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i tassi medi di tariffa di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1971 e successiva integrazione (D.M

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 1 del 2 gennaio 1979

Oggetto: Nuova Tariffa dei premi e nuovi premi supplementari silicosi e asbestosi.

Con decreti ministeriali 14 novembre 1973, pubblicati sul supplemento n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978, sono state approvate le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 ottobre 1978 le quali hanno modificato, a decorrere dall'1 gennaio 1979:

- i tassi medi di tariffa di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1971 e successiva integrazione (D.M. 14 febbraio 1977);

- i premi supplementari silicosi e asbestosi previsti nella tabella di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 maggio 1945.

I decreti in parola non apportano alcuna modifica all'attuale struttura tecnica della Tariffa dei premi ne all'attuale sistema di classi percentuali di incidenza per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.

Tali decreti prevedono, invece, norme transitorie per le procedure di notifica sia delle nuove misure di premio "ordinario" e "silicosi" sia della oscillazione di cui ai paragrafi 14 e 15, 2° comma, delle vigenti

"Modalità" di applicazione della Tariffa dei premi.

Restano confermate le norme contenute nel decreto ministeriale 19 maggio 1945 (salvo naturalmente la tabella di cui all'art. 1) e le "Modalità" di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1971 (ad eccezione del prg. 9).

Per effetto della norma transitoria relativa alla Tariffa dei premi:

- l'Istituto non opererà aumenti ex paragrafi 14 e 15, 2° comma, delle "Modalità" sui tassi in vigore al 31 dicembre 1978;

- le istanze di riduzione ex paragrafi 14 e 15, 2° comma, delle "Modalità" spedite dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 1978 dovranno essere considerate prive di effetti giuridici, inconseguenza dell'entrata in vigore della nuova Tariffa dei premi.

In ordine a quest'ultimo punto, per ovvi motivi di correttezza, sarà peraltro opportuno che le Sedi comunichino ai datori di lavoro che le suddette istanze non possono essere ritenute valide e che, pertanto, esse dovranno venire riproposte entro 30 giorni dalla notifica del nuovo tasso medio, in conformità della norma transitoria su accennata.

A tal fine le Sedi - in base all'apposito registro di evidenza dovranno rispondere alle predette istanze, con lettera come da fac-simile allegato n. 1, entro il 15 febbraio 1979: ciò per evitare possibili ricorsi alla Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione delle Tariffe dei premi avverso la mancata risposta alle istanze stesse (tale lettera potrà servire anche come risposta alle istanze di riduzione del tasso di premio per l'anno 1979 spedite dopo il 31 dicembre 1978 e prima della notifica del nuovo tasso medio).

Per tutte le posizioni assicurative in essere al 31 dicembre 1978 il Servizio meccanizzazione provvederà ad inviare alle Sedi - che dovranno spedirli entro e non oltre il 30 giugno 1979 - i provvedimenti concernenti le nuove misure del tasso medio di Tariffa e dell'eventuale tasso silicosi e asbestosi nonché l'eventuale aumento ex paragrafi 14 e 15, 2° comma, delle "Modalità" o la eventuale conferma della oscillazione di cui al paragrafo 15, 1° comma, delle "Modalità" stesse (semprechè non sia trascorso un biennio dall'inizio dell'attività assicurata) e della oscillazione "silicosi" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1945.

In relazione a fattispecie che non rientrano nella normativa generale di cui sopra - tenuto conto della conferma delle disposizioni in vigore, delle anzidette norme transitorie e della impossibilità che le comunicazioni di variazione possano essere recepite dal Servizio meccanizzazione in tempo utile per l'aggiornamento dell'archivio magnetico - si impartiscono istruzioni particolari in materia di:

(2)

A - oscillazione del tasso di premio (ordinario) nella misura fissa del 10% ai sensi del paragrafo 15, 1°

comma, delle "Modalità" e del tasso supplementare silicosi e asbestosi decorrente da data successiva al 31 dicembre 1978 per le posizioni assicurative in vigore al 31 dicembre 1978;

B - riclassificazione e tassazione delle posizioni assicurative in vigore al 31 dicembre 1978;

C - classificazione e tassazione di nuove posizioni assicurative.

A - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO (ORDINARIO) NELLA MISURA FISSA DELL'1%, AI SENSI DEL PARAGRAFO 15, 1° COMMA, DELLE "MODALITA'" E DEL TASSO SUPPLEMENTARE SILICOSI E ASBESTOSI DECORRENTE DA DATA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 1978 PER LE POSIZIONI ASSICURATIVE IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1978.

