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ACCORDI CON I PRIVATI (ART.18 LR 20/2000)

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COMMITTENTE

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Maura Tassinari Responsabile Servizio Assetto

Territorio e Patrimonio

POC 2017

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(L.R. 24 marzo 2000, n. 20 – art. 30)

DIRETTORE TECNICO ing. Paolo Muratori

RESPONSABILE DI PROGETTO arch. Fatima Alagna

GRUPPO DI LAVORO arch. Maria Cristina Fregni

ELABORATO

ACCORDI CON I PRIVATI (ART.18 LR 20/2000)

PARTE

D’OPERA ARGOMENTO DOC. e PROG. FASE REV.

POC AC D005 2 0

Cartella File name Prot. Scala Formato

01

4646_poc_accordi

4646 n.a. A4

0 EMISSIONE 12.12.2017 FREGNI ALAGNA ALAGNA

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

A termini di legge tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione dei professionisti stessi.

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Imposta di bollo

sull’originale assolta tramite versamento all’Agenzia delle Entrate con mod. F23 COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna Rep. nr. 792 / 2017

ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI P.S.C. “ANS_C1.1

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciassette, il giorno TRE (03) del mese di MAGGIO (05), in Ozzano Emilia, presso la sede del Comune in Via della Repubblica 10

AVANTI A ME

Dott.ssa Valeria Villa, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica Amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’articolo 97 – 4°

comma – lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali nr. 267 del 18/8/2000 e

dell’articolo 38 – 2° comma – del vigente Statuto Comunale SONO COMPARSI da una parte

1) il Comune di Ozzano dell’Emilia, (C.F. 00573110376 P.IVA 00516181203) in persona del Geom. Maura Tassinari in qualità di Responsabile dei Servizi “Assetto del Territorio e Patrimonio” (giusta nomina del Sindaco Prot. nr. 15650 del 12/06/2015) la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune predetto che rappresenta, in forza di deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 19/04/2017, esecutiva (d’ora in poi, per brevità: “il Comune”) e dall'altra parte

2) la Società De' Toschi S.p.A. con sede legale in Bologna, P.zza Minghetti n° 4/d (Partita IVA e Codice Fiscale 02377221201) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al numero REA BO-434851, in persona

del Sig. Marco Cavalieri, nato a Bologna il 06/01/1970, che interviene nel presente

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atto in qualità di Procuratore Speciale con i poteri di cui alla scrittura privata autenticata nella firma dal Dott. Carlo Vico - notaio in Bologna - il 2 Dicembre 2014 Rep. 126286 / 38144 (d'ora in poi chiamata brevemente “Attuatore”)..

Premesso che:

1) l'attuatore è proprietario di un area sita nel territorio comunale (vedasi planimetria catastale – All. 3) meglio identificata e catastalmente individuata al foglio n. 13 con i mappali 312-357-359 ricompresa in Ambito ANS_C1.1, mappali 356 e 358 in ambito agricolo e mappali 331 e 332 ambito AUC3 del RUE vigente (aree residue comparto C1.1 del PRG previgente) per un totale di superficie territoriale di mq. 29.964;

2) detta area è ricompresa in parte, ai sensi del P.S.C. vigente, approvato con delibera C.C. N° 10 del 19/03/2009 come ambito ANS_C1.1 che costituisce la conferma di aree già previste come edificabili nel PRG pre-vigente.

Ai sensi dell’art. 5.6. delle norme tecniche di PSC gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono definiti quali parti del territorio potenzialmente interessate da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuove urbanizzazioni, ai fini dell’espansione del tessuto urbano e dell’incremento delle relative dotazioni territoriali e attrezzature e spazi collettivi.

Considerato che:

- negli ambiti per nuovi insediamenti il Piano Operativo Comunale (POC) deve perseguire i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo dei centri urbani secondo ordinate addizioni dotate di adeguate urbanizzazioni e servizi e alta qualità ambientale;

- la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo adeguamento della capacità delle reti di urbanizzazione generale;

- un’equilibrata integrazione nei nuovi insediamenti tra la funzione abitativa,

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complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive con esse compatibili;

- il Comune nel mese di dicembre 2008 ha emanato un avviso pubblico per la raccolta e la selezione delle proposte di trasformazione urbanistica ed edilizia da programmare nel primo piano operativo comunale (POC) al fine di accertare le intenzioni degli interessati ad intervenire, e di valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC; in detto avviso il Comune ha anche espresso i propri principali obiettivi, da raggiungere attraverso l’attuazione del POC, in materia di Edilizia Residenziale Sociale, di integrazione del sistema di servizi pubblici e di opere pubbliche;

- dall'attività conseguente di elaborazione del POC sono stati approvati i seguenti strumenti:

− il POC 2010-2015 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 64 del 18.11.2010;

− la Variante 2011 al POC approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 16/05/2012;

- parte degli ambiti oggetto del presente accordo (terreni compresi in ambito ANS_C1.1) risultano inseriti nella Variante 2011 al POC in forza di accordo ex art.

