DECRETO RILANCIO N. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE
(LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77 ( Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 suppl. o. n. 25)
Dott. Luigi Raineri Videoconferenza 29 luglio 2020: art. 119 e segg. Decreto rilancio
Guida Agenzia Entrate luglio 2020 – Superbonus 110%
MISURE A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE PARITARIA
Art. 233 del Decreto rilancio
Di che cosa parliamo?
Super ecobonus con detrazione al 110%
Super sismabonus con detrazione al 110%
Impianti di climatizzazione invernale a condensazione, pompa di calore a microgenerazione e collettori solari
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo Infrastrutture per la carica di veicoli elettrici
Che fine fanno le vecchie detrazioni?
Le nuove detrazioni non sostituiscono ma si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano :
- Il recupero del patrimonio edilizio (dl. 63/2013)
- Riqualificazione energetica degli edifici (dl. 63/2013) - Bonus facciate
- Bonus mobili
- sismabonus
In che cosa consiste l’agevolazione?
Consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle:
• Singole unità immobiliari (cat.A) tranne A1 ( abitazioni di lusso ) A8 ( ville ) A9 ( castelli )
• Sulle parti comuni degli edifici
• Su unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
per le seguenti tipologie di interventi. («interventi trainanti»):
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore a microgenerazione a collettori solari per il riscaldamento e/ raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o per la sostituzione di impianti degli edifici unifamiliari e nelle u.i. site all’interno di edifici plurifamiliari
c) Interventi antisismici per migliorare il rischio sismico
Il Superbonus si applica anche alla seguente tipologia di interventi («trainati») a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:
• Interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus – 50%-85%) (riqualificazione energetica edifici esistenti, installazione pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) Limite di spesa euro 100.000/60.000/30.000)
• Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici – 50%- (limite di spesa euro 3.000)
• Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica – 50%- (limite di spesa euro 1.600/kw)
• Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo – 50%-
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili il contribuente potrà
avvalersi, per le medesime spese di una sola delle predette agevolazioni. Qualora invece si
realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà
avvalersi di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa.
Chi può usufruirne?
Persone fisiche (irpef)
Condomini
Istituti autonomi casa popolari (IACP)
Le Cooperative di abitazione (assegnate) a proprietà indivisa
Le o.n.l.u.s.
Organizzazioni di volontariato
Associazioni di promozione sociale
Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoio
Le detrazioni spettano ai soggetti che possiedono o detengono (locatari, comodatari) l’immobile oggetto dell’intervento in base a titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostentamento delle spese, se antecedente.
I titolari di reddito di impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni
In che misura spetta la detrazione?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% , con limite di spesa complessivo di - per interventi di isolamento termico: euro 50.000 u.i./40.000x n. u.i./30.000x n. u.i.);
- per sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni: euro 20.000 x n.u.i.
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi su abitazioni il Superbonus spetta per un massimo di due unità immobiliari con esclusione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomini e gli interventi antisismici.
Indipendentemente dalla data di avvio delle opere per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento alla data di pagamento (principio di cassa)
In luogo dell’utilizzo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può optare per una delle seguenti soluzioni alternative:
- Sconto in fattura
- Cessione del credito di imposta
Come si usufruisce dello sconto in fattura?
Sotto forma di sconto sulla fattura del fornitore, fino ad un massimo del corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni o servizi relativi agli interventi agevolati, il quale poi lo recupera come credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, utilizzabile in compensazione tramite F24 e con facoltà di cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Come si usufruisce tramite la cessione del credito?
Mediante la cessione a soggetti terzi (persone fisiche, società ed enti) del credito di importo pari alla detrazione spettante, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
L’opzione può essere esercitata in relazione ad ogni stato di avanzamento lavori che, comunque non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (ogni S.a.l deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento).
Il credito di imposta per il quale non si applica il massimale relativo e la disposizione che vieta di compensare i crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte ed accessori (di ammontare superiore ad euro 1.500) va usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
la parte non utilizzata in un anno non può essere goduta degli anni successivi né può essere richiesta a
rimborso.
Per esercitare l’opzione il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Va rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf).
Tali soggetti devono altresì verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni che certificano il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute (preziari delle Camere di Commercio).
L’opzione deve essere comunicata in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati con modalità che saranno dettate dall’A.E.
Sia che si usufruisca della detrazione che si opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito occorre:
- per gli interventi di riqualificazione energetica che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e attestino la congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione va trasmessa via telematica all’Enea (si attende decreto del MISE per le modalità),
Nei confronti di chi rilascia le attestazioni e ole asseverazioni infedeli è prevista una sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 15.000 per ciascuna di esse; inoltre se il fatto costituisce reato resta in ogni caso ferma l’applicazione delle sanzioni penali (reclusione fino a due anni). La non veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza del beneficio.
I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni per risarcire eventualmente i danni provocati devono stipulare una
polizza assicurativa con massimale adeguato, comunque non inferiore ad euro 500.000
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura:
- Recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir;
- Riqualificazione energetica rientranti nel superbonus e nell’ecobonus
(sostituzione impianti riscaldamento, finestre, infissi, involucro facciate, riduzione rischio sismico);
- Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
- Recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate);
- Installazione impianti fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Art. 233 D.L. 34/2020. Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni
1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19. 2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15 giorni. 3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in eta' compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. 4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati. 5.
Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.