Per le oscillazioni di cui sopra le Sedi dovranno:

- adottare, una volta verificata la situazione di fatto e di diritto, il provvedimento di oscillazione come da fac-simile allegato n. 2, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa. Poiché le oscillazioni medesime andranno calcolate sui nuovi tassi di premio "ordinario" e "silicosi" in vigore dal 1° gennaio 1979, con la stessa lettera (da spedire, comunque, entro il 30 giugno 1979) verranno comunicate le nuove misure di tasso di premio;

- annullare, seguendo le procedure di cui all'allegato n. 10, il provvedimento di comunicazione delle nuove misure del tasso di premio predisposto dal Servizio meccanizzazione, in base alla situazione memorizzata nell'archivio magnetico al 31 dicembre 1978;

- comunicare, al Servizio meccanizzazione, con le consuete modalità, l'applicazione di dette oscillazioni (per le quali le Sedi avranno cura di predisporre opportuna evidenza) successivamente al 30 giugno 1979 e comunque non oltre il 15 settembre 1979 per le Sedi non meccanizzate ed il 10 settembre 1979 per le Sedi meccanizzate.

B - RICLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1978.

1) Nella ipotesi di riclassificazione e tassazione (d'ufficio o provocata dai datori di lavoro), da notificare successivamente al 31 dicembre 1978, andranno svolti i seguenti incombenti.

a) Se la riclassificazione ha effetto dal 1° gennaio 1979 le Sedi dovranno:

- emettere il provvedimento di riclassificazione come da fac-simile allegato n. 3, comunicando contestualmente le nuove misure di tasso di premio;

- annullare, seguendo le procedure di cui all'allegato n. 10, il provvedimento di comunicazione delle nuove misure di tasso di premio predisposto dal Servizio meccanizzazione, in base alla situazione memorizzata nell'archivio magnetico al 31 dicembre 1978;

- spedire successivamente e, comunque, entro il 30 giugno 1979, un secondo provvedimento nell'ipotesi in cui il nuovo tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) debba essere aumentato in funzione del tasso specifico del triennio 1975/1977, indicato nei relativi tabulati 1979. A tal fine si utilizzerà il fac-simile allegato n. 4 al quale le Sedi non meccanizzate dovranno unire il conteggio del premio.

Qualora la posizione assicurativa interessata non risulti nei suddetti tabulati, andrà applicato, a scopo cautelativo, l'aumento del 30% sul tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) salvo che sia possibile ottenere tempestivamente dal Servizio statistico attuariale la determinazione dell'effettiva misura dell'oscillazione in aumento effettuando la relativa comunicazione, sempre entro il 30 giugno 1979, con provvedimento come da fac-simile allegato n. 5. Anche in questo caso le Sedi non meccanizzate dovranno unire al provvedimento il conteggio del premio.

Nell'ipotesi in cui al provvedimento di riclassificazione (allegato n. 3) non debba seguire la notifica dello aumento del nuovo tasso medio (o medio ponderato non arrotondato), le Sedi non meccanizzate provvederanno all'invio del conteggio del pregio. Le Sedi meccanizzate invece, utilizzeranno a tal fine il mod. 3 SM che sarà successivamente stampato dal Servizio meccanizzazione per effetto della segnalazione di cui appresso;

(3)

- comunicare al Servizio meccanizzazione, con le consuete modalità, la riclassificazione e la tassazione nonché la eventuale oscillazione (per le quali le Sedi avranno cura di predisporre opportuna evidenza) successivamente al 30 giugno 1979 e comunque non oltre il 5 settembre 1979 per le Sedi non meccanizzate ed il 10 settembre 1979 per le sedi meccanizzate.

b) Se la riclassificazione ha effetto successivo al 1° gennaio 1979, le Sedi dovranno operare come illustrato al precedente punto a). Ovviamente il fac-simile allegato n. 3 andrà adattato per comunicare anche la nuova tassazione, da valere dal 1° gennaio 1979 sino al giorno precedente la data da cui decorre la riclassificazione. Analogamente, in caso di oscillazione in aumento, nella compilazione dei fac-simile allegati nn. 4 e 5 dovrà essere indicata anche la misura del tasso oscillato da valere per il periodo dall'1 gennaio 1979 fino al giorno precedente la data da cui opera la riclassificazione.

c) Se la riclassificazione ha effetto anteriore al 1° gennaio 1979 le Sedi dovranno:

- emettere il provvedimento di riclassificazione come da fac-simile allegato n. 6 rideterminando sino al 31 dicembre 1978 la oscillazione sul tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) conseguente alla riclassificazione, secondo i criteri stabiliti dalla o dalle normative all'epoca in vigore (D.M. 10 dicembre 1971 e D.M.3 novembre 1962) e comunicando contestualmente le nuove misure di tasso di premio decorrenti dall'1 gennaio 1979;

- annullare, seguendo le procedure di cui all'allegato n. 10, il provvedimento di comunicazione delle nuove misure del tasso di premio predisposto dal Servizio meccanizzazione in base alla situazione memorizzata nell'archivio magnetico al 31 dicembre 1978;

- spedire successivamente e, comunque entro il 30 giugno 1979, un secondo provvedimento nella ipotesi in cui il nuovo tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) debba essere aumentato in funzione del tasso specifico del triennio 1975/1977, risultante dai relativi tabulati 1979.

