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Diario quotidiano del 30 marzo 2016: l'esonero contributivo 2016 per le nuove assunzioni

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Diario quotidiano del 30 marzo 2016: l'esonero contributivo 2016 per le nuove assunzioni

Pubblicato il 30 marzo 2016

benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: nota delle Dogane;

regime del margine: la fattura da sola non basta; sl via la seconda stagione delle dichiarazioni precompilate; normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga; esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2016; come impattano i nuovi principi di revisione ISA Italia sulla relazione unitaria?: documento del CNDCEC spiega tutto; modificato il modello da inviare alla DTL; deduzione dei costi sui carburanti vincolata a rigidi schemi; liti amministrative: regole in G.U.; certificato medico per infortunio o malattia professionale non più obbligo del datore di lavoro

Indice:

1) Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: nota delle Dogane

2) Regime del margine: la fattura da sola non basta

3) Al via la seconda stagione delle dichiarazioni precompilate 4) Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga

5) Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2016

6) Come impattano i nuovi principi di revisione ISA Italia sulla relazione unitaria?:

documento del CNDCEC spiega tutto

7) Modificato il modello da inviare alla DTL

8) Deduzione dei costi sui carburanti vincolata a rigidi schemi 9) Liti amministrative: regole in G.U.

10) Certificato medico per infortunio o malattia professionale non più obbligo del datore di lavoro

1) Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: nota delle Dogane

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. L’Agenzia delle Dogane, con la nota 37533 del 25 marzo 2016, si sofferma sul rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2016

A tale riguardo, l’Agenzia evidenzia che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 2 maggio 2016.

Disponibilità del software

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Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1°

trimestre 2016) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2016.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni:

– per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

– per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia:

l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;

– per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

Importo rimborsabile

In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

– € 214,18609 per mille litri di prodotto, in

relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016.

Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva 1.

pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al 2.

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto 3.

Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza

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regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto 4.

di persone.

Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) dal 1° aprile ed entro il sopraindicato termine del 2 maggio 2016.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740, per il cui utilizzo viene fatto rinvio a quanto già comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:

– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;

– i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.

Fattispecie escluse dall’agevolazione

La legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto ancor più all’art.1, comma 645, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1°

gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall’art.1, comma 233, della legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.

A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza

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della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonchè la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

– veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;

– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.

Invio telematico delle dichiarazioni

Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:

– gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;

– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016”.

Oppure:

– fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione

“Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2016”, per predisporre autonomamente i file da

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inviare.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018.

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2) Regime del margine: la fattura da sola non basta

Regime del margine: l’acquirente deve accertarsi dei requisiti di legge. Per fruire del regime del margine sull’acquisto e la rivendita di beni usati, non è sufficiente la sola condizione oggettiva che il bene sia effettivamente “usato”, né tantomeno è sufficiente l’indicazione riportata in fattura dalla parte cedente. Il contribuente, in sede di acquisto del bene, ha l’obbligo di accertarsi della sussistenza dei presupposti di applicabilità di quel regime, tra i quali la circostanza che il cedente del bene non abbia potuto esercitare alcuna rivalsa per l’imposta versata quando acquistò quel bene. Tale accertamento non può limitarsi a un mero controllo di regolarità formale delle fatture emesse dal cedente, ma deve estendersi al controllo della regolarità sostanziale dell’operazione, a condizione che esso sia possibile alla stregua dell’ordinaria diligenza esigibile dal cessionario. È il principio che è contenuto nella sentenza n.

3602/2016 della Corte di Cassazione.

Il caso affrontato dai giudici di Piazza Cavour trae origine da un accertamento rivolto nei confronti di una società operante nel commercio delle automobili, con il quale erano stati disconosciuti i presupposti per l’operatività del regime del margine sull’acquisto di talune auto usate; in particolare, dalle indagini dell’amministrazione finanziaria era emerso che tali beni erano stati acquistati da una società di autonoleggio che aveva operato la detrazione Iva sugli stessi, per poi fatturarli col regime del margine. La ricorrente sosteneva la propria estraneità alle condotte poste in essere dalla società cedente, e che il regime era stato adottato sulla scorta del duplice presupposto che le auto fossero effettivamente “usate” e che le fatture d’acquisto riportassero l’assoggettamento al margine.

La Ctp di Milano, prima, e la Ctr della Lombardia, poi, avevano dato ragione alla società contribuente. Gli ermellini, esaminando il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, hanno ribaltato l’esito dei gradi di merito.

Per applicare il regime del margine, spiega la Cassazione, non costituisce unica condizione la regolarità formale della fattura emessa dal cedente, poiché in tal modo si attribuirebbe a tale

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documento un’efficacia probatoria, in realtà non prevista, in relazione all’esistenza dei presupposti giustificativi di tale regime fiscale. È onere dell’acquirente, dunque, verificare la effettiva ricorrenza di tutti gli elementi normativamente richiesti, sia oggettivi che soggettivi, per l’applicazione del regime, nei limiti di quanto possibile alla stregua dell’ordinaria diligenza.

