IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (D.Lgs 152/2006 - L.R. Veneto n. 3/00 – D.G.R.V. N. 2966/06)
PROCEDURA AUTORIZZATIVA UNICA
(ART. 27 bis D.LGS 152/06)
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE ANALISI PROGRAMMATICA
PRATICA:
Richiesta di ampliamento e di modifica sostanziale del Decreto Provinciale n. 502/2014 del 18.11.2014 e s.m.i.
Studio di Consulenza:
Studio AM. & CO. Srl Via delle industrie n. 29/h 30020 Marcon (VE)
Tel. 041-5385307 fax 041-2527420
Committente:
BIELLE METALLI SRL Via Marmolada 10
31027 Spresiano (TV) Tel. 0422.722908 Tecnici
Dott. David Massaro – Ing. Luigi Bonan – ing. Marco Durante - p.e. Jimmy Zanetti – p.i. Nicola Mazzero
Coordinatore Dott. David Massaro
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INDICE
1.0 PREMESSA ... 3
2.0 CAPACITÀ DI CARICO DELL’AMBIENTE NATURALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A ZONE CLASSIFICATE COME PROTETTE ... 4
4.0 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE REGIONALE ... 7
4.1P.T.R.C.–PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO ... 7
4.2P.T.A.–PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE ... 15
4.3P.R.T.R.A.–PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA ... 30
IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura ... 30
4.4-LEGGE REGIONALE VENETO N.3/2000 ... 31
4.5PIANO D’AREA MEDIO CORSO DEL PIAVE ... 32
4.6PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA REGIONE VENETO ... 33
4.7PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DELLA REGIONE VENETO... 35
4.8PIANO DI ASSETTO DE TERRITORIO (PAI) ... 41
5 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE ... 46
5.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO ... 46
5.2ATLANTE DEI VINCOLI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ... 53
6.1 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE ... 56
6.1.1COMUNE DI SPRESIANO ... 57
6.1.2COMUNE DI ARCADE ... 64
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1.0 PREMESSA
Il presente documento costituisce lo Studio di Impatto Ambientale – Sezione Programmatica relativo alla richiesta di autorizzazione alla modifica sostanziale di un impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 dall’Amministrazione Provinciale di Treviso con D.D.P. n. 502/2014 del 18/11/14 e ssmmii ed ubicato nel Comune di Spresiano (TV) in via Marmolada n. 10.
L’impianto è di titolarità e gestito dalla ditta Bielle Metalli S.r.l.
Nel seguito vengono approfondite le seguenti argomentazioni:
1) Capacità di carico dell’ambiente;
2) Compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione regionale;
3) Compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione provinciale;
4) Compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione del Comune di Spresiano;
5) Compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione del Comune di Arcade;
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PARTICOLARE RIFERIMENTO A ZONE CLASSIFICATE COME PROTETTE
Il presente paragrafo descrive la capacità di carico dell’ambiente naturale, considerando nell’area di intervento la presenza di:
- Zone umide;
- Zone costiere;
- Zone montuose o forestale;
- Dune e paleodune;
- Riserve e parchi naturali;
- Zone classificate come protette dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria;
- Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- Zone a forte densità demografica;
- Zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- Zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
Considerata la ridotta estensione dell’area di impianto e la semplicità tecnologica dei macchinari utilizzati, nonché valutata l’idoneità dei presidi ambientali previsti a livello progettuale e finalizzati al contenimento della diffusione delle emissioni (emissioni sonore, scarichi idrici ed emissioni pulverulente), quale “area di indagine” verrà presa in considerazione un intorno dell’area di impianto di circa 1.500 metri di raggio come evidenziato dall’immagine seguente:
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Immagine n. 1 (estratta da Google Earth)
Dalla documentazione cartografica estratta da diverse fonti regionali e provinciali, nel dettaglio approfondite nei paragrafi successivi, si evidenzia che nell’area di analisi non si ha presenza di:
- Zone umide;
- Zone costiere;
- Zone montuose o forestale;
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- Riserve e parchi naturali;
- Zone classificate come protette dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria;
- Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- Zone a forte densità demografica;
- Zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- Zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
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4.0 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
Al fine di verificare la compatibilità dell’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi nella conformazione impiantistica proposta dalla ditta Bielle Metalli Srl con i principali strumenti di pianificazione regionale, valutato che trattasi di un ampliamento di un impianto esistente, considerata la ridotta estensione dell’impianto e le modeste potenzialità dello stesso, si è ritenuto sufficiente analizzare i vincoli e le direttive stabiliti dagli strumenti di programmazione nel seguito elencati, approfondendo solamente i contenuti degli elaborati maggiormente affini con il settore di intervento:
- Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC);
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Regionale di Tutela e risanamento dell’Atmosfera;
- Piano d’Area Medio Corso Piave;
- Carta Archeologia del Veneto
- Legge Regionale n. 3/2000 recante “Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti”
- Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto;
- Piano di Gestione rifiuti della Regione Veneto
4.1P.T.R.C.–PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO
Con Delibera del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 è stato approvato il Piano Regionale di Coordinamento della Regione Veneto.
