• Non ci sono risultati.

«5.9. - In conclusione, si ripropone, ai fini della rimessione ex articolo 374 c.p.c, il quesito iniziale:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "«5.9. - In conclusione, si ripropone, ai fini della rimessione ex articolo 374 c.p.c, il quesito iniziale:"

Copied!
73
0
0

Testo completo

(1)
(2)

Ordinanza 15534/2017

«5.9. - In conclusione, si ripropone, ai fini della rimessione ex articolo 374 c.p.c, il quesito iniziale:

"se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati (come nella specie), da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtu' di atti indipendenti dalla volonta' del danneggiante".

Quesito, dunque, che in se' pone anche l'interrogativo sul se la

c.d. "compensatio lucri cum damno" (cosi' icasticamente

denominato il meccanismo liquidatorio anzidetto) possa

operare come regola generale del diritto civile ovvero in

relazione soltanto a determinate fattispecie».

(3)

Spunti liberi…dalla “Compensatio”

alla presa in carico

A monte dell’attesa decisione …..

A. Si pone il tema della rapporto di sovrapposizione, integrazione o cumulo tra prestazioni sociali (assistenziali, sanitarie o anche previdenziali) cui il danneggiato, talvolta ignaro, avrebbe diritto. E della loro utile ricognizione .

B. Il tema dell’indicazione del soggetto su cui il costo ultimo di tali prestazioni dovrebbe gravare; se il soggetto erogante, ovvero il danneggiante responsabile (o il suo assicuratore) chiamato a corrispondere una posta di danno aggiuntiva. O se non sia che una

“partita” di giro, non cumulabile in capo al danneggiato

C. Il tema dell’utile e coordinata integrazione tra comparto pubblico e privato (assicurato…) nello svolgimento di prestazioni socialmente utili

3

(4)

Sentenza 16 ottobre 2017, n.

24289

«In caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal SSN in favore del danneggiato da fatto illecito altrui, all'Ente non compete l'azione di rivalsa prevista dall'articolo 1916 c.c., ne' l'azione surrogatoria di cui all'articolo 1203 c.c., n. 3, difettando in entrambi i casi di presupposti di legge. Non compete neppure l'azione speciale prevista dalla L. 3 dicembre 1931, n. 1580, articolo 1, poiche' tale disposizione e' stata abrogata dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 122.

Tuttavia, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato, il SSN puo' agire per responsabilita' extracontrattuale, nei confronti dell'autore del fatto illecito, a cio' non ostando la gratuita' delle prestazioni medesime. Tale gratuita', infatti, opera solo nei rapporti fra SSN e degente, ma non esclude la responsabilita' aquiliana del danneggiante per i costi effettivamente sostenuti dal SSN, a causa della sua condotta illecita.

Segue…

(5)

Il SSN non ha titolo ad agire in sede extracontrattuale nei confronti del responsabile per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie rese in favore della vittima di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o di natanti, poiche' tali prestazioni sono gia' compensate ex lege mediante il contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.

209, articolo 334, (Codice delle assicurazioni private), espressamente indicato dalla legge come sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale".

Segue…

Sentenza 16 ottobre 2017, n.

24289

(6)

Spunti liberi…dalla “Compensatio”

alla presa in carico

A. Dalla ricognizione degli istituti sociali (o privati) di sostegno – il cui costo potrebbe riverberarsi comunque sull’impresa assicurativa del responsabile - scaturiscono stimolanti riflessioni sul tema dello nuovo risarcimento etico, sotto forma di “presa in carico” del danneggiato

B. Abbandono delle logiche puramente mercatorie. Recupero alla vita attiva piuttosto che pagamento di remunerazioni consolatorie in forma di lump sum;

C. Il risarcimento in forma specifica. La rendita quale misura

risarcitoria idonea a superare le antinomie di talune figure

(danno da premorienza, perdita di chance, capacità lavorativa

specifica)

(7)

ERA QUESTO IL MOMENTO PER PER DECLAMARE A VIVA VOCE L’ESIGENZA

DI AMPLIARE GLI ORIZZONTI?

