Progetto
“ RLSNET ”
Roma, 31 ottobre 2019
L’accomodamento ragionevole :
un esercizio concreto del diritto al lavoro
Cinzia Frascheri
Giuslavorista
Responsabile Salute e sicurezza sul lavoro CISL Nazionale
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
Il “nostro” impegno
la contrattazione collettiva
(negoziazione – partecipazione)
è un intervento “necessario”
di
“taglio sartoriale”
Legislazione Contrattazione
Contrattazione Legislazione
Legislazione Contrattazione
s.stefanovichj@cisl.it
Art.2, c.1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.
Legge 12 MARZO 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Hanno diritto (accertamento delle condizioni ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104):
Persone affette da una minorazione psichica, fisica o sensoriale o con handicap intellettivo, con un’invalidità civile superiore al 45%;
Persone invalide del lavoro con grado superiore al 33%;
Persone non vedenti o sordomute;
Persone invalide di guerra, civili di guerra o di servizio con minorazioni dalla prima all’ottava categoria.
Sono soggette a obblighi di assunzione:
1 lavoratore disabile 15/35 occupati
2 lavoratori disabili 36/50 occupati
7% dei lavoratori subordinati (+ criteri computo) più di 50 occupati
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
s.stefanovichj@cisl.it
Disabilità
dopo infortunio o malattia professionale
(Legge 12 MARZO 1999, n. 68)
Il datore di lavoro privato può computare nella quota di riserva :
- i lavoratori che siano divenuti disabili in conseguenza di infortunio o malattia, purché abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% ;
- i lavoratori ai quali viene riconosciuto un grado di invalidità superiore al 33%
per infortunio sul lavoro o malattia professionale, purché la disabilità non sia motivata dall’inadempimento da parte del datore delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertato in sede giurisdizionale.
Art.4, c.4 - Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria…
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
Un percorso
di evoluzione concettuale
Sentenza di condanna della Corte di giustizia europea
(causa C-312/11)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006
Recepita in Italia con Legge n.18 del 3 marzo 2009
L.99 del 2013 Decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Direttiva 2000/78/ce del 27 novembre 2000
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Art.3. …nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione (…) quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività
D.Lgs 81 del 2008 s.m
.
Art.5. “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previsti accomodamenti ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di aver una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità”.
Art.2. co.4. “…..le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”
Art.5. “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previsti accomodamenti ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di aver una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità”.
Art.5. “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previsti accomodamenti ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di aver una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità”.
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
s.stefanovichj@cisl.it
Giurisprudenza
(Pronunciamento della Corte di Giustizia - C-312/11)
La Corte di Giustizia, in conformità alla Convenzione dell’ONU, definisce gli
“accomodamenti ragionevoli” come “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”
La Corte, dopo aver esaminato la legislazione italiana vigente in materia di protezione dei disabili (in specie, la legge n. 104 del 1992, la legge n. 381 del 1991, la legge n. 68 del 1999, il d.lgs. n. 81 del 2008), sottolinea che, dal testo dell’articolo 5 della Direttiva 78/2000, letto in combinato disposto con i considerando 20 e 21, risulta che gli Stati membri devono stabilire nella loro legislazione un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, riducendo l’orario di lavoro, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di
ricevere una formazione, con il solo limite di imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.
L.99 del 2013
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
Un (r)innovato scenario
Direttiva EU 2000/78 - DLGS 216/2003 s.m
Art.1464 c.c.
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile,
l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della
prestazione ad essa dovuta, e può anche recedere dal contratto
qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento
parziale Articolo 42
DLGS 81 del 2008 s.m.
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a
mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni
di provenienza.
C.20 È opportuno prevedere misure appropriate, misure efficaci e pratiche destinate a
sistemare
il luogo di lavoro in funzione
dell’handicap, ad es. sistemando i locali, adattando attrezzature, ritmi di lavoro,
ripartizione dei compiti,
formazione, inquadramento.
…persone con menomazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali…
Art.3, c.3 bis (L.99 del 2013)
«Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (…) nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori».
