• Non ci sono risultati.

(1)Programma Organizzativo dell’Ufficio per il triennio 2014-2016 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, avente ad oggetto la costituzione della sezione “Terrorismo” e del Servizio “Contrasto giudiziario al terrorismo”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Programma Organizzativo dell’Ufficio per il triennio 2014-2016 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, avente ad oggetto la costituzione della sezione “Terrorismo” e del Servizio “Contrasto giudiziario al terrorismo”"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Programma Organizzativo dell’Ufficio per il triennio 2014-2016 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, avente ad oggetto la costituzione della sezione “Terrorismo” e del Servizio “Contrasto giudiziario al terrorismo”.

(Delibera del 10 giugno 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 giugno 2015, ha adottato la seguente delibera:

“visto il DL 18 febbraio 2015, n. 7 conv. In Legge 17 aprile 2015 nr. 43 in tema di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, e rilevato, in particolare, che con la richiamata previsione, il legislatore ha introdotto una pluralità di disposizioni che conferiscono al Procuratore Nazionale Antimafia anche le competenze in materia di coordinamento delle attività di contrasto giudiziario al terrorismo anche internazionale, adeguando, corrispondentemente, numerose previsioni del codice di procedura penale e del cd. codice antimafia, per cui, conseguentemente, la Direzione Nazionale Antimafia è stata ribattezzata, dall’art. 10 del Decreto-legge (che ha sostituito l’art. 103 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), come “Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo”, e l’organo preposto al vertice della struttura giudiziaria di nuova istituzione è stato individuato nel Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, che ha preso il posto del “Procuratore Nazionale Antimafia”;

osservato – come emerge dalla delibera adottata dal Consiglio in occasione dell’esame del richiamato testo di Legge nella materia antiterrorismo – che la scelta del legislatore in ordine alle competenze distrettuali in materia di antiterrorismo, è stata quella di confermare l’assetto previgente, senza procedersi alla previsione ex lege di organismi requirenti ad hoc sul modello delle direzioni distrettuali antimafia; il decreto, dunque, continua a rimettere le relative competenze in capo al Procuratore della Repubblica distrettuale, il quale potrà modulare l’organizzazione dell’ufficio, e quindi l’attribuzione delle relative competenze in capo ai singoli sostituti, in funzione sia delle concrete manifestazioni assunte localmente dalla criminalità terroristica, sia delle risorse, umane e materiali, disponibili; riservandosi il Consiglio determinazioni di indirizzo sul punto;

- letto il decreto in data 22 aprile 2015 concernente il “Programma Organizzativo dell’Ufficio per il triennio 2014-2016” della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, avente ad oggetto la costituzione della sezione “Terrorismo” e del Servizio “Contrasto giudiziario al terrorismo”, trasmesso dal Procuratore Nazionale;

rilevato che:

- tra le diverse opzioni organizzative a disposizione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ai fini di adeguare la struttura organizzativa dell’Ufficio alle nuove attribuzioni di legge, si è operata una prima iniziale scelta di partecipazione diffusa alle nuove competenze, e ciò attraverso la creazione di due strutture: una, la sezione terrorismo, nella quale, previa definizione dell’ambito di operatività investigativa, partecipano tutti i magistrati dell’Ufficio fatta eccezioni per coloro che fanno parte della seconda struttura ossia il Servizio Contrasto giudiziario al terrorismo, di cui, del pari, vengono definite le funzioni e le competenze. In particolare, la Sezione ha il compito “….di focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche specifiche delle singole manifestazioni del terrorismo nazionale ed internazionale, di seguire l’andamento delle indagini ad esso relative (anche avvalendosi dell’apporto conoscitivo derivante dall’esercizio delle funzioni di collegamento con le varie Procure distrettuali), di coglierne i profili evolutivi, di individuare le più opportune misure di contrasto ( anche patrimoniale e preventivo)”…; il Servizio costituisce

“una struttura di supporto organizzativo, operativo, tecnico e gestionale, destinata a consentire il miglior funzionamento della Sezione e di tutto l’Ufficio”.

