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Il giudice naturale nelle azioni di risarcimento danni da circolazione stradale e la nuova lettura, costituzionalmente orientata, delle norme relative alla competenza per territorio1.

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Il giudice naturale nelle azioni di risarcimento danni da circolazione stradale e la nuova lettura, costituzionalmente orientata, delle norme relative alla competenza per territorio1.

Sommario: 1. Il risalente (ed ormai) superato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo. - 2.

La recente decisione della Consulta. - 3. Il rapporto giuridico di servizio che si instaura, normalmente, tra impresa di assicurazione, da un lato, e assicurato, dall’altro lato. - 4. Il danneggiato-assicurato-consumatore nel recente D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) e la nuova lettura delle norme relative alla competenza per territorio. - 5. La lettura costituzionalmente orientata delle norme relative alla competenza per territorio. - 6. La questione di legittimità costituzionale delle norme relative alla competenza per territorio.

1. Il risalente (ed ormai) superato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo.

La S.C. ha costantemente affermato, e senza incertezze, che “in tema di competenza territoriale derogabile, e con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo (nella specie, tra responsabile di un sinistro stradale e compagnia assicuratrice), è necessario, per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, che entrambi i convenuti sollevino l’eccezione stessa, in ragione dell’incontestabilità, ratione loci, del giudice adito nei riguardi del convenuto che tale eccezione non abbia proposto, attesane la natura dispositiva ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa”.2

Tale orientamento, pietrificato da anni, per la verità, bisogna avere il coraggio di affermarlo e senza incertezze, non era completamente condivisibile, da un punto di vista giuridico, in quanto comprimeva, palesemente e a dismisura, il diritto di difesa dei litisconsorti necessari costituiti nel processo.

Tale orientamento, però, consolidatosi prevalentemente nelle azioni dirette proposte dai danneggiati nei confronti delle imprese di assicurazione, per danni derivanti dalla circolazione stradale, aveva l’indubitabile merito di porre rimedio ad un naturale squilibrio che intercorreva tra parti forti (imprese di assicurazione) e parti deboli del processo (danneggiati).

Invero, da un lato, l’obbligo assicurativo per i veicoli e natanti, ha fatto si che le imprese di assicurazione si siano capillarmente organizzate, su tutto il territorio nazionale, sia per la liquidazione dei danni che per la resistenza in giudizio.

1 Relazione presentata al Congresso “Alea Jacta est. Il nuovo codice delle Assicurazioni: un passo senza ritorno verso diversi criteri risarcitori? tenutosi il 19 e 20/5/2006 a Pisa, palazzo dei congressi.

2 Cass. 27/11/02 n. 16749, in Arch. Civ., 2003, 980, in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 828, in Gius, 2003, 6, 609 e in Mass. Foro It., 2002, 1243; conf. Cass. 29/11/04 n. 22374, in Resp. Civ. Prev., 2006, 173; Cass. 4/10/04 n. 19802, in Giust. Civ. Mass., 2004, 2527; Cass. 27/11/02 n. 16749; Cass. 13/10/00 n. 13678, in Guida al Diritto, 2001, 3, 61;

Cass. 10/9/99 n. 9613, inedita, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere il ricorrente; Cass. 9/4/99 n. 3474, in Giust.

Civ. Mass., 1999, 795; Cass. 14/8/96 n. 7569, in Guida al Diritto, 1996, 44, 58; Cass. 12/8/96 n. 7467, inedita, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere i ricorrenti; Cass. 7/4/95 n. 4058, in Mass. Foro It., 1995, 502, in Arch. Giur. Circ.

Sin., 1996, 109; Cass. 29/3/95 n. 3732, in Giust. Civ. Mass., 1995, 721; Cass. 17/1/92 n. 525; Cass. 25/11/89 n.

5116; Cass. 5/3/88 n. 2307; Cass. 9/2/88, n. 1416; Cass. 19/1/87 n. 430; Cass. 9/2/82 n. 765, in Arch. Giur. Circ.