Corte UE 2011 L.99 del
2013
obbligo di «adeguare»
Un (r)innovato scenario
Direttiva EU 2000/78 - DLGS 216/2003 s.m
obbligo di «trovare»
obbligo di «cercare»
Oneri che possono essere compensati da misure esistenti da parte della politica dello Stato Onere
sproporzionato ed eccessivo
C.21 - Per determinare se le misure danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto dei costi finanziari …delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa
e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni
Datore di lavoro
Art.3, c.3 bis (L.99 del 2013)
«Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati
sono tenutiad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (…) nei luoghi di lavoro,
per garantire alle personecon disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori».
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
s.stefanovichj@cisl.it
<
I titolari del diritto al
"ri-collocamento" ragionevole
Direttiva EU 2000/78 - DLGS 216/2003 s.m.
Invalidità
(Collocamento obbligatorio)
In-idoneità
(parziale/totale – temporanea o permanente)
Patologia non da lavoro, che può aggravarsi per esposizione a rischi lav.
o fattori organizzativi
Disabilità
(in entrata o sopravvenuta) (personale o da lavoro)
Presenza di alterazioni dello stato di salute causate da esposizione
ai rischi lavorativi
<
Lavoratore, soggetto a sorveglianza sanitaria
<
<
Lavoratore, NON già soggetto a sorveglianza sanitaria Datore di lavoro che richiede
per cause diverse dai rischi lavorativi o in assenza di MC
presso ASL-art.5 L. 300/70
Datore di lavoro
Dirigente
giudizio obbligatorio espresso
Obbligo nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
RSPP MC
…disabilità, non quale condizione soggettiva della persona, ma frutto di «inadeguata» interazione
tra persona e ambiente…
RLS
Art.2087 c.c.
Art.41 Cost. Art.3, c.3 bis
(L.99/ 2013)
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
s.stefanovichj@cisl.it
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Giurisprudenza
(Tribunale di Ivrea, 24 febbraio 2016
di contro, ma esaustiva Cass. 26/11/ 2018, n. 27243)
La lavoratrice ha sostenuto
)
l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni svolte e ha conseguentemente richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità risarcitoria in quanto l’inidoneità sopravvenuta sarebbe stata cagionata dalla nocività dell’ambiente lavorativo e dell’assenza di precauzioni volte ad evitare disagi come quelli affrontati.Secondo il giudice, l’obbligo di adottare ragionevoli misure di adattamento che siano richieste dalla situazione concreta per evitare il licenziamento dell’occupato divenuto inidoneo all’espletamento delle proprie mansioni, si riferisca a una nozione ampia, più estesa di quella impiegata dalla legge n. 68 del 1999 in relazione alle diverse categorie e ai corrispondenti diversi gradi di inabilità.
Tutte le persone che, per una minorazione fisica, psichica, sensoriale o intellettuale, soffrono di un deficit di integrazione nella vita professionale o nel rapporto di lavoro, rientrano nell’ambito a cui si riferisce la normativa comunitaria di riferimento e risultano quindi protette dall’obbligo delle soluzioni ragionevoli espressamente recepito dal decreto legislativo n. 216 del 2003.
Questa nozione include le ipotesi di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa, che possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su basi di eguaglianza con gli altri lavoratori, compromettendone la conservazione del posto di lavoro.
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
s.stefanovichj@cisl.it
INAIL e disabilità/inidoneità da lavoro
Legge 23 dicembre 2014 n.190, art.1 co.166
(Circ. 51/2016 e 30/2017- Det. Pres. 258/16 e 527/18)
Dipendenti amministrazioni
statali
assicurati gestione per conto Stato
e studenti Tutte
le lavoratrici e i lavoratori a seguito di
infortuni sul lavoro o malattie professionali
senza limiti di gravità (anche a seguito di solo
aggravamento), al di là della natura del rapporto di lavoro e dalla tipologia contrattuale (compreso lavoro autonomo) dopo giudizio di in-idoneità
Onere sproporzionato
Onere compensato da misure esistenti da parte della politica dello Stato
Datore di lavoro Progetto di re-inserimento
lavorativo
«personalizzato»
in regola - no liqu.- no condanne INAIL e DURC
Presentazione di formale richiesta da parte del DL o lav.