Il P.T.R.C. nasce come strumento di pianificazione della gestione del territorio della regione Veneto e detta le norme tecnico-pianificatorie per la redazione degli strumenti urbanistico- pianificatori di Province e Comuni.
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a) ambientale;
b) insediativo;
c) produttivo;
d) relazionale.
Per ciascun sistema sono descritte le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello comunale nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente non derogabili imposti dalla Regione Veneto.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è costituito dai seguenti elaborati:
Allegato A
- Relazione illustrativa
- Fondamenti del Buon Governo Allegato B
- Tavola Ricognizione ambiti di tutela PTRC 1992 - Tavola 01 a Uso del suolo terra
- Tavola 01 b Uso del suolo acqua
- Tavola 01 c Uso del suolo idrogeologia rischio sismico - Tavola 02 Biodiversità
- Tavola 03 Energia e ambiente - Tavola 04 Mobilità
- Tavola 05 a Sviluppo economico produttivo
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- Tavola 05 b Sviluppo economico turistico - Tavola 06 Crescita sociale
- Tavola 07 Montagna
- Tavola 08 Città motore del futuro
- Tavola 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (23 tavole):
01 Dolomiti d'Ampezzo, del Cadore e del Comelico 02 Dolomiti Agordine 03 Dolomiti Zoldane
04 Dolomiti Bellunesi 05 Valbelluna e Feltrino 06 Alpago e Cansiglio 07 Altopiani di Lamon e Sovramonte 08 Massiccio del Grappa
09 Altopiano dei Sette Comuni 10 Altopiano di Tonezza 15 Costi Vicentini 11 Piccole Dolomiti 23 Alta Pianura Vicentina
12 Monte Baldo 25 Riviera Gardesana 13 Lessinia 14 Prealpi Vicentine 16 Prealpi e Colline Trevigiane
17 Gruppo collinare dei Berici 18 Gruppo collinare degli Euganei 29 Pianura tra Padova e Vicenza
19 Medio Corso del Piave 20 Alta Pianura di Sinistra Piave
21 Alta Pianura tra Brenta e Piave 22 Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave 24 Alta Pianura Veronese
26 Pianure del Sandonatese e Portogruarese
27 Pianura Agropolitana Centrale 28 Pianura Centuriata 30 Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale
31 Laguna di Venezia
32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige 33 Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige
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36 Bonifiche del Polesine Occidentale
37 Bonifiche del Polesine Orientale 38 Corridoio Dunale sulla Romea 39 Delta e Lagune del Po
- Tavola 10 PTRC obiettivi Allegato C
- Quadro conoscitivo Allegato D
- Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto Allegato E
- Norme Tecniche Allegato F
- Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto ambientale e VIncA
Considerato il fatto che relativamente all’occupazione del suolo l’intervento proposto dalla ditta Bielle Metalli Srl prevede un ampliamento della superficie di estensione dell’impianto di recupero rifiuti, senza apportare importanti alterazioni alle destinazioni d’uso dei terreni, fatta eccezione per la variante interessante il comune di Arcade, la cui porzione di superficie attualmente presenta scarsa valenza ambientale essendo già ricompresa nel lotto di intervento e non destinata ad attività agricole, al fine di verificare la compatibilità dell’intervento proposto con lo strumento di pianificazione regionale, si ritiene sufficiente approfondire i contenuti degli elaborati cartografici e verificare l’eventuale presenza di vincoli.
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Comparazione dei principali elaborati cartografici
⎯ Allegato cartografico “Uso del Suolo”: l’area in questione ricade all’interno di una fascia di territorio classificata come “Agropolitana”. Inoltre l’area ricade nella
“Fascia delle risorgive” e in area “vulnerabile ai nitrati”;
Immagine n. 2 – “Uso suolo/Terra”
Immagine n. 3 – “Uso suolo/Acqua”
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diversità dello spazio agricolo e posta in prossimità di un corridoio ecologico;
Immagine n. 4 “Biodiversità”
⎯ Allegato cartografico “Energia, risorse, ambiente”: l’impianto ricade in un’area a basso livello di inquinamento di NOx, è ubicata in una zona classificata come ad alto inquinamento elettromagnetico;
Immagine n. 5 “Energia, risorse, ambiente”
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⎯ Allegato cartografico “Mobilità”: l’area interessata è posta all’interno di un territorio caratterizzato dalla presenza di strade principali e regionali ma non presenta vincoli o programmazioni di rilievo.
