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Questa è una problematica che non attiene alla disciplina degli appalti ma piuttosto a quella dei licenziamenti.

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Academic year: 2022

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Domanda Risposta

1

Le tabelle ministeriali del costo del lavoro, sono

vincolanti ai fini della formulazione del prezzo di offerta oppure possono essere personalizzate ad esempio

tenendo conto dei tassi di assenteismo in base allo storico aziendale ecc...?

Non esiste un vincolo tabellare per la formulazione delle offerte. Le tabelle pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro relative del costo orario del lavoro vanno

considerate come un riferimento di congruità per le c.d.

tariffe in economia. Certo che indicare, come tariffa oraria in un’offerta, una tariffa inferiore rispetto a quella indicata nella tabella ministeriale, deve trovare una giustificazione pratica.

2

Ove l'appalto si configura per le sue caratteristiche illecito e quindi si ricadrebbe in somministrazione illecita, può considerarsi formalmente lecito nel caso in cui la committente abbia stipulato un contratto di rete di impresa con l'appaltatore?

No, se per le sue caratteristiche l’appalto fosse illecito a nulla serve la eventuale presenza di un contratto di rete (art. 3 del D.L. n. 5/2009, conv. da L. n. 33/2009); difatti il contratto di rete potrebbe, tutt’al più, legittimare il distacco di lavoratori in mancanza di un esplicito interesse del distaccante che, in questi casi, si può

eventualmente presumere (cfr. art. 30, co. 4-ter, D.Lgs. n.

276/2003).

3

Nel rispetto della clausola sociale art. 4 ccnl pulizie/multiservizi se l'azienda subentrante fa la proposta ad un nostro dipendente cessante e lo stesso per motivi privati non accetta l'assunzione, possiamo

Questa è una problematica che non attiene alla disciplina degli appalti ma piuttosto a quella dei licenziamenti.

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comunque licenziare il dipendente interessato per passaggio di appalto?

4

Il contratto di subfornitura secondo la L.192/98 molto spesso è intesa per somministrazione, come si fa a

dimostrare agli ispettori degli enti che non conoscono la differenza a farlo intuire?

La subfornitura industriale è una delle forme di

esternalizzazione più utilizzate nella prassi commerciale, con la quale una moltitudine di piccole e medie imprese si impegnano a fornire a grandi imprese committenti lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime, forniti dalle committenti medesime, piuttosto che

prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica delle committenti o nella produzione di un bene complesso.

Queste le principali differenze tra i due negozi sono:

• L’appalto è caratterizzato dall’autonomia dell’appaltatore che, per perseguire il risultato dell’opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche e alle direttive dell’appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico;

• La subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte

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dell’impresa committente, al punto che il

subfornitore è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni;

La Sent. C.Cost. n. 254/2017 ha ritenuto estensibile il meccanismo della responsabilità solidale anche nei confronti delle imprese legate da un rapporto di subfornitura.

5

La subfornitura rispetto alla somministrazione ha le diverse applicazioni dei CCNL e i dipendenti non hanno dei termini di tempo per essere assunti

L’obbligo di parità di trattamento economico e

normativo è previsto solo per la somministrazione di lavoro.

6

Facendo riferimento al premio produzione:

La committente sta offrendo un servizio di spesa fino a

€100 per i propri dipendenti, per facilitare la vita famigliare nel periodo di emergenza che stiamo vivendo.

Per i dipendenti dell'appaltatore è stato suggerito lo stesso trattamento però sta gestendo tutto l'azienda committente. E' questa una motivazione per considerare l'appalto non genuino?

Di per sé il fatto che i dipendenti dell’appaltatore

godano di un trattamento retributivo accessorio analogo a quello dei dipendenti del committente non rappresenta certamente una prova di illeceità dell’appalto.

Tuttavia, la presenza di questa circostanza insieme ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, potrebbe minare la liceità dell’appalto.

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Nell' ipotesi di appalto illecito, se il dipendente dello pseudo appaltatore vanta crediti retribuitivi, questi ultimi verranno recuperati, secondo le nuove regole, con diffida accertativa nei confronti del committente sul quale sarà traslato il rapporto di lavoro con gli obblighi che ne derivano?

Dal 14/09/2020 (data di entrata in vigore della legge n.

122/2020 di conversione del DL n. 76/2020), la diffida trova applicazione non soltanto nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei confronti dei soggetti che

comunque utilizzano le prestazioni di lavoro e che sono considerati solidalmente responsabili per i crediti

accertati.

