ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI CREMONA, COMUNE DI
CREMONA, AZIENDA SOCIALE CREMONESE, COMUNE DI CASALMAGGIORE,
CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI, AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA PER L’ATTUAZIONE DEL REDDITO DI
INCLUSIONE (REI) NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CREMONA E DI
CASALMAGGIORE
Premesso che:
- la Legge 15 marzo 2017 n.33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle
prestazioni e al sistema di interventi e dei servizi
sociali” ha istituito una misura unica a livello
nazionale di contrasto alla povertà denominata “Reddito
di inclusione”-REI che si compone di: un beneficio
economico erogato ai nuclei familiari che, all'atto
della richiesta, presentano determinati requisii; un
progetto personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa volto al superamento della
condizione di povertà;
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147
“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale
di contrasto alla povertà” stabilisce:
° all'art.5, comma 5 ”laddove, in esito all'analisi preliminare, a situazione di povertà emerga come
esclusivamente connessa alla sola dimensione della
situazione lavorativa, il progetto personalizzato è
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20
del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal
programma di ricerca intensiva di occupazione di cui
all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo,
qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello
stesso articolo 23, coma 5,redatti per ciascun membro
del nucleo familiare abile al lavoro non occupato;
° all'art 5, comma 7 “laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro
di analisi approfondito, è costituita una equipe
multidisciplinare composta da un operatore sociale
identificato dal servizio sociale competente e da altri
operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali,
identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni
del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi
preliminare, con particolare riferimento ai servizi per
l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la
tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona
sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un
progetto per finalità diverse, la valutazione e la
progettazione sono acquisite ai fini della valutazione
di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari
operano a livello di ambito territoriale secondo le
modalità di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
° all'art. 5, comma 8 “non si dà luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui
al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi
preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne
emerga la necessità. In tal caso, al progetto
personalizzato eventualmente in versione semplificata,
provvede il servizio sociale”;
° all'art.5, comma 9 “al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del
Comitato per la lotta alla povertà, e previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida
per la definizione degli strumenti operativi per la
valutazione multidimensionale”;
° all'art.6, comma 1 “in esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto
personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo
familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in
cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo
stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del
progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo
5, comma 5, la medesima sottoscrizione è comunicata
dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI.
In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non è
erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima
applicazione all'articolo 25, comma 2”;
° all'art. 13, comma 1 “i comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i
soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con
riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito
territoriale, come identificato dalla regione e dalla
provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2,
al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della
gestione e di agevolare la programmazione e la gestione
integrata degli interventi e dei servizi sociali con
quelli degli altri enti od organismi competenti per
l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione,
le politiche abitative e la salute”;
° all'art 23, comma 1 “nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie
locali, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi
territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e
la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi”;
° all'art. 23, comma 4 “l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle
regioni e provincie autonome ai sensi del presente
articolo, costituisce livello essenziale delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”;
° all'art. 25, comma 2 “in sede di avvio al ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9,
comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio
economico pur in assenza della comunicazione
dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato
prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è
comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui
al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima
erogazione”;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 25.05.2018 con la quale viene
comunicata la prossima finalizzazione delle “Linee-guida
sugli strumenti operativi per la valutazione e la
progettazione” e viene, altresì, ribadita la possibilità
per gli operatori di utilizzare anche altri modelli di
strumentazione già in loro dotazione purché coerenti con
il dettato del D.Lgs. 147/2017, articoli 5 e 6;
- nel testo provvisorio delle succitate Linee guida ministeriali viene previsto, tra i possibili esiti della
fase di analisi preliminare, la valutazione e la presa
in carico da parte dei servizi specialistici qualora il
nucleo familiare presenti bisogni complessi riguardanti
prioritariamente aree specialistiche di intervento quali
ad esempio: salute mentale, dipendenza.
