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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI CREMONA, COMUNE DI CREMONA, AZIENDA SOCIALE CREMONESE, COMUNE DI CASALMAGGIORE,

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(1)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI CREMONA, COMUNE DI

CREMONA, AZIENDA SOCIALE CREMONESE, COMUNE DI CASALMAGGIORE,

CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI, AZIENDA SOCIO-SANITARIA

TERRITORIALE DI CREMONA PER L’ATTUAZIONE DEL REDDITO DI

INCLUSIONE (REI) NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CREMONA E DI

CASALMAGGIORE

Premesso che:

- la Legge 15 marzo 2017 n.33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle

prestazioni e al sistema di interventi e dei servizi

sociali” ha istituito una misura unica a livello

nazionale di contrasto alla povertà denominata “Reddito

di inclusione”-REI che si compone di: un beneficio

economico erogato ai nuclei familiari che, all'atto

della richiesta, presentano determinati requisii; un

progetto personalizzato di attivazione e di inclusione

sociale e lavorativa volto al superamento della

condizione di povertà;

- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147

“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale

di contrasto alla povertà” stabilisce:

° all'art.5, comma 5 ”laddove, in esito all'analisi preliminare, a situazione di povertà emerga come

(2)

esclusivamente connessa alla sola dimensione della

situazione lavorativa, il progetto personalizzato è

sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20

del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal

programma di ricerca intensiva di occupazione di cui

all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo,

qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello

stesso articolo 23, coma 5,redatti per ciascun membro

del nucleo familiare abile al lavoro non occupato;

° all'art 5, comma 7 “laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro

di analisi approfondito, è costituita una equipe

multidisciplinare composta da un operatore sociale

identificato dal servizio sociale competente e da altri

operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali,

identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni

del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi

preliminare, con particolare riferimento ai servizi per

l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la

tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona

sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un

progetto per finalità diverse, la valutazione e la

progettazione sono acquisite ai fini della valutazione

di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari

operano a livello di ambito territoriale secondo le

(3)

modalità di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate

dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica;

° all'art. 5, comma 8 “non si dà luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui

al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi

preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne

emerga la necessità. In tal caso, al progetto

personalizzato eventualmente in versione semplificata,

provvede il servizio sociale”;

° all'art.5, comma 9 “al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del

Comitato per la lotta alla povertà, e previa intesa in

sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida

per la definizione degli strumenti operativi per la

valutazione multidimensionale”;

° all'art.6, comma 1 “in esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto

personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo

familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in

cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo

stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del

progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo

5, comma 5, la medesima sottoscrizione è comunicata

(4)

dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini

dell'erogazione del beneficio economico del ReI.

In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non è

erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima

applicazione all'articolo 25, comma 2”;

° all'art. 13, comma 1 “i comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i

soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con

riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito

territoriale, come identificato dalla regione e dalla

provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2,

al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della

gestione e di agevolare la programmazione e la gestione

integrata degli interventi e dei servizi sociali con

quelli degli altri enti od organismi competenti per

l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione,

le politiche abitative e la salute”;

° all'art 23, comma 1 “nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie

locali, le regioni e le provincie autonome di Trento e

Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi

territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od

organismi competenti per l'inserimento lavorativo,

l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e

la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta

(5)

integrata di interventi e di servizi”;

° all'art. 23, comma 4 “l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle

regioni e provincie autonome ai sensi del presente

articolo, costituisce livello essenziale delle

prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”;

° all'art. 25, comma 2 “in sede di avvio al ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9,

comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio

economico pur in assenza della comunicazione

dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato

prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è

comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui

al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima

erogazione”;

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 25.05.2018 con la quale viene

comunicata la prossima finalizzazione delle “Linee-guida

sugli strumenti operativi per la valutazione e la

progettazione” e viene, altresì, ribadita la possibilità

per gli operatori di utilizzare anche altri modelli di

strumentazione già in loro dotazione purché coerenti con

il dettato del D.Lgs. 147/2017, articoli 5 e 6;

- nel testo provvisorio delle succitate Linee guida ministeriali viene previsto, tra i possibili esiti della

(6)

fase di analisi preliminare, la valutazione e la presa

in carico da parte dei servizi specialistici qualora il

nucleo familiare presenti bisogni complessi riguardanti

prioritariamente aree specialistiche di intervento quali

ad esempio: salute mentale, dipendenza.

