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Si forniscono di seguito chiarimenti ed istruzioni operative in ordine alle più importanti innovazioni derivanti dalla deliberazione, con riferimento alla normativa di cui al D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 45 del 25 agosto 1988

Oggetto: Rinnovo della normativa concernente il rapporto libero professionali dei medici ambulatoriali.

Il Consiglio di Amministrazione rilevata l'impossibilità di recepire integralmente la normativa degli accordi collettivi nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, resi esecutivi con D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884 e D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, ravvisando per altro, anche in conformità agli indirizzi manifestati dal Ministero della sanità, l'esigenza di assicurare uniformità di trattamento agli interessati con la deliberazione di cui si allega il testo (all. n. 1) ha disposto l'estensione ai rapporti libero professionali con i medici operanti presso i centri medico legali dell'Istituto di alcune norme dei predetti accordi (all. nn. 2 e 3).

Si forniscono di seguito chiarimenti ed istruzioni operative in ordine alle più importanti innovazioni derivanti dalla deliberazione, con riferimento alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291, attualmente in vigore (gli articoli di volta in volta richiamati, senza ulteriori specificazioni si riferiscono per tanto a detto decreto) e, ove occorra, a quella del precedente accordo.

1.0.0. In relazione alle disposizioni in materia di incompatibilità (articolo 3), limitazione di orario (articolo 4), massimale orario (articolo 5) nonché alla previsione (articolo 11, ultimo comma) secondo la quale lo specialista può espletare attività ambulatoriale in una sola branca ed all'interno di un solo ambito zonale, ogni Unità provvederà ad acquisire da ciascun sanitario apposita dichiarazione da compilarsi come da allegato fac simile (allegato n. 4) che dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale servizio del personale entro sessanta giorni dalla data della presente circolare.

1.0.1. La firma del dichiarante dovrà essere autenticata dal competente dirigente o da altro funzionario dallo stesso incaricato, secondo le disposizioni vigenti in materia (v. circolare n. 57/1970).

1.0.2. Analoga dichiarazione dovrà essere richiesta all'atto del conferimento di nuovi incarichi.

1.1.0. Con cadenza annuale la suddetta dichiarazione dovrà altresì essere richiesta a tutti i sanitari in servizio e trasmessa a questa Direzione generale servizio del personale, entro e non oltre la fine del mese di febbraio.

2.0.0. Ogni provvedimento inteso all'attivazione di nuovi turni, all'ampliamento di quelli in atto e alla copertura di turni vacanti, dovrà essere preceduto da specifica autorizzazione di questa Direzione Generale.

2.0.1. In attesa del conferimento dell'incarico con le procedure previste dall'articolo 11, è prevista dall'ottavo comma dell'articolo citato la possibilità di conferire incarichi provvisori, secondo l'ordine della graduatoria preferita all'anno in cui a inizio la procedura di pubblicazione della vacanza dell'incarico stesso.

All'adozione del provvedimento nella più scrupolosa osservanza delle priorità contemplate dal menzionato ottavo comma provvederà ciascun Unità, che dovrà altresì acquisire dall'interessato la dichiarazione di cui al punto 1.0.0.

2.0.2. Dei conferimenti in parola dovrà essere data immediata comunicazione a questa Direzione Generale servizio del personale.

Ciascun Unità, che dovrà altresì acquisire dall'interessato la dichiarazione di cui al punto 1.0.0.

2.1.0. L'incarico a titolo provvisorio non potrà avere durata superiore a tre mesi e cesserà in ogni caso con la nomina del titolare.

2.2.0. Allo specialista incaricato in via provvisoria saranno erogati, in base al combinato disposto degli articoli 11, penultimo comma, e 26, quinto ed ultimo comma, il compenso tabellare iniziale previsto dall'articolo 33, le quote di caro vita nonchè, se spettanti, l'eventuale indennità di rischio ed il rimborso per spese di accesso.

2.2.1. Tutti gli emolumenti saranno corrisposti direttamente a cura dell'Unità interessata.

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2.2.2. Al fine dell'erogazione delle quote di caro vita ciascun interessato dovrà produrre specifica richiesta come da fac simile allegato n. 5, da conservare agli atti della Unità.