18 L.R. 20/2000 rep. 599 sottoscritto in data 15/06/2011;

- attualmente è in fase di elaborazione una variante al POC conseguente alle decisioni assunte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 09/05/2014 per le motivazioni esplicitate nell'atto deliberativo, che ha concesso, in prima fase, ai privati sottoscrittori degli accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 acceduti al POC 2010-2015

ed alla Variante 2011 al POC, che non avessero ancora dato attuazione agli

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interventi concordati negli accordi stessi, la possibilità di presentare proposte di ridefinizione dei contenuti degli accordi stessi;

- l'attuatore ha presentato una propria proposta di ridefinizione dell'accordo su citato e di trasformazione urbanistica che risulta rispondere ad alcuni degli obiettivi espressi dall’Amministrazione Comunale;

- tra le Parti sono intercorsi incontri finalizzati a definire l’assetto urbanistico dell’area conformemente al PSC e a riformulare le proposte di trasformazione e le caratteristiche e dimensioni degli interventi previsti in modo da renderli maggiormente aderenti al perseguimento dei suddetti obiettivi del POC;

- nel corso di detti incontri, l'attuatore ha formulato una proposta di previsione di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale nella acquisizione e cessione al Comune delle aree di proprietà dei Sigg.ri Morotti e Ronzani e del Sig.

Baroni nonché del Condominio di Via Verde 6-8-10 occorrenti per il collegamento stradale tra via Verde e Via Duse ovvero nella corresponsione dell’importo necessario per l’esproprio dei terreni, in opere di adeguamento alla viabilità esistente dell'attuale tratto terminale di Via Verde e nella cessione al Comune di un'area a margine dell'abitato di Ponte Rizzoli che potrà anche essere utilizzata per l'implementazione delle dotazioni della frazione.

Considerato altresì che:

- l’art. 18 della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000 e s.m.i. consente ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli strumenti di pianificazione, anche aventi attinenza al contenuto discrezionale degli

atti di pianificazione territoriale e urbanistica; tali accordi sono stipulati nel rispetto

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della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi; l’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede;

- la proposta di previsione di assetto del territorio formulata dall'attuatore, da intendersi integralmente trasfusa nel presente accordo, soddisfa i requisiti di detta norma della legge urbanistica regionale regionale in quanto appare sorretta da ragioni di rilevante interesse pubblico e risulta coerente con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione cioè tanto il PSC quanto il POC.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto e finalità dell’accordo

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono qui espressamente richiamate.

2. Il presente accordo è finalizzato all’inserimento nella programmazione della variante al Piano Operativo Comunale , in corso di elaborazione, delle aree di cui in premessa e delle opere ed interventi di cui agli articoli successivi, per essere attuate con le modalità di seguito specificate.

Art. 2 - Impegni del Comune

1. A fronte degli impegni assunti dall'attuatore di cui agli articoli successivi, il Comune si impegna a confermare l’area già inserita in ambito ANS_C1.1 descritta in premessa, ed individuata nella planimetria catastale allegata al presente accordo - Allegato 3, per una complessiva Superficie Catastale di mq. 12.908, oltre all'area occorrente per la realizzazione della vasca di laminazione di mq. 2.500, nella variante al Piano Operativo Comunale , in corso di elaborazione, per essere attuata

con le modalità di cui ai punti seguenti.

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2. Il Comune programmerà all’interno della variante al Piano Operativo Comunale l’attuazione di un comparto attuativo ‘ad arcipelago’ costituito dalle seguenti porzioni, meglio individuate nella planimetria – All. 8, con le seguenti specifiche destinazioni:

- Sub-comparto A: per una superficie catastale di mq. 12.908 destinato alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani, per funzioni residenziali, e relative attrezzature e spazi collettivi;

- Sub-comparto B per una superficie catastale di mq. 2.500 destinato esclusivamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche (vasca di laminazione);

- Sub-comparto C per una superficie catastale di mq. 173 destinato alla realizzazione del raccordo stradale con Via Duse;

- Sub-comparto D per una superficie catastale di mq. 309 destinato alla realizzazione del raccordo stradale con Via Verde;

3. In applicazione delle regole della perequazione urbanistica di cui all’art. 4.6 del P.S.C., il Comune di Ozzano Emilia riconoscerà alla proprietà dell’area oggetto del presente accordo un diritto edificatorio complessivamente pari ad un Superficie Utile di 1.650 mq.

Art. 3 - Impegni dell'attuatore

1. L'attuatore si impegna a presentare al Comune, alle condizioni meglio specificate al successivo art. 4, apposito P.U.A. relativo al comparto ad arcipelago di cui all’art.