ERA QUESTO IL MOMENTO PER PER DECLAMARE A VIVA VOCE L’ESIGENZA

DI AMPLIARE GLI ORIZZONTI?

SI POTEVA PROVARE A SVOLTARE PAGINA

PACE E UNA FATICOSA SOLUZIONE

SI POTEVA PROVARE A SVOLTARE PAGINA DOPO CHE

l’AFFAIRE DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA RC AUTO PAREVA AVER TROVATO

PACE E UNA FATICOSA SOLUZIONE

(8)

LA LEGGE GELLI

E LA LEGGE 124/2017 ed il

diritto dei sistemi delle responsabilità

obbligatoriamente assicurate

(9)

DUE LEGGI SIGNIFICATIVE, SU DI UN PIANO

SISTEMICO/ORDINAMENTAL E

DIRITTO VIGENTE VS DIRITTO VIVENTE

(10)

UNA RISPOSTA

ESPLICITA, ancorchè settoriale,

A CERTE PRESE DI POSIZIONE

GIURISPRUDENZIALI

(11)

DALLA CONSULTA

(sentenza 235/2014 e ordinanza 142/2015) ALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA:

Prima rotonda affermazione legislativa (ed espansione) del principio del bilanciamento dei valori in gioco in ottica di sistema e solidaristico/assicurativa.

dal campo delle lesioni di lieve entità a quello delle lesioni gravi….!!!

(12)

Sentenza n. 235/2014 (ART. 139 CAP)

I principi chiave:

4 - Il diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non costituisce un valore assoluto e intangibile, bensì controbilanciabile, con ragionevolezza, da altri valori;

5 - Il sistema vigente della R.c. auto, in quanto

obbligatoriamente assicurato, persegue anche fini

solidaristici e postula che l'interesse risarcitorio particolare

del danneggiato si misuri con quello, generale e sociale, degli

assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei

premi assicurativi (si veda sentenza 12408/2011).

(13)

Segue: i principi chiave:

7) Non si pone un problema di disparità di trattamento rispetto ai danneggiati di “diritto comune”, dal momento che, al contrario, i danneggiati dalla circolazione stradale possono contare su di un sistema di tutele assicurative del tutto eccentriche rispetto allo schema dell’art. 1917 c.c.

(art. 144 CAP – dolo – circolazione prohibente domino)

Sullo sfondo: gli effetti della leva assicurativa sul principio della

aassunzione responsabile di

rischi socialmente utili

(14)

e per i danni non lievi?

“Anche dopo quella sentenza vi era chi riteneva

del tutto inapplicabile, alle ipotesi di danno

macro permanente, la regola del tetto massimo

di personalizzazione del danno tabellare: il

potere equitativo del giudice doveva, qui,

ritenersi dilatabile ad libitum (in presenza di

prova, si intende) ogni qualvolta la serietà della

lesione sottendesse un danno morale

esorbitante, rispetto al limite della

maggiorazione di legge (del 30%).”

(15)

Il danno morale

come posta autonoma di danno?

La cangiante morfologia del danno non patrimoniale e

L’INSOFFERENZA AL TETTO TABELLARE DI LEGGE….

Cassazione sentenza n. 22585 del 3 ottobre 2013

Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 Cass., sez. III, sent., 20 aprile 2016, n. 7766

(cons. rel. G. Travaglino)

(16)

Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766

Le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (nè tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al

riconoscimento del danno morale:

in altri termini, la "non continenza", non soltanto

ontologica, nel sintagma “danno biologico" anche

(17)

Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766

Ma quid iuris qualora un danno biologico manchi del tutto[…]?

Quanto al danno morale, ed alla sua autonomia rispetto alle altre voci descrittive di danno (e cioè in presenza o meno di un danno biologico o di un danno "relazionale"), questa Corte, con la sentenza 18641/2011, ha già avuto modo di affermare che la modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano,

in realtà, non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa

come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e di merito, non può in alcun modo prescindere, in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.

Segue

(18)

Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766

3.

Su tali premesse si innesta la recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 235/2014, predicativa della legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, la cui (non superficiale o volutamente parziale) lettura conduce a conclusioni non dissimili.