2.2.3. Al fine dell'eventuale rimborso delle spese di accesso, l'Unità provvederà ad acquisire, alla luce della nuova disciplina introdotta dall'articolo 18, primo comma, una dichiarazione rilasciata dal competente comitato attestante la collocazione nello stesso ambito zonale del comune di residenza e di quello ove è svolto l'incarico.

3.0.0. Considerato il disposto dell'articolo 12, 8° comma ai sensi del quale il provvedimento di conferimento del primo incarico deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del nominativo dell'avente diritto da parte del competente comitato si raccomanda a ciascuna Unità operativa la massima tempestività negli adempimenti di competenza.

4.0.0. Ai sensi del primo comma dell'articolo 19, l'incarico a titolo precario potrà essere conferito ad un sanitario comunque, disponibile, purchè in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla norma.

4.0.1. Il nominativo dello specialista dovrà essere comunicato a questa Direzione Generale servizio del personale, che provvederà ad adottare il relativo provvedimento.

4.0.2. Contestualmente, l'Unità interessata dovrà trasmettere la dichiarazione di cui al punto 1.0.0.

4.0.3. Dell'avvento conferito dell'incarico l'Unità interessata dovrà dare immediata comunicazione all'assessore regionale alla sanità, o al suo delegato, nella qualità di Presidente del comitato di cui all'articolo 13.

4.1.0. Al fine della valutazione dell'anzianità di incarico e dell'eventuale rimborso delle spese di accesso, alla luce della nuova disciplina introdotta dall'articolo 18, primo comma, ciascun interessato dovrà inoltrare, tramite l'Unità di appartenenza, una dichiarazione rilasciata dal competente comitato attestante l'anzianità di servizio da computarsi ai sensi dell'articolo 33, nonchè la collocazione nello stesso ambito zonale del comune di residenza e di quello ove è svolto l'incarico.

4.1.1. Per la liquidazione delle quote di caro vita ciascun interessato dovrà produrre altresì specifica richiesta (v. allegato n. 5), da conservare agli atti dell'Unità.

5.0.0. L'articolo 20 prevede l'obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento professionale, programmati annualmente dalla regione d'intesa con gli ordini dei medici ed i sindacati firmatari dell'accordo.

5.0.1. Delle programmate partecipazioni ai singoli corsi, ciascun interessato darà, per ovvie esigenze organizzative, comunicazione preventiva all'Unità di appartenenza, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dei corsi medesimi.

5.0.2. Gli attestati di avvenuta frequenza dovranno essere tempestivamente inoltrati a questa Direzione Generale servizio del personale, tramite l'Unità di appartenenza.

5.1.0. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento coincida con i turni di servizio, i partecipanti avranno diritto ad un corrispondente permesso retribuito, con il trattamento economico specificato all'ultimo comma dell'articolo 22.

5.1.1. Qualora, viceversa, i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al medico spetterà, per tutta la durata del corso, il compenso orario previsto dall'articolo 33 maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.

6.0.0. Le richieste di permesso annuale retribuito dovranno essere presentate con preavviso di 45 giorni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 22, 3° comma.

6.1.0. Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio, competerà il trattamento stabilito dall'articolo 27 1° comma.

6.1.1. A tal fine, per il computo dei trenta mesi si seguirà il metodo pratico già in vigore: dalla data del giorno iniziale della malattia saranno percorsi, a ritroso, i trenta mesi immediatamente precedenti, sia agli effetti della conservazione dell'incarico sia per determinare il trattamento economico dovuto all'interessato nei diversi periodo di assenza ai titoli in parola.

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6.2.0. Lo specialista non confermato nell'incarico ha diritto alla conservazione dell'incarico stesso, per un periodo massimo di 12 mesi senza corresponsione di alcun compenso.

6.3.0. La specialista che si assenta per gravidanza o puerperio ha diritto, solo se confermata nell'incarico, alla conservazione dell'incarico stesso per sei mesi continuativi ed alla corresponsione dell'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.

7.0.0. Si richiama l'attenzione delle Unità operative sulle priorità stabilite dall'articolo 26, 1° e 2° comma, per le sostituzioni del titolare assente e sulla non rinnovabilità dell'incarico.