Sin., 1982, 281; Cass. 19/10/81 n. 5461, in Arch. Giur. Circ. Sin., 1982, 195 e in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1982, 297;

Cass. 30/10/78 n. 4957; Cass. 18/6/75 n. 2434, in Arch. Giur. Circ. Sin., 1975, 1090, in Giust. Civ., 1975, I, 1399, in Ass., 1975, II, 2, 279 e in Resp. Civ. Prev., 1975, 635; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib.

Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Cataldi, sent. inedita 13/7/01 n. 9791, Gargiulo/Assimoco, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’appellante; conf., in dottrina, Giuseppe Franchi, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, Utet, Torino, 1973, I, 387; contra: Cass. 17/12/91 n. 13594, in Giust. Civ. Mass., 1991, 1829.

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Dall’altro lato, invece, per l’incredibile numero di veicoli a motore circolanti sul territorio dello Stato ed il loro conseguente utilizzo da parte dei cittadini, capita sovente che le vittime subiscano danni in incidenti stradali avvenuti in luoghi lontani, anche di molti chilometri, da quello di loro abituale residenza o domicilio.

Questo ha fatto si che spesso le vittime:

· per contenere i costi della difesa (mediante la nomina di un solo legale di fiducia, spesso da essi già conosciuto e che pratica trattamenti di favore agli abituali clienti) e per far valere effettivamente i loro diritti (anche mediante il dialogo diretto con il professionista di fiducia prescelto e la cura dell’attuale processo civile che richiede un’attenzione elevata anche a tutto ciò che avviene al di fuori delle udienze per i vari termini, spesso, brevi, concessi alle parti per memorie e deposito documenti), abbiano convenuto in giudizio, con azione diretta, le imprese di assicurazione presso il giudice del luogo di loro residenza o domicilio;

· per ottenere una liquidazione adeguata e consona ai danni subiti, abbiano convenuto in giudizio, con azione diretta, le imprese di assicurazione presso il giudice del luogo ove vengano adottati i criteri di risarcimento più elevati.

Il primo criterio su indicato come adottato dalle vittime, a quello che ci consta, non è mai stato contestato, né dalla dottrina né dalla giurisprudenza.

Il secondo criterio su indicato come adottato dalle vittime, invece, definito anche come fenomeno del forum shopping, è stato criticato, e non poco, da parte della dottrina3 anche se, per la verità, a partire dalla metà degli anni novanta, del secolo scorso, il fenomeno si è affievolito, notevolmente, per l’adozione, da parte di quasi tutti i Tribunali della Repubblica, delle famose tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano.

Ne è conseguito, in questo scenario, che le imprese di assicurazione, contraddittrici naturali ed abituali delle vittime degli incidenti stradali e nautici, sono ricorse, nei processi, all’eccezione di incompetenza per territorio solo strumentalmente (in quanto per esse era assolutamente indifferente difendersi innanzi ad un giudice o a un’altro), per indebolire le difese, spesso neanche troppo agguerrite, delle vittime, rendergli più complicata la vita processuale e l’effettiva tutela dei loro diritti ed indurle ad accettare transazioni striminzite e convenienti solo per le imprese stesse.

In questo scenario, l’orientamento consolidato della S.C., su indicato, secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla sola impresa di assicurazione non aveva efficacia nei confronti del litisconsorte necessario, anche contumace, che non aveva sollevato la medesima eccezione, aveva l’indubitabile merito, già sottolineato, di porre rimedio a quel naturale squilibrio che intercorreva tra parti forti (imprese di assicurazione), da un lato, e parti deboli del processo (danneggiati), dall’altro lato, creando una sorta di parità delle armi tra le stesse.

2. La recente decisione della Consulta.

L’orientamento giurisprudenziale, innanzi indicato, è stato oggetto di esame da parte della Consulta che, proprio di recente:

· ha ritenuto che “costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile”;

· e, pertanto, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da

3 Conf., in dottrina, Gallone e Petti, Il danno alla persona e alle cose nell’assicurazione r.c.a., I, Torino, 2005, 713 e segg..