Si legge, difatti, al punto 10.1 di quella pronuncia, che "la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale:

ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può

avvalersi della possibilità di Incremento dell'ammontare del

danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla

disposizione del comma 3 (aumento del 20%)”.

(19)

Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 (cons. rel. G. Travaglino)

3.1. La motivazione della Corte (NDR 235/2014 CONSULTA) non sembra prestarsi ad equivoci.

Anche all'interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (nè avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche ottusamente sovrapporsi alla fenomenologia della sofferenza) la distinzione concettuale tra:

- sofferenza interiore e

- incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto.

Segue

(20)

Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766

Ma tante dispute sarebbero forse state evitate ad una più attenta lettura della definizione di danno biologico, identica nella formulazione dell'art. 139 come del 138 del codice delle assicurazioni nel suo aspetto morfologico (una lesione medicalmente accertabile), ma diversa in quello funzionale, discorrendo la seconda delle norme citate di lesione "che esplica un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato".

Una dimensione, dunque, dinamica della lesione, una

proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un vulnus a

tutto ciò che è "altro da se" rispetto all'essenza interiore

della persona.

(21)

Art. 138, co. 3, CAP

- Danno biologico per lesioni di non lieve entità-

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Art. 139, co. 3, CAP

- Danno biologico per lesioni di lieve entità-

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

(22)

Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766

Il che conferma che, al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale.

Senza che ciò costituisca alcuna "duplicazione risarcitoria".

In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30%

sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto.

Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza inferiore.

Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro

predicabile.

(23)

L’art. 138

espande il principio

“Prima ancora di “lanciare” la nuova tabella, il nuovo art. 138 si apre con una dichiarazione programmatica di straordinaria importanza, a mente della quale la finalità del metodo tabellare è diretta:

da un lato a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto;

dall’altro a razionalizzare i costi gravanti sul

sistema assicurativo e sui consumatori…”

(24)

Rivisitazione

degli artt. 138 e 139

I principi guidanti espressi nella nuova

formulazione dell’art. 138 valgono ad uniformare

sotto una medesima ratio l’intera disciplina del

danno non patrimoniale da sinistro stradale.; si

pensi, ad esempio, al fatto stesso che la rubrica di

entrambe le disposizioni cambia, modellandosi

proprio attorno alla nozione, omnicomprensiva ed

unitaria, di danno non patrimoniale per lesione (in

luogo di danno biologico), enfatizzando l’adesione

all’impostazione seguita dalle Sezioni Unite nelle

note sentenze gemelle del 2008”

(25)

Cosa cambia…

“Su tali premesse si innesta dunque l’intervento di riforma, seguendo una direzione ferma e ben leggibile, proprio e soprattutto sul tema dei limiti della personalizzazione equitativa della liquidazione del danno non patrimoniale.”

“…le esigenze di uniformità e prevedibilità del

danno risarcibile – coessenziali al buon

funzionamento del sistema assicurato – non

possono essere abdicate nemmeno nel settore

delle lesioni più gravi.”

(26)

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

(27)

27

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

d) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

d) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

(28)

3. Qualora la menomazione accertata incida in

maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-

relazionali personali documentati e obiettivamente

accertati, l'ammontare del risarcimento del danno,

calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica

nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato

dal giudice, con equo e motivato apprezzamento

delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al

30 per cento.

(29)

29

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica

nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, in misura

corrispondente alla variazione dell'indice nazionale

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati accertata dall'ISTAT

».

(30)

18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

NELLE MORE: MILANO ROMA O TRIVENETO?

…. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri

di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui

dalla consolidata giurisprudenza di legi mità,…...

(31)

Tribunale di Roma

Sentenza n. 7248/2018

Per la liquidazione del danno è ragionevole e consigliabile adottare, nella purtroppo perdurante assenza di normativa legale nazionale (preannunciata ma tuttora non realizzata, vedi Codice delle Assicurazioni Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 art. 138 , Legge Concorrenza legge 124/2017, Legge Gelli 24/2017 5), le Tabelle elaborate dai Tribunali.

