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Regime contributivo delle organizzazioni previste dai contratti di secondo livello (cd

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 10 del 4 marzo 1998

Oggetto: D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "disposizioni urgenti per favorire l'occupazione". Art. 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7. Regime contributivo delle organizzazioni previste dai contratti di secondo livello (cd. "decontribuzione"). Autoliquidazione 1996/1997 e 1997/1998.

Istruzioni ai funzionari di vigilanza

QUADRO NORMATIVO

- Legge 28 novembre 1996, n. 608: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n.

510, recante (disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale). Art. 1, comma 6: ha salvato gli effetti della disciplina della decontribuzione.

- D.L. 25 marzo 1997, n. 67convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, recante (disposizioni urgenti per favorire l'occupazione). Art. 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7: ha reintrodotto la suddetta disciplina.

PREMESSA

Sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 1997 è stata pubblicata la legge 135/1997, di conversione, con modificazioni, del D.L. 67/1997 recante (disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), già pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 1997.

L'art. 2 di detto provvedimento (all. n. 1) prevede l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni collegate all'andamento economico dell'impresa (cosiddetti premi di risultato) (entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento).

Il comma 2, in particolare, stabilisce che (in fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998). Con decreto interministeriale, (sono disposti i successivi incrementi) fino al massimo del tre per cento.

Detta normativa era stata già prevista - per il periodo dal 30 marzo al 24 novembre 1996 - da una serie di quattro decreti legge e, al riguardo, sono state diramate istruzioni con lettera in data 11 febbraio 1997 (Direzione centrale rischi - Ufficio vigilanza assicurativa).

La parziale decontribuzione stabilita dal citato art. 2 è stata, poi, recepita dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n.

314, che prevede il nuovo regime imponibile contributivo a decorrere dal 1998.

Si rilasciano, pertanto, le seguenti istruzioni in ordine alla decorrenza, alle condizioni che danno luogo all'esenzione, alla nozione di retribuzione contrattuale, alla disciplina per l'anno 1997, alla disciplina per l'anno 1996, che è sostanzialmente identica a quella relativa all'anno 1997 ed in ultimo alle modalità degli accertamenti ispettivi.

1. DECORRENZA

L'efficacia della normativa in argomento decorre al 27 marzo 1997, giorno di entrata in vigore del D.L.

67/1997 (art. 21).

L'esenzione relativa al 1997 interessa, quindi, le erogazioni (di risultato) corrisposte dal 1° gennaio 1998, entro il già accennato limite del due per cento.

L'esenzione relativa al 1988 interessa le erogazioni "di risultato" corrisposte dal 1° gennaio 1998, entro il già accennato limite del due per cento.

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2. CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA "DECONTRIBUZIONE"

L'applicazione della "decontribuzione" (citato art. 2) è correlata alla sussistenza di determinate condizioni richieste in ordine alle erogazioni (comma 1), alla misura dei trattamenti economici e normativi applicati (comma 5), al deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali (comma 6).

2.1. REQUISITI DELLE "EROGAZIONI"

Il comma 1 dispone che le erogazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

* previsione in "contratti di secondo livello", ovvero in contratti ed accordi collettivi aziendali o territoriali;

* incertezza nella "corresponsione" o nell'"ammontare" (è quindi sufficiente la previsione dell'incertezza della sola corresponsione o del solo ammontare);

* struttura specificamente correlata "alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa o dei suoi risultati".

Stante la formulazione della norma, si deve ritenere verificata quest'ultima condizione ricorrendo anche uno solo degli elementi ivi indicati (produttività, qualità, altri elementi di competitività).

2.2. RETRIBUZIONI DOVUTE DERIVANTI DAL C.C.N.L. (comma 5)

Il regime della decontribuzione può essere applicato solo se ai dipendenti sono stati attribuiti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

2.3. DEPOSITO DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO (comma 6)

L'ultima condizione per usufruire dell'esenzione riguarda i termini contro i quali devono essere depositati, presso gli uffici ministeriali, i contratti con clausole in merito ad erogazioni di risultato.

Il deposito - a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce - deve essere effettuato nei seguenti termini:

* i contratti di secondo livello stipulati entro il 26 marzo 1997 devono essere stati depositati all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro il 28 aprile 1997;

* i contratti di secondo livello stipulati dal 27 marzo 1997 devono essere depositati al detto Ufficio entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione.

