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EMENDAMENTO DDL BILANCIO

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Academic year: 2021

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EMENDAMENTO DDL BILANCIO

Legge quadro versione 12.11.2019 Emendamento DDL bilancio 27 novembre ore 19.00

ART. 1

(Principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione)

1. Le Intese tra lo Stato e le Regioni, con le quali sono attribuite, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni o gli obiettivi di servizio su tutto il territorio nazionale, si conformano ai seguenti obiettivi e modalità di attuazione:

a) determinazione, nelle materie oggetto di attribuzione, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) o degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

b) finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio determinati ai sensi della lettera a), nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e in coerenza con i principi recati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla sostituzione delle risorse erariali con autonomia di

ART. 1

(Obiettivi e previsioni per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Lo Stato, nella sottoscrizione delle Intese con le quali sono attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione o gli obiettivi di servizio, si conforma ai seguenti obiettivi e previsioni:

a) compatibilità nelle materie oggetto di attribuzione differenziata con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o con gli obiettivi di servizio di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale nonché con i fabbisogni standard come determinati ai sensi dell’articolo 2;

b) finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio, determinati, ove non già definiti, ai sensi dell’articolo 2, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, per le materie non riconducibili alla lettera m) del secondo comma

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2 entrata, territorialità dei tributi e perequazione;

c) necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio di cui alla lettera a), anche attraverso la perequazione infrastrutturale. A tal fine, i futuri riparti delle risorse dedicate alle infrastrutture devono tenere conto di tale obiettivo;

d) previsione del riparto tra Regione ed enti locali delle funzioni amministrative oggetto di attribuzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che con riferimento al principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali. All’affidamento delle funzioni si procede, altresì, tenuto conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

e) previsione che, qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i relativi fabbisogni standard, e fino alla loro determinazione, le funzioni sono attribuite con decorrenza dal gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e le relative risorse sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del riparto delle risorse a carattere permanente

dell’articolo 117 della Costituzione, mediante le modalità di cui all’articolo 15, commi 4 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.

68, in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(disposizione spostata e confluita nell’art. 3, comma 1)

c) nelle materie oggetto di attribuzione differenziata, rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che del principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali. Al conferimento delle funzioni si procede tenuto conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

d) previsione che, qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa che attribuisce per la prima volta la funzione, non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie oggetto di attribuzione ricadenti nell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o degli obiettivi di servizio e dei relativi fabbisogni standard e che qualora, per le altre materie non riconducibili alla citata lettera m), non siano state definite le modalità di cui all’articolo 15 comma 4 e seguenti, del

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3 iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente;

f) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, previsione della facoltà dello Stato di stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prima della sottoscrizione dell’intesa, trasmette al Parlamento l’accordo preliminare sottoscritto con il Presidente della Regione interessata contenente lo schema di intesa per l’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Le Commissioni si esprimono entro 60 giorni dalla

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le funzioni sono attribuite, con decorrenza dal 1°

gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e fino alla loro determinazione. Le relative risorse sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Regione interessata, sulla base delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente.

e) previsione che le competenze legislative attribuite con l’intesa, non correlate all’esercizio delle funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento delle risorse, decorrano dalla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione ;

f) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, previsione della facoltà dello Stato di stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale;

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette, entro 10 giorni, lo schema di intesa sottoscritto con il Presidente della Regione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, da assumere entro 60 giorni dalla trasmissione. Le deliberazioni sono trasmesse al Governo e alla Regione per le rispettive valutazioni, ai fini della determinazione del testo definitivo dell’intesa. Decorso inutilmente il termine, si può procedere comunque alla sottoscrizione dell’intesa.

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4 trasmissione e i relativi pareri sono trasmessi a Governo e a Regioni per le rispettive valutazioni ai fini della sottoscrizione dell’intesa.

3. Il Governo delibera sul disegno di legge finalizzato all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai fini della sua presentazione al Parlamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa da parte del Presidente del consiglio dei ministri o del ministro degli affari regionali e le autonomie delegato e del Presidente della Regione.

4. Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l’intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi dei commi 2 e 3.