2, nel rispetto delle norme del PSC, del POC e del RUE in quanto applicabili e rispettando di massima lo schema di assetto urbanistico di cui all’Allegato 5. Il PUA potrà prevedere modifiche negli assetti planovolumetrici, nel rispetto delle dotazioni pubbliche ed edificatorie di pertinenza che rispondano al meglio alle esigenze sia

del Comune che del locale mercato immobiliare in relazione all'evoluzione dello

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stesso.

2. Il PUA, all’interno del sub-comparto A, dovrà individuare specifiche e distinte superfici fondiarie così finalizzate:

a) le superfici fondiarie per la realizzazione dei diritti edificatori pertinenti al Privato, come quantificati al precedente art. 2;

b) la superficie relativa alle opere di urbanizzazione primaria, nonché alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi nelle misure minime previste dagli strumenti urbanistici del Comune di Ozzano Emilia.

3. Il PUA deve essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell’art. 4.8 del PSC.

4. L'attuatore si impegna ad acquisire, ai correnti valori di mercato, per sé o per il Comune di Ozzano dell'Emilia, le porzioni di terreno di proprietà del Sig. Baroni Gianni (mappale 345 del foglio 13), e dei Sigg.ri Morotti e Ronzani (parte del mappale 254 del foglio 13) nonché del Condominio di Via Verde 6-8-10 (parte del mappale 174 del foglio 13) per la realizzazione del collegamento viario tra Via Duse e Via Verde nonché per la realizzazione del marciapiede in Via Verde e adeguamenti alla viabilità esistente dell'attuale tratto terminale di Via Verde ovvero a versare al Comune il corrispettivo necessario per l’esproprio dei terreni anzidetti qualora non riesca ad acquisirli autonomamente, oltre ad eventuali costi derivanti dalla reiterazione del vincolo (ex art. 39 DPR 327/2001).

5. L'attuatore si impegna sin d’ora a cedere gratuitamente al Comune, contestualmente alla stipulazione della convenzione urbanistica, la superficie fondiaria pertinente alle attrezzature e spazi collettivi di cui al precedente punto 2

lettera b).

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6. L'attuatore si impegna inoltre a:

a) cedere al Comune, previa acquisizione, i terreni di proprietà Morotti e Ronzani necessari per il collegamento con Via Duse;

b) cedere al Comune, previa acquisizione, le aree attualmente di proprietà Baroni necessarie per il collegamento con Via Verde;

c) cedere al Comune, previa acquisizione nel caso di acquisizione diretta di cui al precedente punto 4, le aree di proprietà del Condominio di Via Verde nn. 6-8-10 necessarie per la realizzazione di marciapiede;

d) progettare e realizzare le opere di adeguamento del tratto terminale della Via Verde in corrispondenza dei civici 4-10-19 e 21 e di adeguamento degli accessi al parcheggio pubblico di via Duse da definire con il Comune, nel rispetto del Codice degli appalti se ed in quanto applicabile al momento della progettazione e realizzazione delle opere stesse;

e) realizzare le opere di raccordo ciclo-pedonale con via Duse;

f) cedere al Comune di Ozzano dell'Emilia le seguenti aree (meglio identificate nella planimetria allegato 7):

- sub-comparto B per una superficie catastale di mq. 2.500 destinato esclusivamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche (vasca di laminazione);

- area agricola per una superficie di mq. 14.509;

- area della superficie catastale di mq. 47 destinata alla realizzazione del raccordo ciclo-pedonale con Via Duse (fg. 13 mappali 331 e 332).

Art. 4 - Tempistica dell’accordo 1. L'attuatore si impegna:

a. a fornire al Comune, a pena di risoluzione del presente accordo, una apposita

fideiussione, di importo pari alle opere di adeguamento viario extracomparto e

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realizzazione marciapiede dell'attuale tratto terminale di Via Verde quantificate presuntivamente in € 44.210,40 , entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del POC da parte del Consiglio Comunale. Le Parti convengono che l’inosservanza dell’obbligo di cui al presente punto comporterà la risoluzione del presente accordo;

in tal caso il Comune provvederà a modificare il POC adottato stralciando gli interventi di cui all’art. 2 punto 2.

b. ad elaborare e presentare al Comune la proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto entro 6 (sei) mesi dall’approvazione della variante di POC, completa di tutti i documenti necessari per l’esame e il procedimento di approvazione.

c. ad effettuare il frazionamento delle aree, ai fini delle cessioni di cui all’art. 3 punto 2 lettera b e a sottoscrivere la convenzione urbanistica entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del PUA.

d. a presentare il progetto di realizzazione delle opere di adeguamento del tratto terminale della Via Verde in corrispondenza dei civici_4-10-19 e 21_e di adeguamento degli accessi al parcheggio pubblico di via Duse entro 3 (tre) mesi dalla data di approvazione della variante di POC, ad iniziare i relativi lavori entro 3 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo dell'opera ovvero dalla messa a disposizione dell'area, qualora successiva, nel caso di procedura espropriativa, nonché a terminarli entro 6 (sei) mesi.

