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Società Cooperative 2018: novità Legge di Bilancio

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Academic year: 2022

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GUIDA AL CONTRIBUTO

CODICI TRIBUTI

A seguito della Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 87E del 16/06/2004 per il versamento di contributi biennali, sanzioni ed interessi dovuti dalle società cooperative, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

cod. 3010 contributo biennale ed eventuali maggiorazioni ed interessi legali (ad esclusione della maggiorazione del 10% dovuta dalle coop. edilizie)

cod. 3011 maggiorazione del 10% ed eventuali interessi legali per ritardato pagamento dovuti dalle cooperative edilizie (dovuti anche dalle cooperative iscritte alle Associazioni di Rappresentanza)

cod. 3012 quota pari al 3% calcolata sull’utile di esercizio (ed interessi legali in caso di ritardato pagamento) da versare ai Fondi mutualistici

cod. 3013 residui del patrimonio delle società cooperative in liquidazione

cod. 3014 sanzione sui codici tributo 3010 e 3011 in caso di ritardato pagamento (il calcolo va effettuato sulla sola fascia contributiva non maggiorata da interessi legali)

IMPORTI DOVUTI

L’ammontare del contributo dovuto viene stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito decreto biennale che riepiloga i parametri da tenere in considerazione per il calcolo, ovvero: il numero dei soci, il capitale sottoscritto ed il fatturato (valore della produzione) al 31/12 dell’anno antecedente il biennio in questione (esempio, per il contributo relativo al biennio 2009/2010 i parametri sono quelli relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2008).

Il superamento di uno solo dei tre parametri comporta il pagamento del contributo della fascia all’interno della quale si inserisce il parametro più alto.

Per il parametro “fatturato” si intende la voce A del Conto Economico “Totale Valore della Produzione” (art.

2425 c.c.).

Per quanto riguarda le cooperative edilizie:

- fino al biennio 2011/2012 (compreso)

il calcolo del fatturato era pari all’incremento di valore dell’ immobile, rilevato nel totale delle voci B-II o C-I dello Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.), ovvero il “valore della produzione” di cui alla lettera A) precisamente lettera A2) e/o A4) dell’art. 2425 del c.c.

Tutte le cooperative edilizie iscritte all’Albo Nazionale delle cooperative edilizie e di abitazione e dei loro consorzi con programma edilizio avviato e/o già realizzato dovevano una maggiorazione del 50% del contributo biennale.

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- per il biennio 2013/2014

il calcolo del fatturato viene eseguito prendendo come riferimento il maggior valore tra l’incremento di valore dell’immobile rilevato nelle voci B-II e C-I dello Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.) e il valore della produzione di cui alla lettera A) del conto Economico (art. 2425 c.c. e art. 2 DM 7/2/2013).

Gli importi sopra definiti sono maggiorati del 10% (cod. tributo 3011) per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi.

Tale maggiorazione è dovuta sempre al Ministero dello Sviluppo Economico anche da parte delle cooperative edilizie aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza.

Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all’art. 13 della L. 59/92, che non rientrano in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 15 della L. 59/92, a partire dal biennio 2013/2014 non si applica più la maggiorazione del 50%.

Inoltre, sono soggette alla maggiorazione del

- 50% gli enti sottoposti a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 L. 59/92;

- 30% gli enti cooperativi di cui all’art. 3 L. 381/91 (cooperative sociali).

Le cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine fissato per il versamento del contributo sono tenute al pagamento del contributo previsto nella fascia minima (fascia A), al quale bisognerà aggiungere le maggiorazioni di cui sopra nel caso in cui ricorrano le fattispecie indicate.

COMPILAZIONE MOD. F24

Nella compilazione del mod. F24 i codici tributo sopra descritti devono essere riportati nella sezione “Erario”.

Nella colonna “Rateazione/regione/provincia” deve essere riportata la sigla della provincia preceduta da due zeri (esempio: sede Roma = 00RM) in cui la cooperativa ha la sede legale.

Per quanto riguarda invece il “periodo di riferimento”, occorre indicare l’anno nella forma “AAAA”

come di seguito indicato:

cod. 3010 indicare il primo anno del biennio - sempre dispari (esempio: per il biennio 2007/2008 indicare l’anno 2007)

cod. 3012 indicare l’anno in cui è stato conseguito l’utile e non quello in cui si effettua il pagamento (esempio: per l’utile conseguito nel 2009 (vedere rigo 23 del bilancio), indicare l’anno 2009).

Si ricorda che il versamento del tributo 3012 non è dovuto se di importo inferiore a € 10,33.

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TERMINI DI PAGAMENTO

cod. 3010 cod. 3012

cod. 3011 (solo coop. edilizie)

biennio scadenza utile anno scadenza

2009/2010 19/05/2009 2008 30/10/2009

2011/2012 11/07/2011 2009 30/10/2010

2013/2014 15/07/2013 2010 30/10/2011

2011 30/10/2012

2012 30/10/2013

2013 30/10/2014

Il pagamento del contributo deve avvenire entro 90 gg. dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Le cooperative che aderiscono ad una Associazione di rappresentanza prima del termine stabilito per il pagamento del contributo, sono tenute ad effettuare il versamento all’Associazione. Invece, nel caso in cui l’adesione avvenga successivamente al termine di pagamento, il contributo dovrà essere versato al Ministero.

Gli enti di nuova costituzione che si iscrivono nel Registro delle Imprese nel primo anno del biennio, sono tenuti al pagamento del contributo di revisione entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, considerando i soli parametri rilevabili a tale data, ovvero il numero dei soci e il capitale sociale sottoscritto.