A tal fine andrà utilizzato il fac-simile allegato n. 4, al quale le Sedi non meccanizzate dovranno unire il conteggio del premio.

Qualora la posizione assicurativa interessata non risulti nei suddetti tabulati, andrà applicato, a scopo cautelativo, l'aumento del 30% sul tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) - salvo che sia possibile ottenere tempestivamente dal Servizio statistico attuariale la determinazione dell'effettiva misura della oscillazione in aumento - effettuando la relativa comunicazione, sempre entro il 30 giugno 1979, con provvedimento come da fac-simile allegato n. 5. Anche in questo caso le Sedi non meccanizzate dovranno unire a tale provvedimento il conteggio del premio.

Nell'ipotesi in cui al provvedimento di riclassificazione (all. n. 6) non debba seguire la notifica dell'aumento del nuovo tasso medio (o medio ponderato non arrotondato), le Sedi non meccanizzate provvederanno all'invio del conteggio del premio. Le Sedi meccanizzate, invece, utilizzeranno a tal fine il mod. 3 SM che sarà successivamente stampato dal Servizio meccanizzazione per effetto della segnalazione di cui appresso;

- comunicare al Servizio meccanizzazione, con le consuete modalità, la riclassificazione e la tassazione nonché la eventuale oscillazione (per le quali le Sedi avranno cura di predisporre opportuna evidenza) successivamente al 30 giugno 1979 e comunque non oltre il 5 settembre 1979 per le Sedi non meccanizzate ed il 10 settembre 1979 per le Sedi meccanizzate.

II) Nell'ipotesi di riclassificazione e tassazione (d'ufficio o provocata dai datori di lavoro) notificata al datore di lavoro anteriormente al 1° gennaio 1979 è segnalata al Servizio meccanizzazione entro il 31 dicembre 1978, ma "scartata" e quindi come tale evidenziata nel "tabulato di riscontro delle segnalazioni", trasmesso dallo stesso Servizio, le Sedi sia meccanizzate sia non meccanizzate dovranno:

- emettere, entro il 30 giugno 1979, il provvedimento di comunicazione delle nuove misure di tasso di premio, nonché dell'eventuale aumento in funzione del tasso specifico del triennio 1975/1977, indicato nei relativi tabulati 1979. A tal fine andrà utilizzato il fac-simile allegato n. 7, al quale le Sedi non meccanizzate uniranno il conteggio del premio.

Qualora la posizione assicurativa interessata non risulti nei suddetti tabulati andrà applicato, a scopo cautelativo, l'aumento del 30% sul tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) - salvo che sia possibile ottenere tempestivamente dal Servizio statistico attuariale la determinazione dell'effettiva misura della oscillazione in aumento effettuando la relativa comunicazione, sempre entro il 30 giugno 1979, con

(4)

provvedimento come da fac-simile allegato n. 8. Anche in questo caso le Sedi non meccanizzate dovranno unire al provvedimento (fac-simile all. n.7) il conteggio del premio. Le Sedi meccanizzate, invece, utilizzeranno a tal fine il mod. 3 SM che sara successivamente stampato dal Servizio meccanizzazione, per effetto della segnalazione di cui appresso;

- annullare, seguendo le procedure di cui all'allegato n. 10, il provvedimento di comunicazione delle nuove misure di tasso di premio predisposto dal Servizio meccanizzazione in base alla situazione memorizzata nell'archivio magnetico precedentemente alla riclassificazione ed alla tassazione operate;

- comunicare al Servizio meccanizzazione, con le consuete modalità, l'applicazione di dette oscillazione (per le quali le Sedi avranno cura di predisporre opportuna evidenza) successivamente al 30 giugno 1979 e comunque non oltre il 5 settembre 1979 per le Sedi non meccanizzate ed il 10 settembre 1979 per le Sedi meccanizzate.

Nelle ipotesi di riclassificazione dell'attività assicurata di cui al presente punto B, ove non sia ancora trascorso il biennio dall'inizio dell'attività stessa, andrà mantenuta - se già in vigore - l'oscillazione nella misura fissa del 10% di cui al parg. 15, 1° comma, delle vigenti "Modalità".

C - CLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE DI NUOVE POSIZIONI ASSICURATIVE.