La titolarità del rapporto di lavoro verrà traslata ope legis sullo pseudo committente in presenza di un appalto fraudolento (art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015) o, nel caso di appalto illecito, a fronte di accoglimento di ricorso

giudiziale ex art. 414 c.p.c. eventualmente presentato dal lavoratore (art. 29, co. 3-bis D.Lgs. n. 276/2003)

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Rappresento un'officina meccanica che costruisce attrezzature inox per l'industria alimentare. Se dovessi esternalizzare l'operazione di assemblaggio tramite saldatura di telai si configura un appalto o sub fornitura?

Dipende da come viene concretamente attuata l’esternalizzazione.

Difatti, la subfornitura industriale è una delle forme di esternalizzazione più utilizzate nella prassi commerciale, con la quale una moltitudine di piccole e medie imprese si impegnano a fornire a grandi imprese committenti lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime,

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forniti dalle committenti medesime, piuttosto che prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica delle committenti o nella produzione di un bene complesso.

Le differenze tra i due negozi sono:

• L’appalto è caratterizzato dall’autonomia dell’appaltatore che, per perseguire il risultato dell’opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche e alle direttive dell’appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico;

• La subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente, al punto che il

subfornitore è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni;

La Sent. C.Cost. n. 254/2017 ha ritenuto estensibile il meccanismo della responsabilità solidale anche nei confronti delle imprese legate da un rapporto di subfornitura.

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Nel caso in cui il rapporto con l'appaltatore sia un appalto di servizi di manutenzione in cui il committente richiede via via, secondo le proprie esigenze di manutenere diversi impianti, vede criticità?

Questa circostanza non produce, a mio avviso, criticità.

Le criticità sorgono quando la prestazione svolta dai dipendenti dell’appaltatore viene etero

diretta/organizzata dal committente.

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Buonasera ho una domanda: in caso di impresa che smaltisce i rifiuti tecnologici potrebbe appaltare la sola l'attivita' di smontaggio dei singoli componenti poiche' vanno smaltiti in modalita' diversa:

oro, ferro, plastica etc..etc..

Rispetto alla disciplina lavoristica degli appalti, non vedo contro indicazioni/criticità per l’oggetto di questa esternalizzazione.

Le criticità potrebbero insorgere in base alle concrete modalità con le quali viene attuata l’esternalizzazione (es. lavoratori dell’appaltatore etero diretti/organizzati dal committente).

11 Potrebbe chiarire se sussiste l'obbligo del DURF?

L’art. 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge n. 157/2019 ha introdotto l’art. 17-bis nel D.Lgs.

241/1997 per disciplinare nuovi obblighi informativi e documentali a carico di appaltatori, subappaltatori e affidatari e altrettanti oneri di controllo e verifica a carico dei committenti per particolari tipologie di lavori (opere e servizi) appaltati/subappaltati/affidati (cd. DURF).

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Questa disposizione fiscale prevede una serie di obblighi di verifica riguardanti il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, in capo

ai committenti di servizi ovvero di opere affidati ad un’impresa o a soggetti consorziati, mediante contratti di appalto, di subappalto o con altri rapporti negoziali comunque denominati, aventi come caratteristica essenziale un prevalente contenuto di manodopera, fenomeni di esternalizzazione c.d. labour intensive, che hanno per oggetto la realizzazione di opere o la

prestazione dei servizi a basso tasso di “materialità”, che cioè si contraddistinguono per il loro evolversi

prevalentemente nel coordinamento organizzativo del personale impiegato.

La questione del DURF attiene, in definitiva, gli aspetti di natura fiscale e non previdenziale/lavoristica.

12 In che forma viene interpretata la subfornitura?

La subfornitura non viene interpretata, semmai viene valutata dagli organi ispettivi alla luce dei principi generali in materia (v. risposte precedenti).

Oggi, alla luce della Sent. C.Cost. n. 254/2017, anche al contratto di subfornitura si estende il meccanismo di

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garanzia della responsabilità solidale previsto dall’art.

29, del D.Lgs. n. 276/2003.

13 Come mai INL non conosce la subfornitura?

L’INL ha ben presente il contratto di subfornitura disciplinato dalla Legge n. 192/1998 e lo evoca anche all’interno della Circ. n. 6/2018 per rammentare come, a favore dei lavoratori impiegati dal sub-fornitore, si estende il meccanismo di garanzia della responsabilità solidale previsto dall’art. 29, del D.Lgs. n. 276/2003 (cfr.

C.Cost. Sent. n. 254/2017).

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