Considerato che:

- l'attuazione dei REI si fonda sul lavoro integrato della

rete dei servizi locali che prestano assistenza sociale,

sanitaria, inserimento lavorativo, formazione e istruzione;

- la platea dei potenziali beneficiari, stante i requisiti

economici fissati a livello ministeriale, è rappresentata da

numeri significativi;

- i progetti personalizzati rappresentano condizione

necessaria affinché le persone interessate possano disporre

anche del beneficio economico;

- affinché le persone possano mantenere il beneficio economico

per l'intera durata del progetto, quest'ultimo dovrà

rispondere a criteri di pertinenza, fattibilità, efficacia e

sostenibilità, sia dal punto di vista dei beneficiari che dal

punto di vista degli operatori dei servizi coinvolti, in tutte

le fasi del ciclo di progetto(identificazione, formulazione,

attuazione e verifica/valutazione);

- negli ambiti territoriali di Cremona e di Casalmaggiore si

(7)

rende necessario migliorare e consolidare il lavoro integrato

dei servizi pubblici territoriali, valorizzando altresì le

prassi e gli strumenti operativi adottati nella presa in

carico integrata di persone in condizioni di vulnerabilità

socio-lavorativa nell'ambito di progettualità e misure

analoghe al REI (quali ad esempio: progetto “Farelegami”;

progetto territoriale “SPRAR”; Sostegno all'Inclusione Attiva

– SIA; etc.);

- nelle more delle versioni definitive delle linee guida e

delle indicazioni operative elaborate a livello ministeriale

e/o regionale, si ritiene necessario stipulare un Accordo

territoriale di rete e prevedere una governance territoriale

che favorisca un adeguato coordinamento tra i soggetti locali

chiamati a garantire l'offerta integrata degli interventi e

dei servizi a favore dei beneficiari del REI;

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti

soggetti promotori:

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI CREMONA

AZIENDA SOCIALE CREMONESE

COMUNE DI CASALMAGGIORE

CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI

(8)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

stipulano il seguente Accordo di collaborazione per

l'attuazione e il monitoraggio del REI negli Ambiti

territoriali di Cremona e di Casalmaggiore.

Art.1 - Finalità e oggetto

1. I soggetti promotori sopra indicati condividono la visione

della normativa istitutiva del REI come una misura finalizzata

a ri-attivare le persone beneficiarie verso un cambiamento e a

favorire, in generale, la transizione dell'intervento sociale

dell'assistenza all'empowerment, stimolando un'evoluzione

delle competenze e delle professionalità operanti nel Welfare.

Art. 2 – Obiettivi specifici

1. Il presente Accordo è pertanto finalizzato a:

a) migliorare la qualità e l'efficacia della fase di

valutazione preliminare dei nuclei familiari beneficiari

del REI e della successiva fase di progettazione

personalizzata, attraverso la condivisione di indicatori

e criteri di pertinenza, fattibilità, efficacia e

sostenibilità;

(9)

b) migliorare e consolidare il lavoro integrato dei servizi territoriali pubblici e privati attraverso un adeguato

sostegno agli operatori degli stessi e l'adozione di

modalità operative che ne favoriscano il dialogo e la

cooperazione reciproca.

Art.3 – Aree di collaborazione

1. Coerentemente con la visione condivisa del REI, di cui gli

articoli precedenti, i soggetti promotori stabiliscono di

collaborare nelle seguenti aree:

a) informazione/formazione specifica: promozione e

realizzazione di processi e percorsi territoriali che

contribuiscano alla diffusione, presso gli operatori dei

servizi coinvolti, degli strumenti e delle modalità

operative adottate nell'ambito del REI e programmazione

condivisa e realizzazione di interventi formativi

finalizzati a diffondere e consolidare nei servizi un

approccio alle povertà/fragilità di tipo

multidimensionale e integrato;

b) integrazione delle risorse e armonizzazione della programmazione territoriale: integrazione delle risorse

umane, strumentali ed economiche necessarie a rafforzare

le fasi di valutazione preliminare, progettazione

(10)

personalizzata e realizzazione del REI, con le risorse

previste nell'ambito del PON Inclusione e nell'ambito

della programmazione territoriale (Piani di Zona), così

come eventuali altre progettualità aventi finalità

analoghe;

c) offerta integrata dei servizi: programmazione condivisa e realizzazione di interventi per l'inclusione socio-

lavorativa complementari e compatibili con il REI;

d) presa in carico: adozione, in via ordinaria, nella presa in carico delle persone con disagio socio-economico,

degli strumenti e delle modalità operative definite

nell'ambito del REI;

e) reti degli stakeholder pubblici e privati: sviluppo, in ciascun ambito territoriale, di una rete locale di

soggetti pubblici e privati che condividano gli approcci

e le modalità di lavoro definite per l'attuazione del

REI, contribuendo altresì ad integrare, in modo

coordinato, i progetti personalizzati con interventi

specifici di propria competenza.

Art. 4 – Governance dell'Accordo

(11)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi espressi in

precedenza si prevede la seguente articolazione:

a) Gruppo di lavoro interistituzionale: formato dai referenti individuati dai soggetti promotori del

presente Accordo, avente compiti specifici così

declinati nel successivo art.5, e coordinato dai

soggetti capifila degli Ambiti interessati, vale a dire

il Comune di Cremona e il Consorzio Casalasco Servizi

Sociali, di concerto con la Provincia di Cremona;

b) Reti locali degli stakeholder pubblici e privati:

formate dai soggetti di cui all'art. 6 che, aderendo al

presente Accordo, si rendono disponibili a migliorare e

rendere più efficace la misura e l'operatività del

sistema, nonché a coordinarsi con i soggetti promotori

nell'eventuale erogazione, a favore dei nuclei familiari

beneficiari del REI, di servizi di loro competenza. Il

Comune di Cremona e il Consorzio Casalasco Servizi

Sociali,successivamente alla sottoscrizione del presente

atto, provvederanno alla emanazione di un apposito

avviso per la raccolta delle adesioni alle rispettive

Reti.