Considerato che:
- l'attuazione dei REI si fonda sul lavoro integrato della
rete dei servizi locali che prestano assistenza sociale,
sanitaria, inserimento lavorativo, formazione e istruzione;
- la platea dei potenziali beneficiari, stante i requisiti
economici fissati a livello ministeriale, è rappresentata da
numeri significativi;
- i progetti personalizzati rappresentano condizione
necessaria affinché le persone interessate possano disporre
anche del beneficio economico;
- affinché le persone possano mantenere il beneficio economico
per l'intera durata del progetto, quest'ultimo dovrà
rispondere a criteri di pertinenza, fattibilità, efficacia e
sostenibilità, sia dal punto di vista dei beneficiari che dal
punto di vista degli operatori dei servizi coinvolti, in tutte
le fasi del ciclo di progetto(identificazione, formulazione,
attuazione e verifica/valutazione);
- negli ambiti territoriali di Cremona e di Casalmaggiore si
rende necessario migliorare e consolidare il lavoro integrato
dei servizi pubblici territoriali, valorizzando altresì le
prassi e gli strumenti operativi adottati nella presa in
carico integrata di persone in condizioni di vulnerabilità
socio-lavorativa nell'ambito di progettualità e misure
analoghe al REI (quali ad esempio: progetto “Farelegami”;
progetto territoriale “SPRAR”; Sostegno all'Inclusione Attiva
– SIA; etc.);
- nelle more delle versioni definitive delle linee guida e
delle indicazioni operative elaborate a livello ministeriale
e/o regionale, si ritiene necessario stipulare un Accordo
territoriale di rete e prevedere una governance territoriale
che favorisca un adeguato coordinamento tra i soggetti locali
chiamati a garantire l'offerta integrata degli interventi e
dei servizi a favore dei beneficiari del REI;
tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti
soggetti promotori:
• PROVINCIA DI CREMONA
• COMUNE DI CREMONA
• AZIENDA SOCIALE CREMONESE
• COMUNE DI CASALMAGGIORE
• CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI
• AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
stipulano il seguente Accordo di collaborazione per
l'attuazione e il monitoraggio del REI negli Ambiti
territoriali di Cremona e di Casalmaggiore.
Art.1 - Finalità e oggetto
1. I soggetti promotori sopra indicati condividono la visione
della normativa istitutiva del REI come una misura finalizzata
a ri-attivare le persone beneficiarie verso un cambiamento e a
favorire, in generale, la transizione dell'intervento sociale
dell'assistenza all'empowerment, stimolando un'evoluzione
delle competenze e delle professionalità operanti nel Welfare.
Art. 2 – Obiettivi specifici
1. Il presente Accordo è pertanto finalizzato a:
a) migliorare la qualità e l'efficacia della fase di
valutazione preliminare dei nuclei familiari beneficiari
del REI e della successiva fase di progettazione
personalizzata, attraverso la condivisione di indicatori
e criteri di pertinenza, fattibilità, efficacia e
sostenibilità;
b) migliorare e consolidare il lavoro integrato dei servizi territoriali pubblici e privati attraverso un adeguato
sostegno agli operatori degli stessi e l'adozione di
modalità operative che ne favoriscano il dialogo e la
cooperazione reciproca.
Art.3 – Aree di collaborazione
1. Coerentemente con la visione condivisa del REI, di cui gli
articoli precedenti, i soggetti promotori stabiliscono di
collaborare nelle seguenti aree:
a) informazione/formazione specifica: promozione e
realizzazione di processi e percorsi territoriali che
contribuiscano alla diffusione, presso gli operatori dei
servizi coinvolti, degli strumenti e delle modalità
operative adottate nell'ambito del REI e programmazione
condivisa e realizzazione di interventi formativi
finalizzati a diffondere e consolidare nei servizi un
approccio alle povertà/fragilità di tipo
multidimensionale e integrato;
b) integrazione delle risorse e armonizzazione della programmazione territoriale: integrazione delle risorse
umane, strumentali ed economiche necessarie a rafforzare
le fasi di valutazione preliminare, progettazione
personalizzata e realizzazione del REI, con le risorse
previste nell'ambito del PON Inclusione e nell'ambito
della programmazione territoriale (Piani di Zona), così
come eventuali altre progettualità aventi finalità
analoghe;
c) offerta integrata dei servizi: programmazione condivisa e realizzazione di interventi per l'inclusione socio-
lavorativa complementari e compatibili con il REI;
d) presa in carico: adozione, in via ordinaria, nella presa in carico delle persone con disagio socio-economico,
degli strumenti e delle modalità operative definite
nell'ambito del REI;
e) reti degli stakeholder pubblici e privati: sviluppo, in ciascun ambito territoriale, di una rete locale di
soggetti pubblici e privati che condividano gli approcci
e le modalità di lavoro definite per l'attuazione del
REI, contribuendo altresì ad integrare, in modo
coordinato, i progetti personalizzati con interventi
specifici di propria competenza.
Art. 4 – Governance dell'Accordo
1. Al fine di perseguire gli obiettivi espressi in
precedenza si prevede la seguente articolazione:
a) Gruppo di lavoro interistituzionale: formato dai referenti individuati dai soggetti promotori del
presente Accordo, avente compiti specifici così
declinati nel successivo art.5, e coordinato dai
soggetti capifila degli Ambiti interessati, vale a dire
il Comune di Cremona e il Consorzio Casalasco Servizi
Sociali, di concerto con la Provincia di Cremona;
b) Reti locali degli stakeholder pubblici e privati:
formate dai soggetti di cui all'art. 6 che, aderendo al
presente Accordo, si rendono disponibili a migliorare e
rendere più efficace la misura e l'operatività del
sistema, nonché a coordinarsi con i soggetti promotori
nell'eventuale erogazione, a favore dei nuclei familiari
beneficiari del REI, di servizi di loro competenza. Il
Comune di Cremona e il Consorzio Casalasco Servizi
Sociali,successivamente alla sottoscrizione del presente
atto, provvederanno alla emanazione di un apposito
avviso per la raccolta delle adesioni alle rispettive
Reti.
