Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 62 del 26 ottobre 1995
Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230: attuazione delle direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti. Classificazione del radionuclide Iodio 125.
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di radiazioni ionizzanti che, tra l'altro, riporta una nuova tabella di classificazione delle sostanze radioattive (all. n. 1) che sostituisce integralmente la precedente di cui all'allegato n. 2 alla circolare n. 20/1984.
Con l'entrata in vigore della nuova normativa si scioglie la riserva formulata all'ultimo comma della circolare n. 41/1991, concernente il radionuclide Iodio 125, per cui a decorrere dal 1° gennaio 1996 il radionuclide in questione verrà classificato al Gruppo II (nuclidi di radiotossicità elevata) e non più al Gruppo I (nuclidi di radiotossicità molto elevata) come avvenuto in precedenza, con conseguente variazione dell'importo del premio da applicare.
Nell'allegato I, punto 1.4, del citato decreto legislativo n. 230/1995, è, altresì, stabilito che: "la suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi di radiotossicità è riportata nella tabella I - 1 ed è aggiornata nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1, comma 2. In attesa dell'aggiornamento i radionuclidi non riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti al gruppo 2, ovvero al gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa, a meno che la loro appartenenza non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti Organismi internazionali".
Viene pertanto modificata la normativa precedente che prevedeva sempre l'appartenenza di radionuclidi sconosciuti al gruppo I (nuclidi di radiotossicità molto elevata) sino a quando non venivano inquadrati legislativamente, indipendentemente dall'emissione di radiazioni alfa.
Ai fini operativi si precisa che, alla data sopraindicata, le procedure già in uso saranno aggiornate con la nuova tabella che, a tutti gli effetti, sostituisce quella di cui all'allegato 2 della circolare n. 20/1984.