In particolare le Tabelle più autorevoli, note e usate per la determinazione del danno biologico e di quello parentale, che sono quelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma.

A favore delle Tabelle del Tribunale di Milano si è pronunciata ripetutamente la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 9367/16, Cass. 20895/15, Cass.14402/11)

Circoscrivendo la riflessione alla tabella (milanese e romana) relativa alla liquidazione del danno parentale, che è quella di interesse nella presente causa, e proprio sulla base delle motivazioni espresse dalla S.C. emergono, ad una attenta verifica, talune non secondarie criticità relativamente alla appropriatezza, rispetto ai fini dichiarati e perseguiti, della prima rispetto alla seconda.

Segue…

(32)

Sentenza n. 7248/2018

e che l'equità assolve invero (anche) alla fondamentale funzione di “garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparità di trattamento”

e delle “ingiustizie”, a tale stregua venendo ad assumere il significato di

“adeguatezza” e di “proporzione” (così Cass., 7/6/2011, n. 12408).

I rilievi che possono essere mossi verso la Tabella licenziata dal Tribunale di Milano nel 2018, sono così riassumibili:

1. si manifesta in modo evidente l’attenuazione di una delle funzioni primarie delle Tabelle, vale a dire la prevedibilità della decisione.

Si tratta di un valore fondamentale perché la possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso, ovvero facendolo cessare una volta accertato l’an debeatur, passa proprio attraverso l’attitudine della tabella di indicare nel modo meno approssimativo possibile, l’esito dell’operazione di quantificazione della somma destinata al risarcimento, in presenza di un certo numero di dati noti e a disposizione (quali convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.)

Segue…

(33)

Sentenza n. 7248/2018

2. risulta difficile che anche in presenza di dati noti e a disposizione (convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.) situazioni analoghe se non identiche ricevano un trattamento – come è giusto che sia- omogeneo

3. l’applicazione concreta della tabella (milanese) finisce per gravare i tribunali di istruttorie lunghe laboriose, indotte dalla insoddisfazione dei danneggiati per i valori medi di liquidazione in taluni casi davvero depressivi espressi dalla tabella

Invero, nella tabella milanese (vedi di seguito) è prevista una colonna nella quale per ogni categoria di congiunto è indicata una somma quale valore monetario medio. In una seconda colonna è indicato per ogni congiunto l’aumento personalizzato massimo relativo

Segue…

(34)

Le nuove tabelle di Milano

(35)

Sentenza n. 7248/2018

Nelle avvertenze che precedono la tabella è affermato che “i valori indicati in tabella sono quelli medi che di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti”

“La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere invece applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”

Segue…

(36)

Sentenza n. 7248/2018

Emergono due evidenti criticità:

-la prima, specifica, e che salta all’occhio, è il valore inaccettabilmente basso, del tutto contrario al comune sentire, del ristoro per la morte di un fratello o di una sorella;

-la seconda, di carattere generale, è l’eccessiva latitudine dello scostamento fra il valore medio (che secondo le avvertenze dovrebbe costituire il congruo ristoro compensativo normale) e quello massimo. Che rende estremamente incerto e discrezionale, e in quanto tali non prevedibile, il quantum nonché l’esito decisionale del confronto e del conflitto.

Tanto più che nessun criterio obiettivo e predeterminato accompagna le circostanze (pur menzionate nella tebella) che possono determinare l’incremento del valore medio.

Esemplificando e nel caso in esame, dove è provata la convivenza della vittima con i congiunti superstiti, qual sarà il giusto incremento, in un range che consente fino al raddoppio del valore medio (e nel caso della sorella addirittura di sestuplicarlo) ?

Segue…

(37)

Sentenza n. 7248/2018

Nelle stesse avvertenze si prende atto della necessità che si debba tenere conto «di tutte le circostanze del caso concreto» che vengono esemplificate discorsivamente con riferimento “alla sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta”

Per quanto riguarda il caso dei genitori e della sorella della persona deceduta (che è il caso che ci occupa), la tabella milanese prevede i seguenti valori medi:

Genitore : €.165.960

Fratello/Sorella : €. 24.020 Ed i seguenti valori massimi:

Genitore : €.331.920

Fratello/Sorella : €.144.130

Segue….

