatamen te ad un solo veicolo)
50% dei costi di gestione.
50%del costo, con
il limite massimo di
Euro 18.076, per
i costi di ammortam
ento, leasing, noleggio.
30% dei costi di gestione.
30% del costo, con il limite di Euro 18.076, per i costi di ammortament
o, leasing, noleggio.
40% dei costi di gestione.
40% del costo, con il limite di Euro
18.076, per i costi di ammortame nto, leasing, noleggio.
40% dei costi di gestione.
40% del costo, con il
limite di Euro 18.076, per i costi di ammortame
nto, leasing, noleggio.
20% dei costi di gestione.
20% del costo, con il limite di Euro 18.076, per i costi di ammortamento
, leasing, noleggio.
Dell'agente e rappresenta
nte
80% dei costi di gestione.
80% del costo, con il limite di
Euro 25.823, per
i costi di ammortam
ento, leasing, noleggio.
80% dei costi di gestione.
80% del costo, con il limite di Euro 25.823, per i costi di ammortament
o, leasing, noleggio.
80% dei costi di gestione.
80% del costo, con il limite di Euro
25.823, per i costi di ammortame nto, leasing, noleggio.
80% dei costi di gestione.
80% del costo, con il
limite di Euro 25.823, per i costi di ammortame
nto, leasing, noleggio.
80% dei costi di gestione.
80% del costo, con il limite di Euro 25.823, per i costi di ammortamento
, leasing, noleggio.
Le diverse percentuali di deducibilità determinano un diverso trattamento fiscale in capo al contribuente al momento della vendita. Vediamo le conseguenze per il contribuente in caso di acquisto dell’autovettura e in caso di acquisizione mediante leasing.
Acquisto
Per la cessione delle autovetture acquisite in proprietà, il comma 2 dell’art. 164, prevede che le plusvalenze, o le minusvalenze, rilevano nella proporzione esistente tra i seguenti due elementi:
9 ammortamenti dedotti;
9 ammortamenti complessivamente effettuati.
In altre parole, per calcolare quanto del componente che si manifesta a conto economico è rilevante ai fini fiscali (plus o minus che sia) bisogna impostare una frazione:
9 al numeratore si imputano le quote degli ammortamenti dedotti negli anni precedenti;
9 a denominatore si indica l'intero ammontare degli ammortamenti transitati a conto economico.
Individuata la quota non rilevante si procederà con una variazione (permanente) nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (in diminuzione, se è emersa una plus; in aumento, se minus).
Alfa Srl cede a 2014 un'auto aziendale a 20.000 euro (oltre Iva). L'auto era stata acquistata nel 2011 per 50.000 euro.
Al 31 dicembre 2013 il fondo ammortamento ammonta a 31.250.
La plusvalenza, data dal prezzo di cessione al netto del residuo contabile, ammonta a 1.250 euro (20.000-18.750)
La plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivo.
Nel calcolo degli ammortamenti deducibili bisogna tenere conto del tetto massimo di deducibilità, pari a 18.076 euro.
L'ammortamento fiscalmente dedotto è pari a:
9 903,80 euro per il 2011 (18.076 x 12,5% x 40%);
9 1.807,60 euro per il 2012 (18.076 x 25% x 40%);
9 903,80 euro per il 2013 (18.076 x 25% x 20%)
Il totale degli ammortamenti dedotti è quindi pari a 3.615,20 euro, mentre l'ammortamento civilistico ammonta a 31.250 euro (50.000 x 12,5% + 50.000 x 25% + 50.000 x 25%).
La quota della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette è pari a:
3.615,20 / 31.250 = 11,57%.
La plusvalenza di 1.250 è imponibile per euro:
144,62 (11,57% di 1.250)
Leasing
Un'altra forma di acquisizione dell’automezzo è la stipula di un contratto di leasing attraverso il quale la società si procura la sua disponibilità obbligandosi a pagare alla società di leasing un canone periodico, maggiorato di interessi passivi, per tutto il periodo stabilito nel contratto.
Il costo sostenuto per l'utilizzo del bene, i canoni passivi di leasing e i relativi interessi sono dedotti, per competenza, e:
¾ imputati tra le voci di costo del conto economico, alla voce
⇒ B) "costi della produzione" - 8) "per il godimento di terzi - canoni di leasing".
I beni strumentali acquistati in leasing, non essendo di proprietà, non risultano iscritti nell'attivo di stato patrimoniale, quindi non sono oggetto di ammortamento.
Il bene infatti diviene di proprietà solo se e quando, alla scadenza del contratto, l'impresa decide di riscattarlo.