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tutti i litisconsorti convenuti”4.

La Consulta, quindi, con tale rivoluzionaria decisione, con un colpo di spugna, ha cancellato il precedente orientamento consolidato della S.C. ed ha posto nuovamente in evidenza quel naturale squilibrio che intercorre tra parti forti (imprese di assicurazione) e parti deboli del processo (danneggiati), favorendo ovviamente le prime.

E’ noto che, secondo un ormai consolidato orientamento della S.C., la pronuncia di incostituzionalità ha effetto ex tunc, in quanto la norma illegittima viene espunta dall'ordinamento fin dall'origine come se non fosse stata mai emanata5.

Ne consegue che la pronuncia di incostituzionalità, pertanto, produce effetti su tutti i rapporti giuridici pendenti ancorché sorti in epoca in cui era vigente la norma dichiarata incostituzionale6 e pertanto “i mutamenti normativi prodotti da pronunce d'illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impongono - in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione - la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della regula iuris risultante dalle decisioni anzidette”7.

Per tutto quanto fin qui esposto, la su indicata pronuncia di incostituzionalità8, spiega i suoi effetti su tutti i rapporti giuridici pendenti ancorché sorti in epoca in cui era vigente la norma dichiarata incostituzionale, purché non esauriti, cioè con gli unici limiti del giudicato, della prescrizione, della decadenza, della transazione.

3. Il rapporto giuridico di servizio che si instaura, normalmente, tra impresa di assicurazione, da un lato, e assicurato, dall’altro lato.

In questo contesto, è auspicabile una nuova e più attenta lettura delle norme relative alla competenza per territorio in caso di obbligazioni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (lettura assolutamente trascurata, in precedenza, e mai approfondita, allorché vigeva il risalente ed ormai superato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo).

Tale nuova auspicata lettura passa attraverso un’interpretazione logico-sistematica, integrativa ed adeguatrice dell’ordinamento interno e delle sue norme, con l’ordinamento di origine comunitario.

E’ noto che le norme comunitarie assurgono, oggi, a norme di rango superiore, in virtù dei seguenti articoli della Costituzione:

· art. 10 Cost., in base al quale “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”;

· art. 11 Cost., in base al quale “l’Italia(...)consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”;

· art. 117, 1° comma, Cost., in base al quale “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Tale nuova lettura, da noi auspicata, passa, pertanto, attraverso i principi ed criteri direttivi di tutela della parte più debole, sanciti espressamente sia dall’ordinamento comunitario che da quello

4 Corte Cost. 8/2/06 n. 41.

5 Cass. 9/9/96 n. 8176, in Guida al Diritto il Sole 24 Ore, 1996, 50, 38; Cass. 10/10/75 n. 3243; Cons. Stato 5/5/95 n.

417, in Foro Amm., 1995, 993.

6 Cass. pen. 20/6/94, in Riv. Pen., 1995, 50; Pret. Parma 27/2/87, in Resp. Civ. Prev., 1987, 511), purché non esauriti, cioè con gli unici limiti del giudicato, della prescrizione, della decadenza, della transazione (Cass. 18/7/02 n. 10436, in Guida al Diritto, 2002, 33, 70; Cass. 19/5/00 n. 6486, in Mass. Foro It., 2000, 613; cfr. Corte Cost. n. 139 del 1984;

Corte Cost. n. 74 del 1980; Corte Cost. n. 58 del 1967; Corte Cost. n. 127 del 1966.

