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Affidamento esclusivo

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Academic year: 2022

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Affidamento esclusivo

written by Denise Ubbriaco | 06/10/2020

L’incapacità educativa del genitore e l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli, accertato con sentenza penale di condanna passata in giudicato. In quali casi il minore viene affidato ad un solo genitore?

Hai deciso di sposarti con il tuo compagno di vita. Dal momento in cui i vostri sguardi si sono incrociati, hai pensato che lui fosse l’altra metà della mela, la tua anima gemella, quell’amore mitologico di cui parla Platone nel suo Simposio. Hai sempre abbracciato l’idea romantica del matrimonio, infatti, non appena lui ti ha chiesto di sposarti, non hai esitato a pronunciare il tuo «Sì, lo voglio» davanti all’altare, durante una cerimonia religiosa, in presenza dei tuoi affetti più cari.

Proprio tutti, amici e parenti, hanno scommesso sulla riuscita della vostra unione.

Dopo un po’ di tempo dalla celebrazione delle nozze, hai dato alla luce il vostro primo figlio. Avete vissuto momenti indimenticabili. Sin dal primo istante, tuo marito è stato un papà premuroso e sempre attento. I primi anni insieme sono stati splendidi e, nonostante qualche piccola discussione di coppia, avete superato i vari ostacoli che si sono presentati lungo il percorso per il bene del vostro bambino.

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D’altronde, avete scelto con tanto entusiasmo di condividere la vita insieme, nella buona e nella cattiva sorte. Dopo qualche tempo, improvvisamente, è arrivata la notizia della seconda gravidanza. Ancora una volta, la gioia ha invaso la vostra casa, spostando l’attenzione sull’arrivo del secondogenito e tralasciando, ancora una volta, tutte quelle tensioni che piano piano stavano emergendo dopo le nozze.

Complici i problemi sul posto di lavoro, alcune scelte sbagliate sugli investimenti da fare ed il manifestarsi di una insolita dipendenza di tuo marito, il vostro matrimonio ha preso una piega inaspettata. Discussioni su discussioni non hanno fatto altro che incrinare il vostro rapporto. «Chi ho sposato? Dov’è finito tutto quell’amore?», ti domandi incredula nel ripercorrere i bei ricordi che vi hanno unito per così tanto tempo.

Ad un certo punto, ti accorgi che il vostro matrimonio è arrivato al capolinea, avete raggiunto il punto di non ritorno: la convivenza è diventata intollerabile; i litigi sono ormai all’ordine del giorno. Pensi che questa situazione sia dannosa non solo per te, ma anche per i vostri figli. Temi che possa incidere negativamente sullo sviluppo psico-fisico dei minori. Pertanto, l’unica soluzione è porre fine al matrimonio.

Dopo la separazione, cosa ne sarà dei vostri figli? Con chi andranno a vivere? A chi spettano le decisioni relative all’educazione e all’istruzione dei figli minorenni?

Le domande che affollano la tua mente sono numerose. Pensi che l’unica opzione possibile sia l’affidamento esclusivo, in quanto tuo marito non è più lucido e affidabile come un tempo. Decidi di prendere la situazione di petto e tenere i nervi saldi: un giudice saprà cosa è meglio per i bambini.

Innanzitutto, devi sapere che, in caso di separazione, i figli hanno il diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In genere, si opta per l’affidamento condiviso. Tuttavia, possono esserci dei casi particolari in cui un genitore è chiaramente incapace oppure non è idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il figlio minorenne.

In caso di grave inidoneità educativa del genitore, di condotta di vita anomala e pericolosa o di rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore, la scelta del giudice ricade sull’affidamento esclusivo, derogando alla regola dell’affidamento condiviso dei figli, dal momento che la sua applicazione risulterebbe pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore.

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In una recente sentenza, il tribunale di Frosinone [1] ha precisato che, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater del Codice civile, l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è posto come regola generale, sicché il giudice può disporre, con provvedimento motivato, l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, solo in quanto ravvisi, nell’affidamento anche all’altro, un pregiudizio per il minore.

Il tribunale, ha evidenziato che «Affinché la prole sia affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che risulti in positivo l’idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l’inidoneità dell’altro».

Per saperne di più sull’affidamento esclusivo, abbiamo intervistato l’avvocato Walter Buscema, esperto in diritto di famiglia e presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Papà.

Quando chiedere l’affidamento esclusivo?

L’affidamento esclusivo viene richiesto da uno dei genitori quando si ritiene che l’altro genitore non abbia delle adeguate “capacità genitoriali”.

Per capacità genitoriale si intende la specifica attitudine a soddisfare tutte le esigenze di vita dei propri figli, siano esse di carattere materiale che affettivo.

Come funziona e cosa comporta l’affidamento esclusivo?

L’affidamento esclusivo avviene a seguito di una pronuncia giudiziale, quasi sempre basata su un’attenta valutazione delle capacità genitoriali, effettuate da un consulente tecnico nominato dal tribunale, il quale avrà valutato inidoneo uno dei due genitori ad avere l’affidamento dei figli.

In pratica, l’affidamento esclusivo dei minori, comporterà per il genitore non affidatario l’impossibilità a partecipare alle decisioni riguardanti i propri figli

Come ottenere l’affidamento esclusivo?

Per ottenere l’affidamento esclusivo dei figli, è necessario presentare un ricorso presso il tribunale ordinario illustrando i motivi che spingono il genitore ricorrente a richiedere l’affidamento esclusivo.