I) Per le posizioni assicurative emesse successivamente al 31 dicembre 1978 le Sedi, sia meccanizzate sia non meccanizzate, dovranno operare secondo la normale procedura.

Nel caso in cui la decorrenza della nuova posizione assicurativa sia anteriore al 1° gennaio 1979, andranno - ovviamente - segnalate al Servizio meccanizzazione le misure dei tassi in vigore sino al 31 dicembre 1978 e quelle i essere dall'1 gennaio 1979. Le Sedi non meccanizzate, in particolare, avranno cura di indicare sul certificato di assicurazione le diverse misure dei tassi di premio, per i due anzidetti periodi, specificando i relativi provvedimenti normativi.

II) Per le posizioni assicurative emesse anteriormente al 1° gennaio 1979 e segnalate al Servizio meccanizzazione entro il 31 dicembre 1978, ma "scartate" e, quindi, come tali evidenziate nel "tabulato di riscontro delle segnalazioni" trasmesso dallo stesso Servizio, le Sedi, sia meccanizzate sia non meccanizzate, dovranno riproporre la segnalazione avendo - ovviamente - cura di indicare le misure dei tassi in vigore sino al 31 dicembre 1978 e quelle in essere dall'1 gennaio 1979. Le Sedi non meccanizzate, in particolare, dovranno emettere, facendo seguito al certificato di assicurazione, il provvedimento di cui al fac-simile allegato n. 9 (da spedire entro e non oltre il 30 giugno 1979) annullando quello analogo predisposto entro il 30 giugno 1979 dal predetto Servizio.

In relazione alle disposizioni ed alle procedure previste dalla presente circolare si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

1) i datori di lavoro che avanzeranno ricorso alla Commissione delle Tariffe dovranno naturalmente versare - ai sensi dell'articolo 45 T.U. - il premio in base al nuovo tasso medio.

2) i conguagli attivi per le posizioni assicurative per le quali il nuovo tasso 1979, "oscillato" o "non", risulti superiore a quello in base al quale è stata richiesta la rata anticipata formeranno oggetto di integrazione rata, a cura del Servizio meccanizzazione. A quanto sopra il Servizio meccanizzazione provvederà con atto di richiesta in data 1 luglio 1979. Le Sedi non meccanizzate provvederanno, ovviamente, alla suddetta richiesta operando con le consuete modalità il carico a scheda contabile al più presto possibile, anche in riferimento alle esigenze conseguenti alla estensione, entro il 1° gennaio 1980, delle procedure meccanizzate.

Ai conguagli passivi si provvederà, invece, all'atto della regolazione premio 1979 ed a tal fine il Servizio meccanizzazione, per le posizioni assicurative interessate, inserirà a stampa sui moduli di comunicazione delle nuove misure del tasso di premio la seguente dizione: "Al conguaglio conseguente al presente provvedimento si provvederà in sede di regolazione premio 1979".

3) Le richieste di integrazione rata effettuate dal Servizio meccanizzazione riguarderanno solo importi superiori a lire 50.000; le somme non richieste saranno considerate in sede di relazione premio 1979.

Analogamente le Sedi, che in conformità alle presenti disposizioni devono provvedere direttamente a richieste di integrazione rata, si asterranno dalle richieste di importi pari o inferiori a lire 50.000 e seguiranno, al riguardo, le procedure indicate nell'allegato n. 10, per consentire al Servizio meccanizzazione di effettuare le richieste di tali importi n sede di regolazione premio 1979.

(5)

Si fa, infine, presente che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con deliberazione 12 dicembre 1978, ha stabilito di confermare, a partire dal 1° gennaio 1979, per il settore delle aziende produttrici di laterizi, il tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi nella misura unica del 7,50°/°°. Tale deliberazione è peraltro soggetta ad approvazione ministeriale e si fa, quindi riserva i notizie al riguardo.

Gli allegati citati nella presente circolare saranno trasmessi con plico a parte.

Allegato n. 1 alla circ. n. 1/1979

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO RACCOMANDATA A.R.

li, ...

SEDE DI UFFICIO D.L.

N.

SPETT.LE DITTA OGGETTO: P.A. n.

istanza del

Con riferimento alla richiesta di riduzione del tasso di premio con effetto 1° gennaio 1979, avanzata con la nota sopradistinta, si comunica che la stessa non può essere presa inconsiderazione in quanto è priva di effetti giuridici in conseguenza dell'entrata in vigore del D.M. 14 novembre 1978 che fissa, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 1979, la nuova misura del tasso medio di tariffa.

Ai sensi del suddetto decreto, codesta Ditta potrà riproporre l'istanza i esame da spedire, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di questa Sede della nuova misura del tasso medio di tariffa.

Allegato n. 2 alla circ. n. 1/1979

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO RACCOMANDATA A.R.

li, ...