7 Cass. 4/1/95 n. 86, in Mass., 1995.

8 Corte Cost. 8/2/06 n. 41.

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nazionale ed, in particolare, dalle seguenti normative:

· il Trattato CE; invero, secondo l’art. 3, lett. t. del Trattato CE, l’azione della Comunità comporta un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori; secondo l’art. 153 dello stesso Trattato, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un elevato livello di loro protezione, la Comunità contribuisce a tutelare…gli interessi dei consumatori;

· la Costituzione europea (la cui entrata in vigore è fissata al dì 1/11/2006, salvo impedimenti o ritardi nelle procedure di ratifica); invero, secondo l’art. 98, parte seconda, della Costituzione europea, nelle Politiche dell’Unione è garantito un livello elevato livello di protezione dei consumatori;

· la L. 30/7/98 n. 281, di derivazione europea (varata dal Parlamento Italiano “in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel Trattato sull’Unione Europea nonché nella normativa comunitaria derivata” - art. 1) e, quindi, norma di rango superiore e meglio nota come la Costituzione del consumatore (oggi abrogata dal D.lgs. 6/9/2005 n. 206, Codice del consumo);

· il recente D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo);

· il recente D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) ed, in particolare, i principi e criteri direttivi sanciti nella legge delega; in particolare, il legislatore italiano, con l’art. 4 L.

29/7/2003 n. 229, ha espressamente previsto il riassetto normativo dell’intera e complessa materia assicurativa ed ha dettato i seguenti princìpi e criteri direttivi: “a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli…avendo riguardo anche alla correttezza…del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”.

Secondo tutti tali principi sanciti sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, deve ritenersi che il rapporto giuridico che si instaura, normalmente, tra impresa di assicurazione, da un lato, e assicurato, dall’altro, è un rapporto giuridico di servizio ove, da un lato, l’impresa di assicurazione- professionista presta la sua attività e fornisce il servizio assicurativo e dall’altro l’assicurato- consumatore lo riceve.

La nozione di servizio, cui bisogna fare riferimento, è quella data dalla normativa comunitaria, secondo cui in esso confluisce tutto ciò che non è un bene.

La nozione di consumatore, introdotta per la prima volta nel linguaggio legislativo dalla L. 10/10/90 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), c.detta legge Antitrust, cui bisogna fare riferimento, è quella data dalla legge italiana, dalla S.C. e dalla Consulta.

Invero, la legge italiana ha sancito che:

· “il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”9;

· si intendono per “consumatori e utenti: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”10;

· si intende per “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”11.

La S.C., poi, anche se al diverso fine dell’applicazione della disciplina di cui agli art. 1469 bis e segg.

c.c. relativa ai contratti del consumatore, ha chiarito definitivamente che “deve essere considerato

“consumatore” la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - secondo l’originaria formulazione del comma 1 dell’art. 1469 bis c.c. - e senza tale limitazione dopo la modifica di cui all’art. 25 l. 21 dicembre 1999 n. 526) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività”12.

9 Art. 25 L. 6/2/96 n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e segg. c.c..

10 Art. 2, lett. a, L. 30/7/98 n. 281.

11 Art. 3, 1° comma, lett. A, D.lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo.

12 Cass. 25/7/01 n. 10127, in Giust. Civ., 2002, I, 685, con nota di Di Marzio, in Contratti, 2002, 338, con nota di

(5)

La Consulta, poi, in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, agli orientamenti in ambito comunitario della Corte di Giustizia, alla normativa di numerosi paesi membri dell’Unione europea, alla legge italiana nonché al progetto, in fase di elaborazione, di codice civile europeo, ha chiarito definitivamente che la nozione di consumatore è data solo ed esclusivamente “alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”13.

La nozione di professionista, poi, cui bisogna fare riferimento, è quella data dalla legge italiana, dalla S.C. e dalla Consulta.

Invero, la legge italiana ha sancito che:

· “il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto…” stipulato con il consumatore14;

· si intende per “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero suo intermediario”15.

La S.C., poi, anche se al diverso fine dell’applicazione della disciplina di cui agli art. 1469 bis ss. c.c.

relativa ai contratti del consumatore, ha chiarito definitivamente che “deve essere considerato

“professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e senza tale limitazione dopo l’entrata in vigore della citata l. n. 526 del 1999) nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perchè ricorra la figura del “professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale”16.

La Consulta, poi, anche in questo caso, in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, agli orientamenti in ambito comunitario della Corte di Giustizia, alla normativa di numerosi paesi membri dell’Unione europea, alla legge italiana nonché al progetto, in fase di elaborazione, di codice civile europeo, ha esteso la nozione di professionista a “tutti quei soggetti - quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani - che in forma individuale o anche collettiva agiscono per scopi comunque connessi all’attività economica, quantunque senza finalità di lucro”17.