Art.5 – Gruppo di lavoro interistituzionale
1. Il Gruppo di lavoro, avente funzione di supporto e
accompagnamento agli operatori dei servizi coinvolti
nell'implementazione della misura, ha i seguenti
compiti:
- definizione, aggiornamento e diffusione presso gli
operatori di tutti i soggetti firmatari di linee-guida e
strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e la
progettazione integrata, nonché per tutte altre fasi attuative
della misura;
- diffusione di informazioni e aggiornamenti provenienti
dal Ministero del Lavoro e le politiche sociali, dall'INPS e
dalla Regione Lombardia utili ad orientare il lavoro degli
operatori nelle diverse fasi di accoglimento delle richieste e
di attuazione della misura;
- eventuale supporto alla progettazione integrata e
monitoraggio periodico quali-quantitativo dei progetti
attivati sulla base di indicatori condivisi.
2. Il Gruppo di lavoro potrà allargarsi ad ulteriori componenti qualora lo ritenesse necessario per
migliorare l'operatività complessiva del sistema.
Art. 6 – Adesione all'Accordo e alle Reti locali degli
stakeholder pubblici e privati
1. Il presente Accordo prevede la possibilità di adesione da parte di:
- altri soggetti pubblici;
- soggetti del privato sociale impegnati nel contrasto
delle povertà;
- soggetti accreditati al lavoro e/o alla formazione;
- le parti sociali rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori;
ed ogni altro ente in cui i soggetti firmatari intenderanno
interfacciarsi in relazione alle finalità e agli obiettivi di
cui agli artt. 1 e 2.
2. L'adesione all'Accordo avviene tramite manifestazione di
interesse scritta trasmessa al soggetto capofila dell'Ambito
territoriale, in risposta ad apposito avviso pubblico che lo
stesso provvede ad emanare a seguito della sottoscrizione del
presente atto. Ciascun soggetto può partecipare ad entrambe le
Reti locali.
3. In esito agli avvisi pubblici di cui al comma 2, ciascun
Ambito territoriale costituisce e coordina la Rete locale
degli stakeholder pubblici e privati aderenti all'Accordo.
Art. 7 – Impegni delle parti
1. Tutti i soggetti promotori si impegnano a:
- partecipare, per il tramite dei propri referenti, al Gruppo
di lavoro interistituzionale;
- coinvolgere le figure professionali interne ai propri
servizi nelle eventuali èquipe multidisciplinari, per i casi
in cui si necessita l'intervento di competenza;
- erogare ai beneficiari della misura gli interventi e i
servizi che saranno concordati con le èquipe multidisciplinari
nei casi più complessi, compatibilmente con le risorse a
disposizione;
- attenersi alle modalità operative condivise dal Gruppo di
lavoro interistituzionale indicate nel Manuale operativo REI
degli Ambiti territoriali di Cremona e Casalmaggiore, parte
integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Nello specifico:
a) il Comune di Cremona, oltre a quanto esplicitato al
comma 1, garantirà:
- insieme al Consorzio Casalasco Servizi Sociali e di concerto
con la Provincia, il coordinamento del Gruppo di lavoro
interistituzionale;
- l'emanazione dell'avviso per la raccolta delle
manifestazioni di interesse per l'adesione della Rete locale
degli stakeholder dell'Ambito territoriale di Cremona;
- il coordinamento della Rete locale degli stakeholder
dell'Ambito territoriale di Cremona.
b) Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali, oltre a quanto
esplicitato al comma 1, garantirà:
- insieme al Comune di Cremona e di concerto con la provincia,
il coordinamento del Gruppo di lavoro interistituzionale;
- l'emanazione dell'avviso per la raccolta delle
manifestazioni di interesse per l'adesione alla Rete locale
degli stakeholder dell'Ambito territoriale di Casalmaggiore;
- il coordinamento della Rete locale degli stakeholder
dell'Ambito territoriale di Casalmaggiore.
Art. 8 – Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo ha durata dalla data di
sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatta salva la
possibilità di aggiornamento e rinnovo nelle forme
concordate dai sottoscrittori.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cremona,…
p. Provincia di Cremona
Il Dirigente del Settore Lavoro e Formazione
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p. Comune di Cremona
Il Direttore del Settore Politiche Sociali
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p. Azienda Sociale Cremonese
Il Presidente
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Comune di Casalmaggiore
Il Sindaco
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p. Consorzio Casalasco Servizi Sociali
Il Direttore
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p. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
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SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE
E ALLA RETE LOCALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA
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Il…
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p. …
Il…
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Il…
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p. …
Il…
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SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE
E ALLA RETE LOCALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CASALMAGGIORE
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Il…
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