SEDE DI Ufficio D.L.

N.

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Posizione assicurativa n.

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso medio di tariffa (o medio ponderato), relativo alla classificazione in atto, viene fissato nella misura del °/°°.

(6)

Riguardo all'oscillazione prevista dal prg. 15, 1° comma, delle "Modalità" di cui al D.M. 10 dicembre 1971, si comunica che:

viene confermata l'oscillazione del 10% già applicata e pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, il tasso di premio risulta ridotto/aumentato al °/°° (*);

viene respinta l'istanza di riduzione presentata perché non risulta siano state poste in essere le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

viene respinta l'istanza di riduzione presentata per mancanza di motivazione (cfr. prg. 16, 1° comma, delle citate "Modalità");

viene accolta l'istanza di riduzione presentata e, pertanto, a decorrere dall'1.1.1979, il tasso di premio è ridotto al °/°°;

il tasso di premio a decorrere dal ... , è aumentato al °/°°, nella misura fissa del 10%, per i motivi appresso indicati:

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso supplementare silicosi e asbestosi, come da rapporto in atto, viene fissato nella misura del °/°°.

Riguardo all'oscillazione prevista dall'articolo 2 dal D.M. 19 maggio 1945, si comunica che:

viene confermata la oscillazione già applicata e, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, il tasso di premio risulta ridotto/aumentato al °/°°; (*)

viene respinta l'istanza di riduzione presentata perché non risulta siano soddisfatte le condizioni richieste dalla normativa vigente per il riconoscimento della riduzione;

viene respinta l'istanza di riduzione presentata per mancanza di motivazione;

viene accolta l'istanza di riduzione presentata e, pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 1979, detto tasso viene ridotto al °/°°;

detto tasso, a decorrere dal ... , è aumentato al °/°° per i motivi appresso indicati:

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M., il premio speciale unitario per l'assicurazione del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari coadiuvanti e dei soci lavoratori artigiani determinato in relazione alla classe di retribuzione già prescelta e con riferimento alla classe di rischio nella quale è compresa la voce di Tariffa in atto, viene fissato nella misura di L. ... .

Si precisa che avverso il presente provvedimento di aumento ex novo o di reiezione o di parziale accoglimento dell'istanza di riduzione del tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) e del "tasso silicosi" è ammesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'INAIL", Via Nomentana n. 74, 00161 Roma. ovvero, in alternativa e per i soli provvedimenti emessi d'ufficio, opposizione a questa Sede, ai sensi delle vigenti "Modalità".

Si allega il nuovo conteggio del premio.

All. n. 1

(*) - N.B. per la Sede

La previsione di comunicazione della conferma, a decorrere dall'1 gennaio 1979, dell'oscillazione nella misura fissa del 10% o di quella per "silicosi e asbestosi" andrà trascritta nel presente provvedimento solo nella ipotesi in cui l'Istituto emetta d'ufficio o su istanza del datore di lavoro il provvedimento di oscillazione riguardante uno dei due titoli e per l'altro titolo debba essere confermata, perché non revocata, l'oscillazione in vigore al 31 dicembre 1978.

(7)

Allegato n. 3 alla circ. n. 1/1979 RACCOMANDATA A.R.

li, ...

SEDE DI Ufficio D.L.

N.

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Variazione di classificazione e tassazione a decorrere dal ...

Posizione assicurativa n°.

Si comunica che l'attività assicurata viene riclassificata, a decorrere dal ………… , al …………. voc (inc. %) (inc. %) della Tariffa dei premi con il tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) pari al °/°°, di cui al D.M. 14 novembre 1978.

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso supplementare silicosi e asbestosi, come da rapporto in atto, viene fissato nella misura del °/°°.

Detto tasso, in conseguenza dell'oscillazione di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1945, già applicata, viene ridotto/aumentato al °/°°.

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M. ... , il premio speciale unitario per l'assicurazione del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari coadiuvanti e dei soci lavoratori artigiani, determinato in relazione alla classe di retribuzione già prescelta e con riferimento alla classe di rischio nella quale e compresa la voce di tariffa sopraindicata, viene fissato nella misura annua di L ... .

Si precisa che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'I.N.A.I.L." - Via Nomentana n. 74 - 00161 Roma, ovvero, in alternativa e per i soli provvedimenti emessi d'ufficio, opposizione a questa Sede, ai sensi delle vigenti

"Modalità".

Si fa presente di inviare il nuovo conteggio del premio.

Allegato n. 4 alla circ. n. 1/1979 Raccomandata A.R.

SEDE DI Ufficio D.L.

N.

li,

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Posizione assicurativa n°.

