Organo: DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare INAIL n. 45 del 4 agosto 2011
Oggetto: Isola di Lampedusa. Decorrenza della sospensione del versamento dei premi assicurativi (OPCM n.
3947/2011 e DL n. 98/2011).
IL PRESIDENTE Quadro normativo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011), recante "Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa"
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2011) recante "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa", articolo 3, comma 2
Decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 (G.U. n. 155 del 6 luglio 2011) recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", articolo 23, comma 44
Circolare Inail n. 39 del 15 luglio 2011 "Isola di Lampedusa. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (OPCM n. 3947/2011 e DL n. 98/2011)"
A parziale rettifica della circolare n. 39 del 15 luglio 2011, si comunica che la sospensione del versamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dall'articolo 3, comma 2, dell'OPCM n. 3947/2011 a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011, si applica ai versamenti in scadenza dal 16 giugno 2011.
Il Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. DPC/CG/0046026 del 1° agosto 2011, a seguito di specifico quesito, ha precisato infatti che "la sospensione dei versamenti previdenziali decorre dalla data di adozione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2011".
Si fa comunque riserva di ulteriori indicazioni a conclusione degli approfondimenti in corso con i competenti Ministeri.
Per usufruire della sospensione, gli interessati devono presentare domanda con il modulo allegato, che annulla e sostituisce quello allegato alla circolare n. 39/2011.
IL DIRETTORE GENERALE