Immagine n. 5 “Mobilità”
⎯ Allegato cartografico “Sviluppo economico produttivo”: non vi sono rilevanti segnalazioni da rilevare in quanto l’area ricade in un territorio comunale a media incidenza di attività produttive;
Immagine n. 6 “Sviluppo economico produttivo”
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ricade in nessuna della classificazione prevista;
Immagine n. 7 “Sviluppo economico ricettivo, turistico, rurale”
Dall’analisi cartografica condotta emerge che nell’area interessata dall’intervento proposto dalla ditta Bielle Metalli Srl e nei territori limitrofi non si rinvengono vincoli previsti dal P.T.R.C. ostativi o vincolanti alla realizzazione dell’intervento medesimo.
Per quanto concerne gli impianti di gestione rifiuti, il P.T.R.C. all’art. 35 delle NTA stabilisce quanto segue:
ARTICOLO 35 - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti1.La progettazione di nuovi impianti o discariche dovrà rispettare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria, conformi alla disciplina di settore.2. Va favorito l’utilizzo di impianti esistenti nelle aree produttive al fine di agevolare il recupero e l’ottimizzazione dell’uso delle fonti energetiche e del riciclo delle materie prime.3. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:a)discariche ed impianti di compostaggio che sono localizzati in zone a servizi o in zona
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agricola;b)impianti di recupero dei rifiuti inerti che sono localizzati, preferibilmente, all'interno di aree di cava nel rispetto della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rif iuti”, ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.4. Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l’installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi di rifiuti annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico. 5. Le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità con gli elementi eco-sistemici funzionali alla Rete Ecologi
L’intervento proposto dalla ditta proponente è in linea con le previsioni di piano in quanto la porzione di ampliamento sita in Comune di Spresiano presenta destinazione produttiva.
Eccezione viene fatta per la porzione in Comune di Arcade, la quale risulta comunque necessaria all’ampliamento dell’impianto per conseguire funzionalità allo stesso.
4.2P.T.A.–PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE
Il P.T.A. è lo strumento di pianificazione attuato dalla Regione Veneto al fine di garantire il raggiungimento degli standard di qualità dei corpi idrici fissati dalle vigenti normative comunitarie e nazionali. Il Piano infatti definisce gli strumenti da utilizzare per la protezione e la conservazione della risorsa idrica.
Il P.T.A. inoltre costituisce il piano stralcio di settore dei Piani di bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, Adige, Po, dei bacini regionali veneti
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Fissero-Tartaro - Canal Bianco.
Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dal Consiglio Regionale Veneto con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 e successivamente modificato con DGRV n.
842/2012 del 15 maggio 2012 e costituisce specifico piano di settore ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006.
Le innovazioni apportate dal D.Lgs n. 152/2006 non consentono una precisa classificazione dei corpi idrici, la quale però rimane tecnicamente possibile utilizzando i criteri del D.lgs n. 152/99, in quanto:
a) Il D.Lgs n. 152/1999 basava la classificazione dello stato ecologico, per categoria di acqua superficiale, su parametri e criteri definiti e quantificati;
b) Il D.Lgs n. 152/2006 per le diverse tipologie di acque superficiali elenca gli
“elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico” e fornisce
“definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente”. Tale decreto non individua criteri oggettivi per la classificazione;
Il presente documento valuta la compatibilità dell’intervento proposto dalla ditta Bielle Metalli Srl con i contenuti del P.T.A. ad oggi approvato, approfondendo solamente le argomentazioni che in qualche modo possano essere correlate con l’intervento medesimo.
Il Piano, che in applicazione del D.Lgs n. 152/2006 – Parte Terza, individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, è costituito dai seguenti elaborati:
a) Allegato A1 “Sintesi degli aspetti conoscitivi”: si sviluppa sulla base dei risultati dell’analisi conoscitiva e comprende anche l’analisi della criticità delle acque
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superficiali e sotterranee per bacino idrografico ed idrogeologico, che integra la documentazione di analisi approvata nel mese di agosto del 2004;
b) Allegato A2 “Indirizzi di Piano”: contiene gli obiettivi del Piano, l’identificazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di qualità;
c) Allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione”: contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, nonché la disciplina degli scarichi e di tutela quantitativa delle risorse idriche;
La parte conoscitiva del Piano si compone di seguenti elaborati:
1) Relazione generale.
2) Elaborati di analisi:
- Elaborato A: Inquadramento normativo e stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
- Elaborato B: Inquadramento ambientale, geologico e pedologico della Regione Veneto, individuazione dei bacini idrogeologici.
- Elaborato C: Caratteristiche dei bacini idrografici.
- Elaborato D: Le reti di monitoraggio dei corpi idrici significativi e la qualità dei corpi idrici.
- Elaborato E: Prima individuazione dei corpi idrici di riferimento.
- Elaborato F: Acque a specifica destinazione.
- Elaborato G: Sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino ai sensi dell’art.
44 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
- Elaborato H: Analisi degli impatti antropici.
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Tali elaborati sono stati integrati con:
- Elaborato I: Analisi della criticità del bacino idrografico.