(38)

Sentenza n. 7248/2018

Ben più specifiche e predeterminate le tabelle romane che soddisfano pienamente le esigenze segnalate dalla Corte Suprema, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori.

Nel caso di specie risulta, in applicazione della tabella capitolina, quanto segue:

Valore punto: €.9.443,50

Relazione parentela , genitore : punti 20 Relazione parentela, sorella: punti 7 Età dei genitori: punti 3

Età della sorella: punti 4 Età della vittima: punti 4 Convivenza: punti 4

Totale ciascun genitore: punti 31 x €.9.443,50 = €.292.748.50 Totale sorella: punti 19 x €.9.443,50 = €.179.426,50

Segue…

(39)

39

19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«

Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità

). - 1. Il

risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure

seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

Il nuovo art. 139

(40)

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

In ogni caso, le lesioni di

lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico

strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle

lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza

l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a

risarcimento per danno biologico permanente. Ndr: GAME

OVER? SI,nonostante i prevedibili soliti rigurgiti….

(41)

41

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera

rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali

documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o

abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare

intensità, l'ammontare del risarcimento del danno,

calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al

comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e

motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del

danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo

del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo

è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale

conseguente a lesioni fisiche.

(42)

E dunque: Il danno morale è posta autonoma di danno?

La «vittoria» di principio dell’orientamento umanista della Sezione III

e

la limitazione al «cuor mutevole del giudice»

nella rc auto….

(43)

• Tale ricostruzione della morfologia del danno non patrimoniale trova, oggi, definitiva quanto inequivoca conferma nella nuova formulazione dell'art. 138 Codice delle Assicurazioni (contenuta nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato definitivamente il 2 agosto 2017) dove, dopo la oltremodo significativa modificazione della stessa rubrica della norma (che non discorre più di danno biologico, ma di danno non patrimoniale, così spostando definitivamente l'asse del ragionamento probatorio dal solo danno alla salute a tutti gli altri danni conseguenti alla lesione di un diritto costituzionale) si legge, testualmente, alla lettera e), che "al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

Sentenza 5 luglio 2017 - 17

gennaio 2018, n. 901

(44)

GAME OVER?

(45)

Arttt. 138 e 139…..

(46)

TESTI E PRETESTI: LA MORFOLOGIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

e i nuovi tentativi di superamento dei limiti di legge…

Ma è vera novità? La scomposizione delle poste equivale davvero a

tornare a prima delle Sezioni Unite?

(47)

Categorie e duplicazioni:

“danno biologico”e “danno morale”

Individuazione delle voci di danno

Il principio della necessaria riconduzione di ogni danno non patrimoniale entro la categoria unitaria di cui all’art. 2059 c.c., sancito a chiare lettere dalle Sezioni Unite del 2008, è valso, certamente, a respingere alcune tautologie esistenzialiste e soprattutto, come acutamente rilevato dalla migliore dottrina, a contrastare le sempre più diffuse tendenze ad una magmatica commistione tra danni patrimoniali e non patrimoniali all’interno della categoria generale dell’art. 2043 c.c. Sennonché, quella riconduzione non pare dover implicare, di necessità, il rifiuto di ogni attività di ulteriore specificazione, all’interno della macro-categoria unitaria dell’art. 2059 c.c., delle poste di danno in concreto risarcibili.

Segue…

(48)

Al contrario, il divieto di porre in essere indebite duplicazioni risarcitorie, sancito con altrettanta perentorietà dalle sentenze gemelle, postula, ai fini della sua effettiva messa in opera, una preventiva attività di selezione ed individuazione delle singole voci di danno, sì da comprendere se possano, o meno, utilmente distinguersi — e dunque convivere sotto il profilo liquidativo. Di più.