7.0.1. Ciascuna Unità dovrà acquisire dal medico sostituto la dichiarazione di cui al punto 1.0.0. della presente circolare.

7.1.0. Per la liquidazione del trattamento economico, specificato dagli ultimi tre commi del citato articolo 26, ciascun interessato dovrà presentare apposita dichiarazione, rilasciata dal competente comitato, attestante l'anzianità di servizio se abbia dichiarato di essere titolare di un altro incarico specialistico nonchè, al fine del rimborso delle spese di accesso alla luce della nuova disciplina introdotta dall'articolo 18, 1° comma la collocazione nello stesso ambito zonale del comune di residenza e di quello ove è svolto l'incarico.

7.1.1. Nelle ipotesi in cui spettino anche le quote di caro vita (assenza non retribuita del titolare) ciascun interessato dovrà produrre la dichiarazione di cui al punto 13.3.0.

8.0.0. Dal 1° luglio 1985, in luogo della previgente indennità di accesso, è previsto il rimborso delle spese di accesso (articolo 18).

8.0.1. Detto rimborso, in base al combinato disposto dell'articolo 18, 1° comma, e della norma transitoria n. 8, spetta a tutti i medici (titolari di incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984) che operano in comune diverso da quello di residenza e che già fruiscono della indennità chilometrica.

8.0.2. Ai medici titolari di incarico acquisito successivamente alla data del 28 dicembre 1984, il rimborso spetta soltanto nell'ipotesi in cui il comune di residenza e quello di svolgimento dell'incarico siano compresi nello stesso ambito zonale.

8.0.3. Il rimborso in parola non spetta:

ai medici che espletano incarico in comune non compreso nello stesso ambito zonale del comune di residenza, se titolari di incarico acquisito successivamente alla data del 28 dicembre 1984;

ai medici che rientrano nella previsione dell'articolo 12, 9° comma, se titolari di incarico acquisito successivamente al 28 dicembre 1984;

nelle ipotesi previste dalla previgente normativa, e specificate nella precedente circolare n. 6/1984, pagina 2, secondo capoverso, che trovano ora disciplina nell'articolo 11, 4° comma, punto 7, nell'articolo 12, penultimo comma, nonchè nel 3° comma dell'articolo 18.

8.1.0. Per la concreta attuazione della nuova normativa, ciascuna Unità provvederà ad acquisire nei confronti di tutti i sanitari titolari di incarico a decorrere dalla presente data del 28 dicembre 1984 dal competente comitato zonale, una dichiarazione attestante che il comune di residenza e quello di espletamento dell'incarico sono compresi nello ambito zonale.

8.1.1. Ove dalla predetta dichiarazione, ovvero nelle ipotesi specificate dal precedente punto 8.0.3., risulti la non spettanza del rimborso in parola, si provvederà a recuperare nei confronti dei non aventi diritto quanto già corrisposto a titolo di indennità di accesso, con effetto dal 1° luglio 1985, ovvero dalla successiva data di conferimento dell'incarico.

8.2.0. La misura del rimborso è fissata, dal 1° luglio 1985, in lire 341 a chilometro misura già fissata dall'articolo 21, 1° comma, del D.P.R. n. 884/1984, con decorrenza 1° gennaio 1984 e, limitatamente al 50%, viene rideterminata, con la medesima decorrenza e per uguale importo in percentuale, delle variazioni del prezzo eventualmente subite dalla benzina super.

8.2.1. In relazione a quanto sopra ciascuna Unità, ogni qualvolta intervenga una variazione nel prezzo

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della benzina super e con la decorrenza, provvederà a rideterminare la misura della indennità secondo la seguente formula, con arrotondamento all'unità:

(X x 170,5) + 170,5.

__________

995 ).

sostituendo ad x, all'atto di ciascuna variazione, il nuovo prezzo di un litro della benzina super.

8.2.2. Per ogni opportuno riscontro nella tabella allegato n. 6 si riportano le misure del rimborso spese e, per il periodo di vigenza del D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884, quelle delle indennità di accesso.

8.2.3. La misura del rimborso sarà proporzionalmente ridotta ove l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio; rimarrà invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in comune sito ad uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro (art. 18, ultimo comma).