Trattandosi di opera pubblica tutte le fasi di progettazione e realizzazione dovranno essere condotte nel rispetto delle norme in vigore alla data delle diverse fasi della procedura;

e. sono inoltre a carico dell'attuatore le fasi di collaudo in corso d'opera e finale delle

opere di adeguamento del tratto terminale della Via Verde in corrispondenza dei

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civici_4-10-19 e 21_e di adeguamento degli accessi al parcheggio pubblico di via Duse e le relative opere di manutenzione sino alla formale presa in carico delle stesse da parte del Comune.

f. a realizzare le opere di raccordo ciclo-pedonale con via Duse contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del sub-comparto A;

g. a corrispondere al Comune l’importo eventualmente necessario per gli espropri di cui all'art. 3 punto 4 al momento di attivazione della procedura espropriativa;

h. a cedere le aree di cui all'art. 3 punto 6 lettera f) entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione della Variante di POC che recepisce il presente accordo.

2. Il Comune si impegna ad esaminare il PUA di cui al precedente punto 1, lettera b) ai fini della sua approvazione, nonché a rilasciare i permessi di costruire relativi agli interventi in esso compresi, entro i termini di legge.

Il rispetto della tempistica indicata al presente articolo è essenziale per la sussistenza dell'interesse pubblico alla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 5 – Norme finali e condizioni risolutive e sospensive

1. Gli impegni indicati nel presente accordo si intendono assunti dall'attuatore per sé e propri eventuali aventi causa in caso di vendita, permuta, donazione, totale o parziale, o qualsiasi altro negozio di trasferimento. L'attuatore si impegna pertanto a trasferire ai propri aventi causa gli obblighi assunti mediante la sottoscrizione del presente accordo, che dovrà essere citato in tutti gli atti notarili relativi ai successivi trasferimenti.

2. Le Parti espressamente convengono che gli impegni assunti dai Privati con la sottoscrizione del presente atto sono condizionate all’esatto recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e

della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

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3. In caso di adozione della variante al POC, il presente accordo sarà condizionato sospensivamente sino alla definitiva approvazione della stessa in conformità dei contenuti convenuti con la sottoscrizione del presente atto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 11 della L. n. 241/1990, nonché in quanto compatibili, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 6 – Privacy e altro

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il Comune di Ozzano informa che i dati personali, sensibili e giudiziari detenuti dal Comune, in quanto conferiti obbligatoriamente vengono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici per gli adempimenti previsti nel presente contratto. Gli attuatori possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs nei limiti e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del medesimo D.Lgs. Responsabile del trattamento dei dati è la Geom. Maura Tassinari.

Gli attuatori come sopra rappresentati, sono soggetti al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e comunale (deliberazione di Giunta Comunale nr. 8 del 30/01/2017), nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.

La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto;

Art. 7 – Spese

Tutte le spese relative alla redazione, formazione, stipulazione ed esecuzione del

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presente accordo, nessuna esclusa, ivi comprese le spese per il trasferimento delle aree al Comune, sono a carico dei soggetti Privati.

Art. 8 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti atti:

- delibera di Giunta Comunale n° 44 del 19/04/2017 e relativi allegati:

- stralcio PSC - All. 1 - stralcio RUE – All. 2

- planimetria catastale delle aree interessate e assetto delle proprietà – All. 3;

- visure Catasto Terreni attuatore – All. 4;

- schema assetto urbanistico – All. 5;

- schema piano particellare – All. 6;

- visure Catasto Terreni oggetto di acquisizione e cessione/esproprio - All. 7;

- individuazione sub-comparti e aree esterne in cessione – All. 8.

E richiesto io Segretario Generale Rogante ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia su nr. 11 facciate intere e fin qui della 19^ riga della 12^ facciata del quale ho dato lettura ai contraenti che lo riconoscono conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono: con firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta DE' TOSCHI SpA, dal Responsabile Servizio “Assetto del territorio e Patrimonio” e da me Segretario Generale Rogante.

p. IL COMUNE DI OZZANO EMILIA - Maura Tassinari (firmato digitalmente) p. la Società DE' TOSCHI SpA - Marco Cavalieri (firmato digitalmente) Il SEGRETARIO GENERALE - Dott.ssa Valeria Villa (firmato digitalmente)

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Imposta di bollo

sull’originale assolta tramite versamento all’Agenzia delle Entrate con mod. F23 COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA

Città Metropolitana di Bologna Rep. 793 / 2017

ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI P.S.C. “AR”.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciassette, il giorno TRE (03) del mese di MAGGIO (05), in Ozzano Emilia, presso la sede del Comune in Via della Repubblica, 10