(2)

- si è poi disciplinata doverosamente la nuova banca dati della Direzione nazionale antimafia alla luce del nuovo testo di cui all’art. 117 comma 2 – bis c.p.p.1 per la quale, ferma restando l’unicità, si prevede una “ragionevole modularità dell’approccio informatico per quanto attiene agli atti e ai dati riguardanti l’area tematica terrorismo”.

Tale scelta organizzativa risponde appieno alle nuove esigenze ed alla ratio della nuova disciplina introdotta dal legislatore.

Se, infatti, il testo previgente stabiliva che il procuratore nazionale antimafia accedesse “alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci”, quello novellato prevede, invece, che “il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede … alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”.

Il legislatore, al tangibile fine di rendere più fluida ed efficiente l’azione di coordinamento investigativo della Procura nazionale senza, con ciò, mortificare l’autonomia degli uffici requirenti distrettuali, cui compete, comunque, la selezione delle informazioni da condividere, ha dunque optato per il transito da un sistema basato su una sorta di assemblaggio di singole banche di dati gestite a livello locale ad uno fondato, invece, sulla loro unificazione in una banca dati centralizzata.

Conformemente a tale indicazione vi è dunque la previsione di una completa visibilità di tutti gli atti riconducibili all’area ma con possibilità di adottare accorgimenti finalizzati a contrassegnare la materia in tre distinte categorie in tal modo rendendosi possibile, a richiesta dei Procuratori, segmentare l’ambito informativo accessibile dalle procure;

Ritenuto:

- che le soluzioni di metodo adottate appaiono pienamente condivisibili, in particolare apprezzandosi la soluzione e la scelta di una fase sperimentale per il primo periodo di attività, ferma restando la necessità in futuro di porre crescente attenzione alla specializzazione della materia dell’antiterrorismo.

- che, del pari, assolutamente conforme ai principi elaborati in materia oltre che, allo stato, la più efficace e razionale, è la previsione, nel merito, della banca dati unica con la possibilità fornita ai procuratori distrettuali di limitare gli accessi e renderli settoriali, e ciò sia per il carattere sperimentale richiamato sia perché più confacente alle attuali esigenze delle diverse realtà territoriali ed alla conseguente necessità di verificare in concreto le varie formule organizzative che saranno messe in campo dai singoli Procuratori distrettuali titolari dei dati raccolti in sede locale;

delibera

- di prendere atto del provvedimento in data 22 aprile 2015 concernente il “Programma Organizzativo dell’Ufficio per il triennio 2014-2016” della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, avente ad oggetto la costituzione della sezione “Terrorismo” e del Servizio

“Contrasto giudiziario al terrorismo”;

- di comunicare la presente al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.”

1 L’art. 117, comma 2-bis, c.p.p., è stato modificato dall’art. 9, comma 3, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, anche con riferimento a struttura e gestione delle banche dati relative ai procedimenti cc.dd. antimafia e, oggi, a quelli in materia di terrorismo.

Riferimenti

Documenti correlati

Nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro "Comunicazione" del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (SNPA), è stato diffuso a tutte le agenzie ambientali

“- visto il quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … in ordine alla nomina della dott.ssa … alla Direzione Nazionale, diretto a conoscere se

Articolo 8. Formazione del personale Articolo 9. Codice di comportamento Articolo 10. Attività di controllo Articolo 11.. 190 del 6 Novembre 2012 introduce nell’ordinamento

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

I dirigenti provvedono trimestralmente al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie e provvedono ad

Il Consiglio federale, con delibera del 29 maggio 2012, ha approvato il logotipo come “unico elemento di rappresentazione dei prodotti e delle iniziative del Sistema Nazionale per

35 del 11 giugno 2007 "Garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti" all'articolo 3 comma 5 prevede agevolazioni in materia di garanzie finanziarie, con

Il gruppo di lavoro ha prodotto una linea guida per l’implementazione di meccanismi di informazione e assistenza alle imprese in materia di rispetto degli obblighi normativi, così