8.3.0. Ciascuna Unità provvederà a rideterminare gli importi effettivamente spettanti a ciascun sanitario per il titolo in questione, per ciascun periodo, secondo la tabella allegato n. 6, nonchè i conguagli passivi da operare a carico dei sanitari che risulteranno non avere diritto al rimborso in parola.

8.3.1. Gli importi a conguaglio dovranno essere riportati in un separato modulo delle competenze accessorie e la trasmissione dei dati via terminale dovrà essere effettuata secondo le modalità e nei termini vigenti per la trasmissione mensile dei dati relativi alle competenze accessorie del personale.

8.4.0. Gli importi corrisposti a titolo di rimborso delle spese di accesso, ai sensi dell'articolo 48, 4° comma del D.P.R. n. 917/1986, non sono soggetti a ritenuta Irpef nei confronti dei medici con incarico a tempo indeterminato.

Sono viceversa assoggettati a ritenuta Irpef gli importi corrisposti, al titolo in questione, ai medici con incarico provvisorio o precario, nonchè ai medici a tempo indeterminato nel periodo di prova (primi tre mesi), applicandosi a detta fattispecie la normativa al riguardo prevista per i redditi di lavoro autonomo.

9.0.0. Il compenso orario base spettante ai medici specialisti ambulatoriali è fissato in L. 15.955, in L.

16.915 e in L. 17.900, rispettivamente dal 1° gennaio 1986, dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988.

9.0.1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 a detti compensi sono apportati incrementi periodici per fasce triennali di anzianità nella misura del 6%, fino ad un massimo di sette fasce, nonchè aumenti biennali nella misura del 2,50%; detti ultimi aumenti vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianità successive.

9.0.2. Dopo il conseguimento della settima fascia gli aumenti biennali saranno riportato lo sviluppo dei compensi orari maggiorati per aumenti biennali e per incrementi periodici.

9.1.1. Il compenso mensile, corrispondente all'orario settimanale di incarico, si determina secondo la seguente formula: compenso calcolati sul compenso corrispondente a detta fascia.

9.0.3. Le fasce triennali e gli aumenti biennali decorreranno dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianità.

9.1.0. Nella tabella allegato n. 7 e' orario x orario settimanale x 4,3333.

9.2.0. Alla valutazione alla stregua dei criteri stabiliti dall'articolo 33 delle anzianità nei confronti dei sanitari già in servizio, si procederà sulla base della documentazione già in possesso di questa Direzione Generale servizio del personale.

9.2.1. Nei confronti dei medici ai quali in avvenire sarà conferito l'incarico, si procederà sulla base della dichiarazione all'uopo rilasciata dal competente comitato.

9.3.0. All'adeguamento dell'emolumento in parola, con effetto dalle diverse decorrenze, si procederà tramite ruoli meccanografici.

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10.0.0. Ferma restando la misura complessiva del contributo al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM (pari al 22%), a decorrere dal 1° gennaio 1984 la quota di detto contributo a carico dell'Istituto è elevato dal 12 al 13%, con conseguente diminuzione dal 10 al 9% della quota a carico di ciascun sanitario.

10.1.0. Fino al 31 dicembre 1985 restando ferme le modalità di calcolo della ritenuta in parola previste dall'articolo 33 del D.P.R. 22 ottobre 1981.

Dal 1° gennaio 1986 oltre al compenso tabellare, al premio di collaborazione, alle quote di caro vita ed ai compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro, entra nella base di calcolo del contributo in parola anche la indennità di disponibilità.

10.2.0. Ai relativi conguagli si procederà tramite ruoli meccanografici.

11.0.0. Per quanto attiene ai requisiti richiesti per avere diritto all'indennità di disponibilità, alle modalità di richiesta e di concessione dell'emolumento si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n. 47/1985.

11.1.0. Ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 884/1984, dal 1° gennaio 1984 l'indennità in parola è commisurata alle ore risultanti dalla lettera di incarico.

11.1.1. La misura dell'indennità è pari a L. 1.500, L. 1.995, L. 2.490 e L. 3.000 rispettivamente dal 1°

gennaio 1984, 1° gennaio 1986, 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988.

11.2.0. Fino al 31 dicembre 1985, l'emolumento non è soggetto al contributo ENPAM: dal 1° gennaio 1986 deve essere viceversa assoggettato a detto contributo.