AVANTI A ME

Dott.ssa Valeria Villa, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica Amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’articolo 97 – 4°

comma – lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali nr. 267 del 18/8/2000 e

dell’articolo 38 – 2° comma – del vigente Statuto Comunale SONO COMPARSI da una parte

1) il Comune di Ozzano dell’Emilia, (C.F. 00573110376 P.IVA 00516181203) in persona del Geom. Maura Tassinari in qualità di Responsabile dei Servizi “Assetto del Territorio e Patrimonio” (giusta nomina del Sindaco Prot. nr. 15650 del 12/06/2015) la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune predetto che rappresenta, in forza di deliberazione di Giunta Comunale nr. 45 del 19/04/2017, immediatamente eseguibile (d’ora in poi, per brevità: “il Comune”) e dall'altra parte

2) la Società De' Toschi S.p.A. con sede legale in Bologna, P.zza Minghetti n° 4/d (Partita IVA e Codice Fiscale 02377221201) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al numero REA BO-434851), in persona

del Sig. Marco Cavalieri, nato a Bologna il 06/01/1970, che interviene nel presente

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atto in qualità di Procuratore Speciale con i poteri di cui alla scrittura privata autenticata nella firma dal Dott. Carlo Vico – notaio in Bologna - il 2 Dicembre 2014 Rep. 126286 / 38144 (d’ora in poi chiamata brevemente “attuatore”)

Premesso che:

1) l'attuatore è proprietario delle aree site a Ozzano Emilia (BO) catastalmente individuate al foglio n. 34 mappali n. 217 sub 2, 218, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 313, 314, 315, 316 sub 1e 2, 323, 561, 1064, 1065 e 1066 per un totale catastale di mq. 14.643,80;

2) dette aree sono ricomprese, ai sensi del P.S.C. vigente, approvato con delibera C.C. n. 10 del 19/03/2009 in un Ambito di Riqualificazione AR.

Ai sensi dell’art. 5.3 delle norme tecniche di PSC gli ambiti AR sono aree che costituiscono ”le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità ovvero che necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono”.

Considerato che:

- per gli ambiti AR il Piano Strutturale Comunale fornisce al POC (Piano Operativo Comunale) le seguenti direttive:

“Il POC programma gli interventi di trasformazione urbanistica, da attuarsi attraverso PUA, in linea di massima previa la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000. Il POC stabilisce l’assetto fisico-morfologico di massima del suolo e dell’edificazione e gli interventi attuabili, perseguendo gli obiettivi di qualificazione

descritti nel cap. 5 della Relazione illustrativa del PSC, e nel rispetto delle

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indicazioni e limitazioni contenute nella scheda di VALSAT. La riqualificazione potrà avvenire anche per parti purché il primo intervento o insieme di interventi sia accompagnato da uno schema direttore che definisca le linee guida del nuovo assetto urbanistico da perseguire per l’intero ambito o almeno, distintamente, per l’intera parte a sud del Rio Centonara e per l’intera parte a nord.”

- il Comune nel mese di dicembre 2008 ha emanato un avviso pubblico per la raccolta e la selezione delle proposte di trasformazione urbanistica ed edilizia da programmare nella variante al Piano Operativo Comunale 2010/2014 (POC) al fine di accertare le intenzioni degli interessati ad intervenire, e di valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC; in detto avviso il Comune ha anche espresso i propri principali obiettivi, da raggiungere attraverso l’attuazione del POC, in materia di Edilizia Residenziale Sociale, di integrazione del sistema di servizi pubblici e di opere pubbliche;

- dall'attività conseguente di elaborazione del POC sono stati approvati i seguenti strumenti:

− il POC 2010-2015 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 64 del 18.11.2010;

− la Variante 2011 al POC approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 16/05/2012;

- gli ambiti oggetto del presente accordo risultano inseriti nella Variante 2011 al POC

in forza di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 Rep. 604 sottoscritto in data 27/06/2011;

- attualmente è in fase di elaborazione una variante al POC conseguente alle

decisioni assunte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 09/05/2014 per

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le motivazioni esplicitate nell'atto deliberativo, che ha concesso, in prima fase, ai privati sottoscrittori degli accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 acceduti al POC 2010-2015 ed alla Variante 2011 al POC, che non avessero ancora dato attuazione agli interventi concordati negli accordi stessi, la possibilità di presentare proposte di ridefinizione dei contenuti degli accordi stessi;

- l'attuatore ha presentato una propria proposta di ridefinizione dell'accordo su citato e di trasformazione urbanistica che risulta rispondere ad alcuni degli obiettivi espressi dall’Amministrazione Comunale;

- tra le Parti sono intercorsi incontri finalizzati a definire l’assetto urbanistico dell’area conformemente al PSC e a riformulare le proposte di trasformazione e le caratteristiche e dimensioni degli interventi previsti in modo da renderli maggiormente aderenti al perseguimento dei suddetti obiettivi del POC;

- nel corso di detti incontri, l'attuatore ha formulato una proposta di previsione di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, consistente nella realizzazione di un intervento di Edilizia Residenziale Sociale .