Gli enti che si iscrivono nel Registro delle Imprese nel secondo anno del biennio non sono tenuti al pagamento del contributo del biennio in corso.

SANZIONI (cod. 3014)

L’art. 42 della L. 273 del 12/12/2002 introduce una gradualità nell’applicazione della sanzione e del tasso di interesse da considerare in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo biennale in relazione alla durata del periodo in cui detto ritardo si è protratto, prevedendo due diverse aliquote in base alle quali deve essere calcolato l’importo dovuto.

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

Il periodo di trenta giorni decorre dal primo giorno dopo la scadenza concessa per l’adempimento e deve essere calcolato ai sensi dell’art. 2963 c.c.

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INTERESSI

Con le stesse modalità previste per l’applicazione della sanzione, si procede al calcolo dei giorni ai fini della quantificazione degli interessi legali maturati (dal giorno successivo al termine di pagamento fino alla data in cui lo stesso viene effettuato).

REVISIONI ANNUALI

Sono soggette a revisioni ordinarie annuali e, pertanto, soggette a maggiorazioni nel calcolo del contributo biennale, le cooperative sociali, edilizie iscritte all'albo nazionale delle cooperative edilizie e le cooperative che detengono partecipazioni di controllo in S.p.A. e in s.r.l..

Sono altresì soggette a revisioni annuali e, pertanto, soggette a maggiorazioni nel calcolo del contributo biennale le cooperative che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 15 della L. 59/92, i cui parametri devono essere adeguati alle variazioni calcolate annualmente dall’ISTAT.

COOPERATIVE NON SOGGETTE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Non sono soggette al versamento dei contributi le cooperative

1) Iscritte nel Registro delle Imprese dal 1° gennaio del secondo anno del biennio;

2) In liquidazione coatta amministrativa/fallimento;

3) nei confronti delle quali è stato decretato lo scioglimento per atto dell’Autorità (con o senza liquidatore).

COMPENSAZIONI

Nel caso in cui la cooperativa abbia dei crediti, possono verificarsi le seguenti fattispecie:

1) credito vantato nei confronti di un’altra Amministrazione (INPS, Erario, ecc.)

Il credito può essere utilizzato per il pagamento di somme dovute al Ministero dello Sviluppo Economico, senza preventiva autorizzazione;

2) credito vantato nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (ad esempio contributo versato in eccesso)

Il credito può essere utilizzato per il pagamento di altre somme, purché preventivamente autorizzato dal Ministero.

Nella prima ipotesi, sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere direttamente all’accredito di quanto dovuto nei confronti del Mise sul relativo codice tributo.

Nella seconda ipotesi, invece, qualora la cooperativa abbia versato somme in eccesso, dovrà inoltrare, tramite il portale delle società cooperative, un’istanza di autorizzazione alla compensazione, utilizzando il modulo appositamente predisposto sotto forma di autocertificazione, disponibile sia nella

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“Modulistica” della Home Page del portale che nella pagina dedicata alla cooperativa, nelle

“Comunicazioni”.

Il competente Ufficio, avvalendosi dei sistemi informativi a disposizione dell’Amministrazione, verificherà quanto dichiarato dal rappresentante legale della società.

In ogni caso, l’Ufficio incaricato dell’istruttoria, ogni qualvolta lo ritenga necessario, potrà invitare la cooperativa istante ad integrare la dichiarazione o a produrre ulteriore documentazione.

Qualora le verifiche abbiano esito positivo, l’Ufficio competente provvederà al rilascio dell’autorizzazione alla compensazione.

L’Amministrazione procede, con scadenza regolare, alla verifica delle compensazioni effettuate e, nell’ ipotesi in cui rilevi automatismi o ne ravvisi semplicemente l’opportunità, provvederà alla segnalazione di falsi crediti ed eventuali utilizzi impropri agli organi competenti in materia.

ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

Nel caso in cui la cooperativa abbia ricevuto una lettera di accertamento (ex D.M. 18/12/2006) e riscontri degli errori (calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, ecc.), è sufficiente che presenti una istanza di riesame in autotutela utilizzando l'apposito modulo, disponibile sia nella “modulistica” della Home Page del portale che nella pagina dedicata alla cooperativa, nelle “comunicazioni”.

L'istanza, compilata dal rappresentante legale della cooperativa, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti, corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.

Si precisa che la presentazione di memorie difensive non interrompe né sospende il termine per il pagamento richiesto.

Per maggiori informazioni consultare:

1) Decreto 18/12/2006 - modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per le spese relative alle revisioni periodiche ( G.U. n. 32 del 8/2/2007 )

2) DD.MM. - determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio:

2009/2010 del 15/12/2008 (G.U. n. 40 del 18/02/2009) 2011/2012 del 10/02/2011 (G.U. n.83 dell’ 11/04/2011) 2013/2014 del 07/02/2013 (G.U. n.89 del 16/04/2013)

3) DD.MM. - determinazione della misura del contributo dovuto dalla Banche di Credito Cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio:

2009/2010 del 15/12/2008 (G.U. n. 39 del 17/02/2009) 2011/2012 del 10/02/2011 (G.U. n. 83 dell’ 11/04/2011) 2013/2014 del 12/12/2012 (G.U. n. 65 del 18/03/2013)

4) DD.MM. - Modificazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento degli utili di esercizio delle società cooperative:

DECRETO 11 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 2004) DECRETO 1 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 2004) DECRETO 9 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2007)

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