11.2.1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del D.P.R. n. 291/1987, dalla predetta data del 1°

gennaio 1986 la misura della indennità viene incrementata dall'anzianità di incarico.

11.3.0. All'erogazione dell'indennità in parola si provvederà tramite ruoli meccanografici.

11.3.1. A tal fine ciascuna Unità a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente circolare dovrà segnalare soltanto il diritto a percepire l'emolumento, ovvero la non spettanza o la cessazione del diritto stesso, opponendo sul prospetto C colonna 6, del modulo delle competenze accessorie, il codice 1 nell'ipotesi della spettanza dell'indennità ed il codice 0 nell'ipotesi ancora della non spettanza ovvero della cessazione.

11.3.2. Alle regolazioni relative ai periodi precedenti si provvederà parimenti tramite ruoli meccanografici.

12.0.0. A decorrere dal 1° luglio 1985 spetta l'indennità di bilinguismo (art. 37, 2° comma) ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano che siano in possesso del relativo attestato.

12.1.0. La misura della indennità, che è rapportata alle ore di incarico, è rivalutata con decreto del Ministero del tesoro, in applicazione del disposto dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454 ogni due anni, in misura proporzionale alle variazioni del costo della vita verificatesi nel biennio precedente.

12.1.2. Le misure della indennità di bilinguismo sono quelle riportate nella tabella allegato n. 8.

12.1.3. Delle successive variazioni si provvederà a dare opportuna comunicazione.

12.2.0. Al fine dell'adozione del relativo provvedimento e della erogazione dell'emolumento in parola, l'unità interessata dovrà trasmettere a questa Direzione Generale servizio del personale, per ciascun medico in forza, l'attestato prescritto, segnalando contestualmente il numero delle ore di incarico.

13.0.0. Il nuovo meccanismo di calcolo delle quote di carovita (art. 40) in linea con i criteri dettati dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dall'art. 16 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, prevede che:

l'adeguamento avviene con cadenza semestrale;

il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

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il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base del calcolo in parola è rappresentato dal compenso iniziale previsto dall'articolo 33.

13.0.1. Le variazioni degli indici sindacali da considerare ai fini delle variazioni delle quote di caro vita per i semestri maggio ottobre 1986, novembre 1986 aprile 1987, maggio ottobre 1987, novembre 1987 aprile 1988 e maggio ottobre 1988 sono pari rispettivamente al 2,72% 2,90% 2,61% 2,59% e 2,64%.

13.1.0. Nelle tabelle all. n. 9 sono indicati, in rapporto alle ore settimanali di incarico, gli incrementi mensili delle quote rispetto all'ammontare in godimento alla data del 30 aprile 1986 e le misure complessive delle quote stesse spettanti ai medici specialisti dal 1° maggio 1986, 1° novembre 1986, 1°

maggio 1987, 1° novembre 1987 e 1° maggio 1988.

13.2.0. Nelle tabelle all. n. 10 sono riportati, viceversa, gli importi spettanti ai medici privi di specializzazione dal 1° maggio 1986, dal 1° novembre 1986, nonchè dal 1° maggio al 20 luglio 1987, ai sensi del combinato disposto della norma finale, 1° comma, e dell'articolo 40 in parola.

13.2.1. Dal successivo 21 luglio 1987 ai suddetti sanitari saranno corrisposte le quote spettanti ai medici specialisti, e risultanti dalle tabelle di cui al punto 13.1.0.

13.3.0. Ai fini della liquidazione di quanto effettivamente spettante, avuto riguardo al secondo, terzo e quarto comma del citato art. 40 si terrà conto della dichiarazione di cui all'allegato n. 5 (conforme allo schema già trasmesso alle Unità operative con lettera di questa Direzione Generale servizio del personale del 10 giugno 1988).

Detta dichiarazione dovrà essere rinnovata in caso di variazione della posizione dei singoli sanitari e, comunque, con cadenza annuale con le stesse modalità e nei termini previsti per quella di cui all'allegato n. 4.

13.4.0. Si precisa che, secondo le istruzioni emanate dal ministero del tesoro, le variazioni dei compensi orari previsti alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 determinano variazioni delle misure delle quote di caro vita alla successiva cadenza semestrale del 1° maggio.