Non sembra azzardato sostenere che per non moltiplicare il risarcimento di pregiudizi in realtà sovrapponibili sia necessario, in via preliminare, svolgere una accurata operazione di categorizzazione distintiva degli stessi, difettando la quale non sarebbe agevole comprendere in che termini il ristoro dell’uno soddisfi anche l’altro.

Operazione che, a voler ben vedere, è fatta propria dalla stessa Suprema Corte, che non esita, da un lato, a considerare il danno morale come un vero e proprio «tipo di pregiudizio» e, dall’altro, a recepire la definizione normativa del danno biologico.

Segue…

(49)

La vera difficoltà sta nel profilare il corretto

rapporto di correlazione tra danno morale e

danno biologico

(a maggior ragione nella rc auto)

(50)

Il decalogo della Cassazione

Ordinanza 7513 del 27 marzo 2018

5.10. I princìpi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:

1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.

3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.

(51)

Ordinanza 7513/2018

5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad

un articolato e approfondito accertamento, in

concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza

dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti,

all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di

prova, opportunamente accertando in special modo

se, come e quanto sia mutata la condizione della

vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto

illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi

aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di

esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad

alcun automatismo risarcitorio.

(52)

Ordinanza 7513/2018

6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale:

ovvero il danno dinamico-relazionale).

7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d.

del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

(53)

UNA POSIZIONE UFFICIALE….?

- La sofferenza morale da lesione/menomazione dell’integrità

psicofisica è una componente del danno non patrimoniale alla persona, autonoma rispetto al danno biologico.

- La sofferenza morale non può essere misurata con un automatismo matematico legato alla durata del danno biologico temporaneo ed alla percentuale di danno biologico permanente.

- Lo specialista in Medicina Legale possiede gli strumenti

idonei per dare un contributo tecnico motivato

all’accertamento e valutazione della sofferenza morale

legata a lesioni/menomazioni psico-fisiche.

(54)

Ordinanza 7513/2018

8) In presenza d'un danno alla salute, non

costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta

attribuzione d'una somma di denaro a titolo di

risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore

somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che

non hanno fondamento medico-legale, perché non

aventi base organica ed estranei alla

determinazione medico-legale del grado

percentuale di invalidità permanente, rappresentati

dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il

dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la

paura, la disperazione). Ndr: Ecco il danno morale..

(55)

Ordinanza 7513/2018

9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello

"morale").

NDR: NESSUNA PRESA DI POSIZIONE

SULL’ARCHITETTURA CONTENITIVA DELLA LEGGE CONCORRENZA, CHE DEVE DARSI, DUNQUE,

OVVIAMENTE PER CONFERMATA

(56)

Ordinanza 7513/2018

10) Il danno non patrimoniale non derivante da

una lesione della salute, ma conseguente alla

lesione di altri interessi costituzionalmente

tutelati, va liquidato, non diversamente che nel

caso di danno biologico, tenendo conto tant dei

pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con

se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento

d’afflizione in tutte le sue possibili forme id est

il danno morale interiore), quanto di quelli

relativi alla dimensione dinamico relazionale…..

(57)

IL COLPO DI SCENA DEL COLPO DI FRUSTA….

LE STRAVAGANTI E TENDENZIOSE LETTURE DI UNA SENTENZA ERRATA…

sentenza n. 1272 del 19

gennaio 2018

(58)

Colpi di frusta senza radiografie?

«Niente obbligo generalizzato di accertamenti strumentali per ottenere risarcimenti dopo aver riportato un colpo di frusta o comunque un’altra lesione micropermanente in un incidente stradale».

«basta che il danno alla persona sia riscontrato anche con una “semplice” visita medica» (M.

CAPRINO, Colpi di frusta senza radiografia, 6

marzo 2018).