3. Il Consiglio dei Ministri, esaminati le deliberazioni parlamentari e le valutazioni della Regione, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a stipulare l’intesa con il Presidente della Regione e, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, delibera la presentazione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell’Intesa.

4. Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l’intesa almeno entro il termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi del presente articolo.

ART. 2

(Modalità definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio)

1. I livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché le relative metodologie di determinazione, sono individuati con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri di volta in volta competenti, entro 12 mesi dalla data di entrata in

ART. 2

(Modalità definizione dei LEP, degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard nelle materie

oggetto di intesa)

1. I livelli essenziali delle prestazioni, laddove non già definiti o, nei casi in cui tali livelli non sono definibili, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché le relative metodologie di determinazione, sono individuati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa che attribuisce per la prima volta la funzione, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

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5 vigore della legge di approvazione dell’intesa. La determinazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni, obiettivi di servizio e fabbisogni standard, nonché i successivi riparti, avvengono nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale quale Commissario, del Dirigente preposto alla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze competente per materia. Il Commissario è nominato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo, 1 comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del

Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti. La determinazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni, o degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard, nonché i successivi riparti, avvengono nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione nella quale indica le ragioni per le quali non si è conformato.

2. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 1, il Ragioniere generale dello Stato, al fine di garantire la compatibilità finanziaria con gli obiettivi di finanza pubblica, designa quale Commissario un dirigente di livello generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, competente per materia. Il Commissario è nominato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e

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6 Commissario, la durata in carica, nonché il compenso connesso ai compiti aggiuntivi. Il Commissario, cui è affidato l’impulso e il coordinamento delle attività di cui al comma 1, si avvale di una struttura di missione posta alle sue dirette dipendenze istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nella quale è assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti il contingente di personale assegnato alla predetta struttura, nonché quello degli esperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte con le risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni. Il Commissario opera in sinergia con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208 e con il tavolo tecnico per l’attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, di cui al comma 958 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel decreto di nomina sono definiti compiti, poteri e durata in carica del Commissario. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, è autorizzato, per il triennio 2020-2022, ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 2 dirigenti non generali, per il conferimento di incarichi di studio e ricerca, anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 15 unità di personale da inquadrare in Area Terza, posizione economica F1, da reclutare, nelle more della conclusione delle predette procedure concorsuali, anche attraverso l’istituto del comando obbligatorio ai sensi della vigente normativa dettata in materia.

Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni. Il Commissario opera in sinergia con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e con il Tavolo tecnico per l’attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, di cui al comma 958 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le medesime finalità, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale di una struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le

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7 3. A seguito dell’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, degli obiettivi di servizio dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché delle relative metodologie di determinazione, il Commissario provvede, altresì, alla definizione dei decreti di conferimento concernenti i beni nonché le risorse finanziarie umane e strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese di cui all’articolo 116 terzo comma della costituzione. In tal caso la Struttura tecnica di missione è integrata dai rappresentanti indicati dalla Regione interessata.

autonomie, che opera in raccordo con il Commissario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti il contingente di personale assegnato alla predetta struttura e quello degli esperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, assicurando la partecipazione di un rappresentante designato da ciascuna regione a statuto ordinario, dotato delle necessarie professionalità. Agli oneri della struttura di missione, nel limite massimo di un milione di euro per gli anni 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Agli oneri assunzionali di cui al terzo periodo del presente comma, pari a 954.000 euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri competenti, sono conferiti i beni nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese. Sugli schemi di decreto di cui al presente comma, predisposti dal Commissario, è acquisita l’intesa con la Regione. I medesimi schemi sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

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8 4. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo se non intende conformarsi ai pareri parlamentari trasmette alle Camere una relazione nella quale indica le ragioni per le quali non si è conformato.

5. Gli schemi di decreto di cui al comma 3 , sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affario regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati e sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previo parere della Conferenza Stato- Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281.