Si rivela, pertanto, la necessità per le imprese di conservare agli atti le ricevute di avvenuto deposito rilasciare dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. RETRIBUZIONE CONTRATTUALE (comma 2)

La "retribuzione contrattuale" coincide con la retribuzione di riferimento totale corrisposta "nell'anno solare di riferimento", costituita da tutti gli emolumenti derivanti dalla legge, dai contratti e accordi collettivi nonché dai contratti individuali.

Essa è, quindi, comprensiva anche di tutte le eventuali erogazioni commisurate all'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Il predetto "anno solare di riferimento" è quello nel corso del quale avvengono le erogazioni di risultato.

4. SANZIONI (comma 7)

Ai sensi di tale comma, il datore di lavoro che "ha indebitamente beneficiato" dell'esenzione in argomento è

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tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge (ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisce reato).

In sintesi, l'impresa "ha indebitamente beneficiato" della decontribuzione se ha versato un premio commisurato a retribuzioni inferiori a quelle effettivamente imponibili, non sussistendo tutte le condizioni illustrate nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.

5. DISCIPLINA DI ESENZIONE PER L'ANNO 1997

Ai sensi del comma 2, la decontribuzione consiste nell'esclusione dalla base imponibile delle erogazioni collegate all'andamento economico dell'impresa - corrisposte nel citato periodo dal 27 marzo al 31 dicembre 1997 - entro il limite massimo dell'1% delle retribuzioni corrisposte nell'intero arco del 1997.

5.1. RETRIBUZIONI CORRISPOSTE NEL 1997: importo "lordo" ed importo "netto"

Nella retribuzione globale corrisposta nel 1997 sono comprese le erogazioni di risultato avvenute dal 1°

gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, le quali si devono determinare con il criterio di cassa (relativo all'anno di corresponsione).

In particolare, le somme oggetto di decontribuzione sono quelle effettivamente erogate nel periodo 27 marzo-31 dicembre 1997, a prescindere dall'anno di competenza, ovvero dall'anno in cui sono maturate secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

In generale, le retribuzioni complessive percepite nel 1997 non devono essere inferiori alle retribuzioni dovute ai sensi di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che le prevedono.

Talché, per applicare la decontribuzione in esame dall'importo - cosiddetto "lordo" - delle retribuzioni corrisposte nel 1997 occorre detrarre i premi di risultato corrisposti nel periodo dal 27 marzo al 31 dicembre 1997 entro il limite massimo di 1/100 del medesimo importo lordo.

Si ottiene, così, l'importo cosiddetto "netto" delle retribuzioni corrisposte in tale anno, che costituisce il nuovo imponibile complessivo su cui calcolare i premi dovuti all'Istituto.

Ne deriva che:

- ove le erogazioni "di risultato" effettivamente corrisposte siano state uguali o superiori ad 1/100 dell'importo lordo delle retribuzioni, la detrazione è comunque pari ad 1/100;

- ove, invece, dette erogazioni siano state inferiori ad 1/100 dell'importo lordo, la detrazione è pari al loro esatto ammontare;

- ove, infine, dette erogazioni non siano state effettivamente corrisposte, non può esservi alcuna detrazione.

5.2. AUTOLIQUIDAZIONE 1997/1998

È utile rammentare che la procedura automatica dell'autoliquidazione non ha subito alcuna modificazione.

All'atto della compilazione del modulo 10-SM, dunque, le imprese avranno indicato direttamente le imposte delle retribuzioni complessive del 1997 al netto delle eventuali erogazioni "di risultato" corrisposte nel citato periodo 27 marzo - 31 dicembre 1997 entro il limite massimo 1/100 delle retribuzioni complessive "lorde" corrisposte.

6. DISCIPLINA DI ESENZIONE PER L'ANNO 1996 (D.L. 499/1996: art. 5, commi 1, 2, 5, 6 e 7, legge 608/1996: art. 1, comma 6). Autoliquidazione 1996/1997

Per tale disciplina vale quanto sopra illustrato, con le seguenti differenze:

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- i premi di risultato devono essere stati corrisposti per il periodo 30 marzo - 24 novembre 1996;

- i contratti stipulati entro il 30 settembre 1996 devono essere stati depositati presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro il 31 ottobre 1996: i contratti stipulati dal 1° ottobre 1996 devono essere stati depositati presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione.