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La richiesta di affidamento esclusivo deve fondarsi su un paventato pregiudizio per il minore, derivante dal regime di affidamento condiviso o da criticità personali e/o genitoriali dell’altro genitore. A seguito del ricorso presentato dal genitore, il giudice disporrà una consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare le “capacità genitoriali” di entrambi e valutare la necessità di affidare in via esclusiva il minore ad uno solo dei genitori. Nel caso in cui dovesse valutare che le doglianze del ricorrente siano del tutto infondate, affiderà il minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso.

In caso di affidamento esclusivo, le decisioni più importanti vanno prese da entrambi i genitori?

No, in caso di affidamento esclusivo le decisioni relative alla vita dei figli verranno prese solo dal genitore affidatario inaudita altera parte.

Chi è il genitore più “idoneo” ad ottenere l’affidamento esclusivo?

Il genitore “più idoneo” è quello maggiormente capace di stemperare la conflittualità con l’altro genitore nell’interesse superiore dei figli, quello che è maggiormente capace di favorire il rapporto tra i figli e l’altro genitore. Più in generale, è quel genitore capace di comprendere i bisogni psicofisici e affettivi dei figli e soddisfarli.

Purtroppo, mi preme evidenziare che moltissimi genitori coinvolti in separazioni caratterizzate da elevata conflittualità, dimostrano un livello di idoneità genitoriale molto basso accecati dal desiderio di rivalsa sull’ ex coniuge e questo comporta un grave danno per i figli che diventano uno strumento di ritorsione anche in sede processuale.

Quali sono i presupposti per l’affidamento

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esclusivo al padre o alla madre?

L’affidamento esclusivo, prima della riforma del 2006, era il regime di affidamento

“ordinario” e, in forza di tale regime, i figli venivano ex officio affidati alle madri, in quanto erano ritenute le più idonee dalla legge a decidere per i propri figli.

Nel 2006, con l’approvazione della Legge 54/06, la cosiddetta “Legge sull’affidamento condiviso”, l’affidamento esclusivo è diventato un regime

“residuale” che viene adottato ove si ritenga che uno dei due genitori sia inidoneo.

I presupposti per l’affidamento esclusivo in capo ad uno dei due genitori sono, come già accennato, l’accertata inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, il possibile pregiudizio per il minore derivante dall’affidamento condiviso (ad esempio, nel caso in cui ci si trovi in presenza di un genitore altamente conflittuale).

Tuttavia, ci possono anche essere delle cause indipendenti dalla personalità del genitore che possono portare ad un affidamento esclusivo, come ad esempio in caso di trasferimento di uno dei due genitori in uno Stato differente da quello dove risiede il figlio.

In quali casi il figlio viene “tolto” alla madre?

L’affidamento esclusivo non incide sulla frequentazione tra il figlio e la madre;

pertanto, un minore potrà essere tranquillamente affidato al padre mantenendo una frequentazione o un collocamento del minore presso la madre.

Il figlio viene “tolto” o, meglio, collocato prevalentemente presso il padre in caso di gravi problematiche personali/caratteriali della madre o allorquando lo stile di vita della madre sia inconciliabile con le esigenze di vita del figlio.

In tutti questi casi, il minore verrà collocato presso il padre se ritenuto idoneo, ma si cercherà in ogni caso di preservare la relazione madre/figlio attraverso vari strumenti come i cosiddetti “incontri protetti”, cercando ove possibile di far intraprendere un percorso alla madre volto al recupero delle proprie capacità genitoriali.

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Quando c’è l’affidamento esclusivo senza diritto di visita?

L’affidamento esclusivo senza diritto di visita si ha in rarissimi casi, proprio perché lo Stato tenta di conservare in ogni modo il rapporto tra i figli e i genitori, tramite vari strumenti come quelli degli incontri protetti. Ci sono, però, dei casi di estrema gravità in cui il minore potrebbe rimanere estremamente danneggiato dalla prosecuzione del rapporto con uno dei due genitori. In tali estremi casi, il tribunale può decidere di interrompere totalmente i rapporti tra i figli e uno dei due genitori

Quando l’affidamento spetta ai nonni?

I nonni rientrano tra i soggetti a cui a volte vengono affidati i nipoti in caso di inidoneità della coppia genitoriale, ma non vi è un loro diritto sancito dalla legge.

Spetta al tribunale adito valutare, in caso di inidoneità di entrambi i genitori, se affidare i minori ai servizi sociali o se sia preferibile/possibile affidare i minori ai soggetti rientranti nella sfera famigliare.

Come funziona l’affidamento esclusivo per le coppie di fatto?

In tema di affidamento, non vi sono differenze tra i figli di genitori coniugati e figli di genitori in coppia di fatto, pertanto l’iter e i presupposti per richiedere l’affidamento esclusivo sarà uguale per tutti.

Cosa succede in caso di trasferimento all’estero del genitore affidatario? Cosa può fare il genitore non affidatario?

Teoricamente, il genitore affidatario ha il potere di trasferire il figlio con sé all’estero inaudita altera parte, avendone il diritto riconosciutogli dall’affidamento esclusivo.

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È pure vero che, in ipotesi del genere, il trasferimento all’estero del minore metterebbe a repentaglio il suo diritto alla bigenitorialità, ovvero al diritto alla relazione con l’altro genitore e il relativo diritto di visita del genitore non affidatario.

Pertanto, in ipotesi di paventato trasferimento del minore all’estero con il genitore affidatario, il genitore non affidatario potrà ricorrere al tribunale competente, chiedendo che venga inibito il trasferimento del minore all’estero e, ove possibile, chiedere di modificare il regime di affidamento da esclusivo a congiunto o chiedere addirittura che il figlio venga affidato esclusivamente a lui in conseguenza del trasferimento dell’altro genitore in uno stato estero.

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