Ne consegue, per tutto quanto fin qui esposto, che il rapporto giuridico di servizio che normalmente si perfeziona tra assicurato, da un lato, e impresa di assicurazione, dall’altro, rientra, quindi, nello schema tipico del contratto tra consumatore e professionista, con conseguente applicazione di tutta la relativa disciplina ed, in particolare, del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (c.detto Codice del consumo).

Detta normativa, infatti, ha recepito in toto i principi sanciti in precedenza dalla L. 30/7/98 n. 281, e riconosce ai consumatori ed agli utenti, tra cui rientrano anche i soggetti assicurati, sette fondamentali i diritti, sei dei quali, per quanto qui interessa, vengono di seguito elencati e sono relativi:

· alla tutela della salute18;

· alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi19;

· ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità20;

Caserta, in Giur. It., 2002, 543, con nota di Fiorio, in Vita Notar., 2001, 1330.

13 Corte Cost. 22/11/02 n. 469, in Danno e Resp., 2003, 701, con nota di Perfumi, in Giur. Costit., 2002, f. 6 e in Arch. Civ., 2003, 136.

14 Art. 25 L. 6/2/96 n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e segg. c.c..

15 Art. 3, 1° comma, lett. C, D.lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo.

16 Cass. 25/7/01 n. 10127, in Giust. Civ., 2002, I, 685, con nota di Di Marzio, in Contratti, 2002, 338, con nota di Caserta, in Giur. It., 2002, 543, con nota di Fiorio, in Vita Notar., 2001, 1330.

17 Corte Cost. 22/11/02 n. 469, in Danno e Resp., 2003, 701, con nota di Perfumi, in Giur. Costit., 2002, f. 6 e in Arch. Civ., 2003, 136.

18 Art. 2, 2° comma, lett. a, D.lgs. 6/9/2005 n. 206.

19 Art. 2, 2° comma, lett. b, D.lgs. 6/9/2005 n. 206.

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· all’educazione al consumo21;

· alla correttezza, trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali22 concernenti beni e servizi23;

· all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.24

4. Il danneggiato-assicurato-consumatore nel recente D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) e la nuova lettura delle norme relative alla competenza per territorio.

Il recente D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) ha previsto e disciplinato, al suo interno, tre distinte azioni risarcitorie in favore dei danneggiati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti:

· l’azione diretta del terzo danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, istituto che era stato introdotto in Italia, per la prima volta, con la L. 990/6925;

· l’azione diretta del terzo trasportato-danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato26; tale procedura indicata inserisce, per la prima volta, nel nostro ordinamento, l’obbligo per il trasportato-danneggiato di rivolgersi all’impresa di assicurazione del vettore (e solo ad essa), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli, fino al limite del massimale minimo di garanzia;

· l’azione diretta del proprietario-danneggiato e del conducente-danneggiato verso l’impresa di assicurazione del proprio veicolo27; tale ultima procedura indicata inserisce, per la prima volta, nel nostro ordinamento, l’obbligo (e non la mera facoltà derivante da alcuni accordi tra imprese di assicurazione) per l’assicurato-danneggiato di rivolgersi alla propria impresa di assicurazione (e solo ad essa), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli, in determinati casi prestabiliti.

E’ pur vero che, per quanto fin qui esposto, il danneggiato potrebbe non coincidere perfettamente con la figura del consumatore (a differenza dell’assicurato), ma depongono in favore della completa assimilazione tra le due figure, ai fini della tutela predisposta dal legislatore italiano nella legge delega:

· la stessa lettera della norma che accomuna, ai fini dei principi e criteri direttivi, “i consumatori”, con “i contraenti più deboli”…avendo riguardo anche…(al) processo di liquidazione dei sinistri”28;

· la circostanza che il danneggiato è, comunque, sia l’utente finale del prodotto assicurativo, sia la parte più debole del rapporto giuridico di servizio che, come tale, è sempre tutelata da tutte le norme comunitarie;

· la circostanza che il trasportato-danneggiato, nell’ipotesi di risarcimento di cui all’art. 141 D.lgs.

