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ORIGINI DEI COMUNI. Di regola mancano documenti che attestino la nascita del Comune

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(1)

I COMUNI

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ORIGINI DEI COMUNI

• Di regola mancano documenti che attestino la nascita del Comune

• Il Comune fu creazione di prassi

consuetudinarie, allo stesso modo del

feudo, della signoria curtense e della

signoria territoriale

(3)

• Origini diverse a seconda dei casi, dall’ XI-XII secolo: non esiste una teoria valida ovunque:

• Sottrazione a precedenti vincoli feudali

• Coniurationes di aristocratici minori (milites)

• Derivazione dal governo vescovile in città

• Evoluzione dalla signoria di castello nei centri minori

• Successivo apporto della borghesia mercantile

• Manifestazione suprema dello ‘spirito

comunitario’ medievale

(4)

• Realtà sociale basata su una

rete di comunità

• L’organizzazione comunitaria locale era necessaria per far fronte alle varie

esigenze, sin dal periodo signorile pre- comunale

• L’ideale comunitario corrispondeva alla

visione sociale dell’aristotelismo tomistico:

San Tommaso, Remigio dei Girolami,

Dante Alighieri

(5)

SAN TOMMASO D’AQUINO

• L’individuo è imperfetto, la comunità perfetta

• Il bene individuale

non può esistere senza il bene comune,

o della famiglia, o della città

o del regno

(6)

DANTE ALIGHIERI, CONVIVIO (IV, 2):

“dice lo Filosofo che l’uomo

naturalmente è compagnevole animale.

E sì come un uomo a sua sufficienza richiede compagnia dimestica di

famiglia, così una casa a sua sufficienza richiede una vicinanza: altrimenti molti difetti sosterrebbe che sarebbero

impedimento di felicitade.

E però che una vicinanza a sé non può in tutto satisfare, conviene a

satisfacimento di quella essere la

cittade. Ancora la cittade richiede a le

sue arti e a le sue difensioni vicenda

avere e fratellanza con le circonvicine

cittadi, e però fu fatto le regno.”

(7)
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REMIGIO DE’ GIROLAMI

Così come le api “propriis neglectis

laboribus et periculis naturaliter ad bonum communem intendunt”, così gli uomini

“naturaliter congregantur et faciunt

civitatem vel aliud commune propter

utilitatem propriam ad subveniendum

defectibus vite humanae quibus unus

subvenire non potest”

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LA CONCORDIA E’ NECESSARIA IN CHI GOVERNA

AFFRESCO DI AMBROGIO LORENZETTI NEL PALAZZO

PUBBLICO DI SIENA

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ORGANIZZAZIONE COMUNALE

• Al vertice i Consoli, poi un Podestà forestiero in posizione super partes rispetto alle fazioni cittadine, con funzioni esecutive e giudiziarie

• Il potere di indirizzo, normativo e

di decisione sulle questioni più

importanti spettava al Consiglio

Generale

(11)

• Possibili vari tipi di Consigli comunali

• Numerose cariche: Camerlengo, Giudici minori, Sindaci, Viari, Provvisori di pesi e misure, Santesi, Guardiani ecc., a

veloce rotazione

• Procedura del sindacato alla fine della carica, con controllo successivo

dell’attività svolta

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ALTRI ASPETTI DELL’ORDINAMENTO COMUNALE:

• Cittadinanza

• Giustizia

• Esercito

• Organizzazione urbana (edilizia, igiene, assistenza ecc.)

• Tassazione diretta e indiretta

• Esercizi ed attività varie, beni comunali in città

e in campagna

(13)

TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE COMUNALE

• Raccolte di deliberazioni consiliari

• Raccolte di norme consuetudinarie

• Brevia

• Statuti

• Libri iurium

• Estimi

• Raccolte di sentenze

Notai e giuristi favorirono la penetrazione del

diritto romano

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CONSILIUM SAPIENTIS

• Il Podestà, forestiero ed in carica per un breve periodo (sei mesi o un anno), spesso non giurista ed ignaro del diritto locale, ricorreva al parere di un giurista per sentenziare.

• Prassi del consilium sapientis iudiciale è definita nel tardo Duecento da Guglielmo Durante consuetudo generalis

Italiae.

• Commissio, salarium, termini brevi.

• Obbligo di seguire il parere, esonero da responsabilità.

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CONSILIUM SAPIENTIS

• Tutti i professori di diritto medievali, insegnanti presso i vari Studia cittadini, furono anche autori di consilia

• La loro autorevolezza diminuì (assieme a quella delle università italiane) nel Cinquecento, con l’istituzione di tribunali composti da giudici dotti

• Con il consilium sapientis non si aveva una scissione della funzione giudicante in capo a due soggetti (giudice e

consulenti); la iurisdictio atteneva esclusivamente al giudice,

con il quale il sapiens solo collaborava

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IL POTERE SUL TERRITORIO

(17)

• Si creò una sorta di sovranità divisa tra Comuni e poteri superiori (Imperatore e, nelle Terrae

Ecclesiae, Pontefice, oppure feudatari e signori).