È sottinteso che questi termini valgono per i contratti con clausola in merito ad erogazioni di risultato nel detto periodo del 1996.

7. ISTRUZIONI AI FUNZIONARI DI VIGILANZA

Si ritiene utile esporre specifiche istruzioni ai funzionari di vigilanza, relative alle autoliquidazioni 1996/1997 e 1997/1998.

Al fine di verificare se le retribuzioni denunciate per il 1996 e il 1997 sono quelle effettivamente imponibili, gli Ispettori dovranno dapprima esaminare tutte le disposizioni della contrattazione collettiva (anche nazionale) che prevedono eventuali erogazioni di risultato nel 1996 o 1997.

Si premette che il termine più ricorrente usato nei contratti collettivi per indicare le erogazioni ex lege 135/1997 o ex D.L. 499/1996 - ovvero il più volte citato "Premio di risultato" - può, in certi casi, riguardare somme non aventi esattamente i requisiti illustrati nel paragrafo 2.1.

In ordine, poi, al requisito più rilevante, l'art. 2, comma 1, dispone la correlazione del premio all'"andamento economico dell'impresa" ed ai "suoi risultati".

Ne deriva che i contratti ed accordi collettivi di secondo livello devono prevedere, espressamente e chiaramente, la commisurazione del "premio" ed elementi indicatori della produttività dell'intera azienda, e non dei singoli settori o dipendenti (ad esempio: fatturato complessivo, livelli di produttività complessiva, eccetera).

Se, quindi, le clausole dei contratti prevedono un "premio" commisurato totalmente a parametri comunque attinenti ai singoli dipendenti o settori dell'azienda, la disciplina della decontribuzione è inapplicabile (ad esempio, fatturato "pro capite", rendimento dei lavoratori, presenze/assenze, misure individuali di igiene e sicurezza, eccetera).

Se, invece, tali clausole prevedono un "premio" commisurato sia a parametri relativi a lavoratori o settori dell'azienda, sia a parametri relativi all'azienda complessiva, la decontribuzione è applicabile solo alla percentuale o parte del "premio" riferita alla produttività dell'intera impresa.

Al riguardo, si espone un possibile esempio.

Il contratto prevede un "premio" complessivo di importo X di cui l'80% verrà erogato a ciascun lavoratore se il fatturato annuo dell'impresa raggiungerà un determinato livello, ed il 20 per cento verrà erogato se il dipendente rispetterà determinate misure di igiene e sicurezza.

Se, dunque, il livello verrà effettivamente raggiunto, la decontribuzione è riferibile solo all'80% dell'importo X, a prescindere dall'eventuale erogazione anche del residuo 20 per cento. Se, al contrario, quel livello non verrà raggiunto, la decontribuzione è inapplicabile.

Da quanto sopra consegue che l'ispettore deve verificare il raggiungimento o meno del risultato economico aziendale previsto dal contratto.

È, quindi, interesse dell'azienda esibire tutta la documentazione relativa a tale risultato, dalla quale emerga che gli importi di "premio" erogati - e "decontribuiti" - corrispondano effettivamente a quelli dovuti ai sensi del contratto (ad esempio: fatture, registri, merci, registro I.V.A. vendite, eccetera).

Infatti, le eventuali erogazioni eccedenti quelle dovute, ovvero a titolo di liberalità, sono diverse dai

"premi di risultato", anche se collegate all'andamento aziendale.

(5)

****

I concetti suindicati sono riassunti negli esempi illustrati nella tabella (all. n. 2), relativa all'autoliquidazione 1997/1998, ma sostanzialmente valida anche per quella 1996/1997.

Al riguardo, ciascuna esemplificazione è inerente, nell'ordine, alle retribuzioni previste e dovute ai sensi della contrattazione collettiva, al risultato aziendale effettivamente raggiunto (o meno), alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 1997, alle retribuzioni dichiarate sul Modulo 10-SM ed, infine, alle eventuali retribuzioni omesse al 21 febbraio 1998.

I numeri contrassegnati con due asterischi corrispondono ad erogazioni liberali imponibili, poiché è stato ipotizzato il loro collegamento al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

I numeri tra parentesi corrispondono a decontribuzioni entro il limite di 1/100 (quelle conformi alle previsioni di legge sono sole nelle lettere A e C).