(comma inserito come secondo capoverso del comma 1)

(comma inserito come secondo capoverso del comma 3)

(Art. 3)

1. Le risorse dedicate alle infrastrutture devono tenere conto dell’obiettivo di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio

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relativi alla perequazione infrastrutturale. (ex art. 1, comma 1, lettera c)

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EMENDAMENTO DDL BILANCIO

Legge quadro versione 12.11.2019 Emendamento DDL bilancio 26 novembre ore 18.30

(Testo visionato dalla Commissione Affari Istituzionali il 27 Novembre ore 10.00) ART. 1

(Principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione)

1. Le Intese tra lo Stato e le Regioni, con le quali sono attribuite, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni o gli obiettivi di servizio su tutto il territorio nazionale, si conformano ai seguenti obiettivi e modalità di attuazione:

a) determinazione, nelle materie oggetto di attribuzione, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) o degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

b) finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio determinati ai sensi della lettera a), nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e in coerenza con i principi recati dal decreto legislativo 6

ART. 1

(Obiettivi e previsioni per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Lo Stato, nella sottoscrizione delle Intese con le quali sono attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione o gli obiettivi di servizio, si conforma ai seguenti obiettivi e previsioni:

a) compatibilità nelle materie oggetto di attribuzione differenziata con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o con gli obiettivi di servizio di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale nonché con i fabbisogni standard come determinati ai sensi dell’articolo 2;

b) finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio, determinati, ove non già definiti, ai sensi dell’articolo 2, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, per le materie non

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2 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla sostituzione delle risorse erariali con autonomia di entrata, territorialità dei tributi e perequazione;

c) necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio di cui alla lettera a), anche attraverso la perequazione infrastrutturale. A tal fine, i futuri riparti delle risorse dedicate alle infrastrutture devono tenere conto di tale obiettivo;

d) previsione del riparto tra Regione ed enti locali delle funzioni amministrative oggetto di attribuzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che con riferimento al principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali. All’affidamento delle funzioni si procede, altresì, tenuto conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

e) previsione che, qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i relativi fabbisogni standard, e fino alla loro determinazione, le funzioni sono attribuite con decorrenza dal gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e le relative risorse sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con

riconducibili alla lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, mediante le modalità di cui all’articolo 15, commi 4 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.

68, in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(disposizione spostata e confluita nell’art. 3, comma 1)

c) nelle materie oggetto di attribuzione differenziata, rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che del principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali. Al conferimento delle funzioni si procede tenuto conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

d) previsione che, qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa che attribuisce per la prima volta la funzione, non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie oggetto di attribuzione ricadenti nell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o degli obiettivi di servizio e dei relativi fabbisogni standard e che qualora, per le altre materie non riconducibili alla citata lettera m), non siano state definite le modalità di

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3 il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del riparto delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente;

f) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, previsione della facoltà dello Stato di stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prima della sottoscrizione dell’intesa, trasmette al Parlamento l’accordo preliminare sottoscritto con il Presidente della Regione interessata contenente lo schema di intesa per l’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Le Commissioni si esprimono entro 60 giorni dalla

cui all’articolo 15 comma 4 e seguenti, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le funzioni sono attribuite, con decorrenza dal 1°

gennaio dell’esercizio immediatamente successivo.

Le relative risorse sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Regione interessata, sulla base delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente.

e) previsione che le competenze legislative attribuite non correlate all’esercizio delle funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento delle risorse decorrano dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’Intesa;

f) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, previsione della facoltà dello Stato di stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale;

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette, entro 10 giorni, lo schema di intesa sottoscritto con il Presidente della Regione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, da assumere entro 60 giorni dalla trasmissione. Le deliberazioni sono trasmesse al Governo e alla Regione per le rispettive valutazioni, ai fini della determinazione del testo definitivo dell’intesa. Decorso inutilmente il termine, si può procedere comunque alla sottoscrizione dell’intesa.

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4 trasmissione e i relativi pareri sono trasmessi a Governo e a Regioni per le rispettive valutazioni ai fini della sottoscrizione dell’intesa.

3. Il Governo delibera sul disegno di legge finalizzato all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai fini della sua presentazione al Parlamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa da parte del Presidente del consiglio dei ministri o del ministro degli affari regionali e le autonomie delegato e del Presidente della Regione.

4. Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l’intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi dei commi 2 e 3.

3. Il Consiglio dei Ministri, esaminati le deliberazioni parlamentari e le valutazioni della Regione, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a stipulare l’intesa con il Presidente della Regione e, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, delibera la presentazione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell’Intesa.

4. Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l’intesa almeno entro il termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi del presente articolo.

ART. 2

(Modalità definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio)

1. I livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché le relative metodologie di determinazione, sono individuati con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di

ART. 2

(Modalità definizione dei LEP, degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard nelle materie

oggetto di intesa)

1. I livelli essenziali delle prestazioni, laddove non già definiti o, nei casi in cui tali livelli non sono definibili, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché le relative metodologie di determinazione, sono individuati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa

(14)

5 concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri di volta in volta competenti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa. La determinazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni, obiettivi di servizio e fabbisogni standard, nonché i successivi riparti, avvengono nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale quale Commissario, del Dirigente preposto alla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze competente per materia. Il Commissario è nominato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo, 1 comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari

che attribuisce per la prima volta la funzione, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti. La determinazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni, o degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard, nonché i successivi riparti, avvengono nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione nella quale indica le ragioni per le quali non si è conformato.

2. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 1, il Ragioniere generale dello Stato, al fine di garantire la compatibilità finanziaria con gli obiettivi di finanza pubblica, designa quale Commissario un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze, competente per materia, di cui si avvale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Il Commissario è nominato entro 30 giorni dalla data

(15)

6 regionali e le autonomie, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario, la durata in carica, nonché il compenso connesso ai compiti aggiuntivi. Il Commissario, cui è affidato l’impulso e il coordinamento delle attività di cui al comma 1, si avvale di una struttura di missione posta alle sue dirette dipendenze istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nella quale è assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti il contingente di personale assegnato alla predetta struttura, nonché quello degli esperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte con le risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni. Il Commissario opera in sinergia con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208 e con il tavolo tecnico per l’attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, di cui al comma 958 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel decreto di nomina sono definiti compiti, poteri, oneri e durata in carica del Commissario. Per le finalità di cui al presente comma la struttura di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia è implementato di un contingente di personale individuato nel decreto di nomina. Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni. Il Commissario opera in sinergia con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208 e con il tavolo tecnico per l’attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, di cui al comma 958 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale, inoltre, di una struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con compiti di raccordo con il Commissario. Nella struttura di missione è assicurata la partecipazione di un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti il contingente di personale assegnato alla predetta struttura, nonché quello degli esperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di due milioni di euro, si fa fronte….

(16)

7 3. A seguito dell’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, degli obiettivi di servizio dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché delle relative metodologie di determinazione, il Commissario provvede, altresì, alla definizione dei decreti di conferimento concernenti i beni nonché le risorse finanziarie umane e strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese di cui all’articolo 116 terzo comma della costituzione. In tal caso la Struttura tecnica di missione è integrata dai rappresentanti indicati dalla Regione interessata.

4. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo se non intende conformarsi ai pareri parlamentari trasmette alle Camere una relazione nella quale indica le ragioni per le quali non si è conformato.

5. Gli schemi di decreto di cui al comma 3 , sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affario regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati e sono corredati dalla relazione

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri competenti, sono conferiti i beni nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese. Sugli schemi di decreto di cui al presente comma, predisposti dal Commissario, è acquisita l’intesa con la Regione. I medesimi schemi sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(comma inserito come secondo capoverso del comma 1)

(comma inserito come secondo capoverso del comma 3)

(17)

8 tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previo parere della Conferenza Stato- Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281.