Art.5 – Gruppo di lavoro interistituzionale

(12)

1. Il Gruppo di lavoro, avente funzione di supporto e

accompagnamento agli operatori dei servizi coinvolti

nell'implementazione della misura, ha i seguenti

compiti:

- definizione, aggiornamento e diffusione presso gli

operatori di tutti i soggetti firmatari di linee-guida e

strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e la

progettazione integrata, nonché per tutte altre fasi attuative

della misura;

- diffusione di informazioni e aggiornamenti provenienti

dal Ministero del Lavoro e le politiche sociali, dall'INPS e

dalla Regione Lombardia utili ad orientare il lavoro degli

operatori nelle diverse fasi di accoglimento delle richieste e

di attuazione della misura;

- eventuale supporto alla progettazione integrata e

monitoraggio periodico quali-quantitativo dei progetti

attivati sulla base di indicatori condivisi.

2. Il Gruppo di lavoro potrà allargarsi ad ulteriori componenti qualora lo ritenesse necessario per

migliorare l'operatività complessiva del sistema.

(13)

Art. 6 – Adesione all'Accordo e alle Reti locali degli

stakeholder pubblici e privati

1. Il presente Accordo prevede la possibilità di adesione da parte di:

- altri soggetti pubblici;

- soggetti del privato sociale impegnati nel contrasto

delle povertà;

- soggetti accreditati al lavoro e/o alla formazione;

- le parti sociali rappresentative dei datori di lavoro

e dei lavoratori;

ed ogni altro ente in cui i soggetti firmatari intenderanno

interfacciarsi in relazione alle finalità e agli obiettivi di

cui agli artt. 1 e 2.

2. L'adesione all'Accordo avviene tramite manifestazione di

interesse scritta trasmessa al soggetto capofila dell'Ambito

territoriale, in risposta ad apposito avviso pubblico che lo

stesso provvede ad emanare a seguito della sottoscrizione del

presente atto. Ciascun soggetto può partecipare ad entrambe le

Reti locali.

3. In esito agli avvisi pubblici di cui al comma 2, ciascun

(14)

Ambito territoriale costituisce e coordina la Rete locale

degli stakeholder pubblici e privati aderenti all'Accordo.

Art. 7 – Impegni delle parti

1. Tutti i soggetti promotori si impegnano a:

- partecipare, per il tramite dei propri referenti, al Gruppo

di lavoro interistituzionale;

- coinvolgere le figure professionali interne ai propri

servizi nelle eventuali èquipe multidisciplinari, per i casi

in cui si necessita l'intervento di competenza;

- erogare ai beneficiari della misura gli interventi e i

servizi che saranno concordati con le èquipe multidisciplinari

nei casi più complessi, compatibilmente con le risorse a

disposizione;

- attenersi alle modalità operative condivise dal Gruppo di

lavoro interistituzionale indicate nel Manuale operativo REI

degli Ambiti territoriali di Cremona e Casalmaggiore, parte

integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Nello specifico:

(15)

a) il Comune di Cremona, oltre a quanto esplicitato al

comma 1, garantirà:

- insieme al Consorzio Casalasco Servizi Sociali e di concerto

con la Provincia, il coordinamento del Gruppo di lavoro

interistituzionale;

- l'emanazione dell'avviso per la raccolta delle

manifestazioni di interesse per l'adesione della Rete locale

degli stakeholder dell'Ambito territoriale di Cremona;

- il coordinamento della Rete locale degli stakeholder

dell'Ambito territoriale di Cremona.

b) Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali, oltre a quanto

esplicitato al comma 1, garantirà:

- insieme al Comune di Cremona e di concerto con la provincia,

il coordinamento del Gruppo di lavoro interistituzionale;

- l'emanazione dell'avviso per la raccolta delle

manifestazioni di interesse per l'adesione alla Rete locale

degli stakeholder dell'Ambito territoriale di Casalmaggiore;

(16)

- il coordinamento della Rete locale degli stakeholder

dell'Ambito territoriale di Casalmaggiore.

Art. 8 – Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata dalla data di

sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatta salva la

possibilità di aggiornamento e rinnovo nelle forme

concordate dai sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona,…

p. Provincia di Cremona

Il Dirigente del Settore Lavoro e Formazione

________________________________

p. Comune di Cremona

Il Direttore del Settore Politiche Sociali

________________________________

p. Azienda Sociale Cremonese

Il Presidente

_____________________________

(17)

Comune di Casalmaggiore

Il Sindaco

_________________________________

p. Consorzio Casalasco Servizi Sociali

Il Direttore

_______________________________

p. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona

_________________________________

SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

INTERISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE

E ALLA RETE LOCALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA

p. …

Il…

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(18)

p. …

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SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

INTERISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE

E ALLA RETE LOCALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CASALMAGGIORE

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