Con il riscatto il bene entra pertanto a far parte del patrimonio aziendale, quindi viene contabilmente iscritto tra le attività per un valore pari al prezzo di riscatto (normalmente inferiore al suo reale valore).
A partire dall' esercizio di riscatto, l'impresa potrà procedere all'ammortamento del bene che, per il primo anno, sarà fiscalmente ridotto alla metà.
Nel caso in cui un'impresa decida di vendere l'auto riscattata, deve tenere in considerazione il principio generale di:
⇒ correlazione tra la misura di deducibilità dei costi relativi a un bene strumentale e la misura in cui rilevano le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali.
La limitazione posta sulla deducibilità dei canoni di leasing si riflette sulla valorizzazione del costo fiscale dell'auto: la determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze deve tenere conto di questi criteri di deducibilità.
Quindi la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene in leasing riscattato va:
9 determinata ai sensi dell'art. 54, Tuir, ed il costo non ammortizzato da contrapporre al prezzo di cessione è costituito dal residuo valore di riscatto iscritto in bilancio;
9 proporzionata al rapporto tra ammortamento dedotto e ammortamento complessivo.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47/E, 18 giugno 2008 per la determinazione della plusvalenza imponibile, distingue le due seguenti fattispecie:
¾ caso 1
la cessione avviene nello stesso periodo d'imposta in cui avviene il riscatto.
Nonostante la formulazione letterale dell'art. 164, comma 2 del TUIR, si riferisca espressamente al rapporto tra ammortamenti dedotti e ammortamenti totali per la determinazione della plusvalenza imponibile, quindi non contempli l'ipotesi dell'automezzo proveniente dal riscatto leasing, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente precisato che la plusvalenza realizzata assume rilevanza fiscale nella misura corrispondente al rapporto tra:
9 canoni di leasing dedotti;
9 canoni di leasing dovuti;
¾ caso 2
la cessione avviene in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui è avvenuto il riscatto.
In tale ipotesi, poiché l'autovettura è stata oggetto di ammortamento (sul prezzo di riscatto), l'Agenzia delle Entrate ritiene che per il calcolo della plusvalenza imponibile si debba tener conto del rapporto tra
9 ammortamenti dedotti;
9 ammortamenti totali.
In altre parole, non rilevano in alcun modo i canoni dedotti durante il contratto, in quanto l'automezzo è stato ammortizzato (anche se per un solo periodo d'imposta).
Se a essere ceduto è il contratto di leasing relativo a un'auto aziendale, allora si manifesterà una sopravvenienza attiva. L'Agenzia non si è mai espressa esplicitamente circa la parziale non rilevanza della stessa, nel caso delle auto.
Tuttavia, in occasione di Telefisco 2011, ha affermato, sia pure in relazione al caso degli immobili, che la sopravvenienza attiva va determinata tenendo conto, in diminuzione, anche della quota capitale dei canoni indeducibile. Tale soluzione è, infatti, coerente con il principio di sostanziale equivalenza tra l'acquisizione o la realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing. La risposta è stata poi trasfusa nella circolare 28/E/2011 che, di fatto, stabilisce una deroga al principio generale previsto dall'articolo 83 del Tuir, ovvero quello di derivazione del reddito d'impresa dal bilancio d'esercizio. Una conferma, seppur indiretta e ancora una volta riferita al caso degli immobili, è rinvenibile nella circolare 17/E/2013.
Brios Srl cede il 1° di gennaio 2014 il contratto di leasing relativo a un'auto aziendale al prezzo di 5.000 euro (oltre Iva).
Il costo sostenuto dal concedente ammonta a 50.000 euro.
Il contratto era stato sottoscritto il 1° gennaio 2011, con durata quinquennale.
Il valore normale del bene alla data di cessione del contratto è pari a 25.000 euro.
La sopravvenienza attiva rileva in funzione del rapporto tra quota capitale dei canoni dedotti e quella dei canoni di competenza. Ipotizzando canoni di competenza (quota capitale) per 10.000 euro all'anno (sul triennio 2011- 2013), si avrà un totale di 30.000 euro.
Questi erano stati dedotti per 3.615 euro (1.446 nel 2011 e nel 2012, 723 nel 2013). La sopravvenienza attiva è data dal valore normale (25.000) del bene meno le quote capitale dei canoni a scadere e riscatto attualizzati (ipotizziamo 20.000).
La sopravvenienza attiva coincide quindi prezzo di cessione del contratto (5.000) e si manifesta per intero a conto economico (voce A5).
La rilevanza fiscale sarà data dal rapporto tra canoni dedotti e canoni di competenza: 12,05%.
Pertanto la sopravvenienza di 5.000 € diventa fiscalmente rilevante per € 602,50.
- Riproduzione riservata -