Considerato altresì che:

- l’art. 18 della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000 consente ai Comuni di concludere accordi con i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di previsioni di assetto del territorio, di rilevante interesse per la comunità locale, condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli strumenti di pianificazione, anche aventi attinenza al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica;

- tali accordi sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

- l’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede;

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- la proposta formulata dai Privati, così come concordemente modificate a seguito degli incontri tra le parti, da intendersi integralmente trasfusa nel presente accordo, soddisfa i requisiti di detta norma della legge urbanistica regionale in quanto appare sorretta da ragioni di rilevante interesse pubblico e risulta coerente con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione, cioè tanto il PSC, quanto il POC;

Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene e stipula quanto segue;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto e finalità dell’accordo

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono qui espressamente richiamate.

2. Il presente accordo è finalizzato all’inserimento nella programmazione della variante al Piano Operativo Comunale , in corso di elaborazione, delle aree di cui in premessa e delle opere di cui agli articoli successivi, per essere attuate con le modalità di seguito specificate.

Art. 2 - Impegni del Comune

1. A fronte degli impegni assunti dall'attuatore, di cui agli articoli successivi, il Comune si impegna ad inserire le aree descritte in premessa, ed individuate nella planimetria “Assetto delle proprietà” allegata al presente accordo - Allegato 3, per una complessiva Superficie Catastale di mq.14.643,80 nella variante al Piano Operativo Comunale, in corso di elaborazione, per essere attuate con le modalità di cui ai punti seguenti.

2. Il Comune programmerà nella variante di POC l’attuazione di un comparto attuativo comprendente le aree suddette, da attuarsi tramite un unico Piano

Urbanistico Attuativo destinato alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani, con

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una capacità edificatoria complessiva pari a mq. 5.125,31 di Su per uso residenziale e altri usi previsti.

3. In applicazione delle regole della perequazione urbanistica di cui alle Norme del PSC, e in specifico all’art. 4.6 comma 6 lettera e), il Comune riconoscerà alle proprietà delle aree oggetto del presente accordo un diritto edificatorio IP = 0,30 mq/mq pari ad un Superficie Utile di 4.393,13 mq.

4. In aggiunta al diritto edificatorio perequativo, il Comune prevederà nel POC che nel suddetto comparto sia edificata una quota di Edificazione Residenziale aggiuntiva, pari a mq. 732,18 da destinare ad Edilizia Residenziale Sociale; la densità territoriale dell’edificazione sarà quindi prevista pari a 0,35 mq/mq. di Su.

5. Il Comune si impegna ad acquisire il fabbricato in cessione di cui al successivo art. 3 punto 8 per adibirlo ad attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo, servizi tecnici per la Pubblica Amministrazione, servizi per la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

Art. 3 - Impegni dell'attuatore

1. L'attuatore si impegna a presentare al Comune, alle condizioni meglio specificate al successivo art. 4, apposito P.U.A. relativo al comparto di cui all’art. 2, nel rispetto del norme del PSC, del POC e del RUE in quanto applicabili e rispettando per quanto possibile di massima lo schema indicativo di assetto urbanistico di cui all’Allegato 5. Il PUA potrà prevedere un’attuazione distribuita in più stralci di intervento.

2. Il PUA, all’interno del comparto, dovrà individuare specifiche e distinte superfici fondiarie così finalizzate:

a) le superfici fondiarie per la realizzazione dei diritti edificatori pertinenti all'attuatore

e alle quote ERS, come quantificati al precedente art. 2;

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b) la superficie relativa alle opere di urbanizzazione primaria, nonché alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi nelle misure minime previste dagli strumenti urbanistici del Comune di Ozzano dell'Emilia, in rapporto all’edificazione prevista.

3. L'attuatore si impegna a realizzare direttamente l’intervento di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di cui al precedente art. 2 punto 4 in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzionato riferito alla SLV (Superficie Lorda Vendibile) definita come da Allegato 6, corrispondente al90% della media del valore delle abitazioni civili (stato conservativo ottimo per l’abitazione e normale per i box auto) rilevati dall’Ufficio Provinciale di Bologna Agenzia del Territorio riferito all’ultimo semestre disponibile al momento della Sottoscrizione della convezione urbanistica. Tale prezzo iniziale di cessione degli alloggi sarà aggiornato con l’applicazione degli indici ISTAT relativi al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, fra la data di riferimento, corrispondente alla data di sottoscrizione del presente atto, e la data di assegnazione degli alloggi.