(Art. 3)

1. Le risorse dedicate alle infrastrutture devono tenere conto dell’obiettivo di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio relativi alla perequazione infrastrutturale. (ex art. 1, comma 1, lettera c)

(18)

DOCUMENTO COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI SULLA SECONDA VERSIONE RELATIVA ALLA LEGGE CORNICE PER LATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 116 DELLA

COSTITUZIONE 27 NOVEMBRE 2019

La Commissione Affari Istituzionali, esaminata la seconda versione della bozza di Legge cornice attuativa dell’articolo 116 della Costituzione, in esito alla riunione tecnica congiunta dello scorso 26 novembre, ha rilevato di proporre alla discussione dei Presidenti delle Regioni per l’eventuale sottoposizione al Ministro per gli Affari regionali in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre prossimo i seguenti emendamenti:

1. All’articolo 1 comma 1, lettera f): prevedere dopo le parole facoltà dello Stato di stabilire” le seguenti: “ sentita la Regione”;

2. All’articolo 2 comma 1 sostituire le parole “ o, nei casi in cui tali livelli non sono definibili” le seguenti “ e fino alla determinazione dei lep”;

3. All’articolo 2 comma 2, dopo le parole “(Cinsedo) aggiungere le seguenti

“nonché di esperti nominati da ogni Regione a statuto ordinario”;

4. All’articolo 3 sostituire l’intero comma con “Lo Stato deve garantire che le risorse dedicate alle infrastrutture assicurino su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione, i livelli delle prestazioni o degli obiettivi di servizio relativi alla perequazione infrastrutturale, secondo quanto previsto dal D.lgs 88/2011.”

In relazione al profilo dell’inemendabilità dell’Intesa, la Commissione, preso atto di quanto rappresentato dagli uffici del Ministro circa l’impossibilità tecnica di includere tale clausola nel testo della Legge cornice, sottopone ai Presidenti la valutazione circa l’opportunità di richiedere al Governo l’impegno politico di includere nelle premesse del testo della Legge di ratifica dell’Intesa una proposizione che preveda l’inefficacia dell’Intesa nel caso in cui il Parlamento la modifichi durante l’approvazione dell’iter della Legge di ratifica.

(19)

1

PROPOSTE EMENDATIVE TECNICHE DI PARTE FINANZIARIA ACCANTONATE IN ATTESA DI VERIFICA DA PARTE DEI MINISTERI

NELLA RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE E DA SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI

26 novembre 2019

• All’art. 1 comma 1 lettera b) (ricollocazione lettera E)

Si propone di inserire dopo le parole “in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, le seguenti:

“. In ogni caso l’eventuale redistribuzione delle risorse conseguente alla definizione dei LEP in sostituzione della spesa storica non potrà essere fatta a carico delle amministrazioni pubbliche nelle quali l’onere per l’erogazione dei servizi è inferiore a quello previsto dal fabbisogno standard.

Nel caso in cui la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni comporti un onere superiore a quanto previsto a carattere permanente nella legislazione vigente, lo Stato integra le risorse ad essi destinate ovvero determina i livelli essenziali delle prestazioni al fine di renderli omogenei su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle risorse disponibili.

Resta comunque fermo il termine di cui al citato articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. ”

• All’art. 1 comma 1 lettera f),

si propone di aggiungere dopo le parole “ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione”, e prima delle parole “in relazione agli andamenti del ciclo economico”, le seguenti “, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e del principio di adeguata corrispondenza tra funzioni attribuite e risorse necessarie per l’assolvimento”.

• All’art. 2, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“comma 4. La determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 deve garantire l’adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato nell’articolo 119, quarto comma, della Costituzione, attraverso l’utilizzo, anche congiunto, dei seguenti strumenti:

a) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali;

b) aliquote riservate, nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

“comma 5. Gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali compartecipati od oggetto di aliquota riservata a favore della regione, di cui al comma 2, sono possibili, a parità di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi in linea con quanto previsto per i tributi regionali dalla lett. t), del comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dall’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa con la Regione.”

(20)

2

• All’Art. 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

“comma 2. Anche al fine di accelerare l’assegnazione delle risorse sulla base della sussidiarietà verticale nonché per le finalità previste dal presente articolo relative alla perequazione infrastrutturale, gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 A.S.

n.1586 ai sensi dell’articolo 7 per importo pari a 100 milioni di Euro per l’anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all’anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all’anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034 sono assegnati alle regioni a statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, integrando le disponibilità di cui all’articolo 1 comma 134 della medesima legge.”

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