(59)

La legge 14/2017 e la nuova

disciplina degli accertamenti clinico, strumentali e obiettivi

“Il vero punto di svolta della riforma, nel settore delle

lesioni lievi, risiede peraltro (…) nel definitivo chiarimento

della portata del combinato disposto degli artt. 32 commi

tre ter e tre quater della legge 27/2012. (…) non vi sono

più dubbi, infatti, (o almeno così mi sento di poter dire…)

sul fatto che il risarcimento del danno biologico

permanente di lieve entità sia subordinato

all’accertamento strumentale della lesione (esistenza di

un vero e proprio barrage risarcitorio). In assenza di

riscontri “clinico strumentali obiettivi” quel danno non

potrà più, dunque, essere risarcito (salvo si tratti di lesioni

visivamente verificabili, quali quelle comprovate da esiti

cicatriziali).”

(60)

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

In ogni caso, le lesioni di

lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico

strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle

lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza

l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a

risarcimento per danno biologico permanente.

(61)

Breve recap della questione

“(…)Nella sua versione originaria l’art. 139 del CAP, pur votato a realizzare un equo contemperamento tra le esigenze della collettività assicurata e quello dei singoli danneggiati (da lesioni lievi….), non riuscisse affatto a porre un freno al proliferare di richieste risarcitorie da distorsione del rachide cervicale (o da altre consimili fattispecie) sovente non obiettivabili in concreto e quindi liquidate sulla base di mere soggettività riferite in sede di pronto soccorso. Il fenomeno, era – ed è – considerato socialmente insidioso e tale da stimolare riprovevoli atteggiamenti speculativi o, peggio, fraudolenti. (…)proprio dall’esigenza di rimediare a questa concreta criticità – trovava genesi il celebre binomio normativo costituito dall’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, del menzionato D.L. n. 1/2012.

(…)l’art. 32, comma 3ter completava la definizione di danno biologico contenuta nell’art. 139 CAP con la precisazione che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Il comma 3 quater, invece, disponeva che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

(62)

“(…) una innovazione di tale portata incontrò soverchie critiche, specie tra coloro i quali ritenevano che la nuova normativa esasperasse in modo inaccettabile i già ampi limiti connaturati all’originaria disciplina del 139 CAP. Di qui, dunque, diversi tentativi di demolizione ermeneutica della disposizione: alcuni commentatori (M. Rossetti, Le nuove regole sull’accertamento del danno da lesione di lieve entità: pro li giuridici, in www.dirittoassicurativo.it) hanno ritenuto che le norme avessero mera valenza esortativa e risultassero, in quanto tali, prive di reale portata precettiva e finalizzate a fungere da semplice monito agli operatori del settore a valutare le lesioni con la necessaria obiettività ed il giusto rigore. D’altro canto, l’utilizzo del lemma “visivamente”

all’interno del comma 32 tre e quater evocava, secondo tal scuola di pensiero, la piena riaffermazione di un potere accertativo fondato sulle leges artis della medicina legale, anche in assenza di – ed a prescindere da – accertamenti strumentali.”

(63)

segue

“(…)la diversa via seguita da coloro i quali, pur prendendo

atto dei contenuti innovativi (e certamente sostanzialistici

e limitativi) della riforma, tentarono di arginarne gli

effetti invocandone la contrarietà alla Carta

Costituzionale; ciò soprattutto con riferimento alla

pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione

ed in relazione al sostanziale annichilimento del diritto al

risarcimento di danni lievi che, pur ordinariamente

valorizzabili in forza di criteri di accertamento non

necessariamente strumentali, non incontrerebbero

(immotivatamente) tutela – nel settore della RC auto -

laddove non supportati da riscontri diagnostici

strumentali.”

(64)

Sent. 235 del 16 ottobre 2014 e ordinanza 242 del 21 ottobre 2015

“la Corte Costituzionale è intervenuta con la (…) sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014 e, soprattutto, con la successiva ordinanza del 21 ottobre 2015, n.

242: quest’ultima in particolare era davvero

esplicita tanto nell’escludere che la ‘necessità’ del

riscontro strumentale sia riferibile al danno

temporaneo “quanto nel ritenere “non censurabile

la prescrizione della (ulteriore e necessaria)

diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità

di un danno ‘permanente’ alle microlesioni di che

trattasi”.