Le parti concordano sin d’ora che la selezione degli aspiranti acquirenti degli alloggi convenzionati è delegata al Comune il quale provvederà a mezzo dei propri servizi ad emanare appositi bandi coordinati con il rilascio dei permessi di costruzione stabilendo che:

• per la selezione i lottizzanti si impegnano a consegnare al Comune tutti gli elementi tecnici e progettuali (ubicazione degli alloggi, livello di piano, dimensioni, tipologia, livello di finitura,dotazione di impianti,modalità di pagamento e tutto ciò che sarà ritenuto necessario alla formulazione dei bandi), la consegna dei suddetti elementi sarà effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ritiro dei permessi di costruire dei fabbricati in cui sono ubicati gli alloggi convenzionati;

• il Comune si impegna a formare ed approvare le graduatorie degli aspiranti

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acquirenti entro 120 giorni dalla data di consegna degli elementi di cui al precedente paragrafo;

• il procedimento per l’assegnazione degli alloggi e le caratteristiche soggettive degli acquirenti sarà stabilita dal Comune di Ozzano dell’Emilia contestualmente alla approvazione dei bandi;

• gli acquirenti di alloggi convenzionati, per un periodo di 20 anni dall’acquisto, potranno cedere a terzi l’alloggio solo allo stesso prezzo di acquisto rivalutato con l’indice “FOI” dell’ISTAT, di tale condizione dovrà essere fatta espressa menzione negli atti di compravendita fra i lottizzanti ed i primi acquirenti;

• in difetto di approvazione della graduatoria degli aspiranti acquirenti nel termine di 120 giorni come stabilito nei paragrafi precedenti, o nel caso in cui la graduatoria non esaurisse il numero di alloggi ERS, i lottizzanti potranno cedere gli alloggi convenzionati a chiunque, dando la priorità a cittadini che abbiano la residenza o che lavorino nel Comune di Ozzano dell’Emilia o nei comuni confinanti, la facoltà di cedere a chiunque con le priorità sopra indicate, è estesa agli alloggi eventualmente individuati dopo lo scorrimento delle graduatorie approvate dal Comune a seguito dell’emanazione dei bandi di prenotazione.

4. L'attuatore si impegna sin d’ora a cedere gratuitamente al Comune, la superficie fondiaria pertinente alle attrezzature e spazi collettivi di cui al precedente punto 2 lettera b) con le tempistiche che saranno indicate nella convenzione urbanistica del PUA.

5. Il PUA deve essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell’art. 4.8 del PSC.

6. L'attuatore si impegna a progettare e realizzare, a propria totale cura e spese,

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previa autorizzazione dell'Ente gestore competente, nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso impartite e delle eventuali concessioni demaniali necessarie, le opere relative alla risistemazione del Rio Centonara e realizzazione pista ciclopedonale lungo il Rio stesso schematizzate nell'allegato 7, oltre alla sistemazione del vialetto esistente di collegamento tra la Via S.Andrea e Piazza Allende nel rispetto del Codice degli appalti se ed in quanto applicabile al momento della progettazione e dell'affidamento dei lavori delle opere stesse;

7. Il costo relativo al collaudo delle opere di cui al punto 6 resta a totale carico dell'attuatore e sarà affidato a professionista indicato dall'Amministrazione Comunale all’inizio dei lavori al fine di consentire anche collaudi in corso d’opera. Il Comune prenderà in carico l'opera solo al rilascio di collaudo favorevole, dandosi atto che prima di tale momento gli oneri di manutenzione dell’opera resteranno a carico degli attuatori;

8. L'attuatore si impegna a cedere gratuitamente al Comune il fabbricato localizzato in Via S.Andrea nn. 9 e 11 censito al catasto al foglio 34 mappale 316 sub 1 e 2 nonché la propria quota di comproprietà del sub 3 (cabina enel) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente atto;

9. Le parti concordano che il contributo economico-finanziario di € 47,00 al mq di Su destinata al libero mercato di cui all’art. 2 punto 3 dell'accordo rep. 604/2011 pari a € 206.477,11 già interamente versato e vincolato al finanziamento per la realizzazione del nuovo plesso scolastico del capoluogo, possa essere più genericamente finalizzato ad interventi in campo di edilizia scolastica in modo da rendere più flessibili ed efficaci le scelte dell'Amministrazione Comunale in termini di investimenti specifici in tema di edilizia scolastica e garantire un migliore utilizzo di

tali risorse in base anche alle esigenze sopravvenute.

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Art. 4 - Tempistica dell’accordo 1. L'attuatore si impegna:

• a fornire al Comune, a pena di risoluzione del presente contratto, una apposita fideiussione, di importo pari al costo presunto delle opere di cui all'art. 3 punto 6 quantificate presuntivamente in € 211.000 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del POC da parte del Consiglio Comunale;Le Parti convengono che l’inosservanza dell’obbligo di cui al presente punto comporterà la risoluzione del presente accordo; in tal caso il Comune provvederà a modificare il POC adottato stralciando gli interventi di cui all’art. 2 punto 2.