7/9/2005 n. 209, coincide con l’assicurato, nell’ipotesi in cui egli sia anche il proprietario o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario (in caso di locazione finanziaria) del veicolo danneggiante;

· la circostanza che il danneggiato, sia se proprietario che conducente, nell’ipotesi di risarcimento diretto di cui all’art. 149 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, coincide sempre con l’assicurato.

20 Art. 2, 2° comma, lett. c e art. 5, D.lgs. 6/9/2005 n. 206.

21 Art. 2, 2° comma, lett. d, D.lgs. 6/9/2005 n. 206.

22 Art. 2, 2° comma, lett. e, D.lgs. 6/9/2005 n. 206.

23 Secondo la precedente L. 30/7/98 n. 281.

24 Art. 2, 2° comma, lett. g, D.lgs. 6/9/2005 n. 206.

25 Art. 144 D.lgs. 7/9/2005 n. 209.

26 Art. 141 D.lgs. 7/9/2005 n. 209.

27 Art. 149 D.lgs. 7/9/2005 n. 209.

28 Art. 4, lett. b, L. 29/7/2003 n. 229.

(7)

Ne consegue che, in tali due ultimi casi (azione diretta del proprietario-trasportato-danneggiato- consumatore nei confronti dell’impresa di assicurazione del proprio veicolo e azione diretta del proprietario-danneggiato-consumatore e del conducente-danneggiato-consumatore nei confronti dell’impresa di assicurazione del proprio veicolo), il giudice naturale territorialmente competente a conoscere e decidere la controversia è quello esclusivo del luogo di residenza o domicilio elettivo del danneggiato-consumatore.

Depone, in favore di tale assunto, l’orientamento delle Sezioni Unite che, proprio di recente, in tema di competenza civile relativa a contratto stipulato tra consumatore e professionista, hanno composto un contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, ed hanno definitivamente sancito che “la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. (norma oggi abrogata dall’art. 142 D.lgs. 29/7/2005 n. 206, c.detto Codice del consumo, e sostituita con l’analoga previsione dell’art.

33, 2° comma, lett. u, D.lgs. 29/7/2005 n. 206) si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. ha natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima”29.

Ne consegue, per tutto quanto fin qui esposto, che il danneggiato da sinistro stradale:

· nell’ipotesi di azione diretta del terzo trasportato-danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato, di cui all’art. 141 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, può coincidere con l’assicurato-proprietario-consumatore;

· nell’ipotesi di risarcimento diretto di cui all’art. 149 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, coincide sempre con l’assicurato-consumatore;

· in tutti gli altri casi, va assimilato al consumatore, con applicazione di tutte le norme dettate in favore della parte più debole del rapporto giuridico di servizio, ivi comprese quelle in tema di competenza per territorio.

Depone, ancora, in favore di tale assunto, la quinta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio30, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5//CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Invero, l’art. 4 della quinta direttiva, prevede espressamente che le persone lese a seguito di sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, “possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”.

L’art. 5 della quinta direttiva, poi, prevede espressamente che in caso di sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, avvenuto in uno Stato membro diverso da quello degli stessi, il danneggiato può citare in giudizio l’impresa di assicurazione della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliato “ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.

Si potrebbe obiettare, però, avverso tale complessivo assunto, che tale ultima disposizione (art. 5 della quinta direttiva) non è operativa, in quanto l’art. 6 della quinta direttiva prevede espressamente

29 Sez. Un. 1/10/03 n. 14669, in Foro It., 2003, I, 3298, con nota di Palmieri, in Corriere Giur., 2003, 1427, con nota di Conti, in Giur. It., 2004, 249, in Giur. It., 2004, 729, con nota di D’Ascola e in Giust. civ. Mass., 2003, f. 10; conf., Cass. 20/8/04 n. 16336, in Foro It., 2005, I, 1855, con nota di Palmieri; Cass. 28/11/03 n. 18290, in Foro It., Rep.