(65)

Cass. 18773 del 29 settembre 2016

“(…)traendo le mosse da uno sbrigativo passo della sentenza, steso in forma di obiter, ha ritrovato linfa la teoria secondo la quale entrambe le disposizioni (commi 3 ter e 3 quater) non avrebbero comportato alcuna novità né imposto alcun barrage istruttorio, essendosi invece limitate ad affermare una regola – quella dell‘obiettività nell’accertamento della lesione – già immanente al sistema e niente affatto vincolata dall’esistenza di adeguati presidi strumentali. Per tradurre il tutto in termini di maggior operatività, una tal tesi avrebbe dunque riportato in auge lo status quo ante, confermando che per anche postumi permanenti (ad esempio, da “colpo di frusta”, per rimanere nell’ambito delle casistiche che le disposizioni in oggetto volevano

“contenere”) il medico legale non sarebbe affatto tenuto a verificare preliminarmente l’esistenza di accertamenti strumentali (in assenza dei quali nessun postumo permanente potrebbe esser dichiarato), rimanendo invece libero di affidarsi ad uno qualsiasi dei criteri alternativi, purché “conducenti ad un obiettività dell’accertamento stesso”.

(66)

Conclusioni

“E’ in questo contesto che ha trovato dunque

genesi una delle più significative novità della

versione riformata dell’art. 139 CAP. Una novità

alla quale fa opportunamente da contraltare la

contestuale abrogazione, con la legge sulla

concorrenza, dell’art. 32 comma tre quater del

D.L. 1 /2012.”

(67)

segue

“Rimane certamente sullo sfondo il dubbio circa la tenuta

costituzionale della norma, (e già della riforma del 2012), non

tanto per i profili già sottoposti all’attenzione della Consulta,

quanto nella parte in cui potrebbe riguardare lesioni di una

certa gravità – pur contenute entro la soglia del 9% - e ciò

nonostante non obiettivabili strumentalmente. Si tratta,

anzitutto, di una questione assoggettata ad una verifica di

stampo medico legale: laddove con simili ipotesi si ponessero

in concreto il principio di tolleranza espresso dall’art. 2 della

Costituzione e fatto proprio dalle Sezioni Unite dell’11

novembre 2008 non potrebbe più trovar applicazione, né

giustificare il vincolo di legge, innanzi a lesioni di sicura

consistenza e rilevanza.”

(68)

Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non puo' essere inteso, pero', come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale; come gia' ha avvertito la citata sentenza n. 18773 del 2016, infatti, e' sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformita' alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non puo' essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimita' costituzionale, posto che il diritto alla salute e' un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza Segue…

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1272

(69)

La norma positiva, ad avviso del Collegio, non va interpretata in questo modo, bensi' nel senso, come detto, di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede.

Segue…

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1272

(70)

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1272

Tale possibilita' emerge in modo palese nel caso in esame, nel quale si discuteva di una classica patologia da incidente stradale, cioe' la lesione del rachide cervicale nota volgarmente come colpo di frusta. E' evidente che il c.t.u.

non puo' limitarsi, di fronte a simile patologia, a dichiararla

accertata sulla base del dato puro e semplice - e in sostanza

non verificabile - del dolore piu' o meno accentuato che il

danneggiato riferisca; l'accertamento clinico strumentale

sara' in simili casi, con ogni probabilita', lo strumento decisivo

che consentira' al c.t.u., fermo restando il ruolo insostituibile

della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello

specialista, di rassegnare al giudice una conclusione

scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile,

che e' cio' che la legge attualmente richiede.

(71)

GENTILI OMAGGI ALLA CORPORAZIONE

ASSICURATIVA?

(72)

QUALE CONCORRENZA?

L’ETEROGENESI DEI FINI QUALE CONCORRENZA?

L’ETEROGENESI DEI FINI

(73)

OBBLIGO A CONTRARRE E NUOVE REGOLE DI PREVENTIVAZIONE.

IL CONTRATTO BASE….(?)

TRASPARENZA DEL BONUS MALUS

LE RIPARAZIONI A REGOLA D’ARTE

L’ESTENSIONE TEMPORALE DELLE

ASSICURAZIONI DEI RISCHI

ACCESSORI

(qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori»)

.

Riferimenti

Documenti correlati