(8)

A seguito del provvedimento in data ... , con il quale è stata notificata la riclassificazione dell'attività assicurata con effetto dal , si comunica che - ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978 e tenuto conto dell'andamento infortunistico aziendale determinato in relazione ai dati indicati in calce ed ai criteri stabiliti dai paragrafi 14 e 15, secondo comma, delle vigenti "Modalità" (D.M. 10 dicembre 1971) - il tasso di premio viene fissato, a decorrere da ... , nella misura del °/°°.

Si precisa che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'INAIL" - Via Nomentana n. 74 - 00161 Roma, ovvero, in alternativa, ai sensi delle citate "Modalità", opposizione a questa Sede.

Si allega/fa riserva di inviare il nuovo conteggio del premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE 197 /197 - n. casi di inabilità temporanea - n. casi di inabilità permanente - n. casi di infortunio mortale

- ammontare delle retribuzioni nel periodo L. ... . - operai anno

- tasso specifico

Allegato n. 5 alla circ. n. 1/1979 Raccomandata A.R.

SEDE DI Ufficio D.L.

N.

li,

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Posizione assicurativa n°

A seguito del provvedimento in data con il quale è stata notificata la riclassificazione dell'attività assicurata con effetto dal , si comunica che - ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978 ed in base ai criteri stabiliti dai paragrafi 14 e 15, 2° comma, delle vigenti "Modalità" (D.M. 10 dicembre 1971) - il tasso di premio viene fissato, a decorrere dal , nella misura del °/°°, tenuto conto:

- dei casi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, di inabilità permanente e di morte di competenza del triennio 1975/1977 (*) rilevabili dal registro infortuni alla cui tenuta codesta Ditta è obbligata per legge;

- del numero degli operai-anno del suddetto triennio (*);

- delle retribuzioni erogate nel triennio (*) medesimo;

- del conseguente tasso specifico determinato dal rapporto oneri/retribuzioni dello stesso triennio (*). In

(9)

tale rapporto gli oneri sono costituiti da quelli finanziari relativi ai casi di infortunio professionale di cui sopra nonché dall'ammontare dei miglioramenti delle rendite pregresse, dai caricamenti per la copertura delle spese assistenziali, delle spese generali, dai contributi obbligatori e dagli oneri dei casi di infortunio e di malattia professionale rimasti da definire.

Si precisa, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei modi e nei termini stabiliti dallo articolo 45 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'INAIL" - Via Nomentana n. 74 - 00161 Roma, ovvero, in alternativa, ai sensi delle citate "modalità", opposizione a questa Sede.

Si allega/fa riserva di inviare il nuovo conteggio del premio.

(*) N.B. per la Sede

Nell'ipotesi in cui il periodo considerato sia inferiore al triennio, indicare il periodo effettivo.

Allegato n. 6 alla circ. n. 1/1979 Raccomandata A.R.

SEDE DI Ufficio D.L.

N°.

li,

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Variazione di classificazione e tassazione a decorrere dal ...

Posizione assicurativa n°.

Si comunica che l'attività assicurata viene riclassificata a decorrere dal ... All ... voc (inc. %) (inc. %) della Tariffa dei premi di cui al D.M. 10 dicembre 1971, con il tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) pari al °/°° (*) in vigore sino al 31 dicembre 1978.

Tenuto conto dell'andamento infortunistico aziendale determinato in relazione ai dati indicati in calce ed ai criteri stabiliti dai paragrafi 14 e 15, 2° comma, delle vigenti "Modalità" (D.M. 10 dicembre 1971) (**), il tasso di premio viene fissato, a decorrere dal e sino al 31 dicembre 1978, nella misura del °/°° (***).

Per effetto della suddetta riclassificazione il premio speciale unitario per l'assicurazione del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari coadiuvanti e dei soci lavoratori artigiani, rideterminato in relazione alla classe di retribuzione già prescelta e con riferimento alla classe di rischio , viene fissato nella misura annua di L. ... fino al dicembre 1978.

Per effetto del Decreto ministeriale 14 novembre 1978, il tasso medio (o medio ponderato non arrotondato) viene fissato nella misura del °/°°, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso supplementare silicosi e asbestosi, come da rapporto in atto, viene fissato, a decorrere dall'1 gennaio 1979, nella misura del °/°°. Detto tasso, in conseguenza dell'oscillazione di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1945, già applicata, viene ridotto/aumentato al °/°°.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. il premio speciale unitario per l'assicurazione del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari coadiuvanti e dei soci lavoratori artigiani, determinato in relazione alla classe di

(10)

retribuzione già prescelta e con riferimento alla classe di rischio nella quale è compresa la voce di Tariffa sopra indicata, viene fissato nella misura annua di lire a decorrere dall'1 gennaio 1979.

