Avv. Anna Saraceno
I NUOVI UTILIZZI DEL PATRIMONIO MUSEALE E
LA TUTELA AD OPERA DEL DIRITTO D’AUTORE
DNA.Italia
in collaborazione con
Camera di Commercio di Torino
- 18 aprile 2013 -
ONU - Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi, il 10 dicembre 1948
Articolo 27:
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
ATTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Avv. Anna Saraceno
¾ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
¾ Convenzione universale per il diritto d’autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.
ATTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio [Legge autore].
IL DIRITTO ITALIANO
Avv. Anna Saraceno
1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- la Legge autore protegge inoltre. come opere letterarie, i programmi per elaboratore, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
IL DIRITTO D’AUTORE
Art. 1 L. aut.
IL DIRITTO D’AUTORE
DIRITTO SULL’OPERA
Corpus mysticum ovvero l’opera come bene immateriale Æ diritto dell’autore
Corpus mechanicum ovvero l’opera riflessa nel bene materiale che la incorpora (libro, CD, opera figurativa, ecc.) Æ diritto del proprietario
Ai sensi dell’art. 2 L. aut., sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, ecc., sia in forma scritta che orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole;
3) le opere coreografiche e pantomimiche;
4) le opere della scultura, della pittura, del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
7) le opere fotografiche purché non si tratti di semplici fotografie;
8) i programmi per elaboratore;
9) le banche di dati;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
IL DIRITTO D’AUTORE
IL DIRITTO D’AUTORE
DIRITTO D’AUTORE
diritto morale (paternità + integrità)
diritto patrimoniale ovvero diritto di sfruttamento economico dell’opera
Avv. Anna Saraceno
IL DIRITTO D’AUTORE
¾ Diritto d’autore = diritto morale + diritto patrimoniale
¾ Copyright = diritto di copia: diritto dell’autore a vedersi riconosciuto il corrispettivo economico per l’utilizzazione della sua creazione intellettuale
1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. (…)
- i diritti morali spettanti all’autore, ai sensi dell’art. 22 L. aut., sono inalienabili e, dopo la morte dell’autore, possono essere fatti valere senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli o, in loro mancanza, da ascendenti e discendenti (art. 23 L. aut.).
IL DIRITTO D’AUTORE
Art. 20 L. aut.
IL DIRITTO D’AUTORE
Avv. Anna Saraceno
Utilizzazione economica dell’opera
pubblicazione (art. 12, c. 1, L. Aut.)
diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, con l’esercizio dei diritti specificati di seguito (art. 12, c. 2, L.
Aut.)
riproduzione (art. 13 L. Aut.)
trascrizione (art. 14 L. Aut.)
esecuzione e rappresentazione (art. 15 L. Aut.)
diffusione (art. 16 L. Aut.)
distribuzione (art. 17 L. Aut.)
traduzione (art. 18, c. 1, L. Aut.)
rielaborazione (art. 18, c. 2, L. Aut.)
noleggio (art. 18-bis, c. 1, L. Aut.)
prestito (art. 18-bis, c. 2, L. Aut.)
IL DIRITTO D’AUTORE
Art. 12 L. aut.
1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
IL DIRITTO D’AUTORE
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Art. 13 L. aut.
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso;
comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
IL DIRITTO D’AUTORE
Art. 16 L. aut.
Avv. Anna Saraceno
Art. 25 L. aut.
1. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
IL DIRITTO D’AUTORE
Art. 4 L. aut.
1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
IL DIRITTO D’AUTORE
Avv. Anna Saraceno
I DIRITTI CONNESSI
¾ Diritto d’autore = diritto di chi crea un’opera dell’ingegno avente carattere creativo.
¾ Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore =
1) diritto di chi, di quella opera del diritto d’autore, fa un uso particolare;
2) diritto sulle opere che hanno carattere creativo meno accentuato.
Art. 87 L. aut.
1. Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
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Art. 88 L. aut.
1. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
2. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Segue: Art. 88 L. aut.
3. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
4. (…)
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
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Art. 89 L. aut.
1. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 92 L. aut.
1. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Art. 90 L. aut.
1. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88 della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
2. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
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CASISITICA
Cass., 16.3.2012, n. 4213: Alla stregua dell’art. 12 l. 25 marzo 1985 n.
121, la pontificia commissione di archeologia sacra ha la disponibilità esclusiva delle catacombe presenti nella città di Roma, potendo regolarne l’accesso per le visite, richiedere corrispettivi, ritrarre in foto o altri supporti i luoghi ed esigere un corrispettivo per il rilascio di copie; ne consegue che la stessa gode anche del diritto alla protezione con riguardo alla riproduzione delle opere fotografiche, ai sensi degli art. 88, 3º comma, e 89 l. 22 aprile 1941 n. 633, e, pertanto, costituisce fatto illecito l’abusiva riproduzione, da parte di terzi, delle opere ritratte nel suo archivio fotografico, determinando la perdita di opportunità di una cessione onerosa.
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
9 Ogni utilizzazione delle opere dell’ingegno è, in generale, soggetta a consenso e compenso.
9 Le c.d. libere utilizzazioni prescindono dal requisito del consenso e sono deroghe al principio generale.
9 Azione sociale conoscitiva, educativa, ricreativa e di godimento che la legge si preoccupa parimenti di tutelare in modo da equilibrare gli interessi personali del creatore dell’opera e gli interessi generali del pubblico.
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ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Art. 65 L. Aut.
: la riproduzione di articoli di attualitàArt. 68 L. Aut.
: la reprografiaArt. 69 L. Aut.
: il prestito nelle bibliotecheArt. 70 L. Aut.
: il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di opere per uso di critica o discussioneArtt. 71- sexies ss. L. Aut.
: la riproduzione privata ad uso personaleNUOVE TECNOLOGIE: L’ERA DIGITALE
innovazioni tecnologiche e loro importanza nell’ambito del diritto in generale, del diritto d’autore e nell’ambito del diritto della fotografia, in conseguenza degli sviluppi della tecnica fotografica
problematiche che la fotografia digitale comporta nell’applicazione delle norme di diritto
ruolo che la norma deve svolgere per regolamentare la produzione, l’utilizzo, lo sfruttamento e l’applicazione delle nuove tecnologie
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NUOVE TECNOLOGIE: L’ERA DIGITALE
Fotografia digitale e nuovi ambiti di attività:
¾il caso della Fototeca Nazionale
¾il caso delle fotografie dell’archivio Alinari
NUOVE TECNOLOGIE: L’ERA DIGITALE
9 tecnologia digitale: attraverso lo strumento della rappresentazione tramite notazione binaria, permette la trasposizione in termini digitali di quasi tutte le forme di espressione esistenti
9 tramite la tecnologia digitale è possibile trasporre suoni, immagini e, dunque, anche semplici fotografie o opere d’arte
9 la trasmissione telematica consente di trasferire dati attraverso tutta la rete Internet abbattendo ogni barriere geografica ed in tempi brevissimi
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NUOVE TECNOLOGIE: L’ERA DIGITALE
9 il digitale consente nuove forme di tutela del diritto d’autore, ad esempio, del fotografo, il quale potrà inserire nell’immagine i c.d.
watermarkers che ne assicurano la paternità e la titolarità dell’opera
9 possibilità di creazione di opere fotografiche interattive, nelle quali il fruitore dell’opera può interagire dal suo terminale apportando modifiche all’opera (ovviamente sempre fatto salvo il diritto morale dell’autore dell’opera originaria)
NUOVE TECNOLOGIE: L’ERA DIGITALE
9 la tecnologia digitale ha radicalmente cambiato il concetto di bene giuridico, visto che si è giunti alla smaterializzazione o dematerializzazione di tutta una serie di categorie di beni che, fino ad oggi, erano considerati prettamente tangibili
Î ha ancora un senso parlare di differenza tra corpus mysticum e corpus mechanicum? O forse sarebbe più appropriato parlare di accesso ai beni?
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