Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 41 del 12 giugno 1991
Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Classificazione del radioisotopo iodio 125.
Con circolare n. 20/1984 sono state fornite istruzioni in ordine alla classificazione dei nuclidi radioattivi - non compresi nella tabella allegata al Decreto del Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato del 19 luglio 1967 e la cui radiotossicità sia sconosciuta o controversa - stabilendo che gli stessi devono essere considerati come appartenenti al gruppo I (nuclidi di radiotossicità molto elevata) sino a quando non saranno inquadrati legislativamente.
In tal modo si è operato nei confronti dello iodio 125, non compreso nella citata tabella.
Peraltro alcuni datori di lavoro cui è stato richiesto di pagare il premio relativo alla predetta sostanza radioattiva inquadrata nel gruppo I (radiotossicità molto elevata) hanno contestato il provvedimento dell'Istituto sostenendo che la normativa nazionale di tutti i paesi europei ed extra europei classificano lo iodio 125 tra le sostanze di "radiotossicità elevata" e quindi al gruppo II.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interpellato in merito, ha precisato - con lettera del 16 febbraio 1991 che si allega alla presente - che lo iodio 125 allo stato di elemento o di ioduro inorganico può essere classificato nel gruppo II, mentre nel caso che lo stesso si presenti in molecole organiche, va ancora classificato nel gruppo I.
Pertanto, le Unità operative dovranno allo stato uniformarsi all'orientamento espresso dal citato Ministero a decorrere dalla suddetta data del 16 febbraio 1991, pur tenendo presente che, in attesa che l'ordinamento giuridico italiano recepisca le direttive Euratom 80/836 del 15 luglio 1990 e 84/86 del 3 settembre 1984 riguardanti la protezione contro le radiazioni ionizzanti, sia la classificazione che la data di decorrenza sono da considerarsi provvisorie e non definitive.