1 SOLO Preventivo
Tutte
le lavoratrici e i lavoratori a seguito di
infortuni sul lavoro o malattie professionali senza limiti di gravità (anche a seguito di solo
aggravamento), al di là della natura del rapporto di lavoro e dalla tipologia contrattuale
(compreso lavoro autonomo) dopo giudizio di in-idoneità
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
Equipe INAIL
multi-disciplinare
- Progetto del DL
- No certif. del DL
s.stefanovichj@cisl.it
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: di tipo edilizio, impiantistico e domotico nonché i dispositivi finalizzati all’accessibilità e
la fruibilità degli ambienti di lavoro
interventi di adattamento delle postazioni di lavoro, che comprendono l’adeguamento di arredi della postazione, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione per la postazione o le attrezzature, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro;
TOTALE di 135.000 euro
(copertura 100%)
per un costo massimo di 15.000 euro (fino al 60%), interventi di formazione a supporto del reinserimento e di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti, nonché la riqualificazione professionale per preparare ad altra mansione.
Nel caso la disabilità e/o l’inidoneità
sia a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, i datori di lavoro di tutti i lavoratori/lavoratrici tutelati dall’Inail,
al di là del grado delle conseguenze inabilitanti, possono accedere al finanziamento «personalizzato»,
al fine del reinserimento lavorativo per addivenire all’accomodamento ragionevole
Per consulenza tecnica 20% fino a 20000 – 15% da 20001 a 75000 – 10% da 75001 a 150000)
INAIL e disabilità/inidoneità da lavoro
(circolari 51/2016 e 30/2017- Det. Pres. 258/16 e 527/18)
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
s.stefanovichj@cisl.it Quando il DL abbia realizzato, per
ragioni di necessità ed urgenza, accomodamenti ragionevoli finalizzati
a garantire il tempestivo reinserimento delle persone con disabilità da lavoro/inidoneità, l’INAIL verificate le necessità e l’urgenza degli
interventi realizzati e la personalizzazione degli stessi, in relazione alle specifiche esigenze di
reinserimento del disabile dal lavoro/inidoneo, rimborsa i costi
sostenuti dal DL fino alla quota massima prevista.
_________________________
Qualora gli accomodamenti ragionevoli realizzati dal DL costituiscono parziale
attuazione del progetto successivamente autorizzato dall’INAIL, i costi sono computati al
limite della spesa prevista.
INAIL e disabilità/inidoneità da lavoro
(circolari 51/2016 e 30/2017- Det. Pres. 258/16 e 527/18) Legge 30 Dicembre 2018, n.145
(legge di bilancio 2019)LEGGE DI BILANCIO 2019 La retribuzione corrisposta dal DL
alla persona con disabilità da lavoro/inidoneità, destinataria di un
progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello
stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli
interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsato
dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto
effettivamente corrisposto (con un limite massimo di un anno)
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
s.stefanovichj@cisl.it
Cinzia Frascheri
Giuslavorista - Resp.le CISL salute e sicurezza sul lavoro
INAIL e disabilità/inidoneità da lavoro
(circolari 51/2016 e 30/2017- Det. Pres. 258/16 e 527/18)
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale regionale
PIEMONTE 1 1
VALLE D'AOSTA 0
LOMBARDIA 10 13 11 34
DIR. PROV.LE TRENTO 1 1
DIR. PROV.LEBOLZANO 0
VENETO 7 6 6 19
FRIULI V.G. 1 1 2
LIGURIA 2 2
EMILIA ROMAGNA 5 1 1 7
TOSCANA 2 2 4
UMBRIA 0
MARCHE 7 9 10 26
LAZIO 1 1
ABRUZZO 1 1
MOLISE 0
CAMPANIA 1 1
PUGLIA 3 2 5
BASILICATA 1 1
CALABRIA 1 2 3
SICILIA 1 2 3
SARDEGNA 1 1____
Totale complessivo 34 43 35 112
Attivazione dei progetti di reinserimento
(dati 30/06/2019)112 Progetti totali _____________________
94
Progetti elaborati dall’equipe di I livello
15
Progetti presentati dal datore di lavoro
3
Interventi realizzati dal datore di lavoro casi di necessità e urgenza
Iniziative info-formative INAIL (inform. > 60 gg. Inf. sul lav.)
- Convenzioni INAIL e Patronati - Prossimo avviso pubblico per progetti di info-formazione per lavoratori e DL presentati dalle Parti sociali, patronati, OP…)