• ad elaborare e presentare al Comune la proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto entro 6 (sei) mesi dall’approvazione del POC, completa di tutti i documenti necessari per l’esame e il procedimento di approvazione.

• a sottoscrivere la convenzione urbanistica entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del PUA.

• a presentare la richiesta di permesso di costruire relativa alla quota di edificazione destinata ad Edilizia Residenziale Sociale all’interno del comparto, di cui all’art. 3 punto 3, completa di tutti i documenti necessari per l’esame e il procedimento di approvazione, entro 1(uno) anno dalla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica.

• a iniziare e a completare i lavori di edificazione del suddetto intervento di edilizia residenziale sociale nei termini prescritti dal permesso di costruire.

• a presentare il progetto per la risistemazione del Rio Centonara e la realizzazione della pista ciclopedonale lungo il Rio, oltre alla sistemazione del vialetto esistente di collegamento tra la Via S.Andrea e Piazza Allende entro 3 (tre) mesi dalla data di

approvazione della variante al POC, ad iniziare i relativi lavori entro 3 mesi

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dall'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, nonché a terminarli entro 6 (sei) mesi. Trattandosi di opera pubblica tutte le fasi di progettazione e realizzazione dovranno essere condotte nel rispetto delle norme in vigore alla data delle diverse fasi della procedura.

• sono inoltre a carico dell'attuatore le fasi di collaudo in corso d'opera e finale delle opere di risistemazione del Rio Centonara e la realizzazione della pista ciclopedonale e le relative opere di manutenzione sino alla formale presa in carico dell'opera da parte del Comune.

2. Il Comune si impegna ad esaminare il PUA di cui al punto1 lettera b) , nonché a rilasciare i permessi di costruire relativi agli interventi privati e all’ERS in esso compresi entro i termini previsti per legge.

Il rispetto della tempistica indicata al presente articolo è essenziale per la

sussistenza dell'interesse pubblico alla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 5 – Norme finali

1. Gli impegni indicati nel presente accordo si intendono assunti dall'attuatore per sé e propri eventuali aventi causa in caso di vendita, permuta, donazione, totale o parziale, o qualsiasi altro negozio di trasferimento. L'attuatore si impegna pertanto a trasferire ai propri aventi causa gli obblighi assunti mediante la sottoscrizione del presente accordo, che dovrà essere citato in tutti gli atti notarili relativi ai successivi trasferimenti.

2. Le Parti espressamente convengono che gli impegni assunti dall'attuatore con la sottoscrizione del presente atto sono condizionati all’esatto recepimento del presente accordo nel POC che verrà approvato dal Comune.

3. In caso di adozione della variante al POC, il presente accordo sarà condizionato

sospensivamente sino alla definitiva approvazione della stessa in conformità dei

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contenuti convenuti con la sottoscrizione del presente atto.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni dell’art. 11 della L. n. 241/1990, nonché in quanto

compatibili, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 6 – Privacy e altro

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 il Comune di Ozzano informa che i dati personali, sensibili e giudiziari detenuti dal Comune, in quanto conferiti obbligatoriamente vengono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici per gli adempimenti previsti nel presente contratto. Gli attuatori possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs nei limiti e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del medesimo D.Lgs. Responsabile del trattamento dei dati è la Geom. Maura Tassinari.

Gli attuatori come sopra rappresentati, sono soggetti al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e comunale (deliberazione di Giunta Comunale nr. 8 del 30/01/2017), nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.

La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 7 – Spese

Tutte le spese relative alla redazione, formazione, stipulazione ed esecuzione del presente accordo, nessuna esclusa, ivi comprese le spese per il trasferimento delle

aree al Comune, sono a carico dell'attuatore.

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Art. 8 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti atti:

• delibera di Giunta Comunale n° 45 del 19/04/2017 e relativi allegati:

• stralcio PSC – All. 1

• stralcio RUE – All. 2

• planimetria catastale delle aree interessate – All. 3;

• visure Catasto Terreni/Fabbricati attuatore – All. 4;

• schema assetto urbanistico – All. 5;

• criteri calcolo superficie vendibile – All. 6;

• tracciati ciclopedonali Rio Centonara e Via S. Andrea – P.zza Allende – All. 7.

E richiesto io Segretario Generale Rogante ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia su nr. 12 facciate intere e fin qui della 16^ riga della 13^ facciata del quale ho dato lettura ai contraenti che lo riconoscono conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono: con firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta DE' TOSCHI SpA, dal Responsabile Servizio “Assetto del Territorio e Patrimonio” e da me Segretario Generale Rogante.

p. IL COMUNE DI OZZANO EMILIA - Maura Tassinari (firmato digitalmente) p. la Società DE' TOSCHI SpA - Marco Cavalieri (firmato digitalmente) Il SEGRETARIO GENERALE - Dott.ssa Valeria Villa (firmato digitalmente)

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