I COMUNI
ORIGINI DEI COMUNI
• Di regola mancano documenti che attestino la nascita del Comune
• Il Comune fu creazione di prassi
consuetudinarie, allo stesso modo del
feudo, della signoria curtense e della
signoria territoriale
• Origini diverse a seconda dei casi, dall’ XI-XII secolo: non esiste una teoria valida ovunque:
• Sottrazione a precedenti vincoli feudali
• Coniurationes di aristocratici minori (milites)
• Derivazione dal governo vescovile in città
• Evoluzione dalla signoria di castello nei centri minori
• Successivo apporto della borghesia mercantile
• Manifestazione suprema dello ‘spirito
comunitario’ medievale
• Realtà sociale basata su una
rete di comunità
• L’organizzazione comunitaria locale era necessaria per far fronte alle varie
esigenze, sin dal periodo signorile pre- comunale
• L’ideale comunitario corrispondeva alla
visione sociale dell’aristotelismo tomistico:
San Tommaso, Remigio dei Girolami,
Dante Alighieri
SAN TOMMASO D’AQUINO
• L’individuo è imperfetto, la comunità perfetta
• Il bene individuale
non può esistere senza il bene comune,
o della famiglia, o della città
o del regno
DANTE ALIGHIERI, CONVIVIO (IV, 2):
“dice lo Filosofo che l’uomo
naturalmente è compagnevole animale.
E sì come un uomo a sua sufficienza richiede compagnia dimestica di
famiglia, così una casa a sua sufficienza richiede una vicinanza: altrimenti molti difetti sosterrebbe che sarebbero
impedimento di felicitade.
E però che una vicinanza a sé non può in tutto satisfare, conviene a
satisfacimento di quella essere la
cittade. Ancora la cittade richiede a le
sue arti e a le sue difensioni vicenda
avere e fratellanza con le circonvicine
cittadi, e però fu fatto le regno.”
REMIGIO DE’ GIROLAMI
Così come le api “propriis neglectis
laboribus et periculis naturaliter ad bonum communem intendunt”, così gli uomini
“naturaliter congregantur et faciunt
civitatem vel aliud commune propter
utilitatem propriam ad subveniendum
defectibus vite humanae quibus unus
subvenire non potest”
LA CONCORDIA E’ NECESSARIA IN CHI GOVERNA
AFFRESCO DI AMBROGIO LORENZETTI NEL PALAZZO
PUBBLICO DI SIENA
ORGANIZZAZIONE COMUNALE
• Al vertice i Consoli, poi un Podestà forestiero in posizione super partes rispetto alle fazioni cittadine, con funzioni esecutive e giudiziarie
• Il potere di indirizzo, normativo e
di decisione sulle questioni più
importanti spettava al Consiglio
Generale
• Possibili vari tipi di Consigli comunali
• Numerose cariche: Camerlengo, Giudici minori, Sindaci, Viari, Provvisori di pesi e misure, Santesi, Guardiani ecc., a
veloce rotazione
• Procedura del sindacato alla fine della carica, con controllo successivo
dell’attività svolta
ALTRI ASPETTI DELL’ORDINAMENTO COMUNALE:
• Cittadinanza
• Giustizia
• Esercito
• Organizzazione urbana (edilizia, igiene, assistenza ecc.)
• Tassazione diretta e indiretta
• Esercizi ed attività varie, beni comunali in città
e in campagna
TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE COMUNALE
• Raccolte di deliberazioni consiliari
• Raccolte di norme consuetudinarie
• Brevia
• Statuti
• Libri iurium
• Estimi
• Raccolte di sentenze
Notai e giuristi favorirono la penetrazione del
diritto romano
CONSILIUM SAPIENTIS
• Il Podestà, forestiero ed in carica per un breve periodo (sei mesi o un anno), spesso non giurista ed ignaro del diritto locale, ricorreva al parere di un giurista per sentenziare.
• Prassi del consilium sapientis iudiciale è definita nel tardo Duecento da Guglielmo Durante consuetudo generalis
Italiae.
• Commissio, salarium, termini brevi.
• Obbligo di seguire il parere, esonero da responsabilità.
CONSILIUM SAPIENTIS
• Tutti i professori di diritto medievali, insegnanti presso i vari Studia cittadini, furono anche autori di consilia
• La loro autorevolezza diminuì (assieme a quella delle università italiane) nel Cinquecento, con l’istituzione di tribunali composti da giudici dotti
• Con il consilium sapientis non si aveva una scissione della funzione giudicante in capo a due soggetti (giudice e
consulenti); la iurisdictio atteneva esclusivamente al giudice,
con il quale il sapiens solo collaborava
IL POTERE SUL TERRITORIO
• Si creò una sorta di sovranità divisa tra Comuni e poteri superiori (Imperatore e, nelle Terrae
Ecclesiae, Pontefice, oppure feudatari e signori).
• I Comuni cittadini più forti iniziarono ad espandere il loro controllo sul territorio
circostante, creando un proprio contado ed una rete di Comuni minori fedeli (districtus).