• I Comuni cittadini più forti iniziarono ad espandere il loro controllo sul territorio

circostante, creando un proprio contado ed una rete di Comuni minori fedeli (districtus).

• Patti di assoggettamento; invio di magistrati;

controllo sulla produzione di statuti; tributi;

fedeltà diplomatica e militare

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I COMUNI RURALI

• Forme associative rurali si strutturarono in Comune seguendo modelli cittadini.

• Cariche e organizzazione simili alla città, anche se in scala ridotta.

• Ma forme associative nelle campagne

esistevano da tempi remoti, anche per la

gestione dei beni comuni (pascoli, boschi

etc.).

(19)

Consigli comunali e cittadinanza:

L’esempio del Comune di Perugia

attraverso i suoi statuti del 1279

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I CONSIGLI COMUNALI A PERUGIA PER LO STATUTO DEL 1279

• I Consigli generale e speciale erano composti, rispettivamente da 100 e 50 boni homines et idonei, eletti dal consilium prioris potestatis et

consilium domini capitanei et rectores artium (cap. 84). Gli eletti, tanto del Consiglio generale che di quello speciale, dovevano inoltre essere

espressione paritaria delle 5 porte in cui si suddivideva idealmente la città (in modo analogo ai terzieri e quartieri di altre realtà urbane): Porta Solis, Sancte Susanne, Sancti Angeli, Sancti Petri, Eburnea (capp. 121-125), suddivisione che ricorre frequentemente nello statuto anche per la

designazione di molti ufficiali comunali ed uomini incaricati di mansioni di pubblico rilievo. I Consiglieri eletti eleggevano a loro volta un

ulteriore Consiglio di cento boni homines de qualibet porta (cap. 84) e

quest’ultimo, come il Consiglio generale (pure di cento uomini, come s’è

detto) durava in carica per tutto l’ufficio podestarile (cioè un anno, da

maggio a maggio). Il Consiglio speciale veniva rinnovato invece ogni sei

mesi.

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• A nessun tipo di Consiglio poteva accedere chi non fosse nato a Perugia, o ivi non fossero nati i suoi ascendenti, o non avesse abitato (o avessero abitato i suoi ascendenti) in Perugia o suo distretto per 30 anni. Era inoltre condizione indispensabile per far parte di ogni tipo di Consiglio che si avesse domum, vineam et terram in città o nel distretto, registrate alla lira comunale da

almeno 10 anni (cap. 84).

• In altri termini, come in molti altri centri, urbani e rurali, accedevano alle assemblee gli originarii e gli habitatores (o incolae), con beni immobili allirati al Comune (condizione, quest’ultima, necessaria e non sufficiente, e non

sempre prevista). Da rilevare (ed anch’essa frequente) è la diversità di

presupposti per accedere alla cittadinanza: a tal fine si richiedevano solo due anni di residenza ed il consenso del Consiglio maggiore, oltre

all’ottemperanza dei consueti obblighi di avere casa nella città o nel suo distretto, di registrare i beni, di prestare cauzione di abitare

continuativamente in loco ed adempiere ai doveri come tutti i cittadini (cap.

390).

I CONSIGLI COMUNALI A PERUGIA PER LO STATUTO DEL 1279

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• Per far parte delle assemblee comunali, dunque, occorreva un legame più

profondo e consolidato con la città, oltre al requisito consueto di essere bonus et idoneus.

• Per l’elezione del Podestà (cap. 3), per decidere iniziative belliche (cap. 49) e per fare societates vel compagniae con altre città o castelli (cap. 50) era

competente un Consiglio ancora più largo di quello che provvedeva al rinnovo annuale dello statuto. Si richiedeva infatti un’assemblea composta da: Consiglio speciale, Consiglio generale, cento boni homines per portam electi, Consules militum, Capitaneum domicellorum, Rettori dei giudici e dei notai, Capitano del Popolo e suo Consiglio, Rettori delle Arti. Non c’è dubbio che, in teoria, tale consesso potesse ascendere a diverse centinaia di partecipanti.

• Lo statuto lasciava altresì aperta anche la possibilità, a discrezione del Podestà, di convocare assemblee aperte a chiunque volesse parteciparvi (cap. 368), potenzialmente quindi all’intera cittadinanza.

I CONSIGLI COMUNALI A PERUGIA PER LO STATUTO DEL 1279

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APPROFONDIMENTO FACOLTATIVO

• Fasoli, Bocchi, La città medievale italiana, § 14: L’evoluzione delle istituzioni counali

http://rm.univr.it/didattica/strumenti/fasoli_bocchi/cap14.htm

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NELLO STATO DELLA CHIESA

• Si svilupparono ordinamenti comunali simili a quelli del Nord Italia e della Toscana.

• I Comuni riconoscevano la fedeltà al Pontefice anche in temporalibus.

• Distinzione tra terrae mediate subiectae (signorie, feudi e vicariati) e terrae immediate subiectae

(ripartite in circoscrizioni affidate a Rettori).

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• Di MapMaster -

File:Southern Italy 1112.svg MapMaster, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=364 4328

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Elaborazione sulla base di M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna 1994

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