2003, v. competenza civile, n. 68.

30 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11/5/2005 n. 2005/14/CE, in G.U. dell’Unione europea 11/6/2005 n. L 149 e in Guida al Diritto, 2005, 8, 52.

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che gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il dì 11/6/2007.

Ma tale obiezione non sarebbe fondata, per due ordini di motivi.

Innanzi tutto, in quanto si tratta dell’applicazione di un regolamento del Consiglio, per cui la disposizione è immediatamente operativa e non necessita di alcuna norma di recepimento da parte degli Stati membri31.

Poi, in quanto, fermo restando quanto innanzi esposto, deve affermarsi che le norme inserite dal legislatore comunitario agli artt. 4 e 5 della quinta direttiva, sono delle chiare norme, a favore delle vittime degli incidenti stradali (parti deboli del rapporto giuridico di servizio innanzi indicato), che il legislatore comunitario ha inteso inserire in tutte le legislazioni comunitarie.

Il principio, pertanto, che il danneggiato da sinistro stradale può convenire in giudizio, con azione diretta, innanzi al giudice nazionale ed, in particolare, del luogo di sua residenza o domicilio, l’impresa di assicurazione della responsabilità civile del veicolo danneggiante straniero, è ormai un principio europeo.

Ne consegue che tale principio europeo può e deve estendersi anche all’ordinamento nazionale, per i sinistri stradali o nautici avvenuti nel ns. Paese, in quanto non è ragionevole immaginare che il cittadino italiano, danneggiato da sinistro stradale avvenuto sul territorio straniero, possa convenire con azione diretta l’impresa di assicurazione della responsabilità civile del veicolo danneggiante innanzi al giudice ove egli abbia residenza o domicilio mentre ciò non possa fare in caso di sinistro stradale avvenuto in luogo diverso dalla sua residenza o domicilio ma entro i limiti territoriali del confine italiano.

5. La lettura costituzionalmente orientata delle norme relative alla competenza per territorio.

Fermo restando quanto innanzi esposto, delle norme relative alla competenza per territorio, va data una lettura costituzionalmente orientata.

Partiamo dalla lettura delle norme processuali in tema di competenza per territorio.

La norma di cui all’art. 18, 1° comma, c.p.c., dispone che: “salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”.

Secondo tale norma, nei sinistri stradali, ove teoricamente vi sono, o vi possono essere, due o più contrapposte parti che vantano una pretesa risarcitoria, l’individuazione del giudice naturale, competente per territorio a conoscere della controversia, è casualmente lasciata all’iniziativa delle stesse parti.

Invero, se un incidente stradale avviene a Roma tra un cittadino napoletano ed uno milanese:

· il giudice napoletano è anche competente se agisce per primo in giudizio il danneggiato milanese mentre non lo è se agisce per primo in giudizio il danneggiato napoletano;

· il giudice milanese è anche competente se agisce per primo in giudizio il danneggiato napoletano mentre non lo è se agisce per primo in giudizio il danneggiato milanese.

Ma non è ragionevole immaginare che, in tale ipotesi, l’individuazione del giudice naturale, competente per territorio a conoscere della controversia, è casualmente lasciata all’iniziativa delle parti danneggiate.

Ne consegue che, detta norma, va letta ed interpretata nel senso che, in caso di sinistro stradale, il giudice naturale, competente per territorio a conoscere della controversia, è sia il giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto-danneggiante che dell’attore-danneggiato.

La norma di cui all’art. 19, 1° comma, c.p.c., dispone che: “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E’

competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un

31 Conf., in dottrina, R. Pellino, Risarciti anche i danni alle cose causati dai veicoli non identificati, in Guida al Diritto, 2005, 8, 60.

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rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda”.

Nel caso di impresa di assicurazione-professionista, deve ritenersi che essa, poiché ha un’organizzazione capillare su tutto il territorio nazionale, con uffici di liquidazione danni e professionisti fiduciari, l’ultima parte di detta norma, non ha alcun senso.