• Patti di assoggettamento; invio di magistrati;
controllo sulla produzione di statuti; tributi;
fedeltà diplomatica e militare
I COMUNI RURALI
• Forme associative rurali si strutturarono in Comune seguendo modelli cittadini.
• Cariche e organizzazione simili alla città, anche se in scala ridotta.
• Ma forme associative nelle campagne
esistevano da tempi remoti, anche per la
gestione dei beni comuni (pascoli, boschi
etc.).
Consigli comunali e cittadinanza:
L’esempio del Comune di Perugia
attraverso i suoi statuti del 1279
I CONSIGLI COMUNALI A PERUGIA PER LO STATUTO DEL 1279
• I Consigli generale e speciale erano composti, rispettivamente da 100 e 50 boni homines et idonei, eletti dal consilium prioris potestatis et
consilium domini capitanei et rectores artium (cap. 84). Gli eletti, tanto del Consiglio generale che di quello speciale, dovevano inoltre essere
espressione paritaria delle 5 porte in cui si suddivideva idealmente la città (in modo analogo ai terzieri e quartieri di altre realtà urbane): Porta Solis, Sancte Susanne, Sancti Angeli, Sancti Petri, Eburnea (capp. 121-125), suddivisione che ricorre frequentemente nello statuto anche per la
designazione di molti ufficiali comunali ed uomini incaricati di mansioni di pubblico rilievo. I Consiglieri eletti eleggevano a loro volta un
ulteriore Consiglio di cento boni homines de qualibet porta (cap. 84) e
quest’ultimo, come il Consiglio generale (pure di cento uomini, come s’è
detto) durava in carica per tutto l’ufficio podestarile (cioè un anno, da
maggio a maggio). Il Consiglio speciale veniva rinnovato invece ogni sei
mesi.
• A nessun tipo di Consiglio poteva accedere chi non fosse nato a Perugia, o ivi non fossero nati i suoi ascendenti, o non avesse abitato (o avessero abitato i suoi ascendenti) in Perugia o suo distretto per 30 anni. Era inoltre condizione indispensabile per far parte di ogni tipo di Consiglio che si avesse domum, vineam et terram in città o nel distretto, registrate alla lira comunale da
almeno 10 anni (cap. 84).
• In altri termini, come in molti altri centri, urbani e rurali, accedevano alle assemblee gli originarii e gli habitatores (o incolae), con beni immobili allirati al Comune (condizione, quest’ultima, necessaria e non sufficiente, e non
sempre prevista). Da rilevare (ed anch’essa frequente) è la diversità di
presupposti per accedere alla cittadinanza: a tal fine si richiedevano solo due anni di residenza ed il consenso del Consiglio maggiore, oltre
all’ottemperanza dei consueti obblighi di avere casa nella città o nel suo distretto, di registrare i beni, di prestare cauzione di abitare
continuativamente in loco ed adempiere ai doveri come tutti i cittadini (cap.
390).
I CONSIGLI COMUNALI A PERUGIA PER LO STATUTO DEL 1279
• Per far parte delle assemblee comunali, dunque, occorreva un legame più
profondo e consolidato con la città, oltre al requisito consueto di essere bonus et idoneus.
• Per l’elezione del Podestà (cap. 3), per decidere iniziative belliche (cap. 49) e per fare societates vel compagniae con altre città o castelli (cap. 50) era
competente un Consiglio ancora più largo di quello che provvedeva al rinnovo annuale dello statuto. Si richiedeva infatti un’assemblea composta da: Consiglio speciale, Consiglio generale, cento boni homines per portam electi, Consules militum, Capitaneum domicellorum, Rettori dei giudici e dei notai, Capitano del Popolo e suo Consiglio, Rettori delle Arti. Non c’è dubbio che, in teoria, tale consesso potesse ascendere a diverse centinaia di partecipanti.
• Lo statuto lasciava altresì aperta anche la possibilità, a discrezione del Podestà, di convocare assemblee aperte a chiunque volesse parteciparvi (cap. 368), potenzialmente quindi all’intera cittadinanza.
I CONSIGLI COMUNALI A PERUGIA PER LO STATUTO DEL 1279
APPROFONDIMENTO FACOLTATIVO
• Fasoli, Bocchi, La città medievale italiana, § 14: L’evoluzione delle istituzioni counali
http://rm.univr.it/didattica/strumenti/fasoli_bocchi/cap14.htm
NELLO STATO DELLA CHIESA
• Si svilupparono ordinamenti comunali simili a quelli del Nord Italia e della Toscana.
• I Comuni riconoscevano la fedeltà al Pontefice anche in temporalibus.
• Distinzione tra terrae mediate subiectae (signorie, feudi e vicariati) e terrae immediate subiectae
(ripartite in circoscrizioni affidate a Rettori).
• Di MapMaster -
File:Southern Italy 1112.svg MapMaster, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=364 4328
Elaborazione sulla base di M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna 1994