- Elaborato K: Analisi della criticità dei corpi idrici sotterranei.
3) Allegati tecnici: contenenti banche dati, informazioni e analisi, utilizzati nello sviluppo della parte conoscitiva
- Allegato 1: Elenco e contenuti della cartografia.
- Allegato 2: Elaborati cartografici.
- Allegato 3: Climatologia del Veneto - Dati e metodologie.
- Allegato 4: Le portate dei corsi d’acqua in Veneto (4 volumi).
- Allegato 5: Censimento delle derivazioni dai corpi idrici superficiali in Veneto.
- Allegato 6: Censimento degli impianti di depurazione.
- Allegato7: Metodologia di individuazione dei tratti omogenei, analisi degli impatti e applicazione al bacino del fiume Fratta - Gorzone.
- Allegato 8: Stato delle conoscenze dei laghi del Veneto.
Sezione Conoscitiva
Nell’ottica di riorganizzare la gestione e la tutela della risorsa idrica, il D.Lgs n. 152/2006 introduce la figura del “Distretto idrografico” in sostituzione del “Bacino Idrografico”
istituito dalla legge n. 183/1989. Ciascun distretto idrografico verrà gestito da una “Autorità di Bacino Distrettuale” che sostituirà le “Autorità di Bacino” previste dalla legge n.
183/1989. Alla data di redazione del P.R.T.A. però l’istituzione del “Distretto Idrografico”
non si è ancora concretizzata (a causa di notevole confusione nel panorama normativo
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nazionale) per cui la pianificazione del territorio regionale è stata organizzata ancora secondo i “Bacini Idrografici” e le “Autorità di Bacino”.
La regione Veneto è interessata dai seguenti bacini idrografici:
Bacini di rilievo nazionale:
✓ Adige;
✓ Fiumi alto adriatico (Brenta – Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Piave);
✓ Po;
Bacini di rilevo interregionale:
✓ Fissero – Tartaro – Canalbianco (con Regione Lombardia);
✓ Lemene (con Regione Friuli – Venezia – Giulia) Bacino di rilievo regionale:
✓ Sile;
✓ Pianura tra Piave e Livenza;
✓ Bacino scolante della Laguna di Venezia;
Alla luce del D.Lgs n. 152/2006 nella regione Veneto sono stati individuati i seguenti distretti idrografici:
✓ “Alpi Orientali”: comprende i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell’Adige e dell’Alto Adriatico, i bacini di rilevanza interregionale del Fissaro-Tartaro- Canalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli (tra cui il bacino del Sile ed il bacino della Pianura tra Piave e Livenza);
✓ “Padano”: comprende il bacino nazionale del Po;
Il comune di Spresiano rientra nel bacino regionale idrografico del fiume Sile.
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Immagine n. 8 (estratta dal PTA della Regione Veneto)
Immagine n. 9 (estratta da Google)
Per quanto concerne l’analisi delle ACQUE SUPERFICIALI, il fulcro del P.T.A. è rappresentato dagli obiettivi di qualità ambientale dei “corpi idrici significativi” e delle
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“acque a specifica destinazione”, in quanto essi rappresentano i ricettori dei carichi inquinanti prodotti dalle attività antropiche. Al fine di monitorare lo stato ambientale dei corpi idrici, la Regione Veneto ha identificato due differenti tipologie di corsi d’acqua, vale a dire:
a) Corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III – punto 1.1.1.)
b) Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III)
ed ha affidato ad A.R.P.A.V. il monitoraggio della qualità ambientale di tali corsi d’acqua.
In relazione all’ampliamento dell’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi proposto dalla ditta Bielle Metalli Srl, in entrambe i lotti di intervento (esistente e di ampliamento) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di “prima pioggia” viene convogliato ad una vasca di fito-evapotraspirazione (pertanto non si configura come vero e proprio scarico), mentre quello delle acque meteoriche di “seconda pioggia” sversa sul suolo mediante sub-irrigazione, non interessando direttamente o indirettamente alcun corpo idrico superficiale. Pur a conoscenza delle prescrizioni di cui all’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, a livello progettuale è stata ipotizzata tale soluzione in quanto:
- Già nel 2014 in fase di primo insediamento dell’impianto il Gestore della pubblica fognatura (A.T.S. SpA) ha segnalato l’assenza della rete di pubblica fognatura nell’area di indagine (si veda immagine n. 19 dello Studio di Impatto Ambientale – Sezione Ambientale);
- Come evidenziato nell’immagine n. 9, il corso d’acqua maggiormente prossimo all’area di intervento è il “Canale Piavesella” che scorre in direzione Ovest ad
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prodotti dall’impianto della ditta Bielle Metalli Srl, comporterebbe la realizzazione di una tubazione interrata che attraversi tutta la zona produttiva che si sviluppa in comune di Arcade, interessando di conseguenza terreni di proprietà privata. Tale soluzione determinerebbe un pesante aggravio dei costi di intervento a fronte di scarsi benefici ambientali e comunque non vi è certezza di realizzazione in quanto i proprietari delle aree limitrofe potrebbero opporsi al passaggio della condotta.