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3) Al via la seconda stagione delle dichiarazioni precompilate

Secondo anno nel segno della precompilata, 30 milioni le dichiarazioni. 700 milioni di informazioni per semplificare ed eliminare i controlli. Parte la dichiarazione precompilata 2016 arricchita da 700milioni di dati in più rispetto a quelli già a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, infatti, sono state già trasmesse le informazioni relative a premi assicurativi, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, spese mediche, rimborsi delle spese sanitarie, certificazioni uniche, previdenza complementare, spese funebri e spese universitarie. Con riguardo alla novità delle spese sanitarie si tratta di oltre 500 milioni di informazioni. Di queste, 400 milioni sono state recuperate direttamente dal Sistema Sanitario Nazionale, per un valore di 1,5 miliardi di euro, mentre i 120 milioni di documenti rimanenti sono stati attinti dall’Agenzia direttamente dal sistema Tessera Sanitaria.

In questo caso il valore delle spese sostenute dai contribuenti è di 13 miliardi di euro. Nel complesso i dati fissano l’istantanea delle spese mediche di 50 milioni di cittadini. Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica.

Non solo 730, c’è anche Unico nella precompilata 2016

Quest’anno l’operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.

Come si accede

Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell’Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card / Cns. In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest’anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin

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dispositivo dell’Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di SPID, il nuovoSistema Pubblico di Identità Digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L’Agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo 2016 possono richiedere l’identità digitale SPID agli Identity Provider accreditati presso AgID.

Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema NoiPA possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale NoiPA. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l’assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

Disponibilità, dal 15 aprile la precompilata è a portata di mouse

A partire dal 15 aprile saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com’è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com’è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco.

Infatti in quest’ultimo caso i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si affidano. I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio PC, dal 2 maggio al 30 settembre.

Cosa c’è dentro

La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo.

Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sono inoltre disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti tra cui gli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese funebri, spese mediche e universitarie.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 54 del 29 marzo 2016)

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4) Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga

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L’Inps, con la circolare n. 56 del 29 marzo 2016, fornisce il quadro normativo di riferimento per gli ammortizzatori sociali in deroga, in relazione agli interventi legislativi previsti con il D.Lgs. n.

148 del 14 settembre 2015, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ed il Decreto n. 83473 del 1 agosto 2014.

Novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016

Il comma 304 dell’art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:

– il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall’art. 2 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la Cig in Deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Al riguardo viene precisato che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di Unità produttiva, così come disciplinato dal d.lgs. 148 del 2015. L’Unità produttiva si identifica, quindi, con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale non saranno da ricomprendere nella definizione di Unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’Unità produttiva andrà effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito Internet dell’Istituto, accedendo alla funzione

“Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”). A tal fine viene precisato che, in fase di autorizzazione da parte delle Sedi INPS, per le Unità Produttive autorizzate dalle Regioni e Provincie Autonome potrà essere richiesta ulteriore documentazione probatoria e che le Unità produttive che non rispondano ai criteri anzidetti, dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata aperta la posizione contributiva presso l’INPS.

– il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art. 3, comma 5, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.

218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.

Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt.2 e 3 del D.I. n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5%

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delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art.1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

(Inps, circolare n. 56 del 29 marzo 2016)

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5) Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2016

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. L’Istituto previdenziale fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Inoltre, per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

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La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.

(Inps, circolare n. 57 del 29 marzo 2016)

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6) Come impattano i nuovi principi di revisione ISA Italia sulla relazione unitaria?:

documento del CNDCEC spiega tutto

Collegio sindacale e revisione legale: Un documento sulla relazione unitaria pubblicato il 29 marzo 2016.

Predisposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, è uno strumento snello che valuta l’impatto dei principi di revisione ISA Italia.

Come impattano i nuovi principi di revisione ISA Italia sulla relazione unitaria? Prova a dare una risposta a questo quesito il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” messo a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Un lavoro snello e di facile consultazione che si conclude proprio con un facsimile di relazione unitaria, che si rivolge a tutti i commercialisti impegnati contestualmente nell’attività di sindaco e di revisore legale e che contiene indicazioni applicabili, quando pertinenti, all’organo di controllo monocratico (il c.d. “sindaco unico”) delle S.r.l..

“Dopo l’introduzione in Italia dapprima dell’istituto del controllo contabile e poi della revisione legale – spiega il presidente dei commercialisti, Gerardo Longobardi – la dottrina e le fonti professionali hanno suggerito di predisporre una relazione unitaria che tenga conto in modo puntuale delle peculiari e non simmetriche funzioni svolte dal collegio sindacale che si occupi anche di revisione legale. Relazione unitaria – prosegue Longobardi – che deve contenere una sezione con la relazione di revisione, una sezione con la relazione sulla attività di vigilanza lato sensu intesa del collegio sindacale e che deve concludersi con le proposte dell’organo in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Questo nuovo documento del Consiglio nazionale indaga le modalità con cui impattano su di essa i nuovi principi di revisione ISA Italia”.

