• Non ci sono risultati.

DOC dell’8 febbraio 2017) ORDINE DEL GIORNO L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che l’oggetto 3606 introduce la gestione regionale del c.d

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DOC dell’8 febbraio 2017) ORDINE DEL GIORNO L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che l’oggetto 3606 introduce la gestione regionale del c.d"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5714 – 527.5270 email [email protected] WEBwww.assemblea.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4045 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3606 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.". A firma della Consigliera: Montalti (Prot. DOC/2017/0000052 dell’8 febbraio 2017)

ORDINE DEL GIORNO

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che

l’oggetto 3606 introduce la gestione regionale del c.d. bollino “calore pulito”, che avvia in Emilia- Romagna il corrispettivo della revisione automobilistica per gli impianti di riscaldamento e, novità rispetto al passato, anche di climatizzazione. Il bollino certificherà l’efficienza energetica degli impianti che entreranno così all’interno di un catasto regionale, per cui è previsto un contributo economico, variabile a seconda della potenza dell’impianto, uniforme per tutto il territorio;

nello specifico, la creazione del catasto regionale degli impianti termici, in cui confluiranno i dati del bollino “calore pulito”, servirà per tenere sotto controllo l’efficienza energetica, come impongono le norme europee. E proprio il bollino certificherà lo stato di salute dell’impianto, da non confondere tuttavia con la manutenzione ordinaria;

in pratica, se possiamo vedere la manutenzione ordinaria alla stregua del tagliando automobilistico che, nel caso di impianti di climatizzazione invernali o estivi si riferisce al controllo annuale, l’efficienza energetica corrisponde invece alla revisione. Quest’ultima avrà un costo a carico dell’intestatario dell’impianto che va dai sette euro per gli impianti con potenza minore a 35 chilowatt, a 28 per quelli compresi tra 35 e 100 chilowatt, ai 56 per quelli da 101 e 300 chilowatt e infine a 98 euro per quelli di portata superiore. Sono esclusi dal pagamento del contributo, che servirà per la gestione del catasto, macchine frigorifere e pompe di calore, strumenti alimentati a biomasse (per esempio le stufe a pellet) e le sottostazioni di scambio termico;

(2)

2

variano anche le tempistiche a cui sottoporre a “revisione” il proprio impianto: per quelli più piccoli (a esempio quelli da appartamento) l’obbligo cadrà ogni due anni e, se nuovi, il primo controllo arriverà allo scadere del quarto anno; per quelli condominiali sarà annuale; infine, per quelli di grandi dimensioni a combustibile liquido, l’obbligo sarà semestrale. A rilasciare il bollino “calore pulito” sarà per gli impianti più piccoli il manutentore mentre per quelli più grandi sarà un ispettore regionale;

il regolamento stabilisce anche i criteri per la qualificazione e l’accreditamento degli ispettori e promuove le campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema energetico dei cittadini.

Considerato che

l’oggetto in esame giunge alla approvazione dell’Assemblea legislativa dopo un lungo ed articolato iter;

è necessario favorire la più ampia diffusione presso gli Enti locali, le imprese e i cittadini, delle modalità attuative ivi previste in materia di costituzione del catasto regionale degli impianti, nonché degli obblighi connessi alle attività di controllo ed ispezione degli impianti stessi;

la data di entrata in vigore delle disposizioni riportate dal Regolamento in esame, prevista all’art. 27 per il 1° aprile 2017, non consentirebbe una efficace diffusione dei nuovi obblighi introdotti dal regolamento pertanto è necessario posticiparla.

Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta

a dare esecuzione al presente regolamento il 1° giugno 2017.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 7 febbraio 2017

Riferimenti

Documenti correlati

- ai sensi dell’articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale e dell’articolo 60 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, l’istituzione di una

c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al

c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al

- ai sensi dell’articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento regionale per l’individuazione delle modalità di asse- gnazione dei beni

- di esprimere il parere di conformità allo Statuto, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante “Sche- ma

- di esprimere il parere di conformità ai sensi dello Sta- tuto, art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante “Schema

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante “Schema di re-