Per quanto riguarda invece le ACQUE SOTTERRANEE il piano regionale ha provveduto alle seguenti indagini:
a) Analisi quantitativa (misure del livello di falda e misure di portata dei pozzi artesiani e dei punti di erogazione spontanea);
b) Determinazione dello stato chimico con frequenza di campionamento semestrale.
L’analisi del chimismo delle acque sotterranee è stata iniziata nel 1999;
c) Determinazione dello “stato ambientale”, sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico per ogni acquifero individuato. Sono stati definiti i seguenti stati di qualità ambientale:
✓ Elevato: Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare;
✓ Buono: Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;
✓ Sufficiente: Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento
✓ Scadente: Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento;
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✓ Naturale particolare: Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.
Vengono nel seguito riportati i risultati della classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee nell’intorno dell’area di intervento. In giallo viene evidenziata la posizione dell’area dell’impianto oggetto di valutazione.
Immagine n. 10 (estratta dal PTA della Regione Veneto)
Dall’analisi cartografica dunque non si rinvengono particolari criticità.
Sezione Indirizzi di Piano
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 121 del D.Lgs n. 152/2006 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale dovevano definire gli obiettivi a scala di bacino.
Tale prescrizione è stata adempiuta solamente dalle autorità di bacino del fiume Po, dei
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non ha adempiuto a tale prescrizione.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Allegato 4 – Parte B – Punto 3 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 il P. T.A. ha individuato le “aree sensibili” e le “aree vulnerabili”.
Aree Sensibili
a) Le acque costiere del mare adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 Km dalla linea di costa, misurati lungo il corso d’acqua stesso;
b) I corpi idrici ricadenti all’interno del delta del Po, così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
c) La laguna di Venezia ed i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa afferente;
d) Le zone umide “Vinchetto di Cellarda” (Feltre - BL) e “Valle di Averto”
(Campagna Lupia – VE);
e) I laghi naturali di Alleghe (BL), Santa Croce (BL), Lago (TV), Santa Maria (TV), Garda (VR), Frassino (VR), Fimon (VI) ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d’acqua stesso;
f) Il fiume Mincio.
Il territorio comunale di Spresiano non rientra all’interno di aree considerate “sensibili”.
Aree Vulnerabili
Il Comune di Spresiano rientra in:
⎯ Zone con carichi di azoto e fosforo industriale medio-bassi;
⎯ Zone con carichi di azoto civile e fosforo industriale medio-bassi;
⎯ Zone con carichi potenziali di origine industriale e fosforo industriale medio-bassi;
⎯ Zona ad elevata vulnerabilità con surplus di azoto;
⎯ Zona ad elevata vulnerabilità in relazione alla concentrazione di nitrati
Il P.R.T.A. inoltre individua le seguenti zone di tutela:
“Zone di protezione” (commi 7 e 8 – art. 94 del D.lgs n. 152/2006)
Sono zone ove la Regione, oltre a delimitarne i confini, stabilisce limitazioni e prescrizioni da inserire negli strumenti di pianificazione di settore ed urbanistici. Ad oggi la Regione Veneto ha individuato le seguenti zone di protezione:
a) Le aree di ricarica degli acquiferi;
b) Le aree in cui sono state evidenziate situazioni di emergenza della falda (sia a carattere naturale che antropico);
c) Le aree destinate a riserve di acqua considerate strategiche ai fini del consumo umano;
“Zone vulnerabili alla desertificazione” (comma 2 - art. 93 del D.lgs n. 152/2006)
Sono aree che la Regione Veneto e le Autorità di Bacino devono individuare e delimitare. Per tali aree devono essere previste misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d’Azione Nazionale (delibera CIPE del 22 dicembre 1998). I principali fenomeni che inducono la desertificazione sono:
✓ Aridità;
✓ Siccità;
✓ Erosività della pioggia;
✓ Impianti idroelettrici;
✓ Agricoltura;
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✓ Perdita di sostanze organiche e compattazione del suolo;
Il comune di Spresiano non rientra in una zona di protezione.
Norme tecniche di attuazione
Al capitolo 3.4.2. il P.T.A. disciplina le “acque meteoriche di dilavamento, le acque meteoriche di prima pioggia e le acque di lavaggio”, mentre all’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce i criteri dimensionali che devono soddisfare gli impianti di trattamento delle stesse da ubicare a monte dello scarico.
I contenuti di tali sezioni del P.T.A. coinvolgono direttamente l’impianto di recupero rifiuti della ditta Bielle Metalli Srl in quanto le acque industriali scaricate sul suolo, sia nel Lotto già in esercizio che in quello di ampliamento, traggono proprio origine dalle acque meteoriche di seconda pioggia di dilavamento dei cumuli di materiale e dei piazzali.