Il documento, precisa il Consigliere nazionale delegato alla revisione, Raffaele Marcello “prova a fornire risposta ai problemi che si presentano nel momento della predisposizione di una relazione unitaria, legati ai differenti sistemi di regole sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale. I primi sono rendicontati in forma libera, sebbene in ossequio a regole professionali, mentre i secondi vanno rendicontati in forma standardizzata, in accordo

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con i principi internazionali di revisione della serie ISA Italia. Senza dimenticare che in una relazione unitaria, devono essere adeguatamente gestiti alcuni nodi peculiari del collegio sindacale incaricato della revisione legale, quali le proposte in ordine alla approvazione del bilancio, quando i risultati della revisione contengono un giudizio con modifica, e il dissenso del sindaco. Il nostro auspicio è che questo lavoro possa fornire ai colleghi un contributo pratico alla risoluzione di queste.

Argomenti trattati

Questi gli argomenti trattati:

– La struttura della relazione unitaria

– La sezione della relazione di revisione, all’interno della relazione unitaria – I principi di revisione sulla relazione finale di revisione

– Struttura e contenuto della relazione di revisione – Le tipologie di giudizio sul bilancio

– Modalità di espressione di un giudizio con modifica – Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti – Informazioni comparative

– Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

La sezione della relazione sull’attività sindacale ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., all’interno della relazione unitaria

– Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio – Il dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione unitaria – Allegato 1 – Modello di relazione unitaria del collegio sindacale.

Il citato documento, composto da 26 pagine in formato PDF, è scaricabile dal sito internet www.cndcec.it.

(CNDCEC, comunicato del 29 marzo 2016)

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7) Modificato il modello da inviare alla DTL

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5081 del 15 marzo 2016, ha istituito il nuovo modello da inviare alla DTL (Direzione territoriale del Lavoro) e relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del (DURC) Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il modello (di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/06) è adeguato al decreto sul DURC del 30 gennaio 2015, entrato in vigore il 1° luglio 2015.

(Ministero del Lavoro, nota n. 5081 del 15 marzo 2016)

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8) Deduzione dei costi sui carburanti vincolata a rigidi schemi

La deduzione sulle schede carburante viene ammessa in giurisprudenza solo se è stata redatta in maniera corretta.

Difatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5415 del 18 marzo 2016, mette in risalto la formalità come elemento essenziale ai fini della deduzione dei costi della benzina, possibile solo se la cd. “scheda carburante” sia stata compilata conformemente alle disposizioni di legge. Nel caso di specie, il contribuente sosteneva che non esiste alcun requisito formale per la fattura, ma, secondo l’Agenzia delle entrate, ciò contrasta con la disciplina di cui al D.P.R.

444/1997, il quale richiede che l’acquisto di carburante venga documentato con la prevista scheda carburante, che deve recare il contenuto di cui all’art. 2. Inoltre, al D.P.R. 277/2000 viene specificato che si annoti la targa dei veicoli sulle relative fatture di acquisto di gasolio, rinviando alla disciplina delle schede carburante. Ebbene, tutto ciò è stato accolto dai giudici della Cassazione, che hanno proprio ribadito come la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ai mezzi per l’esercizio dell’impresa sia subordinata al fatto che le schede carburanti siano redatte conformemente al modello allegato al D.P.R. 444/1997. In esso va specificata anche l’indicazione chilometrica, non surrogabile da altri documenti.

“Va ricordato che il D.P.R. 444/1997, prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA, siano annotati, nei termini e con le modalità stabiliti nello stesso decreto, in una apposita scheda sostitutiva della fattura […] che gli imprenditori e i professionisti devono richiedere per gli acquisti da commercianti al minuto”. Ciò detto, per ottenere la detrazione la scheda “deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, deve essere redatta in conformità al modello allegato al D.P.R. 444/1997,”.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 5415 del 18 marzo 2016)

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9) Liti amministrative: regole in G.U.

Processo amministrativo digitale, regolamento: In G.U. le regole operative. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

Le neo disposizioni verranno applicate a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.

Al via la sperimentazione in Sicilia: In via sperimentale, le stesse saranno invece operative già dal 5 aprile 2016, presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana. Ciò secondo le modalità dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’articolo 21 del regolamento medesimo. In ogni caso, viene specificato che nella fase della sperimentazione continueranno ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali. Il Regolamento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 16 febbraio 2016.

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10) Certificato medico per infortunio o malattia professionale non più obbligo del datore di lavoro

INAIL: certificato medico per infortunio o malattia professionale non più obbligo del datore di lavoro.

Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di inviare il certificato medico del dipendente, vittima d’infortunio o di malattia professionale, non ricade più sul datore di lavoro ma sul medico o sulla struttura sanitaria che per prima presta assistenza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 10 del 21 marzo 2016.

Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

La modifica all’art. 53, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965 è stata apportata dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.

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In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

L’Inail ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

Vincenzo D’Andò

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