Invero, non è ragionevole che, nell’ipotesi in cui sia convenuta una impresa di assicurazione- professionista, non sia competente anche il giudice del luogo ove detta impresa abbia un ufficio di liquidazione danni ove, tra l’altro, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 16/1/1981 n. 45 (non abrogato, né espressamente né implicitamente dal recente D.lgs. 7/9/2005 n. 209), il danneggiato da sinistro stradale o nautico, deve indirizzare la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.

Ne consegue che, detta norma (art. 19, 1° comma, c.p.c.), va letta ed interpretata nel senso che, in caso di sinistro stradale, il giudice naturale, competente per territorio a conoscere della controversia, è sia il giudice del luogo ove l’impresa di assicurazione ha la sua sede legale che ove la stessa ha uno stabilimento o un centro di liquidazione danni.

La norma di cui all’art. 20 c.p.c., dispone che: “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio salvo che la legge disponga altrimenti”.

Nel caso di danneggiato da sinistro stradale e, quindi, di danneggiato-consumatore, detta norma va letta ed interpretata in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 1182, 3° comma, c.c. e 33, 2° comma, lett. u, D.lgs. 29/7/2005 n. 206 (già art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. oggi abrogato).

Una lettura in combinato disposto di dette norme, deve far ritenere che, in caso di sinistro stradale, il giudice naturale, competente per territorio a conoscere della controversia, è il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio e, quindi, anche il giudice del luogo di residenza o domicilio dell’attore-danneggiato e quello del luogo di residenza o domicilio del convenuto-danneggiante.

Ne consegue che, per tutto quanto fin qui esposto, una lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c., 1182, 3° comma, c.c., 33 D.lgs. 29/7/2005 n. 206 (Codice del consumo), già art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. oggi abrogato, 141, 144 e 149 D.lgs.

7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), postula senz’altro la possibilità, per il danneggiato da sinistro stradale (parte debole del rapporto giuridico di servizio tra impresa di assicurazione, da un lato, e danneggiato-assicurato-consumatore, dall’altro lato), di convenire in giudizio l’impresa di assicurazione innanzi al giudice ove egli stesso ha la residenza ovvero ove ha eletto il suo domicilio esclusivo.

Solo in base a detta lettura, può affermarsi che vengano rispettati i principi costituzionali di effettiva tutela e di difesa del danneggiato, di cui all’art. 24 Cost.32, e del “giusto processo”, di cui all’art. 111, 1° comma, Cost.33, norma quest’ultima che deve ritenersi privilegi un’effettiva parità delle armi processuali tra le parti, tra parte forte (il “Golia”-assicuratore) e parte debole (il “Davide”- danneggiato) del rapporto giuridico di servizio sopra indicato.

6. La questione di legittimità costituzionale delle norme relative alla competenza per territorio.

32 L’art. 24 Cost. è il seguente:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

33 L’art. 111, 1° comma, Cost. è il seguente:

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

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Nell’ipotesi in cui non si dovesse condividere il precedente complessivo assunto, va sollevata, senza ulteriore indugio, questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c., 1182, 3° comma, c.c., 33 D.lgs. 29/7/2005 n. 206 (Codice del consumo), già art. 1469 bis, 3°

comma, numero 19, c.c. oggi abrogato, 141, 144 e 149 D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in relazione agli artt. 2, 3 (inteso quale giudizio sulla ragionevolezza delle norme e delle varie parti dell’ordinamento, di uguaglianza e non discriminazione), 24, 111 Cost., 4 e 5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11/5/2005 n. 2005/14/CE, nella parte in cui non consentono, al danneggiato da sinistro stradale o nautico avvenuto sul territorio dello Stato, di convenire in giudizio l’impresa di assicurazione, innanzi al giudice del luogo ove lo stesso danneggiato ha la sua residenza ovvero ove ha eletto il suo domicilio esclusivo.

Avv. Michele Liguori

Riferimenti

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