I principi fondamentali del P.T.A. in materia di acque meteoriche di dilavamento di superfici riconducibili ad impianti di trattamento e deposito rifiuti sono legati all’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, nel seguito brevemente sintetizzate:
Comma 1: Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte degli impianti di recupero rifiuti, ove vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazioni;
c) ogni altra attività o circostanza;
che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque
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meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
Nei casi previsti l’autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l’autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.
Le sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l’aggiunta dei parametri:
⎯ Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
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dell’allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
⎯ Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.
L’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi dalla ditta Bielle Metalli Srl è dunque soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 39 del P.T.A. della Regione Veneto, in quanto in entrambe i lotti di intervento, parte dell’attività verrà svolta su area scoperta e opportunamente pavimentata, munita di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come nel seguito dettagliato:
⎯ le acque meteoriche di prima pioggia verranno raccolte, sottoposte a trattamenti di tipo fisico consistenti in operazioni di sedimentazione e disoleazione, per poi essere avviate ad una vasca di fito-evapotraspirazione;
⎯ le acque meteoriche si seconda pioggia invece saranno sottoposte a trattamenti di tipo fisico consistenti in operazioni di sedimentazione, disoleazione e filtrazione (filtro a coalescenza), per poi essere scaricate sul suolo.
L’art. 103 del D.Lgs n. 152/2006 stabilisce che sono vietati gli scarichi sul suolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue industriali per le quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali e sulla rete fognaria.
Come nell’anno 2014 quando è stato presentato il progetto dell’impianto nella situazione attualmente in esercizio, anche nell’ipotesi di progetto attualmente in trattazione, la ditta Bielle Metalli Srl si trova però nella seguente situazione:
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- La zona di via Marmolada non è asservita da rete di pubblica fognatura acque nere;
- Il Comune di Spresiano ha negato il nulla osta idraulico per lo scarico nel fossato a servizio della zona industriale;
- Come evidenziato nell’immagine n. 9, il corso d’acqua maggiormente prossimo all’area di intervento è il “Canale Piavesella” che scorre in direzione Ovest ad una distanza di circa 250,00 m lineari. Convogliare nel menzionato canale le acque meteoriche di “seconda pioggia” prodotte dall’impianto della ditta Bielle Metalli Srl, comporterebbe la realizzazione di una tubazione interrata che attraversi tutta la zona produttiva, interessando di conseguenza terreni di proprietà privata. Tale soluzione determinerebbe un pesante aggravio dei costi di intervento a fronte di scarsi benefici ambientali, infatti come riportato nei capitoli precedenti, il sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche previsto a livello progettuale è stato dimensionato per l’abbattimento di inquinanti quali solidi sospesi e idrocarburi potenzialmente dilavati.
Lo scarico sul suolo non richiede dunque il rilascio del nulla osta idraulico previsto dall’art. 30 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e la sub-irrigazione verrà realizzata secondo le disposizioni della Circolare del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 1977.
Dai contenuti dell’analisi dell’intervento proposto dalla ditta Bielle Metalli Srl in relazione alle prescrizioni e alle direttive del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Veneto, non si rinvengono limiti ostativi o preclusivi alla realizzazione dell’intervento medesimo.
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Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) ha lo scopo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti imposti dalla normativa.
Il Piano è predisposto in attivazione degli art. 9, 10, 11 e 13 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e degli art.
22 e 23 della L.R. 16 aprile 1965, e successive modifiche. Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato in origine approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57, dell’11 novembre 2004.
A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.
L’aggiornamento del documento di Piano è stato indispensabile per allineare le future politiche regionali di riduzione dell’inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che sono emersi a livello europeo, nazionale e interregionale.
Nel PRTRA del 2004 era riportata la classificazione del territorio regionale in zone a diverso regime di qualità dell’aria, in seguito alla valutazione preliminare della qualità effettuata in ottemperanza ai dettami dell’abrogato D. Lgs. 351/99. La zonizzazione del territorio regionale era stata successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195 del 17/10/2006 (BUR n. 94 del 31/10/2006), poiché erano stati modificati i criteri di individuazione delle zone, con la messa a punto di una metodica basata sull’inventario delle emissioni. Infine la zonizzazione del territorio regionale è stata aggiornata nelle more del D.Lgs.155/2010, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130 del 23/10/2012 assimilata nell’ultimo aggiornamento del Piano.
Il Piano aggiornato è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016.
Il comune di Spresiano rientra nella classe di Zonizzazione: IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura
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Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di interventi puntuali, ma direttive che i comuni e le province applicano attraverso i Tavoli Tecnici Zonali previsti dall’art. 7 della Normativa Generale di Piano.