13.5.0. Per quanto attiene ai medici privi di specializzazione che svolgono anche attività di medicina generale in qualità di medici di base, poichè la nuova disciplina delle quote di caro vita non consente più l'applicazione del criterio proporzionale e la ripartizione del relativo onere, gli interessati potranno chiedere, con decorrenza 1° maggio 1986, l'erogazione delle quote di caro vita per l'intero numero di ore svolte previa domanda corredata la dichiarazione della U.S.L. competente di cui risulti che l'interessato stesso non ha percepito, a decorrere dal 1° maggio 1986, e non percepisce attualmente, compensi di variazione dell'indice del costo della vita, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 41, lettera f, dell'accordo per la medicina generale (D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289).

13.5.1. Analoga richiesta potrà essere avanzata con le modalità sopra precisate dai medici che svolgono anche altra attività convenzionale compatibile.

13.6.0. Alle regolazioni relative all'emolumento si procederà tramite ruoli meccanografici.

14.0.0. La norma finale del D.P.R. n. 291/1987 detta nuove disposizioni per quanto concerne la posizione dei medici privi di specializzazione, il cui rapporto era disciplinato dall'articolo unico del D.P.R. 16 ottobre 1981 avente ad oggetto regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale.

14.1.0. A decorrere dalla data di pubblicazione del D. P. R. n. 291/1987 (21 luglio 1987) è fatto divieto di conferire nuovi incarichi rientranti nella regolamentazione di cui al punto precedente; pertanto è da intendersi abrogata la circolare n. 37/1983.

14.2.0. A decorrere dalla data sopra precisata, ai medici generici che risultano titolari di incarico a quella data spetta, in quanto applicabile, il trattamento giuridico previsto per i medici specialisti.

14.3.0. Dalla stessa data del 21 luglio 1987 ai medici generici che risultano titolari di incarico alla data stessa spetta altresì trattamento economico previsto per i medici specialisti.

14.3.1. I compensi orari maggiorati per aumenti biennali ed incrementi periodici risultano pertanto dalle

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tabelle b) e c) dell'allegato n. 7, rispettivamente per il periodo 21 luglio 31 dicembre 1987 e per l'anno 1988.

14.3.2. La valutazione dell'anzianità alla stregua dei criteri stabiliti dall'articolo 33 del D.P.R. n. 291/1987- sarà effettuata, nei confronti di detti medici, sulla base della documentazione già in possesso di questa Direzione Generale servizio del personale.

14.4.0. All'adeguamento del trattamento economico con effetto dalle diverse decorrenze si procederà tramite ruoli meccanografici.

14.4.1. Alla regolazione nei confronti dei medici generici ai quali, ai sensi della citata circolare n. 37/1983, è stato nel frattempo assegnato un incarico, provvederà viceversa ciascuna unità attenendosi, esclusivamente per le misure dei compensi base orari, alla presente circolare.

15.0.0. A decorrere dal 1° agosto 1987 è soppresso il contributo pari allo 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte rivisto dall'articolo 42 del D.P.R. n. 884/1984 per la copertura delle spese sostenute dal SUMAI per l'assolvimento dei compiti affidategli dall'accordo.

15.0.1. Pertanto, nei confronti di tutti i sanitari ai quali veniva operata la trattenuta in parola si procederà, tramite ruoli meccanografici, ai necessari conguagli tra quanto degli stessi dovuto a seguito dell'adeguamento (con decorrenza 1° gennaio 1984) dei vari emolumenti previsti, e quanto viceversa trattenuto dal 1° settembre 1987 al 31 marzo 1988 in applicazione del precitato articolo 42. Le disposizioni precedentemente impartite e che non abbiano formato oggetto di specifica trattazione nella presente circolare, devono intendersi confermate.

Per le modalità di contabilizzazione valgono le disposizioni in uso anche per quanto attiene il pagamento di competenze arretrate che dovranno essere contabilizzate con operazione contestuale (impegno pagamento), c/r=88, ai rispettivi sottoconti del capitolo 340.

La presente circolare dovrà essere notificata a tutti i medici con rapporto libero professionale, con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.

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