In particolare, la lettera A indica l'esempio base.

Il contratto di secondo livello prevede le retribuzioni pari a 1.000, di cui 10 saranno erogate nel periodo 27 marzo - 31 dicembre 1997 se l'azienda raggiungerà il risultato X.

Tale risultato è raggiunto.

Le retribuzioni complessive corrisposte nel 1997 rispecchiano quelle previste e dovute secondo il contratto.

La decontribuzione è conforme alla legge (1.000 - 10) e le retribuzioni effettivamente imponibili sono pari a 990.

La lettera B indica un esempio relativo al mancato raggiungimento del risultato aziendale. Le retribuzioni complessive corrisposte nel 1997 rispecchiano quelle previste e dovute secondo il contratto.

La lettera C indica un esempio relativo alla corresponsione di "premi di risultato" dovuti (pari a 5) e di erogazioni non dovute (pari a 5). La decontribuzione è conforme alla legge, poiché sono esclusi i soli "premi di risultato" (1.000 - 5).

La lettera D indica un esempio analogo al precedente, con la differenza di una decontribuzione parzialmente illegittima (1.000 - 10).

La lettere E indica l'esempio relativo alla mancata corresponsione di "premi di risultato" dovuti (10). Le retribuzioni omesse, quindi, coincidono con i medesimi.

La lettera F indica l'esempio relativo a "premi di risultato" corrisposti e dovuti (10) nonché a retribuzioni corrisposte in misura inferiore a quella dovuta (980 invece di 990). Le retribuzioni non pagate (10) invalidano la successiva decontribuzione (990 - 1/100 di 990).

La lettera G indica un esempio diverso rispetto ai precedenti, poiché il contratto non prevede veri "premi di risultato", ma altri tipi di erogazioni (ad esempio, correlate alla produttività di ciascun lavoratore). Tra le retribuzioni corrisposte e dovute vi sono anche tali erogazioni (ad esempio, pari a 10), ma ciò è irrilevante.

Infatti la decontribuzione applicata è illegittima (990 - 1/100 di 990).

La lettera H indica un esempio analogo al precedente, con la differenza che sono, altresì, corrisposte erogazioni liberali (10). La decontribuzione è comunque illegittima (1.000 - 10).

Infine, le lettere I ed L indicano esempi relativi al mancato raggiungimento del risultato aziendale.

Nonostante ciò, sono corrisposte erogazioni liberali che risultano collegate al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale (imponibili). Le decontribuzioni sono, dunque, illegittime.

Si fa riserva di rilasciare ulteriori istruzioni per l'autoliquidazione 1998/1999 se il decreto interministeriale citato in premessa disporrà un successivo incremento del limite dell'esenzione.

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Allegati n. 1 alla circ n. 10/1998

Legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione".

...omissis...

Art. 2

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 é stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1 gennaio 1998.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non é dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Se é destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, é tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno

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2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.

Allegato n. 2 alla circ. n. 10/1998

* "Premi di risultato" previsti da contratti di secondo livello ed effettivamente corrisposti nel periodo 27 marzo - 31 dicembre 1997.

* Erogazioni non dovute per contratto (ossia elargite a titolo di liberalità), collegate al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale (corrisposte nel periodo 27 marzo - 31 dicembre 1997).

CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA:

RETRIBUZIONI

RISULTATO RAGGIUNTO:

SI/NO

Retribuzioni complessive corrisposte nel 1997

MOD. 10SM:

retribuzioni complessive 97

RETRIBUZIONI OMESSE AL 21/02/1998

A 990+10* SI 990+10* 990

(1000-10)

-

B 990+10* NO 990 990 -

C 990+5* SI 990+5*

+5**

995

(1000-5)

-

D 990+5* SI 990+5*

+5**

990

(1000-10)

5

E 990+10 SI 990 990 10

F 990+10* SI 980+10* 980,1

(990-9,9)

19,9

G 990 - 990 980,1

(990-9,9)

9,9

H 990 - 990+10** 990

(1000-10)

10

I 990+10* NO 990+5** 990

(995-5)

5

L 990+10* NO 990+10** 990

(1000-10)

10

(8)

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