Il Progetto proposto dalla ditta Bielle Metalli Srl prevede:
a) L’inserimento di un nuovo punto di emissione in atmosfera con inquinanti emessi costituiti dalle sole polveri, il cui contributo all’aggravio nei confronti della matrice atmosfera è già stato valutato nella Sezione Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale ed è risultato del tutto irrilevante;
b) Il traffico veicolare riconducibile alla modifica proposta aumenta di circa del 50%, comunque con livelli di incremento riconducibili ad un traffico di tipo urbano, dunque non impattante negativamente a livello di panificazione.
4.4-LEGGE REGIONALE VENETO N.3/2000
La legge regionale Veneto n. 3 del gennaio 2000, all’art. 21 stabilisce quanto segue:
“comma 2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.
Comma3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:
a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, sub-allegato 1, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.”
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annettendo allo stesso il lotto di terreno a Nord di nuova acquisizione, composto per circa 2000 mq da un terreno che la pianificazione urbanistica del comune di Arcade ha destinato ad attività di tipo agricolo, mentre la rimanente superficie (comune di Spresiano) presenta destinazione urbanistica di tipo produttivo. L’incremento della superficie impiantistica pertanto è compatibile con i dettami previsti dalla L.R. Veneto n. 3/2000, per la sola porzione di terreno di ampliamento ubicata in comune di Spresiano, mentre per la porzione di terreno in comune di Arcade la ditta proponente richiede deroga allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006. La necessità comunque di procedere con la variante urbanistica emerge dal fatto che la superficie afferente al comune di Arcade è molto importante per la ditta proponente al fine di ottimizzare la gestione dei flussi di materiale all’interno dello stabilimento.
4.5PIANO D’AREA MEDIO CORSO DEL PIAVE
Il Piano di area del Medio Corso del Piave interessa il territorio dei Comuni di: Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, San Polo di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola, Zenson di Piave. Geograficamente il Piano confina a Nord con le Prealpi trevigiane, ad ovest con il Montello, a sud e ad est con il territorio della Provincia di Treviso. Il Piano è stato adottato con DGRV n. 826 del 15.03.2010.
Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, per ambiti determinati che consente di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione". Esso definisce gli indirizzi del P.T.R.C. attraverso direttive e prescrizioni più precise per gli aspetti legati sia allo sviluppo urbano, sia alla tutela e valorizzazione dei caratteri ambientali dei luoghi. I contenuti del Piano di Area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio,
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prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l’automatico adeguamento, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.
Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:
• TAVOLA 1: SISTEMA DELLE FRAGILITÀ Nessuna indicazione per il sito in oggetto.
• TAVOLA 2: SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICO - NATURALISTICHE
Nessuna indicazione per il sito in oggetto.
• TAVOLA 3: IL PIAVE TRA LE COLLINE E LA PIANURA Nessuna indicazione per il sito in oggetto.
4.6PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA REGIONE VENETO
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2007/2012 ha i seguenti contenuti e finalità:
⎯ attuazione della pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali (adeguato, ove necessario, ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale);
⎯ criteri per l’individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistico venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
⎯ schema di Statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
⎯ indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia;
⎯ modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, loro durata, norme relative alla loro prima elezione e rinnovo;
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prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria, previsto dall’art. 28 della L.R. 50/93;
⎯ disciplina dell’attività venatoria nel territorio lagunare vallivo;
⎯ criteri per l’assegnazione del contributo ai proprietari e conduttori di fondi rustici ai fini dell’utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia, di cui al comma 1 dell’art. 15 della Legge 157/92.
Il Piano è stato approvato con Legge Regionale del 5 gennaio 2007 n. 1 ed ha validità quinquennale (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2012). Con Legge Regionale del 14.02.2014, n. 1 la validità del Piano Faunistico venatorio regionale è stata rideterminata al 10.02.2016. Il grafico allegato al Piano Faunistico Venatorio indica che l’area ricade entro l’Ambito Territoriale di Caccia TV 3.
Immagine n. 11 (Piano Faunistico Venatorio)
Dall’analisi degli elaborati di Piano non emerge alcuna indicazione negativa nei confronti del progetto proposto dalla ditta Bielle Metalli Srl.
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4.7PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DELLA REGIONE VENETO
Il Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto è stato adottato con D.G.R.V. n. 26/CR del 4 aprile 2014. Solamente con Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015 n. 30 tale strumento di pianificazione ed indirizzo è stato definitivamente approvato (pubblicazione nel BUR n. 55 del 01.06.2015).
Il nuovo Piano regionale è articolato nei seguenti allegati:
• ALLEGATO A costituito dai seguenti elaborati:
a) Elaborato A: normativa di Piano;
b) Elaborato B: Rifiuti Urbani;
c) Elaborato C: Rifiuti Speciali;
d) Elaborato D: Programmi e linee guida;
e) Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate.
• ALLEGATO B costituito dal Rapporto Ambientale con la Valutazione di incidenza Ambientale.