Si precisa che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 45 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'INAIL" - Via Nomentana n.74 - 00161 Roma; ovvero, in alternativa e per i soli provvedimenti emessi d'ufficio, opposizione a questa Sede ai sensi delle vigenti

"Modalità".

Si fa presente di procedere alle operazioni di conguaglio per le regolazioni del periodo sino al 31 dicembre 1978 e di comunicare il nuovo conteggio del premio a valere dall'1 gennaio 1979.

PERIODO DI OSSERVAZIONE (***) - n. casi di inabilità temporanea - n. casi di inabilità permanente - n. casi di infortunio mortale

- ammontare delle retribuzioni nel periodo L. ...

- operai anno - tasso specifico N.B. per la Sede:

(*) Nel caso che la riclassificazione ricada nel campo di applicazione della tariffa di cui al D.M. 3 novembre 1962, indicare, oltre il Decreto ministeriale, le voci corrispondenti e i relativi tassi medi (o medi ponderati non arrotondati).

(**) Indicare anche il paragrafo 3 del D.M. 3 novembre 1962 qualora la riclassificazione riguardi periodi antecedenti al 1° gennaio 1972.

(***) Indicare le varie decorrenze, i rispettivi tassi applicabili e i relativi dati di bilancio.

Allegato n. 7 alla circ. n. 1/1979 Raccomandata A.R.

SEDE DI Ufficio D.L.

N.

li,

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Posizione assicurativa n°

Variazioni di tasso a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso medio di tariffa (o medio

(11)

ponderato non arrotondato), relativo alla classificazione in atto, viene fissato nella misura del °/°°.

Detto tasso, tenuto conto dell'andamento infortunistico aziendale determinato in relazione ai dati indicati in calce ed ai criteri stabiliti dai paragrafi 14 e 15, 2° comma, dalle vigenti "Modalità" (D.M. 10 dicembre 1971), viene aumentato al °/°°.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso supplementare silicosi ed asbestosi, come da rapporto in atto, viene fissato nella misura del °/°°. Detto tasso, in conseguenza dell'oscillazione di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1945, già applicata, viene ridotto/aumentato al °/°°.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. il premio speciale unitario per l'assicurazione del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari coadiuvanti e dei soci lavoratori artigiani, determinato in relazione alla classe di retribuzione già prescelta e con riferimento alla classe di rischio nella quale è compresa la voce di Tariffa cui risulta classificata la posizione assicurativa in oggetto, viene fissato nella misura annua di L. ... .

Si precisa, infine, che avverso il presente provvedimento, per la parte relativa all'aumento ex novo del tasso medio per effetto della oscillazione, è ammesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 45 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'INAIL" - Via Nomentana n.74 - 00161 Roma, ovvero, in alternativa, ai sensi delle citate "Modalità", opposizione a questa Sede.

Si allega/fa riserva di inviare il conteggio del premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 197 /197 - n. casi di inabilità temporanea

- n. casi di inabilità permanente - n. casi di infortunio mortale

- ammontare delle retribuzioni nel periodo L. ... . - operai anno

- tasso specifico

Allegato n. 8 alla circ. n. 1/1979 Raccomandata A.R.

li, SEDE DI UFFICIO D.L.

N.

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Posizione assicurativa n.

Variazione di tasso a decorrere dall'1.1.1979.

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso medio di tariffa (o medio

(12)

ponderato non arrotondato), relativo alla classificazione in atto, viene fissato nella misura del °/°°.

Detto tasso, in relazione ai criteri stabiliti dai paragrafi 14 e 15, 2° comma, delle vigenti "Modalità" (D.M.

10 dicembre 1971), viene aumentato al °/°°, tenuto conto:

- dei casi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, di inabilità permanente e di morte di competenza del triennio 1975/1977 (*) rilevabili dal registro infortuni alla cui tenuta codesta Ditta è obbligata per legge;

- del numero degli operai-anno del suddetto triennio (*);

- delle retribuzioni erogate nel triennio (*) medesimo;

- del conseguente tasso specifico determinato dal rapporto oneri/retribuzioni dello stesso triennio (*). In tale rapporto gli oneri sono costituiti da quelli finanziari relativi ai casi di infortunio e di malattia professionale di cui sopra, nonché dall'ammontare dei miglioramenti delle rendite pregresse, dai caricamenti per la copertura delle spese assistenziali, delle spese generali, dai contributi obbligatori e dagli oneri dei casi di infortunio e di malattia professionale rimasti da definire.

Ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 14 novembre 1978, il tasso supplementare silicosi ed asbestosi, come da rapporto in atto, viene fissato nella misura del °/°°.

Detto tasso, in conseguenza dell'oscillazione di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1945, già applicata, viene ridotto/aumentato al °/°°.

Ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale , il premio speciale unitario per la assicurazione del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari coadiuvanti e dei soci lavoratori artigiani, determinato in relazione alla classe di retribuzione già prescelta e con riferimento alla classe di rischio nella quale è compresa la voce di tariffa cui risulta classificata la posizione assicurativa i oggetto, viene fissato nella misura annua di L. ... .

Si precisa infine che, avverso il presente provvedimento è ammesso, per la parte relativa all'aumento ex novo del tasso medio, per effetto della oscillazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'INAIL" - Via Nomentana n. 74 - 00161 Roma, ovvero, in alternativa, ai sensi delle citate "Modalità", opposizione a questa Sede.

Si allega/si fa riserva di inviare il nuovo conteggio del premio.

(*) N.B. per la Sede

Nell'ipotesi in cui il periodo considerato sia inferiore al triennio, indicare il periodo effettivo.

Allegato n. 9 alla circ. n. 1/1979 Raccomandata A.R.

li, SEDE DI Ufficio D.L.

N.

SPETT.LE DITTA

OGGETTO: Posizione assicurativa n°.

(13)

Variazione di tasso a decorrere dal 1° gennaio 1979.

A seguito del certificato di assicurazione in data ... , con la quale è stata comunicata la classificazione dell'attività assicurata con effetto dal ... , si comunica che - ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978 - il tasso medio di tariffa (o medio ponderato non arrotondato) relativo alla classificazione in atto viene fissato nella misura del °/°°.

Detto tasso, in conseguenza dell'oscillazione di cui al paragrafo 15, 1° comma, del D.M. 10 dicembre 1971, già applicata, viene ridotto/aumentato al °/°°.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 14 novembre 1978, il tasso supplementare silicosi ed asbestosi, come da rapporto in atto, viene fissato nella misura del °/°°. Detto tasso, in conseguenza dell'oscillazione di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1945, già applicata, viene ridotto/aumentato al °/°°.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. , il premio speciale unitario per l'assicurazione del titolare dell'impresa artigiana, dei familiari coadiuvanti e dei soci lavoratori artigiani, determinato in relazione alla classe di retribuzione già prescelta e con riferimento alla classe di rischio nella quale + compresa la voce di tariffa cui risulta classificata la posizione assicurativa in oggetto, viene fissato nella misura annua di L. ... .

Si precisa, infine, che avverso il presente provvedimento, per la parte relativa all'aumento ex novo del tasso medio per effetto dell'oscillazione, è ammesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 45 del T.U.

30 giugno 1965, n. 1124, ricorso innanzi alla "Commissione per l'esame dei riscorsi contro l'applicazione della Tariffa dei premi dell'INAIL" - Via Nomentana n. 74 - 00161 Roma, ovvero, in alternativa, ai sensi delle vigenti "Modalità", opposizione a questa Sede.

Si allega il conteggio del premio.

Allegato n. 10 alla circ. n. 1/1979

RAPPORTI CON IL SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

Nei casi in cui i dati riportati sul modulo predisposto meccanograficamente non risultino esatti, sia per l'intervento di variazioni non comunicate oppure se comunicate, scartate, sia per qualunque altro motivo, le Sedi dovranno provvedere localmente a:

1) compilare un analogo modulo in sostituzione di quello non rispondente alla realtà;

2) inviare al Servizio meccanizzazione, seguendo le consuete procedure, i dati relativi alle variazioni apportate nella stesura del modulo di cui al precedente punto 1);

3) eliminare il modulo 3SM, che scaturirà automaticamente dall'aggiornamento dell'archivio magnetico delle posizioni assicurative. Tale modulo, come è noto, per le Sedi meccanizzate è predisposto dal Servizio meccanizzazione quando la segnalazione determina una variazione degli elementi che costituiscono le basi di calcolo;

4) sostituire l'eventuale modulo di richiesta di integrazione della rata inviato dal Servizio meccanizzazione con un nuovo conteggio, compilato localmente, che tenga conto delle variazioni e rettifiche di cui al precedente punti 1);

5) annullare il carico originario della integrazione di rata inoltrando all'archivio magnetico centrale il nuovo conteggio avvalendosi dei supporti attualmente in uso per la comunicazione delle segnalazioni al Servizio meccanizzazione.

5A) In particolare le Sedi meccanizzate dovranno:

1) inviare la segnalazione via terminale con le modalità di cui al tipo di lavoro n. 1 e n. 4 per l'annullamento del carico meccanizzato;

2) inserire la variazione relativa al nuovo conteggio con modulo 8 SM.

(14)

5B) Le Sedi non meccanizzate dovranno, invece, provvedere alla correzione del carico esistente a mezzo del modulo 1 SM compilando le previste schede 51, 52 e 53 e cumulando gli importi richiesti sia a titolo di rata sia di integrazione.

Riferimenti

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