Gli obiettivi del Piano in relazione agli scenari relativi ai rifiuti urbani sono i seguenti:
• Ridurre la produzione di rifiuti urbani attraverso specifiche iniziative;
• Favorire il recupero di materia;
• Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia;
• Minimizzare il ricorso alla discarica;
• Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica esistente;
• Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale;
• Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
• Tutelare la salute umana
Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, gli scenari del Piano fanno riferimento ai seguenti obiettivi:
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cicli produttivi;
• Favorire il riciclaggio ossia il recupero di materia a tutti i livelli;
• Favorire le altre forme di recupero in particolare il recupero di energia;
• Valorizzare la capacità impiantistica esistente: valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche;
• Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
• Applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali
Di seguito sono elencate le possibili iniziative che la Regione Veneto, nelle fasi attuazione del piano, può promuovere per favorire il raggiungimento degli obiettivi di piano:
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Tabella n. 1
Essendo il Piano di Gestione dei rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in relazione agli obiettivi di piano sopra riportati si ritiene di dover porre attenzione ai criteri escludenti per l’inserimento di nuovi impianti o l’ampliamento di quelli esistenti considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Come sopra indicato le politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione hanno la principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio.
Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione il piano individua:
• Le aree sottoposte a vincolo assoluto e pertanto non idonee a priori alla localizzazione di nuovi impianti di recupero;
• Le aree con raccomandazioni: tali aree pur sottoposte ad altri tipi di vincolo possono comunque essere ritenute idonee in eventuali casi. L’eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l’apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.
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Tabella n. 3
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interessata da alcun vincolo escludente.
Il paragrafo 1.3.7.2 “Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici” stabilisce che la distanza minima dalle singole abitazioni o edifici pubblici degli impianti di selezione e cernita deve essere superiore ai 100 m.
L’immagine seguente illustra, estratta e rielaborata da Google Earth, illustra l’edificio residenziale maggiormente prossimo all’intervento, attualmente comunque non destinato a civile abitazione, dista 100 m dal perimetro dell’impianto, dunque in conformità con i limiti imposti dal Piano Regionale.
Immagine n. 12
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4.8PIANO DI ASSETTO DE TERRITORIO (PAI)
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico è stato redatto ed adottato ai sensi della legge 18 maggio 1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (successivamente modificata con le leggi n°253/90, n°493/93, n. 61/94 e n°584/94), la quale ha previsto di suddividere i territori regionali in bacini idrografici (ovvero in entità territoriali che rappresentano ambiti unitari di studio, programmazione ed intervento, indipendentemente dai confini e dalle attribuzioni amministrative).
Il sito ricade nel territorio di competenza del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile è stato approvato Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 giugno 2007, n. 48. Il Piano è oggetto di aggiornamento ai sensi dell’art.
6 “Aggiornamenti del Piano” delle Norme di Attuazione tramite l’emanazione di appositi decreti segretariali in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013.
L’obiettivo del P.A.I. è quello di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.
Al fine di perseguire l’obiettivo, il P.A.I.:
a) regolamenta gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto geologico o soggette ad inondazione, oggetto di delimitazione del Piano;
b) definisce gli indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e geologica.
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il P.A.I. è stato principalmente finalizzato ad individuare nell’ambito territoriale considerato il funzionamento idraulico della rete idrografica in occasione di eventi di piena generati dalle precipitazioni intense, in grado di produrre condizioni critiche per il sistema di drenaggio e di causare esondazioni ed allagamenti di porzioni più o meno estese di territorio. I valori e le considerazioni analizzate dal P.A.I. emergono sia da considerazioni storiche (analisi bibliografica) sia dalla formulazione di modelli matematici.
In merito dunque il P.A.I. classifica i territori del proprio bacino in funzione delle condizioni di pericolosità idraulica e delle classi del conseguente rischio, valutato sulla base della vulnerabilità del territorio.
Nell’affrontare l’analisi della pericolosità idraulica il P.A.I. considera che i corsi d’acqua dei territori di pianura sono nella maggioranza dei casi arginati e che le situazioni di criticità idraulica si manifestano pertanto come fenomeni di allagamento conseguenti al superamento delle quote arginali o al crollo del rilevato arginale stesso. Le cause vanno ricercate sia nell’inadeguata progettazione, realizzazione o gestione delle opere di difesa, come e soprattutto nella cattiva pianificazione e gestione dell’uso del territorio.
I parametri considerati dal P.A.I. nel determinare la pericolosità di un fenomeno di allagamento sono stati:
- l’altezza dell’acqua;
- la probabilità di accadimento (tempo di ritorno).
Le aree sono classificate secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica (ove Tr= tempo di ritorno ed h = altezza della lama d’acqua):
a) P 1 – moderata: indicativamente con Tr = 100 anni e h > 0 m;
b) P2 – media: indicativamente con tempo di ritorno Tr = 50 anni e 1m > h > 0 m;
c) P3 – elevata: indicativamente con tempo di ritorno Tr = 50 anni e h > 1 m;